Lombardia, è cosa fatta

 

Un provvedimento che riafferma la centralità del punto vendita esclusivo, ne garantisce l’esistenza,

ne tutela gli operatori e consente un razionale e programmato sviluppo della rete di vendita esistente

 

La Regione Lombardia, con provvedimento del Consiglio Regionale del 10 luglio 2002 ha approvato gli indirizzi regionali in attuazione del d.lgs. 24 aprile 2001 n. 170 concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’art. 3 della legge 13 aprile 1999 n. 108

I punti salienti di tali indirizzi sono sicuramente molteplici e ritengo siano in linea con lo spirito della normativa statale in materia, rappresentata dalle due norme sopra citate (la legge sulla sperimentazione e il decreto legislativo per il riordino del sistema di diffusione della stampa).

 

Riproduciamo per esteso il testo relativo, cui seguono – articolo per articolo – i commenti “tecnici” a migliore chiarimento, augurandoci che gli indirizzi della Regione Lombardia possano ispirare anche le altre Regioni in procinto di legiferare in proposito.

 

Art. 1 – Ambito di applicazione e definizioni

1. I presenti indirizzi concernono la disciplina degli aspetti regolativi, delle modalità e delle condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica, da parte dei Comuni, in attuazione del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica a norma dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108”.

2. Nelle disposizioni che seguono il d.lgs. 170/01 è indicato con la denominazione “decreto legislativo”.

3. Ai fini dei presenti indirizzi, si intende per:

a) punti di vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici; sono considerati, altresì, punti di vendita esclusivi quelli autorizzati ai sensi dell’articolo 14 della legge 416/1981;

b) punti di vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dall’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani o di soli periodici. L’attività quale punto di vendita non esclusivo può essere attivata dagli esercizi individuati dal citato articolo 2 comma 3.

            Sono considerati, altresì, punti di vendita non esclusivi:

            b1) gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell’articolo 1 della legge 108/99 mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici e ai quali, su loro richiesta, è stata rilasciata di diritto l’autorizzazione prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo;

            b2) gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell’articolo 1 della legge 108/99 mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici.

Ai titolari degli esercizi di cui ai punti b1) e b2) che hanno venduto sia quotidiani e sia periodici, i Comuni rilasciano, su loro richiesta, entrambe le autorizzazioni quale punto di vendita non esclusivo.

 

La Regione Lombardia ha inteso anzitutto precisare che i punti vendita non esclusivi sono quelli che hanno partecipato effettivamente alla sperimentazione ponendo in vendita i prodotti editoriali e che hanno diritto a ottenere l’autorizzazione alla vendita relativa alla tipologia (quotidiani o periodici o entrambi) di quanto posto in vendita.

Sono altresì da intendersi punti non esclusivi quelli previsti dall’art. 2 comma 3 del decreto legislativo (bar, tabacchi, libreria, impianti di carburante ed esercizi della grande distribuzione) che possono essere autorizzati alla vendita di soli quotidiani o di soli periodici.

 

Art. 2 – Autorizzazioni all’esercizio dell’attività

1. La rete di diffusione e di vendita della stampa quotidiana e periodica è articolata in:

a) punti di vendita esclusivi;

b) punti di vendita non esclusivi;

c) luoghi particolari di vendita individuati dall’articolo 3 del decreto legislativo.

2. L’attività di cui al comma 1 lettera a) è soggetta ad autorizzazione, anche a carattere stagionale, rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Sono condizioni per il rilascio dell’autorizzazione da parte del comune territorialmente competente:

– il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del d.lgs. 114/98;

– la dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d-bis) numeri 4), 5), 6), e 7) della legge 108/99;

– il rispetto dei piani comunali di localizzazione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo che i comuni sono tenuti a predisporre sulla base delle indicazioni di cui al successivo articolo 6.

I punti di vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita risultante dalla autorizzazione, in misura non superiore al 30%, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali ossia i pastigliaggi e i prodotti del settore non alimentare.

