CARAMELLE, CIOCCOLATINI E BISCOTTI IN EDICOLA
Il
consiglio regionale della Lombardia ha indicato, negli “indirizzi” per il
riordino del sistema
di stampa quotidiana e periodica, la possibilità per gli edicolanti di vendere i “pastigliaggi”.
Da tempo, la
crescente concorrenza, soprattutto di supermercati, ha sollevato le proteste
degli edicolanti che richiedono di poter ampliare il proprio settore di
vendita. Perché in tabaccheria e nelle stazioni di servizio si possono vendere
giornali e l’edicola non può fare altrettanto con caramelle o gomme da
masticare? Una risposta positiva in tal senso è arrivata, lo scorso 10 luglio,
dal Consiglio regionale della Lombardia che, approvando gli indirizzi regionali
per il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica,
offre, infatti, agli edicolanti la possibilità di ampliare il proprio settore
di vendita con i “pastigliaggi”.
(Vedere Azienda
Edicola n. 4 - pag. 6, il testo integrale con i commenti dell’avvocato Corti).
NUOVI PRODOTTI NON SUPERIORI AL 30% DEI GIORNALI IN VENDITA
Al comma 2
dell’articolo 2, la Regione Lombardia ha legiferato quanto segue: “I punti di
vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita
risultante dalla autorizzazione, in misura non superiore al 30%, alla
commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali ossia i
pastigliaggi e i prodotti del settore non alimentare”.
Un’indicazione
importante che altre regioni potrebbero seguire negli indirizzi ai comuni
ancora da emanare. Fatto il regolamento subito diventa importante interpretare
a norma di legge quali prodotti del settore non alimentare possono essere
inclusi nella categoria dei pastigliaggi. Per dare una risposta a questa
domanda si può cercare la definizione di pastigliaggi nelle leggi italiane sul
commercio. La categoria merceologica comprende
caramelle,
confetti,
cioccolatini,
gomme americane,
biscotti preconfezionati,
merendine preconfezionate
e simili.
Quest’elenco è
compreso nel disegno di legge n. 382 sulla legge quadro per la disciplina del
commercio all'ingrosso e al dettaglio presentato in Senato da Rocco Larizza
(Democratici di Sinistra-Ulivo) e passato il 2 Settembre 1996 all’esame della
Commissione Industria, commercio, turismo.
Di pastigliaggi
si parla anche nella proposta di legge n.1188 del deputato Alessandro Rubino
(Forza Italia), presentata il 24 maggio 1996 nell’ambito della disciplina del
commercio in sede fissa. Nelle tabelle merceologiche, allegate in questa
proposta alla Camera, viene data la stessa definizione merceologica del disegno
di legge precedentemente citato. Sempre nel 1996, a luglio, il senatore
Severino Lavagnini (Partito Popolare Italiano) ha proposto il disegno di legge
n. 959 sulla nuova disciplina del commercio e i pastigliaggi sono citati sempre
comprendendo prodotti che vanno dai cioccolatini alle caramelle, dalle gomme da
masticare a biscotti e merendine preconfezionate.
Anche per le
Associazioni Commercianti la categoria “pastigliaggi” trova la sua definizione
nelle vecchie tabelle merceologiche. L’elenco di prodotti compresi è uguale a
quelli precedentemente citati; si sottolinea in particolare l’importanza
dell’essere confezionati per essere inclusi fra i “pastigliaggi”. In effetti le
caramelle, i cioccolatini, le gomme da masticare hanno questa caratteristica
come i biscotti e le merendine preconfezionate.
Una grande opportunità:
ma quali articoli sono compresi nella
definizione merceologica di pastigliaggi?
L’opportunità di
vendere in edicola non solo gomme da masticare e caramelle, ma anche biscotti e
merendine preconfezionate apre uno scenario commerciale nuovo per il nostro
settore. Dalla possibilità di vendere questi prodotti al farlo concretamente
cosa manca? Praticamente nulla, visto che il Comune di Milano ha già inviato
una lettera di chiarimento ai Comuni lombardi, che a loro volta rilasceranno la
possibilità di vendita dei pastigliaggi nelle edicole dove non si ha una
specifica autorizzazione di vendita per questi prodotti. Il provvedimento
eviterà di incorrere in sanzioni che le autorità locali potrebbero adottare. Di
sicuro dopo il via libera della Regione Lombardia i Comuni sono chiamati a
recepire gli indirizzi e a renderli attuativi riconoscendo una possibilità di
vendita in più per gli edicolanti.
| Risposte ad alcuni quesiti sulle modalità applicative della disciplina concernente la diffusione della stampa quotidiana e periodica contenuta nella DCR 10 luglio 2002 n. 549 della Lombardia. |
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“In relazione ai
quesiti e richieste di parere che Comuni e rivenditori di stampa quotidiana e
periodica hanno formulato in ordine alle modalità applicative della disciplina
concernente la diffusione della stampa quotidiana e periodica contenuta nella
DCR 10 luglio 2002 n. 549, si ritiene di fornire le seguenti indicazioni. 1. Per
quanto concerne l’operatività dei criteri inerenti il sistema di diffusione
della stampa quotidiana e periodica si segnala che i medesimi sono applicabili
dal 10 luglio 2002, data della loro approvazione da parte del Consiglio
Regionale. La pubblicazione
dei criteri suddetti sul BURL del 29 luglio 2002 è stata effettuata al solo
fine di pubblicità-notizia, considerato il loro rilievo per i Comuni della
Lombardia. 2. In
relazione alle modalità di vendita dei prodotti di pastigliaggio, l’art.2 comma
2 dei criteri contenuti nella DCR n. 549 prevede che i punti di vendita
esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita, risultante
dall’autorizzazione, in misura non superiore al 30% alla commercializzazione di
prodotti diversi da quelli editoriali, ossia i pastigliaggi e i prodotti del
settore non alimentare. Considerate le caratteristiche dei prodotti di pastigliaggio che non
richiedono manipolazioni nella fase della loro preparazione da parte
dell’edicolante, non si ritiene necessario che quest’ultimo, per poterli
vendere, debba aver superato un corso professionale relativo al settore
merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla Regione. Ciò significa, inoltre, che per la vendita dei prodotti di pastigliaggio
il rivenditore che ha ottenuto dal Comune competente un’autorizzazione per un
punto di vendita esclusivo non deve richiedere al medesimo Comune nessun’altra
autorizzazione”.
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Poiché è
possibile che i vigili non siano al corrente di questa importantissima
innovazione, vi consigliamo di conservare questo numero di Azienda Edicola.
Nel caso,
infatti, vi venga contestata la vendita di caramelle e quant’altro oggi
possibile anche per voi, grazie all’inserimento dei pastigliaggi, potrete
ribattere con cognizione di causa ed evitare sanzioni, inutili ricorsi e
perdite di tempo per tutti.