LA PAROLA ALL'AVVOCATO            
Maurizio Corti A cura di Maurizio Corti

 

Autorizzazione, atto dovuto

 

A B.D.S. di Napoli posso brevemente rispondere che, nel suo caso, il rilascio della autorizzazione alla vendita di giornali era da considerarsi un atto dovuto dalla Pubblica Amministrazione, poiché tutta la lunga istruttoria, posta in essere dai competenti Uffici Comunali, aveva dato esito positivo.

L’intervento D.lgs 170/01 introdotto il 24 Aprile 2001 (a fronte di un diritto all’autorizzazione alla vendita maturatosi nel maggio del 2001) non aveva il potere di bloccare il rilascio effettivo del provvedimento, sia perché lo stesso non conteneva e non contiene alcuna disposizione in tal senso e sia perché si limita a disporre per i Comuni la predisposizione dei Piani Comunali entro un anno dall’entrata in vigore dello stesso.

 

 

Contratto d’affitto in scadenza

Un rivenditore di Follonica (GR) fa presente che nel 2005 scadrà il contratto di locazione del negozio per la vendita di giornali e vuole conoscere come si dovrà comportare, sul presupposto che il proprietario del fondo stesso non intende procedere al rinnovo della locazione. Chiede inoltre, nel caso in cui dovesse necessitare di altro locale, dove esercitare l’attività, quali sarebbero le procedure da adottare.

Nel caso di disdetta del contratto di locazione, che deve pervenire a mezzo lettera raccomandata entro i 12 mesi antecedenti la scadenza, il conduttore ha diritto, di norma, a un periodo di proroga fissato dal giudice (da sei mesi a un anno) per provvedere all’effettivo rilascio del negozio previo il contestuale pagamento dell’indennità per la perdita dell’avviamento pari a 18 mensilità dall’ultimo canone corrisposto.

È quindi opportuno che almeno un anno prima della scadenza, il rivenditore cerchi, nelle immediate vicinanze della attuale ubicazione, altro negozio ove trasferire la propria attività. In tal caso, reperito il nuovo negozio, è sufficiente comunicare al Comune l’intenzione al trasferimento che non dovrebbe dar luogo ad alcun particolare problema.

Diverso è il caso in cui non vi sia questa possibilità.

In tale contesto sarà opportuno verificare il Piano di localizzazione dei punti vendita di giornali che il Comune deve avere predisposto e al cui interno sono previste le disposizioni per i trasferimenti della rivendita da una zona all’altra del territorio comunale.

Invece, nel caso in cui si volesse rimanere all’interno della medesima zona, ritengo non vi sia altra alternativa che verificare la possibilità, previa apposita istanza all’Amministrazione Comunale, di trasferire l’attività di vendita dal negozio a un chiosco da installarsi su area pubblica.

 

A CHE PUNTO SIAMO

 

INDIRIZZI REGIONALI SU D.LGS. 170/01

 

Come ormai tutti sanno, il decreto legislativo 170 ha abrogato il precedente articolo 14, la legge sulla sperimentazione e ha definito i punti venditi esclusivi e non esclusivi. Lo stesso decreto ha demandato alle Regioni l’incarico di stabilire gli indirizzi che i Comuni dovranno seguire per una corretta pianificazione dei punti vendita.

La Regione Lombardia è finora l’unica che ha emesso un suo documento (vedere a pag. 28), mentre il Friuli-Venezia Giulia sta preparando la sua versione che dovrebbe essere presentata quanto prima.

L’obiettivo è, dunque, di spingere tutte le altre Regioni ad adottare al più presto provvedimenti in materia perché una cosa è certa: non è possibile che vengano assegnati nuovi punti vendita se i Comuni non hanno predisposto un piano conforme agli indirizzi emanati dalla loro Regione. Ne consegue che qualsiasi iniziativa venisse intrapresa nel frattempo, questa potrebbe essere impugnata a tutti gli effetti.

Poiché ci sono prospettive che ipotizzano un nuovo decreto legge, che potrebbe essere adottato dal Governo recependo alcune indicazioni della famosa circolare Marzano, è consigliabile che tutte le strutture sindacali operanti sul territorio sollecitino al più presto le proprie Regioni perché emanino gli indirizzi regionali di competenza.