EDICOLA
È BELLO, MA COME SI FA?
Il
lavoro del rivenditore di giornali sembra attrarre molte persone.
Sono
molte, infatti, le lettere che arrivano in redazione chiedendo informazioni
sulle procedure da seguire per diventare edicolante.
Ma
non basta volere, ci sono vincoli che vanno rispettati.
Queste sono solo alcune delle
richieste che abbiamo ricevuto
recentemente e, proprio partendo dal
desiderio dei nostri lettori, per
alcuni addirittura un sogno, abbiamo ritenuto interessante sviluppare
l’argomento così da far capire che, purtroppo, aprire un’edicola non è
affatto semplice. In molti casi è
senz’altro meglio Orientarsi su altre
tipologie di vendita.
Anche perché la vita del rivenditore
di giornali è molto, molto dura.
La rivendita di giornali quotidiani e
periodici, nonostante la deregulation avviata nel commercio dal Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, più comunemente noto come Decreto Bersani, è ancora
legata al rilascio di una autorizzazione comunale, nel rispetto delle norme
espresse dal Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n.170 (Riordino del sistema di
diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della
legge 13 aprile 1999, n.108).
Ritengo utile che gli interessati
prendano visione di quest’ultimo Decreto, che possono trovare in qualsiasi
biblioteca comunale, consultando il repertorio delle leggi, o sul sito
Internet:
http://digilander.libero.it/commerciocasarano/normativanazionale/decretoquotidianieperiodici.htm
Un articolo a commento di questo
decreto è stato pubblicato anche sulla nostra rivista (n.4/2001) ed è
comunque rintracciabile sul sito di Aziendaedicola..
Il Decreto legislativo, contempla due
tipi di autorizzazione alla vendita: punti di vendita esclusivi e punti di
vendita non esclusivi. Per i primi, l’attività è soggetta al rilascio di
autorizzazione da parte del Comune, anche se a carattere stagionale; tale
autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione
delle rivendite.
Possono essere autorizzati
all’esercizio di un punto di vendita non esclusivo le rivendite di generi di
monopolio, le rivendite di carburante con una superficie minima di 1500 mq, i
bar, le strutture appartenenti alla grande distribuzione con una superficie
minima di 700 mq, le librerie e gli esercizi a prevalente specializzazione di
vendita con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica
specializzazione (esempio: negozi di arredamento, riviste di arredamento; negozi
di giardinaggio, riviste di giardinaggio, ecc.).
Il rilascio dell’autorizzazione, anche
a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non
esclusivi deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle
caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell’entità delle vendite di
quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso,
nonché dell’esistenza di altri punti vendita non esclusivi.
Queste a grandi linee, le regole
generali.
Entrando nel concreto e cercando di
semplificare il tutto, per poter aprire una rivendita di giornali è necessario
essere in possesso di idonea autorizzazione; è quindi necessario inoltrare
domanda al Sindaco del Comune in cui si intenderebbe operare, affinché sia
rilasciata autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici, in posto
fisso. Il rilascio o meno della stessa è legato ai parametri sopra specificati.
È necessario però evidenziare anche
l’ubicazione del posto fisso, essendo l’eventuale rilascio legato a un piano di
localizzazione ben definito. Se si è in possesso di un immobile (negozio),
basta l’indicazione dell’indirizzo stesso; nel caso si voglia operare con un
chiosco su spazi pubblici, collateralmente deve essere inviata al Sindaco,
richiesta di concessione temporanea permanente di occupazione di suolo
pubblico.
Ambedue le domande non sono legate al
silenzio assenso e possono avere, a volte, iter molto lunghi e anche risposte
negative.
Qualora una nuova autorizzazione
comunale fosse rilasciata, è poi necessario attivare le forniture di
pubblicazioni al nuovo punto vendita.
Lo si può fare inviando regolare
richiesta alla Federazione Italiana Editori Giornali (per il Nord Italia: FIEG
- Milano, via Petrarca, 6 e per il Centro- Sud: FIEG - Roma, via Piemonte, 64)
che dovrebbe provvedere a comunicare il nome del distributore locale di zona da
cui farsi servire. Ma attenzione, la FIEG potrebbe anche rispondere di non
avere l’autorità per autorizzare la fornitura e che per essere rifornito, il
nuovo potenziale edicolante deve fare richiesta a ogni singolo editore (cosa,
questa, di fatto impossibile).
Così come, il distributore locale potrebbe a sua volta rispondere di non ritenere economicamente remunerativo il servire la nuova edicola, perché posizionata in zona ‘fuori giro’.
Prima di spendere anche un solo
centesimo per l’acquisto di arredamenti o chioschi, è dunque opportuno essere
certi che tutto sia in regola e che le forniture di quotidiani e periodici
saranno assicurate.
Non esistono problemi, invece, per
accedere alla gestione di un’edicola già esistente. Normalmente il punto
vendita lo si può individuare attraverso annunci sui quotidiani o periodici
locali, oppure tramite mediatori commerciali che provvedono a rendere di
pubblico dominio questa possibilità.
Le edicole devono aprire all’alba, al
più tardi alle 6 del mattino per poter organizzare tutti i giornali che il
distributore ha già consegnato (lasciandoli negli eventuali cassonetti allo
scopo preposti) o per controllarne l’arrivo imminente. La sistemazione del
banco di vendita (nel caso di un chiosco) è impegnativa è comporta un certo
tempo, senza contare che appena si alza la saracinesca è possibile vedere
arrivare i clienti più mattinieri.
Alla sera, la chiusura non è mai prima
delle sette e, nella maggioranza delle località italiane, l’orario è
continuato.
In sostanza, secondo quanto fa parte
dell’Accordo Nazionale stipulato fra le OO.SS dei giornalai e la FIEG, l’orario
di funzionamento dei punti vendita non deve essere inferiore alle 12 ore
giornaliere, dal lunedì al sabato e almeno sino alle ore 13 della domenica.
Ma per quanto riguarda il giorno festivo,
sono ammesse chiusure totali a settimane alterne, fino a un massimo del 50%
delle rivendite.
Per quanto riguarda la chiusura estiva
(i cui turni vengono, comunque, concordati entro la fine dell’anno precedente),
i giorni concessi sono 18 consecutivi a cavallo del 16 di agosto, sempre fino
al limite del 50% delle rivendite esistenti nei vari Comuni. Nel caso che la
chiusura per ferie avvenga in altro periodo, il massimo dei giorni consentiti
è, invece, di 17.
Non è permessa la chiusura nelle
località in cui vi sia un solo punto vendita, ove non avvenga l’affidamento
integrale di tutte le pubblicazioni ad altro esercizio. In compenso, se
qualcuno vuole restare aperto tutto l’anno, giorno e notte, è libero di farlo.
Carlo
Leopardo