3. L’attività di vendita e di diffusione della stampa quotidiana e periodica in forma esclusiva deve essere effettuata con modalità e in locali separati rispetto a eventuali altre attività commerciali e di servizi a essa contigui.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di vendita esclusive già autorizzate e svolte insieme ad altre attività nei medesimi locali nel rispetto delle norme edilizie e igienico-sanitarie alla data di entrata in vigore del decreto legislativo nonché nei comuni di cui al comma 5 dell’articolo 6:

4. L’attività di cui al comma 1 lettera b) è soggetta ad autorizzazione, anche a carattere stagionale, rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Sono condizioni per il rilascio dell’autorizzazione da parte del comune territorialmente competente:

– il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del d.lgs. 114/98;

– la dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera d-bis) numeri 4), 5), 6), e 7) della legge 108/99;

– il rispetto dei criteri di cui all’art. 2, comma 6 del decreto legislativo;

Ai soggetti che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell’articolo 1 della legge 108/99, l’autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata di diritto anche in deroga ai criteri sopra richiamati. I soggetti che, pur avendo presentato la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 108/99 non hanno effettuato la predetta sperimentazione, hanno titolo di priorità nel rilascio della autorizzazione quale punto di vendita non esclusivo qualora, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente atto, chiedano ai Comuni interessati la predetta autorizzazione.

5. L’attività di cui al comma 1 lettera c) nei casi previsti dall’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo non è soggetta ad autorizzazione.

6. Il trasferimento di sede dei punti vendita di cui al presente articolo non comporta il rilascio di nuova autorizzazione qualora compatibile con le disposizioni del piano di localizzazione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo. Il trasferimento può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata al comune se questo non notifichi al richiedente il ricorrere di cause ostative. A seguito dell’avvenuto trasferimento il Comune procede alla voltura della autorizzazione con la nuova ubicazione dell’esercizio.

 

All’art.2 comma 2 viene precisato che i punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita, in misura non superiore al 30%, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali ossia i pastigliaggi e i prodotti del settore non alimentare.

Tale indicazione consentirebbe, anche alle rivendite esclusive di giornali di porre in vendita, così come avviene per i tabaccai, il cosiddetto pastigliaggio (ovvero caramelle, chewing-gum, ecc.) anche senza essere in possesso della specifica autorizzazione per la vendita dei prodotti del settore alimentare; ho usato il condizionale “consentirebbe” poiché, a mio parere, occorrerà uno specifico provvedimento della Regione, o lettera di chiarimento ai Comuni che espliciti, nel senso sopra indicato, la possibilità di tale forma di vendita (in deroga all’Art. 5 della Legge Bersani) per i punti vendita esclusivi di giornali. Questo, onde evitare possibili sanzioni da parte delle  singole autorità locali.

È tuttavia indubbio che la Regione Lombardia ha, comunque, introdotto una chiara differenziazione tra i prodotti alimentari e il pastigliaggio e che, procedendo nella direzione intrapresa l’epilogo non potrà non essere che l’estensione, anche ai rivenditori di giornali della Lombardia, della possibilità di vendita del pastigliaggio.

Al comma 3 del medesimo articolo si dispone che per i nuovi punti vendita esclusivi, ossia quelli che dovranno essere previsti nei piani di localizzazione, l’attività di vendita dei giornali debba svolgersi in locali separati, ancorché contigui, da dove si svolgevano eventualmente altre attività commerciali.

Procedendo nell’esame del provvedimento regionale occorre prestare molta attenzione al comma 4 dell’art.2 poiché potrebbe creare confusione o preoccupazione.

In realtà viene previsto che i soggetti, che pur avendo presentato ai Comuni la comunicazione di voler partecipare alla sperimentazione non vi abbiano effettivamente partecipato attraverso la vendita dei prodotti editoriali, hanno titolo di priorità nel rilascio dell’autorizzazione quale punto vendita non esclusivo qualora, entro 30 giorni dall’entrata in vigore degli indirizzi regionali, chiedano ai Comuni interessati la predetta autorizzazione .

