A cura di Domenico Moschella
IL COMMERCIALISTA
A cura di Domenico Moschella

 

Tutto sulla FINANZIARIA 2003

 

 

UN’ESAURIENTE  PANORAMICA SULLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289 APPENA PUBBLICATA.

 

La prima parte della riforma del sistema fiscale

 

La riforma dell’IRPEF

L’art. 2 della legge ha apportato una serie di modifiche alla disciplina attuale del reddito delle persone fisiche; le più importanti sono:

• l’introduzione nel TUIR del nuovo art. 10 bis attraverso il quale viene assicurata la progressività dell’imposizione, riconoscendo degli abbattimenti forfettizzati in rapporto al reddito e oneri deducibili;

• la riscrittura completa degli scaglioni di reddito, allargati, ai quali si applicano le nuove aliquote, inferiori a quelle in precedenza in vigore. Le modifiche ad aliquote e scaglioni IRPEF comporteranno che, dall’1.01.2003:

A. al TFR erogato, per i dipendenti cessati al 31.12.2002, si dovranno applicare le nuove misure;

B. gli importi corrisposti agli eredi di dipendenti e collaboratori saranno soggetti alla ritenuta del 23%, anziché del 18%;

C. al pagamento di provvigioni e compensi di intermediazione dovrà essere applicata la ritenuta nella misura del 23%, commisurata al 50% o al 20% dell’importo erogato;

• la riformulazione delle detrazioni spettanti in presenza di reddito di lavoro dipendente e quelli a esso assimilabili. La detrazione sarà rapportata al livello di reddito complessivo, anziché al reddito di lavoro dipendente. Inoltre, è riconosciuta la detrazione per livelli di reddito complessivo superiori a 27.000 euro e fino a 52.000 euro, mentre è escluso il ragguaglio ai periodi di lavoro nell’anno. Tuttavia, per l’anno 2003 è stata accordata al contribuente la possibilità di applicare le disposizioni del TUIR in vigore al 31.12.2002 se queste risultassero più favorevoli allo stesso.

 

La riforma dell’IRPEG

L’aliquota sul reddito delle persone giuridiche con l’1 gennaio 2003 passa al 34%; conseguentemente, è variato l’importo della percentuale del credito d’imposta da riconoscere sugli utili distribuiti.

 

La riforma dell’IRAP

In previsione di arrivare alla completa abolizione di tale imposta, sono state introdotte delle modifiche al fine di abbassare la base imponibile, sia accordando deduzioni in rapporto alla base imponibile, sia una deduzione dalla base imponibile per ogni dipendente fino a un massimo di cinque.

 

Proroga della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia

Sono state prorogate le norme agevolative per gli interventi di ristrutturazione edilizia; per gli interventi effettuati sino al 30.09.2003 è ammessa la detrazione IRPEF del 36% da ripartirsi in 10 anni, su un ammontare massimo di euro 48.000,00.

 

Le addizionali regionali e comunali

 

È stato sospeso qualsiasi aumento dell’addizionale IRPEF regionale e comunale; in pratica, anche per l’anno 2003 si applicheranno le stesse aliquote previste per l’anno 2002.

 

Il concordato preventivo (Art. 6)

 

È questa una nuova figura dell’accertamento, destinato agli imprenditori persone fisiche e ai lavoratori autonomi che, nel periodo d’imposta immediatamente precedente a quello in cui si procede alla definizione del concordato, non abbiano avuto ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. Il concordato è da farsi su tre anni.

Un decreto ministeriale dovrà dettare le norme di applicazione.

 

Definizione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo

 

Riguardo alle sanatorie fiscali, sulla base delle disposizioni che regolano rispettivamente il concordato, la dichiarazione integrativa e il condono tombale, il provvedimento dispone una diversa tempistica, sia con riferimento ai pagamenti, sia in relazione alle comunicazioni che il contribuente deve effettuare nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria. Infatti, per la dichiarazione integrativa e il condono tombale, i versamenti, integrali o riferibili alla prima rata, devono essere effettuati entro il 16.03.2003. Sempre entro tale data, i contribuenti devono presentare anche la dichiarazione integrativa. In caso, invece, di adesione al concordato, il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro il 20.06.2003 e la comunicazione dell’avvenuta definizione entro il 31.07.2003.

