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IL COMMERCIALISTA |
| A cura di Domenico Moschella |
È vero che
se prendo una persona alle mie dipendenze, per i primi 3 anni i contributi INPS
vengono pagati dallo Stato?
F.L.P. -
Napoli
Per le imprese
operanti nelle zone del mezzogiorno, che eseguono nuove assunzioni di personale
a tempo indeterminato, è prevista l’esenzione totale dal pagamento dei
contributi INPS per i nuovi assunti per i primi tre anni.
Allo scadere
dei primi sei anni del contratto d’affitto del locale di rivendita, il
proprietario può rifiutarsi di rinnovare il contratto di durata dodecennale? Come tutelarmi per non perdere
l’avviamento? Il contratto d’affitto per uso commerciale è soggetto ad
adeguamento ISTAT annuale?
A.M. -
Lissone (MI)
Il diniego della
rinnovazione del contratto di locazione commerciale alla prima scadenza (primi
sei anni) è consentito al locatore soltanto se egli intenda:
In caso di
cessazione del rapporto di locazione per i motivi sopra indicati, spetta al
conduttore una indennità per la perdita dell’avviamento pari a 18 mensilità
dell’ultimo canone corrisposto.
Il canone di
locazione è soggetto annualmente all’adeguamento pari al 75% dell’indice ISTAT
annuale.
Vorrei
cortesemente sapere se, alla scadenza dei 6 + 6 anni di locazione, il
proprietario può aumentare il canone d’affitto a suo piacere oppure esiste una
percentuale massima stabilita dalla legge. Grazie.
L.F. -
Volta Mantovana (MN)
Alla scadenza
della durata massima (dodici anni) del contratto di locazione per immobili
commerciali, se la proprietà ha notificato la disdetta del contratto nei
termini stabiliti dallo stesso, normalmente da sei a dodici mesi prima della
scadenza, sia l’eventuale rinnovo che il relativo canone sono lasciati alla
libera contrattazione fra le parti.
LA VOLTURA PUÒ ESSERE TEMPORANEA?
Ho intenzione di cedere in affitto la mia attività per due anni. È necessario effettuare la voltura della licenza a favore degli affittuari? Alcuni colleghi mi hanno detto che forse è necessaria una voltura temporanea. Se la risposta è affermativa, vorrei sapere con quali modalità dev’essere effettuata e se tale voltura comporta per me dei rischi. Grazie.
E. Cadoni
- Alghero (SS)
Sto valutando
la possibilità di dare in gestione la mia edicola in quanto la normativa ora
vigente rende possibile la cosa. Vorrei dunque avere delle informazioni dettagliate
su come muovermi sia dal punto di vista gestionale che fiscale.
Se il titolare
di un’unica azienda intende darla in gestione a terzi, dovrà formalizzare
l’affittanza d’azienda con atto notarile. Ciò consentirà al gestore di attivare
una propria partita IVA, una propria iscrizione sia al REA che all’INPS, essere
cointestatario della licenza in qualità di affittuario, di rispondere
direttamente delle obbligazioni assunte nei confronti dei fornitori e dei
distributori.
Il titolare
dell’attività dovrà, contemporaneamente, chiudere la propria partita IVA,
comunicare l’affittanza al REA e al Comune per la licenza, della quale rimane
titolare a tutti gli effetti, chiudere la propria posizione previdenziale.
Il canone
d’affitto d’azienda non obbliga alla tenuta di nessun libro contabile e dovrà
essere inserito nella propria dichiarazione dei redditi fra i redditi diversi.
Alla scadenza
dell’affittanza la stessa potrà essere rinnovata, oppure il titolare riprenderà
il possesso dell’azienda. In quest’ultimo caso bisognerà rivolturare la licenza
dalla quale verrà eliminata l’indicazione del gerente e riaprire a nome del titolare tutte le
posizioni in precedenza cessate.
Vorrei sapere
se esiste qualche forma di legge o agevolazione fiscale che mi aiuti ad aprire
una nuova edicola. Ho 21 anni. Vi ringrazio anticipatamente .
Le persone
fisiche che avviano una nuova attività, che non sia la prosecuzione di un’attività preesistente anche se
acquistata, possono richiedere in sede di dichiarazione di inizio attività
l’applicazione del regime agevolato per l’anno in corso, trattandosi
dell’ultimo esercizio agevolato previsto dall’art. 13 della legge 388/2000, a
condizione che l’ammontare dei ricavi non superi Euro 61.974,83 (120milioni).
L’agevolazione consiste nell’applicare sul reddito un’imposta sostitutiva del
10% in sostituzione dell’aliquota progressiva. Sulla possibilità di aprire
un’edicola, veda comunque anche quanto pubblicato in questo stesso numero a
pag.44.
Le perdite
derivanti da piccoli furti e/o ammanchi relativi a pubblicazioni addebitate in
bolla, ma non consegnate e per le quali non si è ottenuto dal distributore
locale il relativo accredito in estratto conto, possono essere in qualche modo
riportate in contabilità?
Se sì, come? Ho sentito parlare di una percentuale forfettaria da applicare a
fine anno per recuperare queste
perdite. Come bisogna procedere? Vi ringrazio e vi saluto.
Lucia Del
Giorno - Campagna (SA)
L’utilizzo di
una unica percentuale di aggio, per tutti i vari tipi di prodotti editoriali, è
stato considerato dall’Amministrazione Finanziaria come una agevolazione per
gli ammanchi o i piccoli furti citati. Pertanto non esiste una aliquota
forfettaria di abbattimento e il tutto deve essere documentato per inserirlo
fra i costi in diminuzione.
