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IL COMMERCIALISTA |
| A cura di Domenico Moschella |
Dovrei vendere solo la licenza della mia edicola e vi
chiedo come stabilire il prezzo. Grazie.
R. – S. Venerina (CT)
Nella prassi commerciale il valore di avviamento di una edicola viene valutato moltiplicando per tre il reddito medio degli ultimi tre esercizi.
(reddito medio 50 x 3 = 150) Sul valore base incidono le modalità di pagamento e le condizioni degli arredi.
Vorrei avere dei chiarimenti per quanto riguarda la voce
“Giornali C/Rim. Finali”. Settimanalmente registro nei corrispettivi l’importo
degli EC (del distributore e de La Stampa) aumentati del 23,11%, il dubbio mi
sorge per il mese di dicembre perché viene inserito un aggio su merce che non è
stata venduta e sulla quale, se cedessi l’attività, il 31/12, si potrebbe
richiedere il reso totale. Come devo comportarmi in fase di dichiarazione dei
redditi? La voce inventario magazzino in edicola esiste? Se è troppo alto
possiamo chiedere al distributore una “resa speciale”?
M.S. - Torre Pellice (TO)
Rilevando sul registro delle entrate l’importo degli EC dei distributori maggiorato del 23,11%, alla fine dell’esercizio non vanno contabilizzate le rimanenze finali, né occorre allegare inventari di merce, essendo i rapporti fra editori e rivendite regolato sulla base del Contratto estimatorio. La non rilevazione del magazzino obbliga, però, alla rilevazione dell’aggio sull’intero acquistato, anche se non venduto, tenendo presente che con la resa vengono immediatamente compensati i valori in precedenza dichiarati.
PERCHÉ PAGARE LE TASSE ANCHE SULL’OMBRA CREATA DALLA PENSILINA?
La mia edicola è un chiosco di 20 mq. ma pago le tasse
(TOSAP tassa sul suolo pubblico) su 21,90 mq. perché la pensilina esterna
sporge e crea ombra. Se volessi mettere le tendine, quanto dovrei pagare?
Perché devo pagare per qualcosa che occupa solo spazio aereo e non suolo
pubblico? In attesa di una vostra risposta, porgo distinti saluti.
In merito alla tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, l’art. 38 del D.lgs 15 novembre 1993 n. 507 indica, come oggetto della tassa, sia le occupazioni di qualsiasi natura effettuate nelle strade, corsi, piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, sia le occupazioni sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico comprese le condutture e gli impianti di servizi pubblici gestiti in concessione. In virtù di quanto sopra la pensilina occupa uno spazio sovrastante il suolo.
Sto valutando la possibilità di effettuare il recesso da
socio di una Snc di 2 persone (50%). Vorrei sapere come deve essere stimata la
quota di liquidazione. La società è nata da un anno ma sono socio dell’attività
da 6 anni, essendo stata nei primi 5 anni una azienda familiare. Posso
calcolare la redditività sulla base degli ultimi tre anni anche se la società è
in piedi da un anno? Cosa s’intende per “prudenti previsioni dei futuri
investimenti”? Tutto ciò vale anche per le edicole o è una materia a parte? La
Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. I - 11 febbraio 1998, n. 1403 e Cass. civ.
sez. I - 2 agosto 1999, n. 8470) ha affermato che “nel caso di recesso di socio
di società di persone, per il calcolo della liquidazione della quota, a norma
dell’art. 2289, co. 2, c.c., deve tenersi conto dell’effettiva consistenza
economica dell’azienda sociale all’epoca dello scioglimento del rapporto,
comprendendovi anche il fattore di redditività dell’azienda stessa che deriva
da un complesso di elementi che, se pur cronologicamente attuati al momento
dello scioglimento, si fondano sui risultati economici delle passate gestioni e
sulle prudenti previsioni dei futuri rendimenti: l’avviamento, pertanto, come
valore computabile nella liquidazione del socio uscente si traduce nella
probabilità, fondata su elementi presenti o passati ma proiettata eminentemente
nel futuro, di maggiori profitti per i soci superstiti derivanti dall’apporto
conferito dal socio recedente e consolidatosi come componente del rapporto”.
Grazie.
Anche se la Snc è stata costituita da un anno, in base a quanto da Lei scritto risulta evidente che trattasi di una prosecuzione, sotto una nuova veste giuridica, di attività preesistente, pertanto rilevare la redditività aziendale dell’ultimo triennio ai fini del calcolo dell’avviamento si può considerare un metodo applicabile. Con riguardo alla sentenza da Lei citata, questa fa proprio riferimento al valore dell’avviamento che va considerato in aggiunta alla situazione patrimoniale dell’azienda, risultante alla data di recesso del socio, giusto quanto stabilito dall’art. 2289 c.c. Infatti detto articolo prevede la liquidazione della quota del socio uscente soltanto in base alla situazione patrimoniale della società [(disponibilità + beni strumentali + crediti + magazzino) - debiti] senza considerare alcuna valutazione economica che la predetta sentenza prevede.
La vendita di fumetti presso negozi specializzati (fumetteria) sta assumendo proporzioni sempre più ampie. Per altro i fumetti, o quant’altro registrato come prodotto editoriale, possono essere posti in vendita solo se l’esercizio è in possesso di autorizzazione comunale come previsto dal decreto legislativo n. 170 del 24 aprile 2001.
Pertanto si invitano i rivenditori a voler segnalare con urgenza alle Amministrazioni comunali, e in particolare agli uffici annonari, le situazioni che contrastano con le norme di legge: il tutto ovviamente per intervenire per la tutela dei propri diritti.
L’edicolante potrà adottare la seguente procedura:
Inviare, all’ufficio Commercio dell’Amministtazione Comunale, un esposto (che può essere sottoscritto dal responsabile del Sindacato locale) nel quale sia contenuta l’indicazione dell’ubicazione dell’esercizio commerciale in cui sono venduti prodotti editoriali senza regolare autorizzazione.