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L'ESPERTO RISPONDE |
| A cura di Carlo Leopardo |
Cambiare per vendere di più
Da sette anni
svolgo l’attività di edicolante in una piccola frazione di Acireale. Da qualche
tempo il guadagno è scarso e ho chiesto al comune, che è lo stesso della
frazione, di trasferire la mia edicola in città. Il comune mi ha negato questa
possibilità in quanto ritiene che il mio punto vendita nella frazione sia
ottimale. Come posso risolvere questo problema per me vitale? Grazie.
S.F. - Acireale (CT)
La risposta del
suo comune è legittima. Se esiste un piano di localizzazione delle rivendite,
esso deve essere rispettato. Raramente vengono concessi spostamenti da un’area
commerciale a un’altra se non in caso di revisione del piano o di allargamento
del medesimo dovuto a espansione dell’area urbana del comune.
Si
possono sfogliare le riviste negli scaffali?
C’è una legge
che vieta al pubblico di sfogliare le riviste negli scaffali?
No, in ogni
caso, lei che è sovrana nel suo esercizio, è liberissima di regolamentare la
materia. Dal suo quesito deduco che il suo punto vendita è frequentato da
scrocconi che vogliono leggere senza comperare. Vanno educati all’acquisto.
Quali
autorizzazioni per vendere caramelle?
Si possono
vendere caramelle o simili? Se sì, quali autorizzazioni occorrono?
G. Luci - Foligno (PG)
Per
commercializzare i prodotti alimentari si deve frequentare un apposito corso al
termine del quale, superato un esame, si può accedere all’iscrizione alla
Camera di Commercio per la vendita di prodotti alimentari. Si rivolga alla
locale Associazione Commercianti presso la quale potrà avere tutte le notizie
necessarie per l’iscrizione e la frequenza dei corsi che normalmente sono a
carattere locale.
Merce
rimborsata se si decide di chiudere?
Il valore
della merce nel mio negozio/edicola è di circa 10.000 euro. Se decidessi di
chiudere l’attività, non di venderla, i soldi della merce da me già pagata mi
verrebbero rimborsati dal mio fornitore? Grazie.
B. - Borgomanero (NO)
La risposta è
sì.
A proposito di licenze
Ho un grosso problema: dovrei cedere la mia licenza di edicolante e alimentari a mio fratello che ha la licenza del monopolio di Stato dei tabacchi. Lavoriamo entrambi nello stesso locale e non abbiamo mai stipulato un contratto di società. Vorrei conoscere la procedura da seguire per la donazione delle licenze. Mio fratello, che è iscritto alla camera di commercio solo come tabaccaio con licenza normale (non speciale), può avere anche la mia licenza alimentare o deve presentare un esame per la nuova licenza? Se così fosse (ipotesi) posso rilasciargli solo la licenza per vendere i giornali? In seguito, potrebbe fare una variante alla licenza del monopolio cambiandola in speciale? Può dunque mio fratello esercitare l’attività? O deve aspettare un mese per ottenere l’autorizzazione per poter vendere i giornali? Spero di non essere stato troppo esigente nella richiesta ma ho bisogno di risposte chiare. Vi ringrazio e attendo una vostra risposta al più presto.
A.R. Cadoni - Santa Giusta (OR)
Per i suoi
problemi mi rivolgerei a un buon commercialista o consulente del settore in
quanto per poter effettuare una donazione a suo fratello, è necessario sapere
se esistono altri coeredi che possano avere la priorità. In questo caso si
dovrebbero ricercare altri sistemi per poter trasferire le diverse licenze
commerciali che, senza dubbio, potrebbero essere più onerose. Se non è ancora
in possesso dei requisiti idonei, suo fratello per poter vendere prodotti
alimentari deve superare un apposito esame che lo abiliti a ciò, inoltre deve disporre
di locali idonei, in funzione delle normative richieste dalle USL.
Rimozione
di locandine: a me sì, agli altri cinque no.
Ho un’edicola
nel centro storico e nei giorni scorsi un vigile urbano mi ha intimato di
rimuovere le apposite strutture che ogni mattina vengono collocate vicino ai
pilastri dei portici (non toccano terra) sulle quali espongo le locandine delle
testate. Al mio rifiuto il vigile ha preso nota della mia licenza. Voglio
precisare che nel centro storico ci sono altre 5 edicole alle quali non è stata
fatta alcuna ingiunzione di rimozione. Vi chiedo se esistono gli estremi per
una denuncia di abuso di potere.