 

Concordato (Art. 7) (Definizione automatica per i redditi d’impresa e di lavoro autonomo)

 

I titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, di reddito agricolo di cui all’art. 29 del TUIR, nonché i soci di società di persone o gli associati di studi professionali, possono definire in modo automatico i relativi redditi per le annualità per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni lo scorso 31 ottobre 2002. Potranno, pertanto, essere chiusi i periodi d’imposta dal 1997 al 2001 ai fini delle imposte sui redditi e dal 1998 al 2001 ai fini dell’IVA. Non devono necessariamente essere definite tutte le annualità; è facoltà definire solo alcune di esse. La definizione automatica ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell’IVA e dell’IRAP, e avviene mediante autoliquidazione dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie da stabilirsi con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze che tengono conto:

• della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569,00 euro e della redditività risultante dalle dichiarazioni;

• degli studi di settore;

• dei parametri.

Gli importi (ricavi minimi) calcolati non possono essere inferiori, per ciascuna annualità, a 600,00 euro per le persone fisiche e a 1.500,00 euro per le società. Sono, comunque, previste riduzioni (le maggiori imposte sono ridotte nella misura del 50% per la parte eccedente l’importo di 5.000 euro per le persone fisiche e 10.000 euro per gli altri soggetti) e rateizzazioni al superamento di determinate soglie di versamento.

Tuttavia, il solo anno 1997 può essere sanato con il versamento, anche da quei soggetti risultati congrui con l’applicazione degli studi di settore o dei parametri, di un importo a forfait di euro 300,00.

Per i periodi successivi al 1997 la definizione avverrà con il versamento delle maggiori imposte risultanti dall’applicazione di una delle tre metodologie di calcolo da definirsi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Non sono dovuti sanzioni e interessi. È esclusa la compensazione prevista dal D.lgs 241/97. A tali importi, va comunque aggiunta una somma pari a 300,00 euro.

Sono esclusi da tale tipo di definizione:

• soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione o di indicare il reddito d’impresa, di lavoro autonomo o il reddito agrario;

• soggetti che hanno dichiarato, ricavi o compensi superiori a euro 5.164.569,00;

• soggetti ai quali, al 1° gennaio 2003, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo (rilievi sostanziali);

• soggetti ai quali, al 1° gennaio 2003, è stato notificato avviso di accertamento o invito al contraddittorio di cui all’art. 5 del D.Lgs. 218/97;

• soggetti nei cui riguardi è stata avviata l’azione penale di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza (avviso di garanzia).

La definizione automatica:

• inibisce, a decorrere dalla data del primo pagamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, limitatamente all’attività d’impresa e di lavoro autonomo, l’esercizio  dei poteri di accertamento;

• rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione;

rileva ai fini contributivi nella misura del 60%;

• non reca alcun vantaggio relativamente alla tenuta di registri e scritture contabili;

esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle perdite risultanti dalla dichiarazione. Pertanto ai fini della determinazione dei maggiori imponibili le perdite di esercizio utilizzate in dichiarazione dovranno essere annullate;

• non rileva ai fini penali ed extratributari.

 

Dichiarazione integrativa (Art. 8)

 

L’integrativa cosiddetta “semplice” può essere effettuata dalla generalità dei contribuenti.

Il primo periodo per il quale può risultare opportuno presentare una dichiarazione integrativa risulterà essere:

• per le imposte dirette, il 1997 o il 1996 (in caso di omessa presentazione della dichiarazione);

• per l’IVA, il 1998 o il 1997 (in caso di omessa presentazione della dichiarazione);

Essa può, tra l’altro, essere utilizzata in particolari casi, oltre che in alternativa alle altre due principali forme (concordato e condono tombale), anche a completamento delle stesse. La norma, che non prevede alcun limite minimo di integrazione dell’imponibile, consente di integrare gli imponibili delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, dell’IVA, dell’IRAP, dei contributi previdenziali e di quelli al Servizio sanitario Nazionale.

