A Roma e nel veneto, edicole più ricche

 

Nei giorni scorsi, il Consiglio Comunale di Roma e la Regione Veneto hanno deliberato l’ampliamento merceologico per le rivendite esclusive. Le caramelle diventano così un prodotto ben vendibile in migliaia di edicole.

 

Un passo in avanti per gli edicolanti veneti che possono ora, come in Lombardia, vendere anche i “pastigliaggi”Come era stato auspicato sul numero 1 di Azienda Edicola, anche la Regione Veneto, con delibera di giunta n.1409 del 16 maggio scorso, ha approvato i criteri per l’applicazione del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 recante norme in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica. Un passo in avanti per gli edicolanti veneti che possono ora, come in Lombardia, vendere anche i “pastigliaggi”. L’Assessore alle Politiche per l’Agricoltura, Commercio e Artigianato della Regione Veneto, Giancarlo Conta, ha sottolineato come: in sede di Coordinamento tecnico interregionale in materia di editoria, è stato concordato da tutte le regioni, incluse quelle a statuto speciale, di disattendere i punti della circolare ministeriale Marzano, un documento invasivo delle prerogative regionali in quanto, alla luce del nuovo assetto costituzionale, la disciplina del settore risultava materia di competenza legislativa esclusiva regionale poiché ricompresa tra le attività commerciali.

 

 

Punti vendita esclusivi e non

La Giunta regionale veneta ha definito il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica tra punti vendita esclusivi e non esclusivi. In particolare ha ribadito come: I punti vendita esclusivi possono ampliare la gamma merceologica di vendita estendendola al settore non alimentare o/e alimentare, salva la presenza dei necessari requisiti commerciali, urbanistici e igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente in materia.

La vendita di pastigliaggi è da considerarsi inclusa nel settore non alimentare.

È stato, inoltre, puntualizzato che s’intendono per:

 

Per quanto riguarda le Autorizzazioni, nell’articolo 3 della delibera della Regione Veneto, si sottolinea come: L’attività di vendita della stampa, esclusiva e non esclusiva, anche a carattere stagionale, è soggetta ad autorizzazione del Comune territorialmente competente, rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Per i punti vendita esclusivi l’autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani di localizzazione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo. Per i punti vendita non esclusivi l’autorizzazione è rilasciata:

a)      se l’esercizio ha effettivamente partecipato alla sperimentazione ponendo in vendita i prodotti editoriali;

b)      se è stata rilasciata per le tipologie editoriali effettivamente vendute.

 

Qualora nel territorio del Comune, o di una frazione di esso, non esistano punti vendita, una speciale autorizzazione può essere rilasciata anche a esercizi non rientranti nelle tipologie dei punti vendita esclusivi e non, in modo da garantire la vendita sul territorio comunale sia di quotidiani che di periodici.

 

 

 

Orari di vendita

la finalità di garantire comunque un servizio ai consumatoriUna definizione importante riguarda anche gli orari di vendita:

“Ai punti vendita esclusivi che hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche, e ai punti vendita non esclusivi, si applica il regime di orario previsto per l’attività connessa economicamente prevalente. Per i punti vendita esclusivi e non esclusivi collocati all’interno dei centri commerciali si applica l’orario di apertura previsto per il centro commerciale nel suo complesso. Il Sindaco, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di orari dei pubblici esercizi e delle attività commerciali, può, sentite le associazioni degli editori e dei distributori, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei rivenditori e dei consumatori, determinare l’orario minimo di vendita dei punti vendita esclusivi e non esclusivi nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 con la finalità di garantire comunque un servizio ai consumatori”.

 

La Regione Veneto ha deliberato al punto 12 del proprio documento come, sia i punti vendita esclusivi che i punti vendita non esclusivi, debbano assicurare parità di trattamento tra le diverse testate poste in vendita, prevedendo un adeguato spazio espositivo per tutte le pubblicazioni È stata vietata l’esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico, indipendentemente dal contenuto, osceno o meno, della copertina.

 

 

Criteri dei piani di localizzazione

Nell’articolo 13 della delibera n. 1409 del 16 maggio, la Regione Veneto indica ai Comuni quali criteri seguire per l’adozione dei piani di localizzazione: dalle caratteristiche demografiche, sociali ed economiche di ciascuna zona alle distanze minime tra diversi punti vendita.

Per i punti vendita esclusivi i comuni devono tener conto anche:

  1. del rapporto tra la popolazione residente e punti vendita esclusivi; sono considerati nel rapporto anche i punti vendita non esclusivi equiparando 5 punti vendita non esclusivi a 1 punto vendita esclusivo e 1 punto vendita non esclusivo a 1 punto vendita esclusivo quando lo stesso è inserito in una media o grande struttura di vendita, con arrotondamento all’unità inferiore;
  2. del rapporto tra il numero delle famiglie e il numero dei punti vendita esclusivi; sono considerati nel rapporto anche i punti vendita non esclusivi equiparando 5 punti vendita non esclusivi a 1 punto vendita esclusivo e 1 punto vendita non esclusivo a 1 punto vendita esclusivo quando lo stesso è inserito in una media o grande struttura di vendita, con arrotondamento all’unità inferiore;
  3. del numero dei quotidiani venduti nel biennio antecedente all’approvazione del piano;
  4. del numero dei periodici venduti nel biennio antecedente l’approvazione del piano.

Discorso a parte vale per i comuni montani e nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti che sono sprovvisti di punti vendita, sia esclusivi che non esclusivi, dove non si applicano gli stessi criteri limitativi.

