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IL COMMERCIALISTA |
| A cura di Domenico Moschella |
UN’ESAURIENTE PANORAMICA SULLA LEGGE 27 DICEMBRE
2002, N. 289 APPENA PUBBLICATA.
La riforma
dell’IRPEF
L’art. 2 della
legge ha apportato una serie di modifiche alla disciplina attuale del reddito
delle persone fisiche; le più importanti sono:
• l’introduzione
nel TUIR del nuovo art. 10 bis attraverso il quale viene assicurata la
progressività dell’imposizione, riconoscendo degli abbattimenti forfettizzati
in rapporto al reddito e oneri deducibili;
• la riscrittura
completa degli scaglioni di reddito, allargati, ai quali si applicano le nuove
aliquote, inferiori a quelle in precedenza in vigore. Le modifiche ad aliquote
e scaglioni IRPEF comporteranno che, dall’1.01.2003:
A. al TFR
erogato, per i dipendenti cessati al 31.12.2002, si dovranno applicare le nuove
misure;
B. gli
importi corrisposti agli eredi di dipendenti e collaboratori saranno soggetti
alla ritenuta del 23%, anziché del 18%;
C. al
pagamento di provvigioni e compensi di intermediazione dovrà essere applicata
la ritenuta nella misura del 23%, commisurata al 50% o al 20% dell’importo
erogato;
• la
riformulazione delle detrazioni spettanti in presenza di reddito di lavoro
dipendente e quelli a esso assimilabili. La detrazione sarà rapportata al
livello di reddito complessivo, anziché al reddito di lavoro dipendente.
Inoltre, è riconosciuta la detrazione per livelli di reddito complessivo
superiori a 27.000 euro e fino a 52.000 euro, mentre è escluso il ragguaglio ai
periodi di lavoro nell’anno. Tuttavia, per l’anno 2003 è stata accordata al
contribuente la possibilità di applicare le disposizioni del TUIR in vigore al
31.12.2002 se queste risultassero più favorevoli allo stesso.
L’aliquota sul
reddito delle persone giuridiche con l’1 gennaio 2003 passa al 34%;
conseguentemente, è variato l’importo della percentuale del credito d’imposta
da riconoscere sugli utili distribuiti.
In previsione di
arrivare alla completa abolizione di tale imposta, sono state introdotte delle
modifiche al fine di abbassare la base imponibile, sia accordando deduzioni in
rapporto alla base imponibile, sia una deduzione dalla base imponibile per ogni
dipendente fino a un massimo di cinque.
Sono state
prorogate le norme agevolative per gli interventi di ristrutturazione edilizia;
per gli interventi effettuati sino al 30.09.2003 è ammessa la detrazione IRPEF
del 36% da ripartirsi in 10 anni, su un ammontare massimo di euro 48.000,00.
È stato sospeso
qualsiasi aumento dell’addizionale IRPEF regionale e comunale; in pratica,
anche per l’anno 2003 si applicheranno le stesse aliquote previste per l’anno
2002.
Il
concordato preventivo (Art. 6)
È questa una
nuova figura dell’accertamento, destinato agli imprenditori persone fisiche e
ai lavoratori autonomi che, nel periodo d’imposta immediatamente precedente a
quello in cui si procede alla definizione del concordato, non abbiano avuto
ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. Il concordato è da farsi su
tre anni.
Un decreto
ministeriale dovrà dettare le norme di applicazione.
Riguardo alle sanatorie
fiscali, sulla base delle disposizioni che regolano rispettivamente il concordato,
la dichiarazione integrativa e il condono tombale, il provvedimento dispone
una diversa tempistica, sia con riferimento ai pagamenti, sia in relazione alle
comunicazioni che il contribuente deve effettuare nei confronti
dell’Amministrazione Finanziaria. Infatti, per la dichiarazione integrativa e
il condono tombale, i versamenti, integrali o riferibili alla prima rata,
devono essere effettuati entro il 16.03.2003. Sempre entro tale data, i
contribuenti devono presentare anche la dichiarazione integrativa. In caso,
invece, di adesione al concordato, il versamento delle somme dovute deve essere
effettuato entro il 20.06.2003 e la comunicazione dell’avvenuta definizione entro
il 31.07.2003.
