A cura di Domenico Moschella
IL COMMERCIALISTA
A cura di Domenico Moschella

 

 

I CONTRIBUTI INPS VENGONO PAGATI DALLO STATO PER I PRIMI TRE ANNI?

 

È vero che se prendo una persona alle mie dipendenze, per i primi 3 anni i contributi INPS vengono pagati dallo Stato?

F.L.P. - Napoli

 

Per le imprese operanti nelle zone del mezzogiorno, che eseguono nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, è prevista l’esenzione totale dal pagamento dei contributi INPS per i nuovi assunti per i primi tre anni.

 

 

DOMANDE RIGUARDANTI IL CONTRATTO D’AFFITTO

 

Allo scadere dei primi sei anni del contratto d’affitto del locale di rivendita, il proprietario può rifiutarsi di rinnovare il contratto di durata dodecennale? Come tutelarmi per non perdere l’avviamento? Il contratto d’affitto per uso commerciale è soggetto ad adeguamento ISTAT annuale?

A.M. - Lissone (MI)

 

Il diniego della rinnovazione del contratto di locazione commerciale alla prima scadenza (primi sei anni) è consentito al locatore soltanto se egli intenda:

In caso di cessazione del rapporto di locazione per i motivi sopra indicati, spetta al conduttore una indennità per la perdita dell’avviamento pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto.

Il canone di locazione è soggetto annualmente all’adeguamento pari al 75% dell’indice ISTAT annuale.

 

 

RINNOVO CONTRATTO D’AFFITTO PER USO COMMERCIALE

 

Vorrei cortesemente sapere se, alla scadenza dei 6 + 6 anni di locazione, il proprietario può aumentare il canone d’affitto a suo piacere oppure esiste una percentuale massima stabilita dalla legge. Grazie.

L.F. - Volta Mantovana (MN)

 

Alla scadenza della durata massima (dodici anni) del contratto di locazione per immobili commerciali, se la proprietà ha notificato la disdetta del contratto nei termini stabiliti dallo stesso, normalmente da sei a dodici mesi prima della scadenza, sia l’eventuale rinnovo che il relativo canone sono lasciati alla libera contrattazione fra le parti.

 

 

LA VOLTURA PUÒ ESSERE TEMPORANEA?

 

Ho intenzione di cedere in affitto la mia attività per due anni. È necessario effettuare la voltura della licenza a favore degli affittuari? Alcuni colleghi mi hanno detto che forse è necessaria una voltura temporanea. Se la risposta è affermativa, vorrei sapere con quali modalità dev’essere effettuata e se tale voltura comporta per me dei rischi. Grazie.

E. Cadoni - Alghero (SS)

 

 

INFORMAZIONI PER DARE IN GESTIONE UN’EDICOLA

 

Sto valutando la possibilità di dare in gestione la mia edicola in quanto la normativa ora vigente rende possibile la cosa. Vorrei dunque avere delle informazioni dettagliate su come muovermi sia dal punto di vista gestionale che fiscale.

M.R. - Biella

 

Se il titolare di un’unica azienda intende darla in gestione a terzi, dovrà formalizzare l’affittanza d’azienda con atto notarile. Ciò consentirà al gestore di attivare una propria partita IVA, una propria iscrizione sia al REA che all’INPS, essere cointestatario della licenza in qualità di affittuario, di rispondere direttamente delle obbligazioni assunte nei confronti dei fornitori e dei distributori.

Il titolare dell’attività dovrà, contemporaneamente, chiudere la propria partita IVA, comunicare l’affittanza al REA e al Comune per la licenza, della quale rimane titolare a tutti gli effetti, chiudere la propria posizione previdenziale.

Il canone d’affitto d’azienda non obbliga alla tenuta di nessun libro contabile e dovrà essere inserito nella propria dichiarazione dei redditi fra i redditi diversi.