Potranno essere integrati gli imponibili di ogni singolo tributo, per il singolo periodo d’imposta. La dichiarazione integrativa semplice comporta una sorta di franchigia per ciascun periodo d’imposta. Mediante tale sanatoria, infatti,  nei limiti del maggior imponibile (ovvero delle maggiori ritenute), aumentato del 100% (50% per le ritenute), è precluso ogni accertamento tributario.

L’integrativa semplice può rappresentare un valido strumento per inibire la proroga dei termini.

Con l’integrativa il contribuente rettifica in aumento gli elementi riferibili alle imposte condonabili nonché le ritenute relative ai periodi d’imposta di riferimento. A seguito di tali rettifiche, il contribuente è tenuto a versare le maggiori imposte (determinate in applicazione delle disposizioni vigenti per il periodo in rettifica) riferibili alle rettifiche operate, nonché l’intero ammontare delle ritenute e dei contributi. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all’estero è dovuta un’imposta sostitutiva del 13%. Nulla è, invece dovuto a titolo di sanzioni o di interessi.

Dal punto di vista penale, il perfezionamento della procedura comporta l’esclusione della punibilità per i reati di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del DL. n.74/2000, alla condizione che si provveda alla regolarizzazione delle attività detenute all’estero.

Sono esclusi da tale tipo di definizione:

• soggetti ai quali, al 1° gennaio 2003, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo (rilievi sostanziali);

• soggetti ai quali, al 1° gennaio 2003, è stato notificato avviso di accertamento o invito al contraddittorio di cui all’art. 5 del D.Lgs. 218/97;

• soggetti nei cui riguardi è stata avviata l’azione penale  di cui   il  contribuente ha avuto formale conoscenza (avviso di garanzia);

• in caso di notifica di un accertamento ex art. 41bis del DPR 600/73, il contribuente non versi le somme derivanti dall’accertamento parziale.

In alternativa alle “ordinarie” modalità di dichiarazione e versamento, i contribuenti possono anche presentare la dichiarazione integrativa, in forma riservata, ai soggetti convenzionati (banche e poste).

 

Condono tombale (Art. 9)

 

Tale misura di definizione, rispetto alle altre previste dalla Finanziaria 2003, è quella che offre maggiori garanzie al contribuente. Il condono tombale è destinato a tutte le categorie di contribuenti, indipendentemente dalla loro natura giuridica e situazione fiscale. Inoltre ha effetti fortemente preclusivi delle attività di accertamento tributario (sia amministrative che penali).

La definizione automatica ha per oggetto le seguenti imposte:

• imposte sui redditi (IRPEF, IRPEG e ILOR) e le relative addizionali;

• imposte sostitutive;

• imposta sul patrimonio netto;

• IRAP;

• IVA.

La definizione ha efficacia soltanto se richiesta per tutte le imposte condonabili, nonché per tutti i periodi di imposta.

I periodi d’imposta da definire saranno:

• dal 1997 (1996 in caso di omessa presentazione della dichiarazione) al 2001, per le imposte diverse dall’IVA;

• dal 1998 (1997 in caso di omessa presentazione della dichiarazione) al 2001, per l’IVA;

La definizione automatica è preclusa ai soggetti che:

• abbiano omesso tutte le dichiarazioni per tutti i periodi d’imposta, relative ai tributi oggetto della regolarizzazione;

• alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2003 sia stato notificato un processo verbale di constatazione con esito positivi (rilievi sostanziali);

• alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2003 sia stato notificato un avviso di accertamento o invito al contraddittorio ex art. 5 del D.lgs 218/97;

• in caso di notifica di un accertamento ex art. 41 bis del DPR 600/73 (o art. 54 DPR 633/72), il contribuente non versi le somme derivanti dall’accertamento parziale;

• alla data di presentazione della dichiarazione integrativa abbiano avuto formale conoscenza di un procedimento penale avviato nei loro confronti.

L’importo da versare per la definizione va determinato prendendo a base le imposte lorde e le relative addizionali originariamente dichiarate.