Concordato
(Art. 7) (Definizione automatica per i redditi d’impresa e di lavoro autonomo)
I titolari di
reddito d’impresa o di lavoro autonomo, di reddito agricolo di cui all’art. 29
del TUIR, nonché i soci di società di persone o gli associati di studi
professionali, possono definire in modo automatico i relativi redditi per le
annualità per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle
dichiarazioni lo scorso 31 ottobre 2002. Potranno, pertanto, essere chiusi i
periodi d’imposta dal 1997 al 2001 ai fini delle imposte sui redditi e dal 1998
al 2001 ai fini dell’IVA. Non devono necessariamente essere definite tutte le
annualità; è facoltà definire solo alcune di esse. La definizione automatica ha
effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell’IVA e
dell’IRAP, e avviene mediante autoliquidazione dei tributi derivanti dai
maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle
metodologie da stabilirsi con decreto del ministero dell’Economia e delle
Finanze che tengono conto:
• della
distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non
superiore a 5.164.569,00 euro e della redditività risultante dalle
dichiarazioni;
• degli studi di
settore;
• dei parametri.
Gli importi
(ricavi minimi) calcolati non possono essere inferiori, per ciascuna annualità,
a 600,00 euro per le persone fisiche e a 1.500,00 euro per le società. Sono,
comunque, previste riduzioni (le maggiori imposte sono ridotte nella misura del
50% per la parte eccedente l’importo di 5.000 euro per le persone fisiche e
10.000 euro per gli altri soggetti) e rateizzazioni al superamento di
determinate soglie di versamento.
Tuttavia, il
solo anno 1997 può essere sanato con il versamento, anche da quei soggetti risultati
congrui con l’applicazione degli studi di settore o dei parametri, di un
importo a forfait di euro 300,00.
Per i periodi
successivi al 1997 la definizione avverrà con il versamento delle maggiori
imposte risultanti dall’applicazione di una delle tre metodologie di calcolo da
definirsi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Non sono dovuti sanzioni e
interessi. È esclusa la compensazione prevista dal D.lgs 241/97. A tali
importi, va comunque aggiunta una somma pari a 300,00 euro.
Sono esclusi da
tale tipo di definizione:
• soggetti che
hanno omesso di presentare la dichiarazione o di indicare il reddito d’impresa,
di lavoro autonomo o il reddito agrario;
• soggetti che
hanno dichiarato, ricavi o compensi superiori a euro 5.164.569,00;
• soggetti ai
quali, al 1° gennaio 2003, è stato notificato processo verbale di constatazione
con esito positivo (rilievi sostanziali);
• soggetti ai
quali, al 1° gennaio 2003, è stato notificato avviso di accertamento o invito
al contraddittorio di cui all’art. 5 del D.Lgs. 218/97;
• soggetti nei
cui riguardi è stata avviata l’azione penale di cui il contribuente ha avuto
formale conoscenza (avviso di garanzia).
La definizione
automatica:
• inibisce, a
decorrere dalla data del primo pagamento e con riferimento a qualsiasi organo
inquirente, limitatamente all’attività d’impresa e di lavoro autonomo,
l’esercizio dei poteri di accertamento;
• rende
definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione;
• rileva ai
fini contributivi nella misura del 60%;
• non reca alcun
vantaggio relativamente alla tenuta di registri e scritture contabili;
• esclude la
rilevanza a qualsiasi effetto delle perdite risultanti dalla dichiarazione.
Pertanto ai fini della determinazione dei maggiori imponibili le perdite di
esercizio utilizzate in dichiarazione dovranno essere annullate;
• non rileva ai
fini penali ed extratributari.
Dichiarazione
integrativa (Art. 8)
L’integrativa
cosiddetta “semplice” può essere effettuata dalla generalità dei contribuenti.
Il primo periodo
per il quale può risultare opportuno presentare una dichiarazione integrativa
risulterà essere:
• per le imposte
dirette, il 1997 o il 1996 (in caso di omessa presentazione della
dichiarazione);
• per l’IVA, il
1998 o il 1997 (in caso di omessa presentazione della dichiarazione);
Essa può, tra
l’altro, essere utilizzata in particolari casi, oltre che in alternativa alle
altre due principali forme (concordato e condono tombale), anche a
completamento delle stesse. La norma, che non prevede alcun limite minimo di integrazione
dell’imponibile, consente di integrare gli imponibili delle imposte sui redditi
e delle relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta sul
patrimonio netto delle imprese, dell’IVA, dell’IRAP, dei contributi
previdenziali e di quelli al Servizio sanitario Nazionale.