Ritengo sia
legittima l’esposizione di materiale pubblicitario editoriale entro il
perimetro di proprietà o di concessione del suolo pubblico per la locazione di
un chiosco che, in quest’ultimo caso, rispettate le normali condizioni di
sicurezza, è libero di gestire come meglio crede l’esposizione. Lei però parla
di muri, aree o suoli non di sua pertinenza ma proprietà di altre persone o
della stessa municipalità.
Quale distanza fra edicola e negozi retrostanti?
Ho presentato, un mese fa, all’ufficio competente del mio comune la domanda per il rilascio di concessione per occupazione del suolo pubblico per un’edicola. Una persona dell’ufficio, per giustificare il fatto che dopo più di 30 giorni non era stata ancora rilasciata la suddetta concessione, mi ha detto che erano sorti dei problemi in quanto, mettendo l’edicola nell’area da me richiesta, sarei andato a coprire le insegne dei negozi retrostanti che si trovano a più di 12 metri. Vi domando:
1 - Qual è la
distanza minima richiesta dalla legge fra edicola e negozi?
2 - A fronte
di una domanda per la concessione di occupazione spazio pubblico, esiste l’istituto
del silenzio-assenso? Se sì, dopo quanti giorni questo si concretizza?
Non esistono
vincoli legati alla copertura di insegne né vincoli particolari se non quelli
legati al codice della strada e dettati dall’ordinaria viabilità e dal normale
ordine pubblico. Tenga presente che per il rilascio dell’occupazione di spazi
pubblici, il comune è sovrano e il rilascio è sottoposto alla sua
discrezionalità Non esiste l’istituto del silenzio assenso.
Un sovrapprezzo sugli arretrati
Ho richiesto i numeri arretrati dei collezionabili Del Prado al mio distributore che dopo una lunga attesa me li ha consegnati e mi ha fatto pagare un sovrapprezzo di 0,50 per ogni fascicolo con specifica “spese di consegna”. Vi chiedo gentilmente se queste spese sono lecite dal momento che la mancanza di copie fornite è stata la causa di questa richiesta.
Consulti su un
fascicolo della stessa casa editrice se l’evasione di una richiesta di
arretrati comporta l’esborso di un eventuale sovrapprezzo. Se la risposta è
negativa, quella da lei evidenziata è stata una scelta scorretta e unilaterale
del suo distributore locale. Informi direttamente la casa editrice che senza
dubbio prenderà i necessari provvedimenti.
Quali prospettive nel settore virtuale?
Vorrei sapere
com’è regolamentata la vendita di articoli di editoria virtuale e CD come per
esempio: Enciclopedia Encarta, ecc. e in particolare vi chiedo se esistono
riviste edite in CD o accompagnate da un CD che non sia semplicemente una demo
o una promo. Qual è l’aggio per l’edicolante? Inoltre il non venduto può essere
rimandato al distributore? Sono in procinto di aprire un’edicola e vorrei
espandermi nel settore virtuale. Quali possibili sviluppi ci sono per gli
edicolanti in questo campo? Vi ringrazio per la cortese attenzione e vi saluto
cordialmente.
F.C. - Montemarciano (AN)
Non mi risulta
esistano particolari regole riguardanti la vendita di articoli di “editoria
virtuale” se non quelle dettate dal libero mercato e quelle entrate in vigore con
la legge 248/2000. Veda alle pagine 68 e 69 le procedure necessarie per la
comunicazione alla Questura locale. Regole particolari esistono invece per la
vendita di giornali quotidiani e periodici (D.L.gs n.170 del 24/4/2001 e
Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici).
Rispondo
schematicamente ai suoi quesiti:
a - non ne sono
a conoscenza, l’unico sistema è quello di controllare bene cosa viene
specificato sulle copertine delle riviste ed, eventualmente, contattare gli
editori per avere maggiori informazioni. Veda sulla nostra rivista n.1/2000
(rintracciabile anche su www.aziendaedicola.com) un servizio dedicato alle...
cyberpagine. Vi troverà anche gli indirizzi Internet delle diverse testate
citate.
b - se si
riferisce alle pubblicazioni quotidiane e periodiche, l’utile medio lordo del
rivenditore è del 23,11% sul prezzo di acquisto dei giornali, per altri settori
è libero mercato.
c - Per quanto
riguarda le pubblicazioni quotidiane e periodiche, sì; per altri settori
dipende dalle modalità d’acquisto.
d - Se
conoscessi i possibili sviluppi futuri, farei l’indovino e non il giornalaio.
Tuttavia sono convinto che un edicolante che si specializzi, ha buone
probabilità di lavorare di più di chi resta a guardare.