Si badi bene tuttavia, che tale autorizzazione non può essere rilasciata di diritto (poiché tale diritto spetta solo agli esercizi che hanno effettivamente venduto i giornali durante il periodo della sperimentazione) ma dovrà essere comunque rilasciata nel rispetto dei criteri contenuti nel decreto legislativo 170/01 e, aggiungiamo, solo quando il Comune avrà provveduto ad approvare il piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi così come previsto e stabilito all’art.6 punto 8 del provvedimento regionale in esame.

Viene inoltre stabilito che il trasferimento dei punti vendita, sia esclusivi che non esclusivi, se compatibile con le disposizioni del piano, non necessita di una nuova autorizzazione e può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata al Comune se questo non ha notificato al richiedente il ricorrere di cause ostative che potrebbero essere, per esempio e appunto, l’incompatibilità del trasferimento alle disposizioni del piano di localizzazione.

 

Art. 3 – Subingresso nell’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Al trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda avente ad oggetto l’attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) si applicano in quanto compatibili le norme generali dell’ordinamento in materia di subingresso e le disposizioni di cui al d.lgs. 114/98.

2. Nel caso di trasferimento in proprietà dell’azienda avente a oggetto l’attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), l’attività di vendita della stampa non può essere ceduta separatamente dall’attività primaria o prevalente dell’esercizio in base alla quale era stata richiesta la relativa autorizzazione. È consentito il trasferimento in gestione delle attività di vendita della stampa quotidiana o periodica anche separatamente dalla attività primaria, a condizione che venga svolta nei medesimi locali.

 

Il comma 2 dell’art. 3 prevede che l’attività di vendita della stampa di un punto non esclusivo non può essere ceduta separatamente dall’attività pri-maria o prevalente e che è invece consentito il trasferimento in gestione dell’attività di vendita di giornali purché venga svolta nei medesimi locali (è questo il caso della grande distribuzione ove la vendita dei giornali viene solitamente affidata in gestione a terzi soggetti, estranei rispetto all’esercizio commerciale).

 

Art. 4 – Modalità di vendita

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata con le modalità e alle condizioni dettate dai presenti indirizzi e dalle disposizioni del decreto legislativo. La Giunta Regionale, con proprio atto, può stabilire ulteriori modalità applicative dei presenti indirizzi.

2. Si applicano gli obblighi previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo e dal d.lgs. 114/98 in quanto compatibili.

3. In base al divieto di cui all’articolo 5, comma 1 lettera d) del decreto legislativo giornali, riviste e materiale pornografico non possono essere resi visibili né dall’esterno né dall’interno dei locali di vendita.

 

Di particolare interesse quanto previsto all’art.4 punto 3 ove viene ribadito il divieto di esposizione dei prodotti pornografici ma con una dizione ancora più restrittiva di quella contenuta nel d.lgs. 170/01 poiché tali prodotti non debbono essere resi visibili né dall’esterno né dall’interno dei locali di vendita.

 

Art. 5 – Rilevazione della rete distributiva

1. La Giunta Regionale individua con apposito provvedimento criteri uniformi per la rilevazione sistematica dei punti vendita della stampa e per il suo periodico aggiornamento.

2. Ai fini del monitoraggio della rete distributiva a cura dell’Osservatorio Regionale del Commercio i comuni sono tenuti a comunicare alla Regione le variazioni relative a subingressi, cessazioni, decadenze e rilasci entro 30 giorni dalla loro effettuazione.

 

Art. 6 – Criteri per l’adozione dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi e per il rilascio  delle autorizzazioni per i punti di vendita non esclusivi

1. I comuni adottano o adeguano i Piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita in base ai criteri di cui al presente articolo sentite le associazioni degli editori e dei distributori nonché le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale. I piani di localizzazione hanno validità biennale a decorrere dalla loro adozione o adeguamento.