Inoltre nel rilascio di nuove autorizzazioni per punto vendita non esclusivo, il Comune tiene presente la funzione di completamento del servizio resa da questa tipologia di rivendite. I piani di localizzazione avranno una durata temporale, determinata dallo stesso Comune in sede di deliberazione, che comunque non può essere inferiore ai 4 anni.

In assenza del piano di localizzazione, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per punti vendita esclusivi, salvo nei casi di autorizzazioni straordinarie per comuni e frazioni sprovviste di punti vendita.

 

 

E a Roma, la delibera sana situazioni che  nel tempo erano diventate perseguibili

 

Finalmente, dopo che la Giunta Comunale di Roma aveva approvato il 30 maggio del 2002 con la mozione 16/2002 la necessità di predisporre con urgenza e chiarezza un provvedimento per ampliare la gamma merceologica di vendita delle edicole, il Consiglio Comunale nella seduta del 16 Aprile 2003 ha finalmente ratificato con la delibera n. 78 quanto era stato ipotizzato allora, con l’aggiunta di qualche interessante integrazione a favore dei rivenditori romani.

 

Di fatto i titolari dei punti rivendita di quotidiani e periodici, come punti vendita esclusivi, avranno la possibilità di vendere i prodotti appresso elencati, a seguito di apposita comunicazione al Municipio competente per territorio ed utilizzando a tal fine una superficie non superiore al 30% di quella autorizzata per la vendita di quotidiani e periodici:

 

1.      Articoli di cancelleria e cartoleria

2.      Moduli e stampati in genere per comunicazioni e richieste indirizzate alle Pubbliche Amministrazioni

3.      Moduli per contratti

4.      Tessere e schede pre-pagate per servizi vari;

5.      Libri, guide, articoli audio e video, CD, DVD;

6.      Articoli per l’igiene e la cura della persona (bassa profumeria quali fazzoletti, rasoi, saponette e simili);

7.      Giocattoli e giochi di piccolo taglio (carte da gioco e simili)

8.      Biglietti per musei, teatri, concerti, partite di calcio e manifestazioni sportive in genere;

9.      Pastigliaggi preincartati da banco (confezioni di caramelle, confetti e simili) in condizioni sigillate;

10.  Pellicole fotografiche e simili;

11.  Batterie e pile elettriche;

12.  Articoli per fumatori (accendini ecc.)

13.  Ricambi per telefonia mobile.

 

Si legge, fra l’altro nella delibera, che “Considerate le caratteristiche dei prodotti di pastigliaggio, che essendo posti in vendita in confezioni preincartate non richiedono manipolazione, si ritiene non necessario il possesso, da parte dell’esercente, del requisito soggettivo previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 114/98 per la vendita di generi alimentari. La scelta del singolo operatore di porre in vendita prodotti complementari ai sensi della presente deliberazione non è considerata mutamento di attività, poiché la vendita di quotidiani e periodici rimane l’attività prevalente”.

Gli orari di apertura e chiusura rimangono quelli usuali.

 

Possiamo, ora, quindi prevedere con un minimo di buon senso il possibile nuovo mercato che potrebbe aprirsi per molte rivendite romane.

Una cosa è certa: le nuove disposizioni andranno a sanare molte situazioni che nel tempo erano diventate perseguibili a norma di legge e certamente tranquillizzeranno quei colleghi che avevano ampliato in buona fede la loro tabella merceologica.

È vero altresì che le rivendite che saranno interessate all’ampliamento, dovranno analizzare le conseguenze del passaggio da un regime fiscale forfettizzato a uno analitico che presuppone la partita IVA, libri dei corrispettivi, registratore di cassa e una contabilità diversa, sotto il profilo gestionale e, pertanto più costosa.

È verosimile ipotizzare un costo della gestione fiscale quadruplicato rispetto alla gestioni precedenti, tenendo presente che se il volume d’affari delle tabelle aggiuntive dovesse superare il 20% del fatturato globale si andrebbe a cadere in uno Studio di Settore diverso dal nostro.

Queste premesse certamente potrebbero far cadere gli entusiasmi, ma non può né deve essere così, perché c’è un passaggio nella premessa di questa delibera che fa pensare: dice testualmente:

“omissis…

che in considerazione di quanto sopra l’orientamento del legislatore e quello di procedere alla liberalizzazione dell’intero settore del commercio, compreso quindi il settore della vendita della stampa, come conferma la previsione di applicabilità della disciplina del D.Lgs.n:114/98 (legge Bersani) inserita nell’art.9 del D.Lgs. n 170/2001”.

 

Ne consegue una domanda che tutti ci facciamo da molto tempo: a cosa è servita la legge 108/99 definita nel modo più ipocrita possibile come “legge di sperimentazione”?

È la prima volta che leggiamo, in un atto ufficiale e senza mezzi termini, le intenzioni del legislatore (e non solo) sulla liberalizzazione del settore.

Diciamolo forte, ma c’era bisogno di prenderci in giro per tutto questo tempo?

C’era bisogno di scomodare il costosissimo istituto dell’università di Parma per studiare addirittura le conseguenze, mai conosciute, dei risultati e dei costi dei punti vendita alternativi?

Proprio per questi antefatti, che ormai tutti conosciamo, le edicole esclusive debbono guardare con ottimismo e speranza alle nuove possibilità che queste disposizioni comunali possono dare alla rete.

Certamente bisogna entrare in un altro tipo di mentalità per la quale sicuramente i giovani rivenditori sono più predisposti dei loro padri, ma la prospettiva di avere a disposizione una grossa ciambella di salvataggio per non affogare nella recessione della vendita della stampa in edicola è pur sempre una grande opportunità.

Un’opportunità che debbono avere tutti i rivenditori esclusivi d’Italia e non solo quelli di Roma, Lombardia e Veneto.

 

Piero Di Fratello

Lino Maesano