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IL COMMERCIALISTA |
| A cura di Domenico Moschella |
Il
titolare di un’edicola può associare il collaboratore, detraendo dagli utili il
costo
che questi
rappresenta. Ma anche chi apporta beni o capitali.
Ecco come
fare.
L’art. 2549 del
Codice civile definisce il contratto di associazione in partecipazione come un
contratto con cui l’associante (titolare dell’impresa) attribuisce
all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più
affari, a fronte di un determinato apporto.
L’apporto può
essere di solo lavoro, di capitali e di capitali e lavoro (misto).
apporto di lavoro
La risoluzione
ministeriale del 30 luglio 2002 n. 252 stabilisce il principio che se l’apporto
dell’associato consiste nel solo espletamento di un’attività manuale o
intellettuale, ciò costituisce una prestazione di servizio da assoggettare
all’IVA, in quanto l’oggetto del rapporto è costituito dalla prestazione
fornita dall’associato a fronte del pagamento di un corrispettivo rappresentato
dalla quota di partecipazione all’utile prodotto dall’associante.
come regolarsi con l’iva…
L’associato che
si trova nella posizione di cui sopra, diventa ai fini IVA un soggetto autonomo
d’imposta ai sensi dell’art. 5 DPR 633/72, pertanto dovrà presentare la
dichiarazione di inizio attività, con il codice 7484B, richiedendo
l’attribuzione della partita IVA. Ciò permetterà all’associato di poter
emettere regolare fattura sia per gli eventuali acconti utili che percepirà che
per la quota a conguaglio degli utili prodotti dall’associante.
Le fatture
emesse dovranno essere registrate sul registro IVA vendite, appositamente
costituito, e l’IVA addebitata sulle fatture dovrà essere versata mensilmente
all’erario utilizzando il modello F24 da presentare in banca entro il giorno 16
del mese successivo alla data di emissione della fattura.
Nel caso che
l’importo complessivo delle fatture che verranno emesse nell’arco dell’anno,
non risulti alla fine dell’esercizio superiore a 309.874,14 euro, i versamenti
dell’IVA potranno essere effettuati trimestralmente, anziché mensilmente,
maggiorando dell’1%, a titolo di interessi, l’importo dell’IVA da versare.
In quest’ultimo
caso il versamento, come sopra indicato, dovrà essere eseguito entro il giorno
16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (es. 1° trimestre
entro il 16/5 successivo). Detto comportamento dovrà essere confermato nella
prima dichiarazione annuale IVA che verrà presentata nel 2003 mediante
esplicita opzione revocabile di anno in anno.
…e con le tasse
Ai fini delle imposte
dirette, il reddito dell’associato d’opera deve considerarsi reddito di lavoro
autonomo ai sensi dell’art. 49 comma 2 lettera c) del TUIR, pertanto all’atto
della liquidazione delle fatture emesse dall’associato per la quota utile di
spettanza, l’associante dovrà, in qualità di sostituto d’imposta, effettuare
la ritenuta d’acconto del 20% sul compenso pagato.
Si precisa
inoltre che in base all’art. 50 comma 8 del TUIR tutti i compensi incassati
dall’associato vanno a formare il reddito tassabile, in quanto non sono ammesse
deduzioni di eventuali costi di
gestione dallo stesso sostenuti.
La
classificazione del reddito dell’associato d’opera nella lettera c) del
suddetto art. 49, ne determina la non rilevanza ai fini INPS – gestione
separata.
Si precisa che
l’associante può dedurre dal reddito d’impresa la quota utile dell’associato
d’opera a condizione che:
• Abbia
stipulato il contratto di associazione in partecipazione in modo formale
mediante scrittura privata regolarmente registrata e soggetta a tassa fissa di
¤ 129,11;
• Il contratto
riporti esplicitamente l’oggetto dell’apporto;
• Il contratto
d’associazione non sia stato stipulato con i familiari dell’associante.
apporto di capitali o misto
Nel caso
l’associato apporti dei beni o del denaro, i compensi che lo stesso riceve
dall’associante costituiscono redditi di capitale, sui quali l’associante, in
qualità di sostituto d’imposta, dovrà operare una ritenuta a titolo di acconto
del 12,5%. L’apporto dovrà risultare in maniera evidente sia nel contratto che
nei movimenti finanziari eseguiti.