I criteri per la determinazione delle maggiori imposte seguono due diverse modalità: una riguardante le imposte dirette e l’altra l’IVA.

Ai fini delle imposte dirette (IRPEF, IRPEG e ILOR) e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’IRAP e dell’imposta sul patrimonio netto, deve essere corrisposto il:

• 18% sugli importi fino a 10.000 euro;

• 16% sugli importi eccedenti 10.000 euro;

• 13% sugli importi eccedenti 20.000 euro.

determinato sulle imposte lorde e sulle imposte sostitutive risultanti dalle dichiarazioni originarie.

Gli importi dovuti per beneficiare del condono non possono, comunque, risultare inferiore a seguenti ammontari minimi:

• per le persone fisiche e per le società semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti da arti o professioni, il limite è fissato a 100 euro.

• per gli altri soggetti, il limite è da commisurare in funzione dei ricavi e dei compensi originariamente dichiarati, ed è pari a:

- 450 euro, se i ricavi e i compensi non superano i 10.000 euro;

- 900 euro, se i ricavi e i compensi non superano i 100.000 euro;

- 1.200 euro, se i ricavi e i compensi non superano i 200.000 euro;

- 1.600 euro, se i ricavi e i compensi non superano i 500.000 euro;

- 2.000 euro, se i ricavi e i compensi non superano i 5.000.000 euro;

- 2.000 + 450 euro per ogni 500.000 euro di ricavi e di compensi in più, se i ricavi e i compensi superano i 5.000.000 euro;

Viene disposta l’inefficacia dell’utilizzo in compensazione di perdite riportate da precedenti periodi.

Unitamente agli importi dovuti per il comparto delle imposte sui redditi, deve essere corrisposto, ai fini del condono, un ulteriore ammontare a titolo di maggiore IVA. La somma complessiva dovuta a titolo di maggiore imposta è data dalla sommatoria dei seguenti due importi:

• 2% dell’IVA relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta;

• 2% dell’IVA detraibile nel medesimo periodo di imposta;

Entrambe le percentuali vengono a ridursi:

• all’1,5% per gli importi (di IVA relativa alle operazioni imponibili ovvero di IVA detraibile) eccedenti i 200.000 euro;

• all’1% per gli importi (di IVA relativa alle operazioni imponibili ovvero di IVA detraibile) eccedenti i 300.000 euro;

Come per le dirette, anche per l’IVA, gli importi dovuti non possono, comunque, risultare inferiore ai seguenti ammontare minimi:

• 500 euro, per i soggetti con volume d’affari fino a 10.000 euro;

• 1.000 euro, per i soggetti con volume d’affari superiore a 10.000 euro ma non a 200.000 euro;

• 2.000 euro, per i soggetti con volume d’affari superiore a 200.000 euro;

Nel caso, invece, di dichiarazione omessa gli importi da corrispondere sono pari, per ciascuna dichiarazione omessa e per ciascuna annualità, a:

• 1.500 euro, per le persone fisiche;

• 3.000 euro, per gli altri soggetti.

Il perfezionamento della procedura del condono tombale garantisce al contribuente l’esenzione della pena per tutte le ipotesi delittuose previste dal D.lgs 74/2000 a eccezione dei reati di cui agli articoli 8 (il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti) e 11 (il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) del predetto provvedimento. La clausola speciale di esclusione della punibilità si estende ad alcuni reati di cui agli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 492 del codice penale, nonché agli artt. 2621, 2622 e 2623 del codice civile.

In alternativa alle “ordinarie” modalità di dichiarazione e versamento, i contribuenti possono anche presentare la dichiarazione integrativa, in forma riservata, ai soggetti convenzionati (banche e poste).

 

Proroga dei termini di accertamento

 

Per tutti coloro che non si avvalgono di una delle procedure illustrate per la definizione dei rapporti tributari, i termini degli accertamenti, sia per l’IVA che per le imposte sui redditi, si intendono prorogati di un anno.