A fine
anno 2002 ho provveduto alla distruzione delle pubblicazioni scadute seguendo
l’iter come da DPR 441/97. Vorrei sapere contabilmente come deve essere
trattato il valore di queste pubblicazioni distrutte. È giusto inserirlo tra i costi come eventuale perdita? Incide, o no, sul
costo del venduto?
A.C. -
Castelfranco Di Sotto (PI)
Trattandosi di
distruzione di prodotti editoriali, queste vanno considerate fra i costi come
perdite.
In attesa di rilevare un’edicola, vorrei sapere se l’aggio che si percepisce è già stato decurtato di trattenuta IRPEF. Grazie
Renato
Costantini
L’aggio
percepito sulla vendita dei prodotti editoriali non è soggetto ad alcuna
ritenuta ai fini IRPEF. L’ammontare degli aggi formano i ricavi dai quali vanno
detratti i costi sostenuti per la determinazione del reddito tassabile ai fini
IRPEF.
1 – Al
fine di poter portare le riviste vecchie al macero è necessario fare un
elenco dettagliato delle riviste con i relativi prezzi o basta semplicemente
annoverare la quantità delle riviste con conto somma totale?
2 –
Considerando un ipotetico controllo della finanza è obbligatorio da parte
dell’edicolante conservare solamente l’estratto conto delle riviste che
arrivano oppure è necessario conservare anche le bolle delle medesime?
Grazie e
complimenti per il lavoro svolto.
G.S. - Bolzano
L’elenco delle
riviste portate al macero deve essere analitico per testata, per quantità e per
prezzo di copertina. Si fa presente che qualora la merce non venisse ceduta a
terzi per il macero, ma fosse eliminata direttamente bisogna darne
comunicazione all’Agenzia delle Entrate di competenza al fine di poter
decurtare l’importo fra i costi dell’esercizio. Veda anche la risposta data al
suo collega di Stresa.
Il documento
fiscalmente valido da conservare è l’estratto conto dei distributori.
Sono in
trattativa per l’acquisto di un’edicola con annessa cartoleria, profumeria. Il
mio dubbio riguarda l’obbligo di annotare giornalmente nel registro dei
corrispettivi gli incassi relativi a beni soggetti a IVA di giornali e riviste
(in un’apposita colonna con l’indicazione art. 74?) Tale obbligo sussiste anche per le
schede telefoniche? Se sì, devo indicare il lordo (registrando negli acquisti
il netto) e devo dedicare alle schede una colonna a parte? Visto che il
titolare non ha mai fatto un inventario, è o non è obbligatorio?
N.R. - Atzara (NU)
Per le vendite
fuori campo IVA se viene applicato il sistema analitico, possono essere evidenziati
giornalmente in una apposita colonna i corrispettivi delle vendite rientranti
nell’art. 74 della legge IVA. Sempre in una apposita colonna richiamante il
predetto articolo possono essere segnati gli incassi sia editoriali che delle
schede, riepilogati ai sensi dell’art. 18 DPR 600/72 (totale E/C maggiorato
dell’aggio 23,11%). L’inventario per i prodotti soggetti a IVA è obbligatorio
mentre non lo è per i prodotti editoriali contabilizzati ai sensi del citato
art.18.
Ho della
merce soggetta a IVA che è rotta, vecchia, invendibile e che vorrei eliminare. Il commercialista mi dice che non si può
perché dovrei fare una fattura a me stesso, che l’importo andrebbe sul
fatturato e che dovrei pagarci anche l’IVA. È vero? C’è un sistema per
scaricarla dalle rimanenze finali senza vedere aumentato il fatturato e senza
pagarci l’IVA? Grazie
G.V. -
Stresa (VB)
L’art. 2 del DPR
10/11/97 n. 441 stabilisce le modalità che vanno poste in essere per la
distruzione di merce da eliminare dal proprio magazzino. Ciò consiste
nell’inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate competente e p.c. al
Comando della Guardia di Finanza della propria zona, contenente oltre
all’elenco analitico, sia per tipologia che per quantità e prezzo di ogni
singolo prodotto da eliminare, il luogo e l’ora dove verrà distrutta la merce.
La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima
della consegna, ma può non essere inviata qualora l’ammontare del costo dei
beni stessi non sia superiore a euro 5.164,57 (lire diecimilioni) In questo
caso, la distruzione dei beni può essere provata da dichiarazione sostitutiva
di atto notorio ai sensi della legge 4/1/68 n.15. Detto adempimento le
consentirà di eliminare dalle rimanenze la merce distrutta. Basterà consegnare
al suo commercialista copia di quanto spedito o dell’autocertificazione, per la
detrazione dell’importo al momento opportuno. Sul n.5/2000 a pag. 44 sono stati pubblicati i moduli fac-simile
delle due diverse comunicazioni (+/- diecimilioni di lire).
Si possono avere
due autorizzazioni intestate?
Sul n. 4/02 - a
pag. 57, in una risposta a questa domanda, è stato scritto che l’imprenditore
individuale può essere titolare di più autorizzazioni commerciali, tranne su
settori esplicitamente regolamentati (come per l’edicola).
In realtà, la
frase andava così composta: L’imprenditore individuale può essere titolare
di più autorizzazioni commerciali, (come per l’edicola), tranne su settori
esplicitamente regolamentati. Infatti, in base alle ultime modifiche normative
più edicole possono essere intestate in capo allo stesso soggetto.