TOSCANA: NIENTE CARAMELLE

 

La Regione Toscana ha approvato, lo scorso 11 febbraio, gli indirizzi per il riordino del sistema di diffusione della stampa.

Un provvedimento che accoglie alcune osservazioni dello SNAG, ma che, purtroppo, non prevede la vendita dei pastigliaggi, in edicola.

 

Lo scorso 11 febbraio la Regione Toscana ha approvato le “Linee di indirizzo in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica”.

Moderata è la soddisfazione da parte dello SNAG toscano. Tra i punti richiesti dal sindacato, e recepiti dalla circolare esplicativa, troviamo la distanza tra punti vendita.

Infatti al punto 2.2 del documento regionale si afferma che per le autorizzazioni per i punti vendita esclusivi: “Il Comune deve procedere alla valutazione della densità della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, dell’entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, con particolre riferimento alle zone insulari, rurali o montane, nonché dell’esistenza di altri punti vendita non esclusivi (...). Nel piano comunale, possono essere fissati limiti minimi di distanza tra punti vendita, anche diversi a seconda delle zone, al fine di assicurare un’equilibrata diffusione dei prodotti editoriali”.

 

PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI

Lo SNAG Toscana si considera, però, soddisfatto per due punti richiesti, e ottenuti, che riguardano il rilascio dell’autorizzazione per i punti non esclusivi, dietro provata vendita di giornali o riviste durante il periodo di sperimentazione e che le nuove rivendite non esclusive, siano autorizzate alla vendita, in alternativa, di giornali quotidiani o di giornali periodici.

Questo è contenuto nel punto 2.4 della circolare della Regione Toscana:

“Relativamente agli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione, l’autorizzazione per la vendita di soli quotidiani o soli periodici o di quotidiani e periodici è rilasciata di diritto ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del decreto, a condizione che gli stessi oltre alla presentazione della comunicazione di cui all’articolo 1, comma 2 della L.108/1999, abbiano effettivamente venduto i prodotti editoriali prescelti. In tal caso il Comune dovrà effettuare le verifiche d’ufficio al fine dell’accertamento della effettiva vendita di quotidiani e/o periodici nella fase di sperimentazione o, alternativamente, richiedere la presentazione di fatture o di altra documentazione idonea ad attestare l’esistenza del rapporto contrattuale. Nel caso in cui la sperimentazione abbia avuto oggetto la vendita di quotidiani e periodici, l’autorizzazione è rilasciata per entrambi i prodotti editoriali (...). Nell’ipotesi in cui il rapporto di fornitura sia invece accertabile o dimostrabile soltanto per uno dei prodotti editoriali prescelti è da considerarsi dovuta l’autorizzazione limitatamente ai soli quotidiani o ai soli periodici”.

 

PASTIGLIAGGI DIMENTICATI

Purtroppo negli indirizzi regionali toscani non c’è traccia dei pastigliaggi.

“La Regione Toscana non ha preso in considerazione e chiarito, se le rivendite che operano su suolo pubblico possono effettuare vendita di prodotti non alimentari - commenta Andrea Innocenti, responsabile dello SNAG Toscana e vicepresidente nazionale. - Tantomeno è stato affrontato il delicato problema della vendita del pastigliaggio confezionato. Dobbiamo rilevare, inoltre con rammarico, che la Regione Toscana non ha volutamente fissato dettagliati criteri e indirizzi per i Comuni, ma si è limitata a riportare quanto enunciato all’art.6, comma 1 lett. B del decreto 170 e non ha recepito la nostra richiesta di effettuare un intervento legislativo regionale, che sarebbe stato, comunque, elemento di garanzia per tutti i rivenditori toscani, obbligando così i Comuni a una più vincolante normativa”.

Piero Di Fratello