Un provvedimento che riafferma la
centralità del punto vendita esclusivo, ne garantisce l’esistenza,
ne tutela gli operatori e consente
un razionale e programmato sviluppo della rete di vendita esistente
La Regione
Lombardia, con provvedimento del Consiglio Regionale del 10 luglio 2002 ha
approvato gli indirizzi regionali in attuazione del d.lgs. 24 aprile 2001 n.
170 concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e
periodica, a norma dell’art. 3 della legge 13 aprile 1999 n. 108
I punti salienti
di tali indirizzi sono sicuramente molteplici e ritengo siano in linea con lo
spirito della normativa statale in materia, rappresentata dalle due norme sopra
citate (la legge sulla sperimentazione e il decreto legislativo per il riordino
del sistema di diffusione della stampa).
Riproduciamo per
esteso il testo relativo, cui seguono – articolo per articolo – i commenti
“tecnici” a migliore chiarimento, augurandoci che gli indirizzi della Regione
Lombardia possano ispirare anche le altre Regioni in procinto di legiferare in
proposito.
1. I presenti
indirizzi concernono la disciplina degli aspetti regolativi, delle modalità e
delle condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica, da parte dei
Comuni, in attuazione del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 “Riordino
del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica a norma
dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108”.
2. Nelle
disposizioni che seguono il d.lgs. 170/01 è indicato con la denominazione
“decreto legislativo”.
3. Ai fini dei
presenti indirizzi, si intende per:
a) punti di
vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione,
sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici; sono considerati,
altresì, punti di vendita esclusivi quelli autorizzati ai sensi dell’articolo
14 della legge 416/1981;
b) punti di
vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dall’articolo 2, comma 3 del
decreto legislativo, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla
vendita di soli quotidiani o di soli periodici. L’attività quale punto di
vendita non esclusivo può essere attivata dagli esercizi individuati dal citato
articolo 2 comma 3.
Sono considerati, altresì, punti di
vendita non esclusivi:
b1) gli esercizi che hanno
effettuato la sperimentazione ai sensi dell’articolo 1 della legge 108/99
mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di
quotidiani e periodici e ai quali, su loro richiesta, è stata rilasciata di
diritto l’autorizzazione prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo;
b2) gli esercizi che hanno
effettuato la sperimentazione ai sensi dell’articolo 1 della legge 108/99
mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di
quotidiani e periodici.
Ai titolari
degli esercizi di cui ai punti b1) e b2) che hanno venduto sia quotidiani e sia
periodici, i Comuni rilasciano, su loro richiesta, entrambe le autorizzazioni
quale punto di vendita non esclusivo.
La Regione Lombardia ha inteso anzitutto precisare che i punti vendita
non esclusivi sono quelli che hanno partecipato effettivamente alla
sperimentazione ponendo in vendita i prodotti editoriali e che hanno diritto a
ottenere l’autorizzazione alla vendita relativa alla tipologia (quotidiani o
periodici o entrambi) di quanto posto in vendita.
Sono altresì da
intendersi punti non esclusivi quelli previsti dall’art. 2 comma 3 del decreto
legislativo (bar, tabacchi, libreria, impianti di carburante ed esercizi della
grande distribuzione) che possono essere autorizzati alla vendita di soli
quotidiani o di soli periodici.
1. La rete di
diffusione e di vendita della stampa quotidiana e periodica è articolata in:
a) punti di
vendita esclusivi;
b) punti di
vendita non esclusivi;
c) luoghi
particolari di vendita individuati dall’articolo 3 del decreto legislativo.
2. L’attività di
cui al comma 1 lettera a) è soggetta ad autorizzazione, anche a carattere
stagionale, rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite
secondo le norme vigenti. Sono condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
da parte del comune territorialmente competente:
– il possesso
dei requisiti di cui all’articolo 5 del d.lgs. 114/98;
– la
dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera d-bis) numeri 4), 5), 6), e 7) della legge 108/99;
– il rispetto
dei piani comunali di localizzazione di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo che i comuni sono tenuti a predisporre sulla base delle indicazioni
di cui al successivo articolo 6.
I punti di
vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita
risultante dalla autorizzazione, in misura non superiore al 30%, alla commercializzazione
di prodotti diversi da quelli editoriali ossia i pastigliaggi e i prodotti del
settore non alimentare.