Alla scadenza dell’affittanza la stessa potrà essere rinnovata, oppure il titolare riprenderà il possesso dell’azienda. In quest’ultimo caso bisognerà rivolturare la licenza dalla quale verrà eliminata l’indicazione del gerente e  riaprire a nome del titolare tutte le posizioni in precedenza cessate.

 

ESISTONO AGEVOLAZIONI PER APRIRE UN’EDICOLA?

 

Vorrei sapere se esiste qualche forma di legge o agevolazione fiscale che mi aiuti ad aprire una nuova edicola. Ho 21 anni. Vi ringrazio anticipatamente .

Francesca – Roma

 

Le persone fisiche che avviano una nuova attività, che non sia la prosecuzione  di un’attività preesistente anche se acquistata, possono richiedere in sede di dichiarazione di inizio attività l’applicazione del regime agevolato per l’anno in corso, trattandosi dell’ultimo esercizio agevolato previsto dall’art. 13 della legge 388/2000, a condizione che l’ammontare dei ricavi non superi Euro 61.974,83 (120milioni). L’agevolazione consiste nell’applicare sul reddito un’imposta sostitutiva del 10% in sostituzione dell’aliquota progressiva. Sulla possibilità di aprire un’edicola, veda comunque anche quanto pubblicato in questo stesso numero a pag.44.

 

 

LE PERDITE POSSONO ESSERE RIPORTATE IN CONTABILITÀ?

 

Le perdite derivanti da piccoli furti e/o ammanchi relativi a pubblicazioni addebitate in bolla, ma non consegnate e per le quali non si è ottenuto dal distributore locale il relativo accredito in estratto conto, possono essere in qualche modo riportate in contabilità? Se sì, come? Ho sentito parlare di una percentuale forfettaria da applicare a fine anno per recuperare  queste perdite. Come bisogna procedere? Vi ringrazio e vi saluto.

Lucia Del Giorno - Campagna (SA)

 

L’utilizzo di una unica percentuale di aggio, per tutti i vari tipi di prodotti editoriali, è stato considerato dall’Amministrazione Finanziaria come una agevolazione per gli ammanchi o i piccoli furti citati. Pertanto non esiste una aliquota forfettaria di abbattimento e il tutto deve essere documentato per inserirlo fra i costi in diminuzione.

 

 

COME TRATTARE IL VALORE DELLE PUBBLICAZIONI DISTRUTTE?

 

A fine anno 2002 ho provveduto alla distruzione delle pubblicazioni scadute seguendo l’iter come da DPR 441/97. Vorrei sapere contabilmente come deve essere trattato il valore di queste pubblicazioni distrutte. È giusto inserirlo tra i costi  come eventuale perdita? Incide, o no, sul costo del venduto?

A.C. - Castelfranco Di Sotto (PI)

 

Trattandosi di distruzione di prodotti editoriali, queste vanno considerate fra i costi come perdite.

 

 

L’AGGIO È GIÀ STATO DECURTATO?

 

In attesa di rilevare un’edicola, vorrei sapere se l’aggio che si percepisce è già stato decurtato di trattenuta IRPEF. Grazie

Renato Costantini

 

L’aggio percepito sulla vendita dei prodotti editoriali non è soggetto ad alcuna ritenuta ai fini IRPEF. L’ammontare degli aggi formano i ricavi dai quali vanno detratti i costi sostenuti per la determinazione del reddito tassabile ai fini IRPEF.

 

 

VECCHIE RIVISTE AL MACERO E… CONTROLLI DELLA FINANZA

 

1 – Al fine di poter portare le riviste vecchie al macero è necessario fare un elenco dettagliato delle riviste con i relativi prezzi o basta semplicemente annoverare la quantità delle riviste con conto somma totale?

2 – Considerando un ipotetico controllo della finanza è obbligatorio da parte dell’edicolante conservare solamente l’estratto conto delle riviste che arrivano oppure è necessario conservare anche le bolle delle medesime?

Grazie e complimenti per il lavoro svolto.