 

Definizione agevolata per altre imposte e tasse

 

Imposte indirette

Anche per le imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili è prevista la possibilità di definire le singole posizioni. Le condizioni sono:

1. deve trattarsi di atti pubblici o registrati entro la data del 30.11.2002

2. che non sia stato notificato in precedenza avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.

La definizione si effettua mediante un’istanza da presentare all’ufficio competente dell’agenzia delle entrate entro il prossimo 16 marzo 2003 e alla liquidazione dei maggiori tributi, conseguenti all’istanza, pari al 25% dei valori dichiarati, provvede l’ufficio.

 

Tributi locali

Anche per i tributi locali è prevista la possibilità di definire le pendenze in corso; tuttavia, ciò è demandato alla volontà degli enti locali con appositi provvedimenti.

 

Somme iscritte a ruolo

Per tutti i ruoli antecedenti il 30 giugno 1999 è possibile definire in modo agevolato le somme iscritte ma non ancora versate; per far ciò è necessario, entro il 31 marzo 2003, sottoscrivere apposito atto con il concessionario dal quale risulti la volontà del contribuente di avvalersi della norma agevolativi. Successivamente, si provvederà a versare il 25% dell’importo iscritto a ruolo e delle spese sostenute dal concessionario per l’eventuale procedura esecutiva.

 

Regolarizzazione delle scritture

 

Tale sanatoria è permessa solo a chi si sia avvalso di una delle definizioni sopra illustrate.

 

Regolarizzazione gratuita

I soggetti, titolari di reddito d’impresa, che abbiano provveduto ad integrare gli imponibili degli anni pregressi (Dichiarazione integrativa semplice) possono procedere all’iscrizione di nuove attività o passività, correlate con l’integrazione effettuata, e tali valori hanno riconoscimento fiscale per i periodi d’imposta successivi.

Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2001 detenevano attività all’estero è data la possibilità di regolarizzare contabilmente le stesse, che ai fini fiscali, verranno riconosciute a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2002.

 

Regolarizzazione a pagamento

Anche coloro che sono ricorsi alla definizione automatica dei periodi precedenti (Condono tombale) possono procedere alla regolarizzazione delle loro scritture contabili versando un imposta sostitutiva del 13% sui valori iscritti, indeducibile ai fini delle imposte dirette e dell’irap. I maggiori valori iscritti acquistano riconoscimento fiscale a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2002.

 

Regolarizzazione del magazzino

Questo tipo di regolarizzazione è riservato per tutti coloro che sono ricorsi alla definizione automatica dei redditi d’impresa per gli anni pregressi (Concordato), purché abbiano definito tutte le annualità per le quali si è presentato una dichiarazione fino al 31 ottobre 2002.

La regolarizzazione, mediante l’iscrizione o l’eliminazione delle esistenze iniziali, comporta il versamento di un imposta sostitutiva del 13%. I valori iscritti si considerano validi ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap relativi ai periodi d’imposta successivi.

 

Sanatoria per gli accertamenti, gli inviti al contraddittorio e per i processi verbali di constatazione (Art. 15)

 

Gli avvisi di accertamento per i quali sia ancora possibile la proposizione del ricorso (fino al 18.03.2003 sono prorogati i termini per la proposizione dei ricorsi riguardo agli atti di accertamento non definitivi alla data dell’1.01.2003), gli inviti al contraddittorio per i quali non sia ancora intervenuta la definizione ed, infine, i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato avviso di accertamento, possono essere definiti in modo agevolato in relazione al tipo di atto e, comunque, senza applicazione di interessi e sanzioni. Tuttavia, la definizione non è ammessa nei confronti dei soggetti per i quali sia stato avviato procedimento penale.

 

Avviso di accertamento e inviti al contraddittorio

Queste due tipologie di atti possono essere definiti, applicando agli importi risultanti dagli atti, le seguenti percentuali a scaglione:

• maggiori imposte e contributi accertati, non superiore a euro 15.000,00:30%

• maggiori imposte e contributi accertati, superiore a euro 15.000,00, ma non a euro 50.000,00:32%

• maggiori imposte e contributi accertati, superiore a euro 50.000,00:35%

 

Processi verbali di constatazione

In questo caso la definizione si ottiene versando:

• per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive: applicando l’aliquota del 20% alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi risultanti dal verbale;

• per l’imposta regionale sulle attività produttive, l’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette: riducendo del 50% l’aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal verbale.