Potranno essere
integrati gli imponibili di ogni singolo tributo, per il singolo periodo
d’imposta. La dichiarazione integrativa semplice comporta una sorta di
franchigia per ciascun periodo d’imposta. Mediante tale sanatoria,
infatti, nei limiti del maggior
imponibile (ovvero delle maggiori ritenute), aumentato del 100% (50% per le
ritenute), è precluso ogni accertamento tributario.
L’integrativa
semplice può rappresentare un valido strumento per inibire la proroga dei termini.
Con
l’integrativa il contribuente rettifica in aumento gli elementi riferibili alle
imposte condonabili nonché le ritenute relative ai periodi d’imposta di
riferimento. A seguito di tali rettifiche, il contribuente è tenuto a versare
le maggiori imposte (determinate in applicazione delle disposizioni vigenti per
il periodo in rettifica) riferibili alle rettifiche operate, nonché l’intero
ammontare delle ritenute e dei contributi. Per i redditi e gli imponibili
conseguiti all’estero è dovuta un’imposta sostitutiva del 13%. Nulla è, invece
dovuto a titolo di sanzioni o di interessi.
Dal punto di
vista penale, il perfezionamento della procedura comporta l’esclusione della
punibilità per i reati di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del DL. n.74/2000,
alla condizione che si provveda alla regolarizzazione delle attività detenute
all’estero.
Sono esclusi da
tale tipo di definizione:
• soggetti ai
quali, al 1° gennaio 2003, è stato notificato processo verbale di constatazione
con esito positivo (rilievi sostanziali);
• soggetti ai
quali, al 1° gennaio 2003, è stato notificato avviso di accertamento o invito
al contraddittorio di cui all’art. 5 del D.Lgs. 218/97;
• soggetti nei
cui riguardi è stata avviata l’azione penale
di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza
(avviso di garanzia);
• in caso di
notifica di un accertamento ex art. 41bis del DPR 600/73, il contribuente non
versi le somme derivanti dall’accertamento parziale.
In alternativa
alle “ordinarie” modalità di dichiarazione e versamento, i contribuenti possono
anche presentare la dichiarazione integrativa, in forma riservata, ai soggetti
convenzionati (banche e poste).
Condono
tombale (Art. 9)
Tale misura di
definizione, rispetto alle altre previste dalla Finanziaria 2003, è quella che
offre maggiori garanzie al contribuente. Il condono tombale è destinato a tutte
le categorie di contribuenti, indipendentemente dalla loro natura giuridica e
situazione fiscale. Inoltre ha effetti fortemente preclusivi delle attività di
accertamento tributario (sia amministrative che penali).
La definizione
automatica ha per oggetto le seguenti imposte:
• imposte sui
redditi (IRPEF, IRPEG e ILOR) e le relative addizionali;
• imposte
sostitutive;
• imposta sul
patrimonio netto;
• IRAP;
• IVA.
La definizione
ha efficacia soltanto se richiesta per tutte le imposte condonabili, nonché per
tutti i periodi di imposta.
I periodi
d’imposta da definire saranno:
• dal 1997 (1996
in caso di omessa presentazione della dichiarazione) al 2001, per le imposte
diverse dall’IVA;
• dal 1998 (1997
in caso di omessa presentazione della dichiarazione) al 2001, per l’IVA;
La definizione
automatica è preclusa ai soggetti che:
• abbiano omesso
tutte le dichiarazioni per tutti i periodi d’imposta, relative ai tributi
oggetto della regolarizzazione;
• alla data di
entrata in vigore della legge finanziaria 2003 sia stato notificato un processo
verbale di constatazione con esito positivi (rilievi sostanziali);
• alla data di
entrata in vigore della legge finanziaria 2003 sia stato notificato un avviso
di accertamento o invito al contraddittorio ex art. 5 del D.lgs 218/97;
• in caso di
notifica di un accertamento ex art. 41 bis del DPR 600/73 (o art. 54 DPR
633/72), il contribuente non versi le somme derivanti dall’accertamento
parziale;
• alla data di
presentazione della dichiarazione integrativa abbiano avuto formale conoscenza
di un procedimento penale avviato nei loro confronti.