3. L’attività di
vendita e di diffusione della stampa quotidiana e periodica in forma esclusiva
deve essere effettuata con modalità e in locali separati rispetto a eventuali
altre attività commerciali e di servizi a essa contigui.
La disposizione
di cui al presente comma non si applica alle attività di vendita esclusive già
autorizzate e svolte insieme ad altre attività nei medesimi locali nel rispetto
delle norme edilizie e igienico-sanitarie alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo nonché nei comuni di cui al comma 5 dell’articolo 6:
4. L’attività di
cui al comma 1 lettera b) è soggetta ad autorizzazione, anche a carattere
stagionale, rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite
secondo le norme vigenti. Sono condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
da parte del comune territorialmente competente:
– il possesso
dei requisiti di cui all’articolo 5 del d.lgs. 114/98;
– la
dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1,
lettera d-bis) numeri 4), 5), 6), e 7) della legge 108/99;
– il rispetto
dei criteri di cui all’art. 2, comma 6 del decreto legislativo;
Ai soggetti che
hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell’articolo 1 della legge
108/99, l’autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata di diritto anche
in deroga ai criteri sopra richiamati. I soggetti che, pur avendo presentato la
comunicazione di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 108/99 non hanno
effettuato la predetta sperimentazione, hanno titolo di priorità nel rilascio
della autorizzazione quale punto di vendita non esclusivo qualora, entro 30
giorni dall’entrata in vigore del presente atto, chiedano ai Comuni interessati
la predetta autorizzazione.
5. L’attività di
cui al comma 1 lettera c) nei casi previsti dall’articolo 3, comma 1 del
decreto legislativo non è soggetta ad autorizzazione.
6. Il
trasferimento di sede dei punti vendita di cui al presente articolo non
comporta il rilascio di nuova autorizzazione qualora compatibile con le
disposizioni del piano di localizzazione di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo. Il trasferimento può essere effettuato decorsi trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione inviata al comune se questo non notifichi al
richiedente il ricorrere di cause ostative. A seguito dell’avvenuto
trasferimento il Comune procede alla voltura della autorizzazione con la nuova
ubicazione dell’esercizio.
All’art.2 comma
2 viene precisato che i punti vendita esclusivi possono destinare una parte
della superficie di vendita, in misura non superiore al 30%, alla
commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali ossia i
pastigliaggi e i prodotti del settore non alimentare.
Tale indicazione consentirebbe, anche alle rivendite
esclusive di giornali di porre in vendita, così come avviene per i tabaccai, il
cosiddetto pastigliaggio (ovvero caramelle, chewing-gum, ecc.) anche senza
essere in possesso della specifica autorizzazione per la vendita dei prodotti
del settore alimentare; ho usato il condizionale “consentirebbe” poiché, a mio
parere, occorrerà uno specifico provvedimento della Regione, o lettera di
chiarimento ai Comuni che espliciti, nel senso sopra indicato, la possibilità
di tale forma di vendita (in deroga all’Art. 5 della Legge Bersani) per i punti
vendita esclusivi di giornali. Questo, onde evitare possibili sanzioni da parte
delle singole autorità locali.
È tuttavia indubbio che la Regione Lombardia ha, comunque,
introdotto una chiara differenziazione tra i prodotti alimentari e il
pastigliaggio e che, procedendo nella direzione intrapresa l’epilogo non potrà
non essere che l’estensione, anche ai rivenditori di giornali della Lombardia,
della possibilità di vendita del pastigliaggio.
Al comma 3 del
medesimo articolo si dispone che per i nuovi punti vendita esclusivi, ossia
quelli che dovranno essere previsti nei piani di localizzazione, l’attività di
vendita dei giornali debba svolgersi in locali separati, ancorché contigui, da
dove si svolgevano eventualmente altre attività commerciali.
Procedendo
nell’esame del provvedimento regionale occorre prestare molta attenzione al
comma 4 dell’art.2 poiché potrebbe creare confusione o preoccupazione.
In realtà viene
previsto che i soggetti, che pur avendo presentato ai Comuni la comunicazione
di voler partecipare alla sperimentazione non vi abbiano effettivamente
partecipato attraverso la vendita dei prodotti editoriali, hanno titolo di
priorità nel rilascio dell’autorizzazione quale punto vendita non esclusivo
qualora, entro 30 giorni dall’entrata in vigore degli indirizzi regionali,
chiedano ai Comuni interessati la predetta autorizzazione .
