LA PAROLA ALL'AVVOCATO |
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A cura di Maurizio Corti |
L
.R. di Beinasco (TO) chiede quale sia la legge che regolamenta l’esposizione al
pubblico di giornali o altro materiale a contenuto pornografico.
Il decreto
legislativo n. 170 del 22 Aprile 2001 recante norme di riordino del sistema
della diffusione della stampa quotidiana e periodica ha previsto all’art. 5 (1°
comma lettera d), il divieto di esposizione al pubblico di giornali, riviste e
materiale pornografico.
Tale divieto,
che non compariva nel testo della precedente normativa (Legge 416 del 1981) è
persino più restrittivo di quello previsto dal codice penale (art. unico Legge
355/75) che prevede la punibilità del rivenditore ove esponga pubblicazioni che
rechino in copertina foto o immagini oscene.
Il divieto di
cui al decreto legislativo si estende invece all’esposizione di materiale e
prodotti pornografici indipendentemente dall’immagine di copertina, ma in
relazione al contenuto.
In questo caso
la volontà del legislatore è stata quella di impedire l’esposizione al pubblico
di prodotti a contenuto pornografico che ne incentivasse, di fatto, la vendita.
Il decreto
legislativo 170/01 nulla dice invece in relazione alle sanzioni per i
rivenditori in caso di violazione della suddetta norma.
I rivenditori
non sono certamente punibili ai sensi degli art. 528 e 725 del codice penale,
in virtù dell’esclusione specifica prevista dalla legge 355/75 e non sono
certamente punibili per un fatto che il codice penale non prevede espressamente
quale reato.
In tale contesto
ritengo che l’eventuale esposizione di pubblicazioni o materiale pornografico,
a condizione che non siano visibili parti palesemente oscene di tali prodotti,
non determini alcuna sanzione di carattere penale.
L’art. 9 del
decreto legislativo 170/01 prevede che per quanto non previsto dal decreto
legislativo di cui sopra si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114
(ovvero la cosiddetta “legge Bersani”), e, quest’ultimo all’art. 22, sotto la
voce “Sanzioni”, enuncia le violazioni alle proprie disposizioni indicando la
relativa entità della sanzione amministrativa da irrogarsi.
Tuttavia il
decreto legislativo N. 114/98 nulla dice in materia di esposizione o vendita di
pubblicazioni pornografiche con la conseguenza che non vi è alcun provvedimento
normativo che preveda una sanzione per l’esposizione al pubblico di
pubblicazioni o materiale pornografico.
Ritengo, in
conclusione, che dovrebbero essere solo ed esclusivamente le Regioni,
nell’ambito degli indirizzi ai Comuni per la predisposizione dei Piani di
localizzazione che potrebbero, attesa la competenza esclusiva in materia di
commercio, prevedere apposite sanzioni per la violazione in esame, ovvero i
Comuni stessi prevedere, nell’ambito dei piani di localizzazione, l’entità delle
sanzioni da irrogarsi nei casi di violazione degli obblighi contenuti negli
artt. 4 e 5 del decreto legislativo 170/01 tra i quali anche quello del divieto
di esposizione di pubblicazioni e materiale pornografico.
Per vendere videocassette occorre comunicarlo alla Questura
Dopo oltre due
anni e dopo vari articoli da noi pubblicati (nn.5 e 6/2000 - n.5/2001), ci sono
ancora dubbi sulle procedure indispensabili alla vendita di prodotti
multimediali. Con l’entrata in vigore della legge 248/2000, si rende obbligatorio
dare preventivo avviso al questore della messa in vendita di CD, videocassette,
musicassette, ecc. anche se allegati a prodotti editoriali.
Pertanto alla
signora T.S. di Udine, che è stata multata
per avere venduto videocassette, poiché non aveva effettuato la prescritta
comunicazione alla Questura competente, debbo precisare che
questa è dovuta per il solo fatto di porre in vendita le videocassette e non
riguardo il possesso o meno di una apposita licenza.
Le spese pubblicitarie non devono essere rimborsate
M.C. di
Genova ha inviato la copia di un mandato di vendita della propria rivendita a
un’agenzia, e chiede se siano o meno dovute alcune somme richieste a titolo di
rimborso spese per la pubblicità su un quotidiano locale.
Dall’esame del mandato
a vendere, non si rileva alcun diritto da parte dell’Agenzia di richiedere tali
somme posto che quest’ultima si riserva di percepire unicamente la provvigione
del 3% sul prezzo di vendita stabilito.
Pertanto la
pretesa dell’Agenzia è quantomeno non prevista dal mandato di vendita e deve
essere pattuita in via aggiuntiva dalle parti.
Per chi vende prodotti multimediali
I rivenditori di
giornali devono presentare in duplice copia, una dichiarazione, diretta al
questore territorialmente competente che dovrà contenere:
Quanto sopra
dovrà essere consegnato, o spedito a mezzo raccomandata AR, unitamente alla
fotocopia di un documento di identità del titolare.
Presso la
Questura dovrebbero comunque essere disponibili appositi modelli da compilare
allo scopo. Per il suddetto adempimento non sono previste marche da bollo.