EDICOLA È BELLO, MA COME SI FA?

Il lavoro del rivenditore di giornali sembra attrarre molte persone.

Sono molte, infatti, le lettere che arrivano in redazione chiedendo informazioni sulle procedure da seguire per diventare edicolante.

Ma non basta volere, ci sono vincoli che vanno rispettati.

 

 

Queste sono solo alcune delle richieste  che abbiamo ricevuto recentemente e, proprio partendo  dal desiderio  dei nostri lettori, per alcuni addirittura un sogno, abbiamo ritenuto interessante sviluppare l’argomento così da far capire che, purtroppo, aprire un’edicola non è affatto  semplice. In molti casi è senz’altro meglio  Orientarsi su altre tipologie di vendita.

Anche perché la vita del rivenditore di giornali è molto, molto dura.

 

Occorre l’Autorizzazione Comunale

La rivendita di giornali quotidiani e periodici, nonostante la deregulation avviata nel commercio dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, più comunemente noto come Decreto Bersani, è ancora legata al rilascio di una autorizzazione comunale, nel rispetto delle norme espresse dal Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n.170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n.108).

Ritengo utile che gli interessati prendano visione di quest’ultimo Decreto, che possono trovare in qualsiasi biblioteca comunale, consultando il repertorio delle leggi, o sul sito Internet:

http://digilander.libero.it/commerciocasarano/normativanazionale/decretoquotidianieperiodici.htm

Un articolo a commento di questo decreto è stato pubblicato anche sulla nostra rivista (n.4/2001) ed è comunque rintracciabile sul sito di Aziendaedicola..

 

Due tipi di punti vendita

Il Decreto legislativo, contempla due tipi di autorizzazione alla vendita: punti di vendita esclusivi e punti di vendita non esclusivi. Per i primi, l’attività è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte del Comune, anche se a carattere stagionale; tale autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione delle rivendite.

Possono essere autorizzati all’esercizio di un punto di vendita non esclusivo le rivendite di generi di monopolio, le rivendite di carburante con una superficie minima di 1500 mq, i bar, le strutture appartenenti alla grande distribuzione con una superficie minima di 700 mq, le librerie e gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione (esempio: negozi di arredamento, riviste di arredamento; negozi di giardinaggio, riviste di giardinaggio, ecc.).

 

Ma anche l’Autorizzazione è soggetta a vincoli

Il rilascio dell’autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell’esistenza di altri punti vendita non esclusivi.

Queste a grandi linee, le regole generali.

 

In pratica cosa fare

Entrando nel concreto e cercando di semplificare il tutto, per poter aprire una rivendita di giornali è necessario essere in possesso di idonea autorizzazione; è quindi necessario inoltrare domanda al Sindaco del Comune in cui si intenderebbe operare, affinché sia rilasciata autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici, in posto fisso. Il rilascio o meno della stessa è legato ai parametri sopra specificati.

È necessario però evidenziare anche l’ubicazione del posto fisso, essendo l’eventuale rilascio legato a un piano di localizzazione ben definito. Se si è in possesso di un immobile (negozio), basta l’indicazione dell’indirizzo stesso; nel caso si voglia operare con un chiosco su spazi pubblici, collateralmente deve essere inviata al Sindaco, richiesta di concessione temporanea permanente di occupazione di suolo pubblico.

Ambedue le domande non sono legate al silenzio assenso e possono avere, a volte, iter molto lunghi e anche risposte negative.

 

La fornitura dei giornali

Qualora una nuova autorizzazione comunale fosse rilasciata, è poi necessario attivare le forniture di pubblicazioni al nuovo punto vendita.

Lo si può fare inviando regolare richiesta alla Federazione Italiana Editori Giornali (per il Nord Italia: FIEG - Milano, via Petrarca, 6 e per il Centro- Sud: FIEG - Roma, via Piemonte, 64) che dovrebbe provvedere a comunicare il nome del distributore locale di zona da cui farsi servire. Ma attenzione, la FIEG potrebbe anche rispondere di non avere l’autorità per autorizzare la fornitura e che per essere rifornito, il nuovo potenziale edicolante deve fare richiesta a ogni singolo editore (cosa, questa, di fatto impossibile).

Così come, il distributore locale potrebbe a sua volta rispondere di non ritenere economicamente remunerativo il servire la nuova edicola, perché posizionata in zona ‘fuori giro’.

Prima di spendere anche un solo centesimo per l’acquisto di arredamenti o chioschi, è dunque opportuno essere certi che tutto sia in regola e che le forniture di quotidiani e periodici saranno assicurate.

 

Edicola in gestione

Non esistono problemi, invece, per accedere alla gestione di un’edicola già esistente. Normalmente il punto vendita lo si può individuare attraverso annunci sui quotidiani o periodici locali, oppure tramite mediatori commerciali che provvedono a rendere di pubblico dominio questa possibilità.

 

Orari di apertura e ferie

Le edicole devono aprire all’alba, al più tardi alle 6 del mattino per poter organizzare tutti i giornali che il distributore ha già consegnato (lasciandoli negli eventuali cassonetti allo scopo preposti) o per controllarne l’arrivo imminente. La sistemazione del banco di vendita (nel caso di un chiosco) è impegnativa è comporta un certo tempo, senza contare che appena si alza la saracinesca è possibile vedere arrivare i clienti più mattinieri.

Alla sera, la chiusura non è mai prima delle sette e, nella maggioranza delle località italiane, l’orario è continuato.

In sostanza, secondo quanto fa parte dell’Accordo Nazionale stipulato fra le OO.SS dei giornalai e la FIEG, l’orario di funzionamento dei punti vendita non deve essere inferiore alle 12 ore giornaliere, dal lunedì al sabato e almeno sino alle ore 13 della domenica.

Ma per quanto riguarda il giorno festivo, sono ammesse chiusure totali a settimane alterne, fino a un massimo del 50% delle rivendite.

Per quanto riguarda la chiusura estiva (i cui turni vengono, comunque, concordati entro la fine dell’anno precedente), i giorni concessi sono 18 consecutivi a cavallo del 16 di agosto, sempre fino al limite del 50% delle rivendite esistenti nei vari Comuni. Nel caso che la chiusura per ferie avvenga in altro periodo, il massimo dei giorni consentiti è, invece, di 17.

Non è permessa la chiusura nelle località in cui vi sia un solo punto vendita, ove non avvenga l’affidamento integrale di tutte le pubblicazioni ad altro esercizio. In compenso, se qualcuno vuole restare aperto tutto l’anno, giorno e notte, è libero di farlo.

 

Carlo Leopardo