Si badi bene tuttavia, che tale autorizzazione non può
essere rilasciata di diritto (poiché tale diritto spetta solo agli esercizi che
hanno effettivamente venduto i giornali durante il periodo della
sperimentazione) ma dovrà essere comunque rilasciata nel rispetto dei criteri
contenuti nel decreto legislativo 170/01 e, aggiungiamo, solo quando il Comune
avrà provveduto ad approvare il piano di localizzazione dei punti vendita
esclusivi così come previsto e stabilito all’art.6 punto 8 del provvedimento
regionale in esame.
Viene inoltre
stabilito che il trasferimento dei punti vendita, sia esclusivi che non
esclusivi, se compatibile con le disposizioni del piano, non necessita di una
nuova autorizzazione e può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione inviata al Comune se questo non ha notificato al richiedente
il ricorrere di cause ostative che potrebbero essere, per esempio e appunto,
l’incompatibilità del trasferimento alle disposizioni del piano di
localizzazione.
1. Al trasferimento
in gestione o in proprietà dell’azienda avente ad oggetto l’attività di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a) si applicano in quanto compatibili le norme
generali dell’ordinamento in materia di subingresso e le disposizioni di cui al
d.lgs. 114/98.
2. Nel caso di
trasferimento in proprietà dell’azienda avente a oggetto l’attività di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b), l’attività di vendita della stampa non può
essere ceduta separatamente dall’attività primaria o prevalente dell’esercizio
in base alla quale era stata richiesta la relativa autorizzazione. È consentito
il trasferimento in gestione delle attività di vendita della stampa quotidiana
o periodica anche separatamente dalla attività primaria, a condizione che venga
svolta nei medesimi locali.
Il
comma 2 dell’art. 3
prevede che l’attività di vendita della stampa di un punto non esclusivo non
può essere ceduta separatamente dall’attività pri-maria o prevalente e che è
invece consentito il trasferimento in gestione dell’attività di vendita di
giornali purché venga svolta nei medesimi locali (è questo il caso della grande
distribuzione ove la vendita dei giornali viene solitamente affidata in
gestione a terzi soggetti, estranei rispetto all’esercizio commerciale).
1. La vendita
della stampa quotidiana e periodica è effettuata con le modalità e alle
condizioni dettate dai presenti indirizzi e dalle disposizioni del decreto
legislativo. La Giunta Regionale, con proprio atto, può stabilire ulteriori
modalità applicative dei presenti indirizzi.
2. Si applicano
gli obblighi previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo e dal d.lgs.
114/98 in quanto compatibili.
3. In base al
divieto di cui all’articolo 5, comma 1 lettera d) del decreto legislativo
giornali, riviste e materiale pornografico non possono essere resi visibili né
dall’esterno né dall’interno dei locali di vendita.
Di
particolare interesse
quanto previsto all’art.4 punto 3 ove viene ribadito il divieto di esposizione
dei prodotti pornografici ma con una dizione ancora più restrittiva di quella
contenuta nel d.lgs. 170/01 poiché tali prodotti non debbono essere resi
visibili né dall’esterno né dall’interno dei locali di vendita.
1. La Giunta
Regionale individua con apposito provvedimento criteri uniformi per la
rilevazione sistematica dei punti vendita della stampa e per il suo periodico
aggiornamento.
2. Ai fini del
monitoraggio della rete distributiva a cura dell’Osservatorio Regionale del
Commercio i comuni sono tenuti a comunicare alla Regione le variazioni relative
a subingressi, cessazioni, decadenze e rilasci entro 30 giorni dalla loro
effettuazione.
Art. 6 – Criteri per l’adozione dei
piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi e per il rilascio delle autorizzazioni per i punti di vendita
non esclusivi
1. I comuni
adottano o adeguano i Piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita in
base ai criteri di cui al presente articolo sentite le associazioni degli
editori e dei distributori nonché le organizzazioni sindacali dei rivenditori
maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale. I piani di
localizzazione hanno validità biennale a decorrere dalla loro adozione o
adeguamento.