 

Chiusura delle liti fiscali pendenti

 

Per le liti pendenti alla data del 29 settembre 2002 dinanzi alle commissioni tributarie è possibile chiudere le stesse mediante il versamento:

• di euro 150,00 se il valore della lite è di importo fino a euro 2.000,00;

• pari al 10% del valore della lite, se questa è superiore a euro 2.000,00.

Il versamento delle somme deve avvenire entro il 16 marzo 2003, anche rateizzando l’importo in un massimo di 6 rate trimestrali di pari importo o di 12 rate trimestrali, se le somme dovute superano 50.000 euro.

Sulla determinazione del valore della lite sono ininfluenti le vicende processuali successive alla notifica dell’atto originario.

Anche in presenza di decisioni favorevoli al contribuente di primo grado, per determinare la base di commisurazione di quanto dovuto ai fini del perfezionamento della definizione, occorrerà quindi sempre avere riguardo all’imposta che ha formato oggetto di contestazione di primo grado.

Sono comunque dovute le somme iscritte o iscrivibili a ruolo, mentre non sono dovute le sanzioni.

Il costo per la chiusura della lite viene quindi a stratificarsi:

1. la quota fissa o percentuale variabile in funzione del valore della lite;

2. la quota di imposte e interessi eventualmente dovuta in pendenza di giudizio.

Riguardo alle somme riferibili alla riscossione graduale occorre proporre le seguenti precisazioni:

• se dette somme sono già state iscritte a ruolo e notificate al contribuente prima del 16.03.2003, le somme vanno pagate alla naturale scadenza della cartella;

• se dette somme non sono state iscritte a ruolo e notificate prima del 16.03.2003, il contribuente deve autoliquidare gli importi dovuti ed effettuare il versamento, unitamente alla quota “fissa”, entro il 16.03.2003.

Sono sospesi fino al 17.03.2003 i termini per impugnare le sentenze di commissioni tributarie notificate a partire dal 2.11.2002.

 

Emersione di attività all’estero (Scudo fiscale)

 

La norma di riferimento è all’interno del condono tombale, della dichiarazione integrativa semplice e della regolarizzazione delle scritture contabili.

L’imposta sostitutiva del 4% (per i versamenti entro il 30.06.2003) è ridotta al 2,5% per coloro che provvederanno al rimpatrio o alla regolarizzazione dei beni entro il 16 marzo 2003.

 

Incentivi alle assunzioni

 

È stato prorogato fino a tutto il 2006, sebbene la misura del credito d’imposta sia minore.

In pratica:

• l’incentivo spetta anche per il 2003, in relazione agli incrementi occupazionali che rientrano nella misura prevista dal DL 209/02;

• per il 2003 ogni assunzione che incrementerà la base occupazionale, rispetto alla misura del DL 209, darà diritto a un contributo di 100 euro o di 150 euro se l’assunto è di età superiore a 45 anni.

Nulla è innovato rispetto alle condizioni per usufruire dell’agevolazione, né alle modalità di utilizzo del credito d’imposta che può essere fatto solo mediante compensazione.

Viene introdotta la procedura di autorizzazione all’incentivo: i datori di lavoro devono inoltrare al centro operativo dell’Agenzia delle entrate di Pescara un’istanza preventiva contenente i dati stabiliti con decreto del direttore di quell’Agenzia.

 

Contributi alle imprese e IRAP

 

I contributi erogati alle imprese a norma di legge rilevano, nella determinazione della base imponibile IRAP, a prescindere dal trattamento ai fini delle imposte sui redditi, salvo che vi sa una specifica disposizione a stabilirne l’esenzione ai fini IRAP, oppure che i contributi siano correlati a costi indeducibili dalla base imponibile IRAP.

 

Cumulo pensioni di anzianità/redditi da lavoro

 

La manovra finanziaria abolisce parzialmente, a decorrere dall’1.01.2003, il divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro.

