AUTORIZZAZIONE SI
Pubblichiamo
alcuni chiarimenti, pervenutici da un
lettore, sulla necessità, o meno, di richiedere
una specifica
autorizzazione per creare un servizio fax all'interno della propria rivendita.
Il commento
del nostro esperto e il modulo necessario.
Vorrei informare
i miei colleghi dei pareri, che ho ricevuto da alcuni avvocati e
commercialisti, riguardo alla questione del servizio fax a pagamento che
effettuano numerose edicole e cartolerie, fra cui la nostra.
La domanda vi
era stata posta tempo fa da un lettore, che richiedeva che tipo di
autorizzazioni occorressero per effettuare questo servizio a pagamento alla
clientela. La vostra risposta fu che a livello comunale non vi risultava
occorresse alcuna autorizzazione, mentre sotto l’aspetto fiscale, la
prestazione era soggetta a IVA e, quindi, all’emissione di uno scontrino
fiscale.
Tutto ciò è
esatto, ma penso che la domanda si riferisse, soprattutto, a eventuali altre
autorizzazioni.
Mi risulta
infatti che alcuni mesi or sono la Federazione Italiana Tabaccai abbia inviato
ai propri affiliati, una circolare nella quale invitava gli interessati a
regolarizzare l’effettuazione di tale servizio con una comunicazione al
Ministero delle Telecomunicazioni, con relativa richiesta di Autorizzazione,
pena sanzioni pecuniarie e sospensione dell’attività. Sul numero 4/2002 di
Azienda Edicola, a pag.51 è, infatti, apparso un chiarimento dedicato a questo,
il cui titolo era: Necessario l’OK del ministero per il servizio fax a
pagamento.
Il rilascio di
questa autorizzazione è soggetto al pagamento di un “balzello” o tassa che dir
si voglia, ma non è questo il punto.
La questione
riapre il capitolo (per la verità mai chiuso) delle autorizzazioni generali,
che hanno sostituito le dichiarazioni/autorizzazioni ex DPR 103/95. Questo è
ciò che mi è stato riferito dai professionisti che hanno effettuato un’indagine
su nostra richiesta:
Ma, considerare questi servizi come “servizi di telecomunicazione” è illegittimo. La natura giuridica del contratto fra il cliente e il fornitore, in questo caso, è quella di noleggio (o di un comodato) dell’apparecchiatura e non di un servizio di telecomunicazione.
Questo, infatti,
è così definito dalla Legge italiana e dalla normativa Europea:
Il decreto è
leggibile su:
www.geocities.com/cosmatos_1999/dpr318-97.html
L’edicolante, il
cartolaio o il gestore del bar non forniscono trasmissione, instradamento o
altre funzioni del genere che, invece, sono fornite dal gestore della rete alla
quale l’apparecchio è collegato (cioè la compagnia telefonica utilizzata).
La soluzione è
quindi elementare, ma come al solito sarà necessario che venga appioppata
qualche salata multa (non si capisce bene da chi) perché un giudice si pronunci
negli evidenti termini sopra esposti e la sua sentenza sia presa a esempio.
Amedeo
Bartolucci - Rimini
Il commento
di Domenico Moschella
La ricostruzione
normativa analitica e puntuale che i colleghi hanno eseguito per lei, mi trova
concorde nel ribadire la necessità di presentare al Ministero delle
Comunicazioni apposita istanza prima di attivare il servizio fax a pagamento.
Detto servizio potrà essere messo a disposizione del pubblico, trascorse
quattro settimane dalla presentazione dell’istanza, senza aver ricevuto alcuna
comunicazione contraria da parte dell’ente citato. Questo è quanto risulta
dalla lettura della delibera 467/001/CONS mentre, interpellata telefonicamente
la Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni Divisione II mi è stato confermato
che per il servizio fax di cui sopra hanno emesso delle disposizioni interne
con interpretazioni più estensive rispetto alla delibera citata, che prevedono
l’attivazione del servizio dopo l’invio della istanza sopra citata e che per
questo servizio non bisogna versare la tassa per l’istruttoria della pratica.