2. I Comuni, ai fini della predisposizione dei Piani di localizzazione che possono prevedere la fissazione di limiti minimi di distanza tra i punti di vendita, tengono conto delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere e in particolare:

– degli insediamenti residenziali;

– degli insediamenti scolastici e universitari, delle sedi di attività culturali e sportive, nonché di uffici pubblici e privati, insediamenti industriali, produttivi e commerciali;

– dell’assetto viario e delle comunicazioni;

– delle infrastrutture di traffico quali stazioni ferroviarie e aeroporti;

– dei flussi turistici, permanenti e stagionali.

3. Al fine della predisposizione dei Piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, i comuni tengono conto altresì:

a) del rapporto tra la popolazione residente e punti vendita esclusivi; sono considerati nel rapporto anche i punti vendita non esclusivi equiparando cinque punti vendita non esclusivi a un punto vendita esclusivo e tre punti di vendita non esclusivi a un punto di vendita esclusivo quando gli stessi siano inseriti in una media o grande struttura di vendita;

b) del rapporto tra il numero delle famiglie e il numero dei punti vendita esclusivi; sono considerati nel rapporto anche i punti vendita non esclusivi equiparando cinque punti vendita non esclusivi a un punto vendita esclusivo e tre punti di vendita non esclusivi a un punto di vendita esclusivo quando gli stessi siano inseriti in una media o grande struttura di vendita;

c) del numero dei quotidiani venduti nel biennio antecedente all’approvazione del piano;

d) del numero dei periodici venduti nel biennio antecedente l’approvazione del piano.

I Piani comunali possono prevedere un incremento fino al 15% dei punti di vendita esclusivi se in base ai seguenti parametri è raggiunto un punteggio minimo pari a punti 1,50:

 

a)

– da     0                    a            1.000            residenti per punto vendita punti            0,25

– da     1.001            a            2.000            residenti per punto vendita punti            0,50

– da     2.001            a            3.000            residenti per punto vendita punti            0,75

– oltre  3.000                           residenti per punto vendita punti            1

 

b)

– da     0                a            700            numero famiglie per punto vendita            punti            0,25

– da     701            a            800            numero famiglie per punto vendita            punti            0,50

– da     801            a            900            numero famiglie per punto vendita            punti            0,75

– oltre  900                              numero famiglie per punto vendita            punti            1

Per i comuni a prevalente economia turistica e gli ambiti artistici, individuati ai sensi dell’articolo 12, comma 13 del d.lgs. 114/98 e delle vigenti disposizioni regionali, l’incremento di cui sopra è consentito se in base ai sopra riportati parametri è raggiunto un punteggio minimo complessivo pari a 1 punto.

Nei comuni capoluogo di provincia e nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, in caso di conseguimento del predetto punteggio, è consentito un incremento massimo del 10%.

I comuni possono prevedere un ulteriore incremento di una unità o comunque un incremento fino al 5% dei punti di vendita esclusivi in relazione a particolari fenomeni di mobilità interessanti il comune o una parte del suo territorio ovvero qualora il volume delle vendite annuo nel comune, nei parametri di cui al precedente comma 2 lettere c) e d), registri un incremento superiore al 2% per i quotidiani e al 4% per i periodici.

4. Nei comuni capoluogo di provincia e nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, gli indicatori di cui al presente articolo si applicano per aree urbane differenziate con eventuale riferimento alle circoscrizioni amministrative. La predetta norma è applicabile anche in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti qualora il Comune presenti delle particolari caratteristiche dal punto di vista territoriale e amministrativo. I trasferimenti di punti di vendita esclusivi nell’ambito del Comune o delle aree differenziate di cui sopra hanno priorità rispetto all’autorizzazione di nuovi punti vendita.

I Piani di localizzazione individuano i punti di vendita esclusivi per i quali si prevede, in relazione alle caratteristiche della zona, il rilascio di autorizzazioni stagionali. A tali punti vendita non si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3.

5. Al fine di rendere più efficiente il servizio ai consumatori nei comuni montani e nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti che sono sprovvisti di punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, non si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3.