L’importo da
versare per la definizione va determinato prendendo a base le imposte lorde e
le relative addizionali originariamente dichiarate.
I criteri per la
determinazione delle maggiori imposte seguono due diverse modalità: una
riguardante le imposte dirette e l’altra l’IVA.
Ai fini delle
imposte dirette (IRPEF, IRPEG e ILOR) e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
dell’IRAP e dell’imposta sul patrimonio netto, deve essere corrisposto il:
• 18% sugli
importi fino a 10.000 euro;
• 16% sugli
importi eccedenti 10.000 euro;
• 13% sugli
importi eccedenti 20.000 euro.
determinato
sulle imposte lorde e sulle imposte sostitutive risultanti dalle dichiarazioni
originarie.
Gli importi
dovuti per beneficiare del condono non possono, comunque, risultare inferiore a
seguenti ammontari minimi:
• per le persone
fisiche e per le società semplici titolari di redditi diversi da quelli di
impresa e da quelli derivanti da arti o professioni, il limite è fissato a 100
euro.
• per gli altri
soggetti, il limite è da commisurare in funzione dei ricavi e dei compensi
originariamente dichiarati, ed è pari a:
- 450 euro, se i
ricavi e i compensi non superano i 10.000 euro;
- 900 euro, se i
ricavi e i compensi non superano i 100.000 euro;
- 1.200 euro, se
i ricavi e i compensi non superano i 200.000 euro;
- 1.600 euro, se
i ricavi e i compensi non superano i 500.000 euro;
- 2.000 euro, se
i ricavi e i compensi non superano i 5.000.000 euro;
- 2.000 + 450
euro per ogni 500.000 euro di ricavi e di compensi in più, se i ricavi e i
compensi superano i 5.000.000 euro;
Viene disposta
l’inefficacia dell’utilizzo in compensazione di perdite riportate da precedenti
periodi.
Unitamente agli
importi dovuti per il comparto delle imposte sui redditi, deve essere
corrisposto, ai fini del condono, un ulteriore ammontare a titolo di maggiore
IVA. La somma complessiva dovuta a titolo di maggiore imposta è data dalla
sommatoria dei seguenti due importi:
• 2% dell’IVA
relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta;
• 2% dell’IVA
detraibile nel medesimo periodo di imposta;
Entrambe le
percentuali vengono a ridursi:
• all’1,5% per
gli importi (di IVA relativa alle operazioni imponibili ovvero di IVA
detraibile) eccedenti i 200.000 euro;
• all’1% per gli
importi (di IVA relativa alle operazioni imponibili ovvero di IVA detraibile)
eccedenti i 300.000 euro;
Come per le
dirette, anche per l’IVA, gli importi dovuti non possono, comunque, risultare
inferiore ai seguenti ammontare minimi:
• 500 euro, per
i soggetti con volume d’affari fino a 10.000 euro;
• 1.000 euro,
per i soggetti con volume d’affari superiore a 10.000 euro ma non a 200.000 euro;
• 2.000 euro,
per i soggetti con volume d’affari superiore a 200.000 euro;
Nel caso,
invece, di dichiarazione omessa gli importi da corrispondere sono pari, per
ciascuna dichiarazione omessa e per ciascuna annualità, a:
• 1.500 euro,
per le persone fisiche;
• 3.000 euro,
per gli altri soggetti.
Il
perfezionamento della procedura del condono tombale garantisce al contribuente
l’esenzione della pena per tutte le ipotesi delittuose previste dal D.lgs
74/2000 a eccezione dei reati di cui agli articoli 8 (il reato di emissione di
fatture per operazioni inesistenti) e 11 (il reato di sottrazione fraudolenta
al pagamento di imposte) del predetto provvedimento. La clausola speciale di
esclusione della punibilità si estende ad alcuni reati di cui agli artt. 482,
483, 484, 485, 489, 492 del codice penale, nonché agli artt. 2621, 2622 e 2623
del codice civile.