Il problema degli esuberi
Ho una
rivendita di giornali da quasi due anni e il mio problema è sempre lo stesso:
gli esuberi. I miei due fornitori non accolgono la mia richiesta di diminuire
le forniture e, ogni volta che spedisco indietro gli esuberi, me li rimandano
dicendo che è proibito. Vorrei sapere se quello che dicono è vero o no. Il
fornito supera il guadagno e mi trovo in una situazione difficile.
F.T. - Castelletto Ticino (NO)
Il suo fornitore
le racconta delle grandi frottole perché l’art. 6 comma 3 dell’Accordo Nazionale,
attualmente in vigore, dice che le aziende editoriali si impegnano a fornire ai
rivenditori il numero di copie necessario a soddisfare le esigenze dei singoli
punti vendita. Il distributore locale è un mandatario degli editori e deve
rispettare questa regola.
Come funziona la chiusura per ferie di un’edicola esclusiva?
Sto trattando l’acquisto di un negozio di edicola esclusiva situata in un paese ad alta densità turistica nel periodo che va da Pasqua a fine settembre. Il negozio è aperto tutto l’anno ed è l’unico nel raggio di 6/7 km. Il titolare odierno non ha mai chiuso per ferie nemmeno nel periodo invernale quando l’attività è ridottissima e nessuno sa come ci si comporta su questo argomento. Conosco quasi a memoria ogni normativa per gestire un’edicola ma nulla so sulle ferie. Gentilmente vi chiedo: come funziona la chiusura per ferie per un’edicola esclusiva?
Dall’Accordo
Nazionale: Art.3 omissis - (comma 3,4 e 5). Le chiusure domenicali potranno
essere esercitate con cadenza quattordicinale e fino a un massimo del 50% delle
rivendite. Le chiusure estive potranno essere esercitate sino a un massimo di
18 giorni consecutivi a cavallo del 16 agosto sempre fino al limite del 50%
delle rivendite esistenti nei vari comuni. Nel caso di chiusure estive in altro
periodo, le stesse potranno essere esercitate fino a un massimo di 17 giorni
consecutivi. In entrambi i casi dovranno essere salvaguardate le esigenze di
vendita nelle singole zone e non sarà consentita la chiusura nelle località in
cui vi sia un solo punto di vendita, ove non avvenga l’affidamento integrale di
tutte le pubblicazioni ad altro esercizio. - omissis - (comma 7) La commissione
sull’agibilità della rete, fisserà le date di svolgimento delle chiusure per le
località di interesse turistico e di villeggiatura che non possono fruirne nel
periodo estivo.
Le perdite possono essere riportate in contabilità?
Le perdite
derivanti da piccoli furti e/o ammanchi relativi a pubblicazioni addebitate in
bolla, ma non consegnate e per le quali non si è ottenuto dal distributore
locale il relativo accredito in estratto conto, possono essere in qualche modo
riportate in contabilità? Se sì, come? Ho sentito parlare di una percentuale
forfettaria da applicare a fine anno per recuperare queste perdite. Come bisogna procedere? Vi ringrazio e vi saluto.
L. D. Giorno - Campagna (SA)
L’utilizzo di
una unica percentuale di aggio, per tutti i vari tipi di prodotti editoriali, è
stato considerato dall’Amministrazione Finanziaria come una agevolazione per
gli ammanchi o i piccoli furti citati. Pertanto non esiste una aliquota
forfettaria di abbattimento e il tutto deve essere documentato per inserirlo
fra i costi in diminuzione.
Videopocker in edicola
Gradirei
sapere che cosa occorre per inserire nel mio negozio le macchinette chiamate
‘videopocker’, quelle per intenderci che si trovano in tutti i bar e quante se
ne possono, eventualmente, mettere. Ho a disposizione una superficie di 80 mq
di cui 60 occupati dall’edicola.
E il pastigliaggio
si può già tenere?
A. Rebuffo Luserna San Giovanni (TO)
La materia in
oggetto è competenza del Sindaco, ed è soggetta al controllo degli uffii di
pubblica sicurezza.
Le consiglio di
chiedere notizie utili alla locale questura e di recarsi presso l’ufficio
commercio del suo comune, dove potranno darle tutte le delucidazioni del caso
anche in merito ai ‘pastigliaggi’. Mi risulta, infatti, che in alcuni comuni
piemontesi, siano già state date possibilità in questo senso.
RETTIFICA
Sul
numero scorso nella richiesta di chiarimenti sui vari sconti, per un refuso di
stampa, laddove indicato 98%, si deve leggere 98,8%.