Molte sono le riunioni susseguitesi con la FIEG, per porre basi
concrete al rinnovo dell’Accordo.
La prossima è per metà novembre.
A oggi, l’unica
cosa su cui Organizzazioni Sindacali e FIEG hanno trovato un punto di intesa, è
quello relativo alla classificazione dei prodotti editoriali quotidiani e
periodici, in base alla quale verranno stabilite le aliquote degli aggi.
Ecco cosa è
stato sottoscritto in data 19 settembre:
“Ai fini della
applicazione del presente Accordo, il prodotto editoriale quotidiano e
periodico immesso nella rete di vendita deve corrispondere alla definizione di
cui all’art. 1 L. 62/01 e assolvere agli obblighi di cui al combinato disposto
dagli artt. 2,5 L.47/48.
Le parti inoltre
prevedono che per rendere più efficiente la distribuzione del prodotto
editoriale siano opportune:
·
La presenza
del codice a barre, in prima pagina per i quotidiani e in prima o in quarta di
copertina per i periodici, in posizione leggibile.
·
L’indicazione,
nei documenti scambiati tra rete di vendita e rete di distribuzione, anche del
titolo più evidente presente in copertina qualora diverso dalla denominazione
della testata registrata in base alle leggi vigenti.
Il prodotto editoriale viene così
classificato:
A. Prodotto caratterizzato da indicazione – collocata in
posizione visibile – relativa alla periodicità.
Tale prodotto è
immesso per la prima volta nel circuito distributivo. A questa categoria
appartiene anche il prodotto collezionabile che, anche senza alcun mutamento
editoriale, sia immesso nuovamente nel circuito distributivo.
B. Prodotto editoriale con le stesse caratteristiche di cui
alla lettera A, ma privo della indicazione – posta in posizione visibile –
relativa alla periodicità.
C. Prodotto editoriale immesso nuovamente nel circuito
distributivo, nella medesima area a livello regionale.
D. Prodotto editoriale costituito da una confezione con
diversi numeri della stessa pubblicazione, già immessi precedentemente nel
circuito distributivo.
E. Prodotto editoriale costituito da una busta o altro
contenitore che comprenda pubblicazioni varie già immesse in precedenza nel
circuito distributivo, in forma commerciale singola o accorpata. Per tale
prodotto non è prevista la presenza del codice a barre.”
Successivamente
le Organizzazioni Sindacali e la FIEG si sono incontrate per discutere del
processo di distribuzione della stampa, verificando i compiti
·
delle
aziende editoriali e/o del distributore nazionale,
·
del
distributore locale
·
del punto
vendita (rivenditore)
Oltre trenta i
punti da verificare. Alla prima presentazione degli argomenti, da parte della
FIEG, sono seguite alcune chiarificazioni da parte delle OO.SS. ma, guarda
caso, sono pochissime quelle accettate. Qualche esempio negativo?
Nei compiti
relativi all’azienda editoriale, la FIEG scrive che la stessa “determina la fornitura da inviare in sede locale” e le
OO.SS vogliono aggiungere “in quantità
idonea a soddisfare le esigenze dei punti vendita serviti”.
Scrive sempre la
FIEG che il distributore locale “provvede al trasporto delle pubblicazioni ai
rivenditori” e si chiede che venga inserito “franco punto vendita”.
Così come non
vengono accettate tutta una serie di puntualizzazioni effettuate dalle
Organizzazioni Sindacali dei rivenditori in merito alle rese di pubblicazioni
per le quali “non ci dovesse essere una
continuità nell’uscita, per i supplementi con prezzo di vendita autonomo o per
le pubblicazioni che fanno riferimento a servizi pubblici”.
La FIEG accetta,
invece, che “le pubblicazioni di
tipologia particolare possano fruire di un periodo più lungo di permanenza in
vendita, rispetto ai tempi previsti, con le modalità di remunerazione che
verranno stabilite”.
E che entro 12
mesi dalla stipula dell’Accordo le agenzie di distribuzione “emettano estratto conto con accredito delle rese ai
giorni corrispondenti di fornitura”. Ma mentre le OO.SS chiedono che “la documentazione contabile sia separata e
disgiunta per le testate FIEG”, per questa, l’estratto conto si limiterà a
restare “distinto”.
La prossima
riunione è per il 15 novembre.
|
Il parere di Daniele Zulian di Udine |
|
Da un esame dei
primi documenti non ufficiali, al di là delle formulazioni complicate, traspare
la volontà di condizionare la rete di vendita e questo non è più accettabile. I
diversi soggetti sono coinvolti nel processo distributivo ma i loro compiti
devono essere “armonici” e funzionali al raggiungimento di un unico scopo, che
è vendere di più e meglio, almeno così si spera… La pretesa degli
editori affinché gli edicolanti non attuino forme concorrenziali di commercio
(di prodotti editoriali) è legittima, a patto che, per equità, sia reciproca e
coinvolga anche i distributori. Per quanto
riguarda le agenzie di distribuzione ci sono numerose e importanti
puntualizzazioni da fare. Un paio fra
molte: innanzitutto, è bene precisare che le “consuetudini” in atto siano
“consensuali” e non frutto di imposizioni arbitrarie. Quindi penso che
sia importante assicurare la trasparenza dell’operato dell’agenzia e per questo
scopo ritengo sensato consentire l’accesso ai dati statistici, da parte del
rivenditore, limitatamente ai dati che lo riguardano. Si dovranno poi
introdurre ulteriori richieste, che abbiano come filo conduttore il
riconoscimento del rivenditore come “imprenditore” all’interno del processo
distributivo. |