In alternativa
alle “ordinarie” modalità di dichiarazione e versamento, i contribuenti possono
anche presentare la dichiarazione integrativa, in forma riservata, ai soggetti
convenzionati (banche e poste).
Per tutti coloro
che non si avvalgono di una delle procedure illustrate per la definizione dei
rapporti tributari, i termini degli accertamenti, sia per l’IVA che per le
imposte sui redditi, si intendono prorogati di un anno.
Anche per le
imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e
sull’incremento di valore degli immobili è prevista la possibilità di definire
le singole posizioni. Le condizioni sono:
1. deve
trattarsi di atti pubblici o registrati entro la data del 30.11.2002
2. che non sia
stato notificato in precedenza avviso di rettifica e liquidazione della
maggiore imposta.
La definizione
si effettua mediante un’istanza da presentare all’ufficio competente
dell’agenzia delle entrate entro il prossimo 16 marzo 2003 e alla liquidazione
dei maggiori tributi, conseguenti all’istanza, pari al 25% dei valori
dichiarati, provvede l’ufficio.
Anche per i
tributi locali è prevista la possibilità di definire le pendenze in corso;
tuttavia, ciò è demandato alla volontà degli enti locali con appositi
provvedimenti.
Per tutti i
ruoli antecedenti il 30 giugno 1999 è possibile definire in modo agevolato le
somme iscritte ma non ancora versate; per far ciò è necessario, entro il 31
marzo 2003, sottoscrivere apposito atto con il concessionario dal quale risulti
la volontà del contribuente di avvalersi della norma agevolativi.
Successivamente, si provvederà a versare il 25% dell’importo iscritto a ruolo e
delle spese sostenute dal concessionario per l’eventuale procedura esecutiva.
Tale sanatoria è
permessa solo a chi si sia avvalso di una delle definizioni sopra illustrate.
I soggetti,
titolari di reddito d’impresa, che abbiano provveduto ad integrare gli
imponibili degli anni pregressi (Dichiarazione integrativa semplice) possono
procedere all’iscrizione di nuove attività o passività, correlate con
l’integrazione effettuata, e tali valori hanno riconoscimento fiscale per i
periodi d’imposta successivi.
Per i soggetti
che alla data del 31 dicembre 2001 detenevano attività all’estero è data la
possibilità di regolarizzare contabilmente le stesse, che ai fini fiscali,
verranno riconosciute a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo al 31
dicembre 2002.
Anche coloro che
sono ricorsi alla definizione automatica dei periodi precedenti (Condono
tombale) possono procedere alla regolarizzazione delle loro scritture contabili
versando un imposta sostitutiva del 13% sui valori iscritti, indeducibile ai
fini delle imposte dirette e dell’irap. I maggiori valori iscritti acquistano
riconoscimento fiscale a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo al 31
dicembre 2002.
Questo tipo di
regolarizzazione è riservato per tutti coloro che sono ricorsi alla definizione
automatica dei redditi d’impresa per gli anni pregressi (Concordato), purché
abbiano definito tutte le annualità per le quali si è presentato una
dichiarazione fino al 31 ottobre 2002.
La
regolarizzazione, mediante l’iscrizione o l’eliminazione delle esistenze
iniziali, comporta il versamento di un imposta sostitutiva del 13%. I valori
iscritti si considerano validi ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap
relativi ai periodi d’imposta successivi.
Sanatoria per gli accertamenti, gli inviti al contraddittorio e per i processi verbali di constatazione (Art. 15)
Gli avvisi di
accertamento per i quali
sia ancora possibile la proposizione del ricorso (fino al 18.03.2003 sono
prorogati i termini per la proposizione dei ricorsi riguardo agli atti di
accertamento non definitivi alla data dell’1.01.2003), gli inviti al
contraddittorio per i quali non sia ancora intervenuta la definizione ed,
infine, i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato
ancora notificato avviso di accertamento, possono essere definiti in modo
agevolato in relazione al tipo di atto e, comunque, senza applicazione di
interessi e sanzioni. Tuttavia, la definizione non è ammessa nei confronti dei
soggetti per i quali sia stato avviato procedimento penale.
