CARAMELLE, CIOCCOLATINI E BISCOTTI IN EDICOLA

 

Il consiglio regionale della Lombardia ha indicato, negli “indirizzi” per il riordino del sistema

di stampa quotidiana e periodica, la possibilità per gli edicolanti di vendere i “pastigliaggi”.

 

Da tempo, la crescente concorrenza, soprattutto di supermercati, ha sollevato le proteste degli edicolanti che richiedono di poter ampliare il proprio settore di vendita. Perché in tabaccheria e nelle stazioni di servizio si possono vendere giornali e l’edicola non può fare altrettanto con caramelle o gomme da masticare? Una risposta positiva in tal senso è arrivata, lo scorso 10 luglio, dal Consiglio regionale della Lombardia che, approvando gli indirizzi regionali per il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, offre, infatti, agli edicolanti la possibilità di ampliare il proprio settore di vendita con i “pastigliaggi”.

(Vedere Azienda Edicola n. 4 - pag. 6, il testo integrale con i commenti dell’avvocato Corti).

NUOVI PRODOTTI NON SUPERIORI AL 30% DEI GIORNALI IN VENDITA

 

Al comma 2 dell’articolo 2, la Regione Lombardia ha legiferato quanto segue: “I punti di vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita risultante dalla autorizzazione, in misura non superiore al 30%, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali ossia i pastigliaggi e i prodotti del settore non alimentare”.

Un’indicazione importante che altre regioni potrebbero seguire negli indirizzi ai comuni ancora da emanare. Fatto il regolamento subito diventa importante interpretare a norma di legge quali prodotti del settore non alimentare possono essere inclusi nella categoria dei pastigliaggi. Per dare una risposta a questa domanda si può cercare la definizione di pastigliaggi nelle leggi italiane sul commercio. La categoria merceologica comprende

caramelle,

confetti,

cioccolatini,

gomme americane,

biscotti preconfezionati,

merendine preconfezionate

e simili.

caramelle e ...Quest’elenco è compreso nel disegno di legge n. 382 sulla legge quadro per la disciplina del commercio all'ingrosso e al dettaglio presentato in Senato da Rocco Larizza (Democratici di Sinistra-Ulivo) e passato il 2 Settembre 1996 all’esame della Commissione Industria, commercio, turismo.

Di pastigliaggi si parla anche nella proposta di legge n.1188 del deputato Alessandro Rubino (Forza Italia), presentata il 24 maggio 1996 nell’ambito della disciplina del commercio in sede fissa. Nelle tabelle merceologiche, allegate in questa proposta alla Camera, viene data la stessa definizione merceologica del disegno di legge precedentemente citato. Sempre nel 1996, a luglio, il senatore Severino Lavagnini (Partito Popolare Italiano) ha proposto il disegno di legge n. 959 sulla nuova disciplina del commercio e i pastigliaggi sono citati sempre comprendendo prodotti che vanno dai cioccolatini alle caramelle, dalle gomme da masticare a biscotti e merendine preconfezionate.

 

PER L’ASCOM, PASTIGLIAGGI = PRECONFEZIONATI

 

Anche per le Associazioni Commercianti la categoria “pastigliaggi” trova la sua definizione nelle vecchie tabelle merceologiche. L’elenco di prodotti compresi è uguale a quelli precedentemente citati; si sottolinea in particolare l’importanza dell’essere confezionati per essere inclusi fra i “pastigliaggi”. In effetti le caramelle, i cioccolatini, le gomme da masticare hanno questa caratteristica come i biscotti e le merendine preconfezionate.

 

Una grande opportunità:

ma quali articoli sono compresi  nella definizione merceologica  di pastigliaggi?

 

COSA SI POTRÀ VENDERE?

 

L’opportunità di vendere in edicola non solo gomme da masticare e caramelle, ma anche biscotti e merendine preconfezionate apre uno scenario commerciale nuovo per il nostro settore. Dalla possibilità di vendere questi prodotti al farlo concretamente cosa manca? Praticamente nulla, visto che il Comune di Milano ha già inviato una lettera di chiarimento ai Comuni lombardi, che a loro volta rilasceranno la possibilità di vendita dei pastigliaggi nelle edicole dove non si ha una specifica autorizzazione di vendita per questi prodotti. Il provvedimento eviterà di incorrere in sanzioni che le autorità locali potrebbero adottare. Di sicuro dopo il via libera della Regione Lombardia i Comuni sono chiamati a recepire gli indirizzi e a renderli attuativi riconoscendo una possibilità di vendita in più per gli edicolanti.

 

Piero Di Fratello

 

 

Risposte ad alcuni quesiti sulle modalità applicative della disciplina concernente la diffusione della stampa quotidiana e periodica contenuta nella DCR 10 luglio 2002 n. 549 della Lombardia.

“In relazione ai quesiti e richieste di parere che Comuni e rivenditori di stampa quotidiana e periodica hanno formulato in ordine alle modalità applicative della disciplina concernente la diffusione della stampa quotidiana e periodica contenuta nella DCR 10 luglio 2002 n. 549, si ritiene di fornire le seguenti indicazioni.

1. Per quanto concerne l’operatività dei criteri inerenti il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica si segnala che i medesimi sono applicabili dal 10 luglio 2002, data della loro approvazione da parte del Consiglio Regionale.

La pubblicazione dei criteri suddetti sul BURL del 29 luglio 2002 è stata effettuata al solo fine di pubblicità-notizia, considerato il loro rilievo per i Comuni della Lombardia.

2. In relazione alle modalità di vendita dei prodotti di pastigliaggio, l’art.2 comma 2 dei criteri contenuti nella DCR n. 549 prevede che i punti di vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita, risultante dall’autorizzazione, in misura non superiore al 30% alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali, ossia i pastigliaggi e i prodotti del settore non alimentare.

 

 

Considerate le caratteristiche dei prodotti di pastigliaggio che non richiedono manipolazioni nella fase della loro preparazione da parte dell’edicolante, non si ritiene necessario che quest’ultimo, per poterli vendere, debba aver superato un corso professionale relativo al settore merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla Regione.

Ciò significa, inoltre, che per la vendita dei prodotti di pastigliaggio il rivenditore che ha ottenuto dal Comune competente un’autorizzazione per un punto di vendita esclusivo non deve richiedere al medesimo Comune nessun’altra autorizzazione”.

 

 

Un consiglio ai rivenditori della Lombardia

 

Poiché è possibile che i vigili non siano al corrente di questa importantissima innovazione, vi consigliamo di conservare questo numero di Azienda Edicola.

Nel caso, infatti, vi venga contestata la vendita di caramelle e quant’altro oggi possibile anche per voi, grazie all’inserimento dei pastigliaggi, potrete ribattere con cognizione di causa ed evitare sanzioni, inutili ricorsi e perdite di tempo per tutti.