LA PAROLA ALL'AVVOCATO |
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A cura di Maurizio Corti |
Enzo Ruggero di Padova lamenta che la Amministrazione Comunale ha intimato allo stesso di togliere le locandine pubblicitarie da una ringhiera di recinzione di un piazzale di proprietà privata, antistante la propria rivendita e vuole sapere se il comportamento posto in essere dal Comune sia lecito.
Pur non
conoscendo il regolamento del Comune di Padova relativo alle affissioni,
ritengo che una cosa è affiggere le locandine pubblicitarie, in adesione al
proprio negozio o al proprio chiosco di giornali (attività questa consentita
senza alcuna autorizzazione o imposta da pagare) altro è affiggere le stesse in
altro luogo, pur su area privata ma certamente esposta al pubblico. In tale
caso l’attività rientra in quella delle pubbliche affissioni e come tale va
soggetta al pagamento della relativa imposta comunale.
M.R.B. di Sarno (SA) scrive di avere rilasciato, circa 10 anni orsono, all’atto della sottoscrizione del contratto di locazione, tre effetti cambiari a favore del proprietario. Nel corso della locazione il proprietario ha provveduto a restituirne due mentre si rifiuta di restituirle la terza; la rivenditrice di Sarno vuole pertanto sapere come si deve comportare.
Purtroppo dalla
lettera inviata non mi è dato di sapere a quale titolo vennero rilasciati i tre
effetti e, soprattutto, se recassero una data di scadenza. Posso tuttavia
ritenere che quelle restituite furono rilasciate a titolo di garanzia
dell’esatto adempimento nel pagamento dei canoni di locazione mentre la terza a
titolo di deposito cauzionale da restituirsi al termine del rapporto di
locazione ove non venissero accertati eventuali danni o ammaloramenti nel
negozio condotto in locazione.
Mi pare,
inoltre, anomala questa forma di costituzione di deposito cauzionale laddove
fosse stata indicata la data di pagamento, posto che la cambiale non sarebbe
più oggi titolo esecutivo da azionare per il pagamento e, addirittura
inefficace (cioè senza valore) se fossero trascorsi 10 anni dalla data della scadenza
ivi riportata.
L a vendita di
fumetti presso negozi specializzati (fumetteria) sta assumendo proporzioni
sempre più ampie. Peraltro i fumetti, o quant’altro registrato come prodotto
editoriale, possono essere posti in vendita solo se l’esercizio è in possesso
di autorizzazione comunale come previsto dal decreto legislativo n.170 del 24
aprile 2001. Pertanto si invitano i rivenditori a voler segnalare con urgenza
alle Amministrazioni comunali, e in particolare agli uffici annonari, le
situazioni che contrastano con le norme di legge: il tutto ovviamente per
intervenire per la tutela dei propri diritti.
L’edicolante
potrà adottare la seguente procedura:
Si ricorda che
l’esercizio commerciale non può ripetere l’infrazione poiché, in caso di
recidiva, l’Amministrazione comunale deve disporre la sua chiusura e che la
vendita di prodotti editoriali (anche se non di recente uscita, cioè vecchi)
non esime l’esercizio di essere munito di specifica autorizzazione rilasciata
ai sensi del Decreto Legislativo n.170/01.