            G.S. - Bolzano

 

L’elenco delle riviste portate al macero deve essere analitico per testata, per quantità e per prezzo di copertina. Si fa presente che qualora la merce non venisse ceduta a terzi per il macero, ma fosse eliminata direttamente bisogna darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate di competenza al fine di poter decurtare l’importo fra i costi dell’esercizio. Veda anche la risposta data al suo collega di Stresa.

Il documento fiscalmente valido da conservare è l’estratto conto dei distributori.

 

È obbligatoria l’iva anche per le schede telefoniche?

 

Sono in trattativa per l’acquisto di un’edicola con annessa cartoleria, profumeria. Il mio dubbio riguarda l’obbligo di annotare giornalmente nel registro dei corrispettivi gli incassi relativi a beni soggetti a IVA di giornali e riviste (in un’apposita colonna con l’indicazione art. 74?) Tale obbligo sussiste anche per le schede telefoniche? Se sì, devo indicare il lordo (registrando negli acquisti il netto) e devo dedicare alle schede una colonna a parte? Visto che il titolare non ha mai fatto un inventario, è o non è obbligatorio?

N.R. - Atzara (NU)

 

Per le vendite fuori campo IVA se viene applicato il sistema analitico, possono essere evidenziati giornalmente in una apposita colonna i corrispettivi delle vendite rientranti nell’art. 74 della legge IVA. Sempre in una apposita colonna richiamante il predetto articolo possono essere segnati gli incassi sia editoriali che delle schede, riepilogati ai sensi dell’art. 18 DPR 600/72 (totale E/C maggiorato dell’aggio 23,11%). L’inventario per i prodotti soggetti a IVA è obbligatorio mentre non lo è per i prodotti editoriali contabilizzati ai sensi del citato art.18.

 

COME ELIMINARE LA MERCE INVENDIBILE

 

Ho della merce soggetta a IVA che è rotta, vecchia, invendibile e che vorrei eliminare. Il commercialista mi dice che non si può perché dovrei fare una fattura a me stesso, che l’importo andrebbe sul fatturato e che dovrei pagarci anche l’IVA. È vero? C’è un sistema per scaricarla dalle rimanenze finali senza vedere aumentato il fatturato e senza pagarci l’IVA? Grazie

G.V. - Stresa (VB)

 

L’art. 2 del DPR 10/11/97 n. 441 stabilisce le modalità che vanno poste in essere per la distruzione di merce da eliminare dal proprio magazzino. Ciò consiste nell’inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate competente e p.c. al Comando della Guardia di Finanza della propria zona, contenente oltre all’elenco analitico, sia per tipologia che per quantità e prezzo di ogni singolo prodotto da eliminare, il luogo e l’ora dove verrà distrutta la merce. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna, ma può non essere inviata qualora l’ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a euro 5.164,57 (lire diecimilioni) In questo caso, la distruzione dei beni può essere provata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4/1/68 n.15. Detto adempimento le consentirà di eliminare dalle rimanenze la merce distrutta. Basterà consegnare al suo commercialista copia di quanto spedito o dell’autocertificazione, per la detrazione dell’importo al momento opportuno. Sul n.5/2000 a pag. 44  sono stati pubblicati i moduli fac-simile delle due diverse comunicazioni (+/- diecimilioni di lire).

 

Rettifica

Si possono avere due autorizzazioni intestate?

 

Sul n. 4/02 - a pag. 57, in una risposta a questa domanda, è stato scritto che l’imprenditore individuale può essere titolare di più autorizzazioni commerciali, tranne su settori esplicitamente regolamentati (come per l’edicola).

In realtà, la frase andava così composta: L’imprenditore individuale può essere titolare di più autorizzazioni commerciali, (come per l’edicola), tranne su settori esplicitamente regolamentati. Infatti, in base alle ultime modifiche normative più edicole possono essere intestate in capo allo stesso soggetto.