2. I Comuni, ai
fini della predisposizione dei Piani di localizzazione che possono prevedere la
fissazione di limiti minimi di distanza tra i punti di vendita, tengono conto
delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere e in
particolare:
– degli
insediamenti residenziali;
– degli
insediamenti scolastici e universitari, delle sedi di attività culturali e
sportive, nonché di uffici pubblici e privati, insediamenti industriali,
produttivi e commerciali;
– dell’assetto
viario e delle comunicazioni;
– delle
infrastrutture di traffico quali stazioni ferroviarie e aeroporti;
– dei flussi
turistici, permanenti e stagionali.
3. Al fine della
predisposizione dei Piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, i
comuni tengono conto altresì:
a) del rapporto
tra la popolazione residente e punti vendita esclusivi; sono considerati nel
rapporto anche i punti vendita non esclusivi equiparando cinque punti vendita
non esclusivi a un punto vendita esclusivo e tre punti di vendita non esclusivi
a un punto di vendita esclusivo quando gli stessi siano inseriti in una media o
grande struttura di vendita;
b) del rapporto
tra il numero delle famiglie e il numero dei punti vendita esclusivi; sono
considerati nel rapporto anche i punti vendita non esclusivi equiparando cinque
punti vendita non esclusivi a un punto vendita esclusivo e tre punti di vendita
non esclusivi a un punto di vendita esclusivo quando gli stessi siano inseriti
in una media o grande struttura di vendita;
c) del numero
dei quotidiani venduti nel biennio antecedente all’approvazione del piano;
d) del numero
dei periodici venduti nel biennio antecedente l’approvazione del piano.
I Piani comunali
possono prevedere un incremento fino al 15% dei punti di vendita esclusivi se
in base ai seguenti parametri è raggiunto un punteggio minimo pari a punti
1,50:
a)
– da 0
a 1.000 residenti per punto vendita punti 0,25
– da 1.001 a 2.000 residenti per punto vendita punti 0,50
– da 2.001 a 3.000 residenti per punto vendita punti 0,75
– oltre 3.000 residenti
per punto vendita punti 1
b)
– da 0
a 700 numero
famiglie per punto vendita punti 0,25
– da 701 a 800 numero
famiglie per punto vendita punti 0,50
– da 801 a 900 numero
famiglie per punto vendita punti 0,75
– oltre 900 numero
famiglie per punto vendita punti 1
Per i comuni a
prevalente economia turistica e gli ambiti artistici, individuati ai sensi
dell’articolo 12, comma 13 del d.lgs. 114/98 e delle vigenti disposizioni
regionali, l’incremento di cui sopra è consentito se in base ai sopra riportati
parametri è raggiunto un punteggio minimo complessivo pari a 1 punto.
Nei comuni
capoluogo di provincia e nei comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti, in caso di conseguimento del predetto punteggio, è consentito un
incremento massimo del 10%.
I comuni possono
prevedere un ulteriore incremento di una unità o comunque un incremento fino al
5% dei punti di vendita esclusivi in relazione a particolari fenomeni di
mobilità interessanti il comune o una parte del suo territorio ovvero qualora
il volume delle vendite annuo nel comune, nei parametri di cui al precedente
comma 2 lettere c) e d), registri un incremento superiore al 2% per i
quotidiani e al 4% per i periodici.
4. Nei comuni
capoluogo di provincia e nei comuni con popolazione superiore ai 100.000
abitanti, gli indicatori di cui al presente articolo si applicano per aree
urbane differenziate con eventuale riferimento alle circoscrizioni
amministrative. La predetta norma è applicabile anche in comuni con popolazione
inferiore ai 100.000 abitanti qualora il Comune presenti delle particolari
caratteristiche dal punto di vista territoriale e amministrativo. I
trasferimenti di punti di vendita esclusivi nell’ambito del Comune o delle aree
differenziate di cui sopra hanno priorità rispetto all’autorizzazione di nuovi
punti vendita.
I Piani di
localizzazione individuano i punti di vendita esclusivi per i quali si prevede,
in relazione alle caratteristiche della zona, il rilascio di autorizzazioni
stagionali. A tali punti vendita non si applicano le disposizioni di cui al
precedente comma 3.
5. Al fine di
rendere più efficiente il servizio ai consumatori nei comuni montani e nei
comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti che sono sprovvisti di
punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, non si applicano le disposizioni
di cui al precedente comma 3.