Dall’1.01.2003, quindi:

A. il titolare da pensione di anzianità, liquidata sulla base di almeno 40 anni di contributi (oppure 37 anni di contributi, con 58 anni di età compiuti), non sarà soggetto a riduzioni nel trattamento, sia se svolge attività lavorativa subordinata che attività autonoma professionale;

B. il titolare di pensione di anzianità, liquidata sulla base di contribuzione inferiore a 40 anni (ovvero con età inferiore a 58 anni ed una contribuzione inferiore a 37 anni), sarà soggetto a una trattenuta pari all’intero trattamento, fino a concorrenza della retribuzione percepita, se svolge lavoro subordinato, oppure sarà soggetto a una riduzione del trattamento in misura pari al 30% della quota di pensione eccedente il minimo (pari a 402,12 euro al mese per il 2003), se svolge lavoro autonomo o professionale. In ogni caso, la trattenuta non potrà superare il 30% del reddito prodotto.

 

Assegnazione agevolata e rivalutazione di terreni e partecipazioni

 

Fino al 30.04.2003 sarà possibile effettuare l’assegnazione agevolata di beni ai soci, nonché trasformare in società semplice le società aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione di immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, di beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali nell’attività d’impresa e di quote di partecipazione in società. Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere operato entro il 16.05.2003 (nella misura del 40%), nonché entro il 16.07.2003 ed il 16.11.2003, per le restanti 2 rate pari al 30%. Resta ferma al 30.09.2001 la data di riferimento per l’iscrizione a libro soci dei soggetti beneficiari dell’agevolazione.

Per procedere alla rivalutazione in oggetto (aree e terreni edificabili e partecipazioni societarie non quotate):

• entro il 16.05.2003 dovrà essere asseverata la perizia ed effettuato il versamento della 1^ o unica rata dell’imposta sostitutiva;

• i terreni o le quote devono essere posseduti all’1.01.2003; la stessa data rileva ai fini della qualificazione del valore.

 

Proroga dell’aliquota ridotta del 10% in edilizia

 

Viene prorogata fino al 30 settembre 2003 la disposizione di cui all’articolo 7, comma 1, lett.b), della legge 488/1999 che aveva previsto, per il solo anno 2000 (poi prorogata anche per gli anni 2001 e 2002), l’aliquota IVA agevolata del 10% per le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria aventi come oggetto i fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

 

Proroga dell’aliquota ridotta del 10% per le prestazioni assistenziali

 

La proroga dell’aliquota Iva ridotta del 10% fino al 30 settembre 2003 interessa anche le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani e inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori coinvolti in situazione di disadattamento e devianza.

 

Permanenza per il 2003 della limitata detrazione Iva sugli automezzi (art. 2, Co.13)

 

Si conferma anche per il 2003 la detrazione limitata dell’IVA (il 10% dell’imposta) sull’acquisto, importazione, locazione, noleggio e simili dei ciclomotori, motocicli e autovetture e autoveicoli di cui all’art. 9-bis 1, comma1, lett. C), del DPR 633/72. Detrazione che sale al 50% dell’imposta per i veicoli con propulsori non a combustione interna (per es. motori elettrici).

 

Elenchi INTRASTAT

 

Dall’1.01.2003 sono in vigore le semplificazioni nella compilazione e presentazione dei modelli INTRASTAT, inserite nel DM. 12.12.2002. Per i modelli INTRASTAT relativi agli acquisti, i limiti per la presentazione mensile sono stati elevati a 150.000 euro dal 2003, ed è stata abrogata la periodicità  trimestrale. Per i modelli relativi alle cessioni intracomunitarie, le soglie sono state aumentate, dal 2003, a 200.000 euro per i mensili e a 40.000 euro per i trimestrali.

 

Partite IVA inattive

 

È prevista la sanatoria delle sanzioni derivanti dalla mancata presentazione della dichiarazione IVA e dei redditi e di lavoro autonomo con importi pari a zero, mediante il versamento di 100 euro da effettuare entro il 16.03.2003.