La Regione Toscana ha approvato, lo
scorso 11 febbraio, gli indirizzi per il riordino del sistema di diffusione
della stampa.
Un provvedimento che accoglie alcune
osservazioni dello SNAG, ma che, purtroppo, non prevede la vendita dei
pastigliaggi, in edicola.
Lo scorso 11
febbraio la Regione Toscana ha approvato le “Linee di indirizzo in materia di
riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica”.
Moderata è la
soddisfazione da parte dello SNAG toscano. Tra i punti richiesti dal sindacato,
e recepiti dalla circolare esplicativa, troviamo la distanza tra punti vendita.
Infatti al punto
2.2 del documento regionale si afferma che per le autorizzazioni per i punti
vendita esclusivi: “Il Comune deve procedere alla valutazione della densità
della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche
urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, dell’entità delle vendite,
rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, delle
condizioni di accesso, con particolre riferimento alle zone insulari, rurali o
montane, nonché dell’esistenza di altri punti vendita non esclusivi (...). Nel
piano comunale, possono essere fissati limiti minimi di distanza tra punti
vendita, anche diversi a seconda delle zone, al fine di assicurare
un’equilibrata diffusione dei prodotti editoriali”.
Lo SNAG Toscana
si considera, però, soddisfatto per due punti richiesti, e ottenuti, che
riguardano il rilascio dell’autorizzazione per i punti non esclusivi, dietro
provata vendita di giornali o riviste durante il periodo di sperimentazione e
che le nuove rivendite non esclusive, siano autorizzate alla vendita, in
alternativa, di giornali quotidiani o di giornali periodici.
Questo è
contenuto nel punto 2.4 della circolare della Regione Toscana:
“Relativamente agli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione, l’autorizzazione per la vendita di soli quotidiani o soli periodici o di quotidiani e periodici è rilasciata di diritto ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del decreto, a condizione che gli stessi oltre alla presentazione della comunicazione di cui all’articolo 1, comma 2 della L.108/1999, abbiano effettivamente venduto i prodotti editoriali prescelti. In tal caso il Comune dovrà effettuare le verifiche d’ufficio al fine dell’accertamento della effettiva vendita di quotidiani e/o periodici nella fase di sperimentazione o, alternativamente, richiedere la presentazione di fatture o di altra documentazione idonea ad attestare l’esistenza del rapporto contrattuale. Nel caso in cui la sperimentazione abbia avuto oggetto la vendita di quotidiani e periodici, l’autorizzazione è rilasciata per entrambi i prodotti editoriali (...). Nell’ipotesi in cui il rapporto di fornitura sia invece accertabile o dimostrabile soltanto per uno dei prodotti editoriali prescelti è da considerarsi dovuta l’autorizzazione limitatamente ai soli quotidiani o ai soli periodici”.
PASTIGLIAGGI DIMENTICATI
Purtroppo negli
indirizzi regionali toscani non c’è traccia dei pastigliaggi.
“La Regione
Toscana non ha preso in considerazione e chiarito, se le rivendite che operano
su suolo pubblico possono effettuare vendita di prodotti non alimentari -
commenta Andrea Innocenti, responsabile dello SNAG Toscana e
vicepresidente nazionale. - Tantomeno è stato affrontato il delicato problema
della vendita del pastigliaggio confezionato. Dobbiamo rilevare, inoltre con
rammarico, che la Regione Toscana non ha volutamente fissato dettagliati
criteri e indirizzi per i Comuni, ma si è limitata a riportare quanto enunciato
all’art.6, comma 1 lett. B del decreto 170 e non ha recepito la nostra
richiesta di effettuare un intervento legislativo regionale, che sarebbe stato,
comunque, elemento di garanzia per tutti i rivenditori toscani, obbligando così
i Comuni a una più vincolante normativa”.