6. Al fine di
determinare la consistenza della rete distributiva dei quotidiani e dei
periodici esistente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
i comuni procedono alla ricognizione dei punti di vendita già autorizzati in
relazione alla tipologia di esclusivi e non esclusivi ai sensi del precedente
articolo 1, comma 3.
7. I Comuni
possono definire, anche nell’ambito del Piano di localizzazione, i criteri di
cui all’articolo 2, comma 6 del decreto legislativo concernenti i punti di
vendita non esclusivi applicando le disposizioni del presente articolo. Qualora
fossero previsti limiti quantitativi al rilascio delle autorizzazioni per gli
esercizi di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo, almeno il 20%
delle stesse deve essere riservato agli esercizi ivi indicati alla lettera b).
8. In assenza
del piano di localizzazione ovvero della sua mancata riformulazione ai sensi
dell’articolo 6 comma 2 del decreto legislativo non possono essere rilasciate
autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo
2, comma 1, lettere a) e b), salvo che nei casi previsti dall’articolo 6 comma
3 del medesimo decreto legislativo.
All’art.
6 vengono indicati i
criteri per l’adozione del piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi
e per il rilascio della autorizzazione dei punti vendita non esclusivi.
Penso non sia il
caso di dilungarmi sul commentare questi criteri che reputo comunque ampi,
precisi e puntuali, se non rilevare che i piani di localizzazione avranno
validità biennale (forse sarebbe stato più opportuno quadriennale), che
potranno essere inseriti nei piani criteri distanziometrici tra un punto
vendita e l’altro, che ancora, in maniera del tutto singolare e non conferente
con la realtà, viene equiparato un punto vendita esclusivo a tre punti vendita
non esclusivi della grande distribuzione e a cinque punti vendita non esclusivi
appartenenti alle altre categorie di esercizi commerciali.
Ritengo,
inoltre, apprezzabile che, per i Comuni capoluogo di provincia e per quelli con
popolazione superiore ai 100.000 abitanti gli indicatori (o criteri) vengono
applicati per aree urbane differenziate (quartieri o circoscrizioni) e che, in
particolare, i trasferimenti dei punti vendita esclusivi, in tale contesto,
avvengano con priorità rispetto alle nuove attivazioni e ciò al fine di rendere
più omogenea la dislocazione dei punti vendita esclusivi esistenti prima di
procedere al rilascio di nuove autorizzazioni alla vendita per i punti
esclusivi.
Si prevede infine al punto 7 dell’art. 6 che i Comuni possono definire, nell’ambito dei Piani di localizzazione, i criteri per il rilascio di autorizzazioni per punti non esclusivi (il 20% dei quali dovranno essere destinati agli impianti di carburante) e che comunque, come più sopra specificato, non possono essere rilasciate autorizzazioni alla vendita (tanto per punti esclusivi che non esclusivi) in assenza del piano di localizzazione e della sua riformulazione.
1. Ai punti di
vendita che effettuano la vendita esclusiva di quotidiani e periodici non si
applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto legislativo n.
114/98.
2. Ai punti di
vendita esclusivi con attività promiscua e a quelli non esclusivi si applica la
disciplina degli orari previsti per l’attività prevalente.
3. Il Sindaco
può, sentiti i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, determinare l’orario
minimo di vendita dei punti vendita esclusivi e non esclusivi nell’ambito delle
competenze di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 con la finalità di garantire comunque un servizio ai consumatori.
Per
quanto attiene gli orari
di vendita, viene ribadito all’art.7 la non applicabilità delle disposizioni
del d.lgs. 114/98 (legge Bersani sul Commercio), l’applicazione degli orari
previsti per l’attività di vendita prevalente e la possibilità del Sindaco di
determinare, sentite le organizzazioni delle categorie interessate, l’orario
minimo di apertura dei punti vendita esclusivi e non esclusivi.
Concludendo non
posso che riconfermare il mio giudizio sostanzialmente positivo a un
provvedimento che riafferma la centralità del punto vendita esclusivo nel
sistema della diffusione di quotidiani e periodici, ne garantisce l’esistenza,
ne tutela gli operatori e, comunque, ne consente un razionale e programmato
sviluppo della rete di vendita esistente tanto per i punti esclusivi quanto per
quelli non esclusivi.
Maurizio
Corti