AGGIO INTERO, SUI PRODOTTI CHE “TORNANO” IN EDICOLA

 

Il Ministero delle Finanze parla chiaro.

Perché, dunque, noi continuiamo a ricevere un aggio sul prezzo defiscalizzato anche  per quelle testate che, rese a suo tempo, si ripresentano di nuovo sui nostri banchi di vendita?

 

Come noto, l’IVA sui prodotti editoriali è assolta all’origine, ai sensi del DPR 633/72. Ma l’editore versa l’IVA per ogni ridistribuzione di un prodotto editoriale già pubblicato?

Di sicuro, il nostro sconto viene, sempre, conteggiato come se ciò avvenisse, essendo calcolato comunque sul prezzo defiscalizzato.

Tuttavia, la Risoluzione del 15/05/1980, prot. 364317, del Ministero delle Finanze - qui di seguito riprodotta -, “conferma la non imponibilità all’IVA delle cessioni di copie facenti parte della resa dei periodici, laddove le medesime formino oggetto di successiva vendita, a condizione che si tratti effettivamente di copie assoggettate a IVA in misura forfettaria”.

 

Risoluzione del 15/05/1980 prot. 364317

Ministero delle Finanze

Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

 

Sintesi

Si conferma la non imponibilità all’IVA delle cessioni di copie facenti parte della resa dei periodici, laddove le medesime formino oggetto di successiva vendita, a condizione che si tratti effettivamente di copie assoggettate ad IVA in misura forfettaria; il fatto che le copie in oggetto siano vendute nella veste tipografica originaria, ovvero come raccolta, previo assemblaggio di due o più numeri, non rileva ai fini fiscali.

Testo

Com’è noto, l’art. 74 del DPR 26 ottobre 1972 - numero 633 ha stabilito, fra l’altro, che per il commercio dei giornali periodici, nonché delle altre pubblicazioni registrate come tali di prezzo non superiore alle lire 2.500 (elevato a lire 6.000 giusto l’art. 5 del DL 23 dicembre 1978, n. 816), l’imposta sul valore aggiunto è dovuta agli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite, diminuite del 40% a titolo di forfetizzazione della resa.

Ciò si premette, in quanto, con l’acclusa istanza trasmessa a questo Ufficio in data 18.11.1977, la (omissis) con sede legale in (omissis) che pubblica "periodici vari per ragazzi", posto che su dette pubblicazioni assolve l’IVA in base al numero delle copie consegnate o spedite diminuite del 40%, chiede di conoscere se per la successiva vendita delle copie costituenti la resa forfettaria si renda, o meno, dovuto il tributo in questione.

Al riguardo si premette che, già con risoluzione n. 502164 del 15 maggio 1973, questo Ministero ebbe a dichiarare che le cessioni delle copie dei periodici costituenti la resa di pubblicazioni - per le quali il tributo sia stato assolto mediante forfetizzazione della resa medesima, ai sensi dell’articolo 74, lett. c, del DPR 26ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, secondo le modalità e i termini previsti dal DM 28 ottobre 1972 - non sono soggette a imposta, in quanto la relativa obbligazione tributaria risulta soddisfatta per l’intera tiratura dall’editore nel momento che ha assoggettato a IVA il 60% delle copie delle pubblicazioni, stampate, consegnate o spedite.

Ora, lo scrivente non può che ribadire quanto a suo tempo affermato con la suddetta risoluzione circa la non imponibilità delle cessioni di copie facenti parte della resa, qualora le medesime formino oggetto di successiva vendita, a condizione, ovviamente, che si tratti effettivamente di copie debitamente assoggettate a IVA in misura forfettaria. Che, poi, le copie in questione vengano poste in vendita nella originaria veste tipografica, ovvero come raccolta, previo assemblaggio di due o più numeri, non ha rilevanza ai fini fiscali, trattandosi pur sempre della stessa pubblicazione, come si può evincere dal fatto che nel caso di specie, non è richiesta una nuova autorizzazione del Tribunale.

 

Quindi, a mio parere, il calcolo del compenso rispetto al prezzo defiscalizzato, per la vendita al pubblico di prodotti editoriali già pubblicati, non ha ragion d’essere.

Pertanto, penso sia legittima un’azione volta alla rapida restituzione di quanto spettante ai rivenditori, con i dovuti interessi.

 

Daniele Zulian - SNAG UDINE