6. Al fine di determinare la consistenza della rete distributiva dei quotidiani e dei periodici esistente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i comuni procedono alla ricognizione dei punti di vendita già autorizzati in relazione alla tipologia di esclusivi e non esclusivi ai sensi del precedente articolo 1, comma 3.

7. I Comuni possono definire, anche nell’ambito del Piano di localizzazione, i criteri di cui all’articolo 2, comma 6 del decreto legislativo concernenti i punti di vendita non esclusivi applicando le disposizioni del presente articolo. Qualora fossero previsti limiti quantitativi al rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo, almeno il 20% delle stesse deve essere riservato agli esercizi ivi indicati alla lettera b).

8. In assenza del piano di localizzazione ovvero della sua mancata riformulazione ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del decreto legislativo non possono essere rilasciate autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere a) e b), salvo che nei casi previsti dall’articolo 6 comma 3 del medesimo decreto legislativo.

 

All’art. 6 vengono indicati i criteri per l’adozione del piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi e per il rilascio della autorizzazione dei punti vendita non esclusivi.

Penso non sia il caso di dilungarmi sul commentare questi criteri che reputo comunque ampi, precisi e puntuali, se non rilevare che i piani di localizzazione avranno validità biennale (forse sarebbe stato più opportuno quadriennale), che potranno essere inseriti nei piani criteri distanziometrici tra un punto vendita e l’altro, che ancora, in maniera del tutto singolare e non conferente con la realtà, viene equiparato un punto vendita esclusivo a tre punti vendita non esclusivi della grande distribuzione e a cinque punti vendita non esclusivi appartenenti alle altre categorie di esercizi commerciali.

Ritengo, inoltre, apprezzabile che, per i Comuni capoluogo di provincia e per quelli con popolazione superiore ai 100.000 abitanti gli indicatori (o criteri) vengono applicati per aree urbane differenziate (quartieri o circoscrizioni) e che, in particolare, i trasferimenti dei punti vendita esclusivi, in tale contesto, avvengano con priorità rispetto alle nuove attivazioni e ciò al fine di rendere più omogenea la dislocazione dei punti vendita esclusivi esistenti prima di procedere al rilascio di nuove autorizzazioni alla vendita per i punti esclusivi.

Si prevede infine al punto 7 dell’art. 6 che i Comuni possono definire, nell’ambito dei Piani di localizzazione, i criteri per il rilascio di autorizzazioni per punti non esclusivi (il 20% dei quali dovranno essere destinati agli impianti di carburante) e che comunque, come più sopra specificato, non possono essere rilasciate autorizzazioni alla vendita (tanto per punti esclusivi che non esclusivi) in assenza del piano di localizzazione e della sua riformulazione. 

Art. 7 – Orari di vendita

1. Ai punti di vendita che effettuano la vendita esclusiva di quotidiani e periodici non si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto legislativo n. 114/98.

2. Ai punti di vendita esclusivi con attività promiscua e a quelli non esclusivi si applica la disciplina degli orari previsti per l’attività prevalente.

3. Il Sindaco può, sentiti i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, determinare l’orario minimo di vendita dei punti vendita esclusivi e non esclusivi nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con la finalità di garantire comunque un servizio ai consumatori.

 

Per quanto attiene gli orari di vendita, viene ribadito all’art.7 la non applicabilità delle disposizioni del d.lgs. 114/98 (legge Bersani sul Commercio), l’applicazione degli orari previsti per l’attività di vendita prevalente e la possibilità del Sindaco di determinare, sentite le organizzazioni delle categorie interessate, l’orario minimo di apertura dei punti vendita esclusivi e non esclusivi.

 

Concludendo non posso che riconfermare il mio giudizio sostanzialmente positivo a un provvedimento che riafferma la centralità del punto vendita esclusivo nel sistema della diffusione di quotidiani e periodici, ne garantisce l’esistenza, ne tutela gli operatori e, comunque, ne consente un razionale e programmato sviluppo della rete di vendita esistente tanto per i punti esclusivi quanto per quelli non esclusivi.

Maurizio Corti