Molte sono le riunioni susseguitesi con la FIEG, per porre basi concrete al rinnovo dell’Accordo.

La prossima è per metà novembre.

 

A oggi, l’unica cosa su cui Organizzazioni Sindacali e FIEG hanno trovato un punto di intesa, è quello relativo alla classificazione dei prodotti editoriali quotidiani e periodici, in base alla quale verranno stabilite le aliquote degli aggi.

Ecco cosa è stato sottoscritto in data 19 settembre:

“Ai fini della applicazione del presente Accordo, il prodotto editoriale quotidiano e periodico immesso nella rete di vendita deve corrispondere alla definizione di cui all’art. 1 L. 62/01 e assolvere agli obblighi di cui al combinato disposto dagli artt. 2,5 L.47/48.

Le parti inoltre prevedono che per rendere più efficiente la distribuzione del prodotto editoriale siano opportune:

·        La presenza del codice a barre, in prima pagina per i quotidiani e in prima o in quarta di copertina per i periodici, in posizione leggibile.

·        L’indicazione, nei documenti scambiati tra rete di vendita e rete di distribuzione, anche del titolo più evidente presente in copertina qualora diverso dalla denominazione della testata registrata in base alle leggi vigenti.

 

Il prodotto editoriale viene così classificato:

A. Prodotto caratterizzato da indicazione – collocata in posizione visibile – relativa alla periodicità.

Tale prodotto è immesso per la prima volta nel circuito distributivo. A questa categoria appartiene anche il prodotto collezionabile che, anche senza alcun mutamento editoriale, sia immesso nuovamente nel circuito distributivo.

B. Prodotto editoriale con le stesse caratteristiche di cui alla lettera A, ma privo della indicazione – posta in posizione visibile – relativa alla periodicità.

C. Prodotto editoriale immesso nuovamente nel circuito distributivo, nella medesima area a livello regionale.

D. Prodotto editoriale costituito da una confezione con diversi numeri della stessa pubblicazione, già immessi precedentemente nel circuito distributivo.

E. Prodotto editoriale costituito da una busta o altro contenitore che comprenda pubblicazioni varie già immesse in precedenza nel circuito distributivo, in forma commerciale singola o accorpata. Per tale prodotto non è prevista la presenza del codice a barre.”

Successivamente le Organizzazioni Sindacali e la FIEG si sono incontrate per discutere del processo di distribuzione della stampa, verificando i compiti

·        delle aziende editoriali e/o del distributore nazionale,

·        del distributore locale

·        del punto vendita (rivenditore)

Oltre trenta i punti da verificare. Alla prima presentazione degli argomenti, da parte della FIEG, sono seguite alcune chiarificazioni da parte delle OO.SS. ma, guarda caso, sono pochissime quelle accettate. Qualche esempio negativo?

Nei compiti relativi all’azienda editoriale, la FIEG scrive che la stessa “determina la fornitura da inviare in sede locale” e le OO.SS vogliono aggiungere “in quantità idonea a soddisfare le esigenze dei punti vendita serviti”.

Scrive sempre la FIEG che il distributore locale “provvede al trasporto delle pubblicazioni ai rivenditori” e si chiede che venga inserito “franco punto vendita”.

Così come non vengono accettate tutta una serie di puntualizzazioni effettuate dalle Organizzazioni Sindacali dei rivenditori in merito alle rese di pubblicazioni per le quali “non ci dovesse essere una continuità nell’uscita, per i supplementi con prezzo di vendita autonomo o per le pubblicazioni che fanno riferimento a servizi pubblici”.

La FIEG accetta, invece, che “le pubblicazioni di tipologia particolare possano fruire di un periodo più lungo di permanenza in vendita, rispetto ai tempi previsti, con le modalità di remunerazione che verranno stabilite”.

E che entro 12 mesi dalla stipula dell’Accordo le agenzie di distribuzione “emettano estratto conto con accredito delle rese ai giorni corrispondenti di fornitura”. Ma mentre le OO.SS chiedono che “la documentazione contabile sia separata e disgiunta per le testate FIEG”, per questa, l’estratto conto si limiterà a restare “distinto”.

La prossima riunione è per il 15 novembre.

 

Sandro Cipriani

 

Il parere di Daniele Zulian  di Udine

Da un esame dei primi documenti non ufficiali, al di là delle formulazioni complicate, traspare la volontà di condizionare la rete di vendita e questo non è più accettabile. I diversi soggetti sono coinvolti nel processo distributivo ma i loro compiti devono essere “armonici” e funzionali al raggiungimento di un unico scopo, che è vendere di più e meglio, almeno così si spera…

La pretesa degli editori affinché gli edicolanti non attuino forme concorrenziali di commercio (di prodotti editoriali) è legittima, a patto che, per equità, sia reciproca e coinvolga anche i distributori.

Per quanto riguarda le agenzie di distribuzione ci sono numerose e importanti puntualizzazioni da fare.

Un paio fra molte: innanzitutto, è bene precisare che le “consuetudini” in atto siano “consensuali” e non frutto di imposizioni arbitrarie.

Quindi penso che sia importante assicurare la trasparenza dell’operato dell’agenzia e per questo scopo ritengo sensato consentire l’accesso ai dati statistici, da parte del rivenditore, limitatamente ai dati che lo riguardano.

Si dovranno poi introdurre ulteriori richieste, che abbiano come filo conduttore il riconoscimento del rivenditore come “imprenditore” all’interno del processo distributivo.