LA PAROLA ALL'AVVOCATO            
A cura di Maurizio Corti
 
A proposito di materiale pornografico

 

L .R. di Beinasco (TO) chiede quale sia la legge che regolamenta l’esposizione al pubblico di giornali o altro materiale a contenuto pornografico.

Il decreto legislativo n. 170 del 22 Aprile 2001 recante norme di riordino del sistema della diffusione della stampa quotidiana e periodica ha previsto all’art. 5 (1° comma lettera d), il divieto di esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

Tale divieto, che non compariva nel testo della precedente normativa (Legge 416 del 1981) è persino più restrittivo di quello previsto dal codice penale (art. unico Legge 355/75) che prevede la punibilità del rivenditore ove esponga pubblicazioni che rechino in copertina foto o immagini oscene.

Il divieto di cui al decreto legislativo si estende invece all’esposizione di materiale e prodotti pornografici indipendentemente dall’immagine di copertina, ma in relazione al contenuto.

In questo caso la volontà del legislatore è stata quella di impedire l’esposizione al pubblico di prodotti a contenuto pornografico che ne incentivasse, di fatto, la vendita.

Il decreto legislativo 170/01 nulla dice invece in relazione alle sanzioni per i rivenditori in caso di violazione della suddetta norma.

I rivenditori non sono certamente punibili ai sensi degli art. 528 e 725 del codice penale, in virtù dell’esclusione specifica prevista dalla legge 355/75 e non sono certamente punibili per un fatto che il codice penale non prevede espressamente quale reato.

In tale contesto ritengo che l’eventuale esposizione di pubblicazioni o materiale pornografico, a condizione che non siano visibili parti palesemente oscene di tali prodotti, non determini alcuna sanzione di carattere penale.

L’art. 9 del decreto legislativo 170/01 prevede che per quanto non previsto dal decreto legislativo di cui sopra si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (ovvero la cosiddetta “legge Bersani”), e, quest’ultimo all’art. 22, sotto la voce “Sanzioni”, enuncia le violazioni alle proprie disposizioni indicando la relativa entità della sanzione amministrativa da irrogarsi.

Tuttavia il decreto legislativo N. 114/98 nulla dice in materia di esposizione o vendita di pubblicazioni pornografiche con la conseguenza che non vi è alcun provvedimento normativo che preveda una sanzione per l’esposizione al pubblico di pubblicazioni o materiale pornografico.

Ritengo, in conclusione, che dovrebbero essere solo ed esclusivamente le Regioni, nell’ambito degli indirizzi ai Comuni per la predisposizione dei Piani di localizzazione che potrebbero, attesa la competenza esclusiva in materia di commercio, prevedere apposite sanzioni per la violazione in esame, ovvero i Comuni stessi prevedere, nell’ambito dei piani di localizzazione, l’entità delle sanzioni da irrogarsi nei casi di violazione degli obblighi contenuti negli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 170/01 tra i quali anche quello del divieto di esposizione di pubblicazioni e materiale pornografico.

 

Per vendere videocassette occorre comunicarlo alla Questura

 

Dopo oltre due anni e dopo vari articoli da noi pubblicati (nn.5 e 6/2000 - n.5/2001), ci sono ancora dubbi sulle procedure indispensabili alla vendita di prodotti multimediali. Con l’entrata in vigore della legge 248/2000, si rende obbligatorio dare preventivo avviso al questore della messa in vendita di CD, videocassette, musicassette, ecc. anche se allegati a prodotti editoriali.

Pertanto alla signora T.S. di Udine, che è stata multata per avere venduto videocassette, poiché non aveva effettuato la prescritta comunicazione alla Questura competente, debbo precisare che questa è dovuta per il solo fatto di porre in vendita le videocassette e non riguardo il possesso o meno di una apposita licenza.

 

 

Le spese pubblicitarie non devono  essere rimborsate

 

 M.C. di Genova ha inviato la copia di un mandato di vendita della propria rivendita a un’agenzia, e chiede se siano o meno dovute alcune somme richieste a titolo di rimborso spese per la pubblicità su un quotidiano locale.

Dall’esame del mandato a vendere, non si rileva alcun diritto da parte dell’Agenzia di richiedere tali somme posto che quest’ultima si riserva di percepire unicamente la provvigione del 3% sul prezzo di vendita stabilito.

Pertanto la pretesa dell’Agenzia è quantomeno non prevista dal mandato di vendita e deve essere pattuita in via aggiuntiva dalle parti.

 

 

Per chi vende prodotti multimediali

 

I rivenditori di giornali devono presentare in duplice copia, una dichiarazione, diretta al questore territorialmente competente che dovrà contenere:

Quanto sopra dovrà essere consegnato, o spedito a mezzo raccomandata AR, unitamente alla fotocopia di un documento di identità del titolare.

Presso la Questura dovrebbero comunque essere disponibili appositi modelli da compilare allo scopo. Per il suddetto adempimento non sono previste marche da bollo.