Queste due
tipologie di atti possono essere definiti, applicando agli importi risultanti
dagli atti, le seguenti percentuali a scaglione:
• maggiori
imposte e contributi accertati, non superiore a euro 15.000,00:30%
• maggiori
imposte e contributi accertati, superiore a euro 15.000,00, ma non a euro
50.000,00:32%
• maggiori
imposte e contributi accertati, superiore a euro 50.000,00:35%
In questo caso
la definizione si ottiene versando:
• per le imposte
sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive: applicando l’aliquota
del 20% alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti
negativi risultanti dal verbale;
• per l’imposta
regionale sulle attività produttive, l’imposta sul valore aggiunto e le altre
imposte indirette: riducendo del 50% l’aliquota applicabile alle operazioni
risultanti dal verbale.
Per le liti
pendenti alla data del 29 settembre 2002 dinanzi alle commissioni tributarie è
possibile chiudere le stesse mediante il versamento:
• di euro 150,00
se il valore della lite è di importo fino a euro 2.000,00;
• pari al 10%
del valore della lite, se questa è superiore a euro 2.000,00.
Il versamento
delle somme deve avvenire entro il 16 marzo 2003, anche rateizzando l’importo
in un massimo di 6 rate trimestrali di pari importo o di 12 rate trimestrali,
se le somme dovute superano 50.000 euro.
Sulla
determinazione del valore della lite sono ininfluenti le vicende processuali
successive alla notifica dell’atto originario.
Anche in
presenza di decisioni favorevoli al contribuente di primo grado, per
determinare la base di commisurazione di quanto dovuto ai fini del
perfezionamento della definizione, occorrerà quindi sempre avere riguardo
all’imposta che ha formato oggetto di contestazione di primo grado.
Sono comunque
dovute le somme iscritte o iscrivibili a ruolo, mentre non sono dovute le
sanzioni.
Il costo per la
chiusura della lite viene quindi a stratificarsi:
1. la quota
fissa o percentuale variabile in funzione del valore della lite;
2. la quota di
imposte e interessi eventualmente dovuta in pendenza di giudizio.
Riguardo alle
somme riferibili alla riscossione graduale occorre proporre le seguenti
precisazioni:
• se dette somme
sono già state iscritte a ruolo e notificate al contribuente prima del
16.03.2003, le somme vanno pagate alla naturale scadenza della cartella;
• se dette somme
non sono state iscritte a ruolo e notificate prima del 16.03.2003, il
contribuente deve autoliquidare gli importi dovuti ed effettuare il versamento,
unitamente alla quota “fissa”, entro il 16.03.2003.
Sono sospesi
fino al 17.03.2003 i termini per impugnare le sentenze di commissioni
tributarie notificate a partire dal 2.11.2002.
Emersione di attività all’estero (Scudo fiscale)
La norma di
riferimento è all’interno del condono tombale, della dichiarazione integrativa
semplice e della regolarizzazione delle scritture contabili.
L’imposta
sostitutiva del 4% (per i versamenti entro il 30.06.2003) è ridotta al 2,5% per
coloro che provvederanno al rimpatrio o alla regolarizzazione dei beni entro il
16 marzo 2003.
È stato
prorogato fino a tutto il 2006, sebbene la misura del credito d’imposta sia
minore.
In pratica:
• l’incentivo
spetta anche per il 2003, in relazione agli incrementi occupazionali che
rientrano nella misura prevista dal DL 209/02;
• per il 2003
ogni assunzione che incrementerà la base occupazionale, rispetto alla misura
del DL 209, darà diritto a un contributo di 100 euro o di 150 euro se l’assunto
è di età superiore a 45 anni.
Nulla è innovato
rispetto alle condizioni per usufruire dell’agevolazione, né alle modalità di
utilizzo del credito d’imposta che può essere fatto solo mediante
compensazione.
Viene introdotta
la procedura di autorizzazione all’incentivo: i datori di lavoro devono
inoltrare al centro operativo dell’Agenzia delle entrate di Pescara un’istanza
preventiva contenente i dati stabiliti con decreto del direttore di
quell’Agenzia.
I contributi
erogati alle imprese a norma di legge rilevano, nella determinazione della base
imponibile IRAP, a prescindere dal trattamento ai fini delle imposte sui
redditi, salvo che vi sa una specifica disposizione a stabilirne l’esenzione ai
fini IRAP, oppure che i contributi siano correlati a costi indeducibili dalla
base imponibile IRAP.
