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IL COMMERCIALISTA |
| A cura di Domenico Moschella |
per vendere i pastigliaggi
La Regione
Lombardia con provvedimento del Consiglio Regionale del 10 luglio 2002 ha
statuito la facoltà, per le rivendite esclusive di giornali e riviste, di poter
vendere i pastigliaggi (per i chiarimenti di tutta la normativa vedere Azienda
Edicola n. 4 – pag. 6 e n. 5 pag. 30). Sotto l’aspetto fiscale la vendita di
questi prodotti alimentari confezionati obbliga all’apertura della partita IVA,
alla istituzione del libro IVA acquisti, sul quale vanno registrate le fatture
di acquisto di detti prodotti, del libro IVA corrispettivi, sul quale vanno
riportati i corrispettivi giornalieri relativi alle vendite degli anzidetti
prodotti, l’installazione di un registratore di cassa per l’emissione dello
scontrino fiscale.
L’importo per
l’acquisto del registratore di cassa se non supera 516,46 euro è deducibile
interamente nell’esercizio, se supera il predetto importo è ammortizzabile con
l’aliquota del 25% annua.
In mancanza del
registratore di cassa, i corrispettivi per le vendite dei pastigliaggi
possono essere documentati con la ricevuta fiscale, in alternativa allo scontrino,
a condizione che vengano utilizzati i modelli di ricevute fiscali prenumerate
che si acquistano nei negozi che vendono cancelleria per ufficio come Buffetti.