A cura di Domenico Moschella
IL COMMERCIALISTA
A cura di Domenico Moschella

 

Associazione in partecipazione

 

Il titolare di un’edicola può associare il collaboratore, detraendo dagli utili il costo

che questi rappresenta. Ma anche chi apporta beni o capitali.

Ecco come fare.

 

L’art. 2549 del Codice civile definisce il contratto di associazione in partecipazione come un contratto con cui l’associante (titolare dell’impresa) attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, a fronte di un determinato apporto.

L’apporto può essere di solo lavoro, di capitali e di capitali e lavoro (misto).

 

apporto di lavoro

 

La risoluzione ministeriale del 30 luglio 2002 n. 252 stabilisce il principio che se l’apporto dell’associato consiste nel solo espletamento di un’attività manuale o intellettuale, ciò costituisce una prestazione di servizio da assoggettare all’IVA, in quanto l’oggetto del rapporto è costituito dalla prestazione fornita dall’associato a fronte del pagamento di un corrispettivo rappresentato dalla quota di partecipazione all’utile prodotto dall’associante.

 

come regolarsi con l’iva…

 

L’associato che si trova nella posizione di cui sopra, diventa ai fini IVA un soggetto autonomo d’imposta ai sensi dell’art. 5 DPR 633/72, pertanto dovrà presentare la dichiarazione di inizio attività, con il codice 7484B, richiedendo l’attribuzione della partita IVA. Ciò permetterà all’associato di poter emettere regolare fattura sia per gli eventuali acconti utili che percepirà che per la quota a conguaglio degli utili prodotti dall’associante.

Le fatture emesse dovranno essere registrate sul registro IVA vendite, appositamente costituito, e l’IVA addebitata sulle fatture dovrà essere versata mensilmente all’erario utilizzando il modello F24 da presentare in banca entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura.

Nel caso che l’importo complessivo delle fatture che verranno emesse nell’arco dell’anno, non risulti alla fine dell’esercizio superiore a 309.874,14 euro, i versamenti dell’IVA potranno essere effettuati trimestralmente, anziché mensilmente, maggiorando dell’1%, a titolo di interessi, l’importo dell’IVA da versare.

In quest’ultimo caso il versamento, come sopra indicato, dovrà essere eseguito entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (es. 1° trimestre entro il 16/5 successivo). Detto comportamento dovrà essere confermato nella prima dichiarazione annuale IVA che verrà presentata nel 2003 mediante esplicita opzione revocabile di anno in anno.

 

…e con le tasse

 

Ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’associato d’opera deve considerarsi reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 49 comma 2 lettera c) del TUIR, pertanto all’atto della liquidazione delle fatture emesse dall’associato per la quota utile di spettanza, l’associante dovrà, in qualità di sostituto d’imposta, effettuare la ritenuta d’acconto del 20% sul compenso pagato.

Si precisa inoltre che in base all’art. 50 comma 8 del TUIR tutti i compensi incassati dall’associato vanno a formare il reddito tassabile, in quanto non sono ammesse deduzioni di eventuali  costi di gestione dallo stesso sostenuti.

La classificazione del reddito dell’associato d’opera nella lettera c) del suddetto art. 49, ne determina la non rilevanza ai fini INPS – gestione separata.

Si precisa che l’associante può dedurre dal reddito d’impresa la quota utile dell’associato d’opera a condizione che:

• Abbia stipulato il contratto di associazione in partecipazione in modo formale mediante scrittura privata regolarmente registrata e soggetta a tassa fissa di ¤ 129,11;

• Il contratto riporti esplicitamente l’oggetto dell’apporto;

• Il contratto d’associazione non sia stato stipulato con i familiari dell’associante.

 

apporto di capitali o misto

 

Nel caso l’associato apporti dei beni o del denaro, i compensi che lo stesso riceve dall’associante costituiscono redditi di capitale, sui quali l’associante, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà operare una ritenuta a titolo di acconto del 12,5%. L’apporto dovrà risultare in maniera evidente sia nel contratto che nei movimenti finanziari eseguiti.