AGGIO INTERO, SUI PRODOTTI CHE “TORNANO” IN EDICOLA
Il Ministero delle Finanze parla chiaro.
Perché, dunque, noi continuiamo a ricevere un
aggio sul prezzo defiscalizzato anche
per quelle testate che, rese a suo tempo, si ripresentano di nuovo sui
nostri banchi di vendita?
Come noto, l’IVA
sui prodotti editoriali è assolta all’origine, ai sensi del DPR 633/72. Ma
l’editore versa l’IVA per ogni ridistribuzione di un prodotto editoriale già
pubblicato?
Di sicuro, il
nostro sconto viene, sempre, conteggiato come se ciò avvenisse, essendo
calcolato comunque sul prezzo defiscalizzato.
Tuttavia, la
Risoluzione del 15/05/1980, prot. 364317, del Ministero delle Finanze - qui di
seguito riprodotta -, “conferma la non imponibilità all’IVA delle cessioni di
copie facenti parte della resa dei periodici, laddove le medesime formino
oggetto di successiva vendita, a condizione che si tratti effettivamente di
copie assoggettate a IVA in misura forfettaria”.
Risoluzione
del 15/05/1980 prot. 364317
Ministero
delle Finanze
Tasse e
Imposte Indirette sugli Affari
Sintesi
Si conferma
la non imponibilità all’IVA delle cessioni di copie facenti parte della resa
dei periodici, laddove le medesime formino oggetto di successiva vendita, a
condizione che si tratti effettivamente di copie assoggettate ad IVA in misura
forfettaria; il fatto che le copie in oggetto siano vendute nella veste
tipografica originaria, ovvero come raccolta, previo assemblaggio di due o più
numeri, non rileva ai fini fiscali.
Testo
Com’è noto,
l’art. 74 del DPR 26 ottobre 1972 - numero 633 ha stabilito, fra l’altro, che
per il commercio dei giornali periodici, nonché delle altre pubblicazioni
registrate come tali di prezzo non superiore alle lire 2.500 (elevato a lire
6.000 giusto l’art. 5 del DL 23 dicembre 1978, n. 816), l’imposta sul valore
aggiunto è dovuta agli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico in
relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle
consegnate o spedite, diminuite del 40% a titolo di forfetizzazione della resa.
Ciò si
premette, in quanto, con l’acclusa istanza trasmessa a questo Ufficio in data
18.11.1977, la (omissis) con sede legale in (omissis) che pubblica
"periodici vari per ragazzi", posto che su dette pubblicazioni
assolve l’IVA in base al numero delle copie consegnate o spedite diminuite del
40%, chiede di conoscere se per la successiva vendita delle copie costituenti
la resa forfettaria si renda, o meno, dovuto il tributo in questione.
Al riguardo
si premette che, già con risoluzione n. 502164 del 15 maggio 1973, questo
Ministero ebbe a dichiarare che le cessioni delle copie dei periodici
costituenti la resa di pubblicazioni - per le quali il tributo sia stato
assolto mediante forfetizzazione della resa medesima, ai sensi dell’articolo 74,
lett. c, del DPR 26ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, secondo le
modalità e i termini previsti dal DM 28 ottobre 1972 - non sono soggette a
imposta, in quanto la relativa obbligazione tributaria risulta soddisfatta per
l’intera tiratura dall’editore nel momento che ha assoggettato a IVA il 60%
delle copie delle pubblicazioni, stampate, consegnate o spedite.
Ora, lo
scrivente non può che ribadire quanto a suo tempo affermato con la suddetta
risoluzione circa la non imponibilità delle cessioni di copie facenti parte
della resa, qualora le medesime formino oggetto di successiva vendita, a
condizione, ovviamente, che si tratti effettivamente di copie debitamente
assoggettate a IVA in misura forfettaria. Che, poi, le copie in questione
vengano poste in vendita nella originaria veste tipografica, ovvero come
raccolta, previo assemblaggio di due o più numeri, non ha rilevanza ai fini
fiscali, trattandosi pur sempre della stessa pubblicazione, come si può
evincere dal fatto che nel caso di specie, non è richiesta una nuova
autorizzazione del Tribunale.
Quindi, a mio
parere, il calcolo del compenso rispetto al prezzo defiscalizzato, per la
vendita al pubblico di prodotti editoriali già pubblicati, non ha ragion
d’essere.
Pertanto, penso
sia legittima un’azione volta alla rapida restituzione di quanto spettante ai
rivenditori, con i dovuti interessi.