L’art.72 della
Legge finanziaria 2002 (Legge 448/01) prevede che l’indennizzo per la
cessazione definitiva dell’attività commerciale, istituito dall’art.1 del
Decreto Legislativo 207/96, sia concesso anche a coloro che si trovino nelle
condizioni previste dal Decreto istitutivo, nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004.
Possono accedere
al beneficio:
Per usufruire
dell’indennizzo bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti,
L’indennizzo è
pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione
commercianti e compete dal primo giorno successivo a quello di presentazione
della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie 65 anni di
età, se uomo, o 60 anni di età, se donna.
Le domande per
l’ottenimento dell’indennizzo possono essere presentate entro il 31 gennaio
2005 presso la sede periferica dell’INPS.
Necessario l’OK del ministero per
il servizio fax a pagamento.
Le imprese che
intendono offrire alla clientela il servizio di invio fax e/o e-mail, al fine
di adempiere agli obblighi di legge, devono inviare un’apposita richiesta di
autorizzazione al Ministero delle Telecomunicazioni. In effetti l’erogazione
del servizio è disciplinato dal DPR 4 settembre ’95 n. 420 e dalla Delibera 19
luglio ’00 n. 467/00/CONS, che determinano le modalità di svolgimento dei
servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico, diversi dalla telefonia
vocale.
Sulla base della
normativa vigente, chi intende svolgere uno dei suddetti servizi è tenuto a
inoltrare al Ministero delle Telecomunicazioni un’apposita dichiarazione
comprensiva di tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità
delle condizioni generali previste dalla legge. Trascorse quattro settimane
dall’invio della dichiarazione (a mezzo raccomandata R.R.), senza che
pervengano da parte del Ministero comunicazioni contrarie, sarà possibile
erogare il servizio secondo l’istituto del silenzio/assenso. Si precisa che
sono previste disposizioni sanzionatorie in caso di inosservanza della suddetta
procedura.