La manovra
finanziaria abolisce parzialmente, a decorrere dall’1.01.2003, il divieto di
cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro.
Dall’1.01.2003,
quindi:
A. il titolare
da pensione di anzianità, liquidata sulla base di almeno 40 anni di contributi
(oppure 37 anni di contributi, con 58 anni di età compiuti), non sarà soggetto
a riduzioni nel trattamento, sia se svolge attività lavorativa subordinata che
attività autonoma professionale;
B. il titolare
di pensione di anzianità, liquidata sulla base di contribuzione inferiore a 40
anni (ovvero con età inferiore a 58 anni ed una contribuzione inferiore a 37
anni), sarà soggetto a una trattenuta pari all’intero trattamento, fino a
concorrenza della retribuzione percepita, se svolge lavoro subordinato, oppure
sarà soggetto a una riduzione del trattamento in misura pari al 30% della quota
di pensione eccedente il minimo (pari a 402,12 euro al mese per il 2003), se
svolge lavoro autonomo o professionale. In ogni caso, la trattenuta non potrà
superare il 30% del reddito prodotto.
Fino al
30.04.2003 sarà possibile effettuare l’assegnazione agevolata di beni ai soci,
nonché trasformare in società semplice le società aventi per oggetto esclusivo
o principale la gestione di immobili diversi da quelli strumentali per
destinazione, di beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come
strumentali nell’attività d’impresa e di quote di partecipazione in società. Il
versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere operato entro il 16.05.2003
(nella misura del 40%), nonché entro il 16.07.2003 ed il 16.11.2003, per le
restanti 2 rate pari al 30%. Resta ferma al 30.09.2001 la data di riferimento
per l’iscrizione a libro soci dei soggetti beneficiari dell’agevolazione.
Per procedere
alla rivalutazione in oggetto (aree e terreni edificabili e partecipazioni
societarie non quotate):
• entro il
16.05.2003 dovrà essere asseverata la perizia ed effettuato il versamento della
1^ o unica rata dell’imposta sostitutiva;
• i terreni o le
quote devono essere posseduti all’1.01.2003; la stessa data rileva ai fini
della qualificazione del valore.
Proroga
dell’aliquota ridotta del 10% in edilizia
Viene prorogata
fino al 30 settembre 2003 la disposizione di cui all’articolo 7, comma 1,
lett.b), della legge 488/1999 che aveva previsto, per il solo anno 2000 (poi
prorogata anche per gli anni 2001 e 2002), l’aliquota IVA agevolata del 10% per
le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria aventi come oggetto i
fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
La proroga
dell’aliquota Iva ridotta del 10% fino al 30 settembre 2003 interessa anche le
prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani e inabili adulti, di
soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati
di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori coinvolti in situazione di
disadattamento e devianza.
Permanenza
per il 2003 della limitata detrazione Iva sugli automezzi (art. 2, Co.13)
Si conferma
anche per il 2003 la detrazione limitata dell’IVA (il 10% dell’imposta)
sull’acquisto, importazione, locazione, noleggio e simili dei ciclomotori,
motocicli e autovetture e autoveicoli di cui all’art. 9-bis 1, comma1, lett.
C), del DPR 633/72. Detrazione che sale al 50% dell’imposta per i veicoli con propulsori
non a combustione interna (per es. motori elettrici).
Dall’1.01.2003
sono in vigore le semplificazioni nella compilazione e presentazione dei
modelli INTRASTAT, inserite nel DM. 12.12.2002. Per i modelli INTRASTAT
relativi agli acquisti, i limiti per la presentazione mensile sono stati
elevati a 150.000 euro dal 2003, ed è stata abrogata la periodicità trimestrale. Per i modelli relativi alle
cessioni intracomunitarie, le soglie sono state aumentate, dal 2003, a 200.000
euro per i mensili e a 40.000 euro per i trimestrali.
È prevista la
sanatoria delle sanzioni derivanti dalla mancata presentazione della
dichiarazione IVA e dei redditi e di lavoro autonomo con importi pari a zero,
mediante il versamento di 100 euro da effettuare entro il 16.03.2003.