Nei giorni scorsi, il Consiglio Comunale di Roma e la Regione Veneto hanno deliberato l’ampliamento merceologico per le rivendite esclusive. Le caramelle diventano così un prodotto ben vendibile in migliaia di edicole.
Come era stato
auspicato sul numero 1 di Azienda
Edicola, anche la Regione Veneto, con
delibera di giunta n.1409 del 16 maggio scorso, ha approvato i criteri per
l’applicazione del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 recante norme in
materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e
periodica. Un passo in avanti per gli edicolanti veneti che possono ora, come
in Lombardia, vendere anche i “pastigliaggi”. L’Assessore alle Politiche per
l’Agricoltura, Commercio e Artigianato della Regione Veneto, Giancarlo Conta,
ha sottolineato come: in sede di Coordinamento tecnico interregionale in
materia di editoria, è stato concordato da tutte le regioni, incluse quelle a
statuto speciale, di disattendere i punti della circolare ministeriale Marzano,
un documento invasivo delle prerogative regionali in quanto, alla luce del
nuovo assetto costituzionale, la disciplina del settore risultava materia di
competenza legislativa esclusiva regionale poiché ricompresa tra le attività
commerciali.
La Giunta
regionale veneta ha definito il sistema di vendita della stampa quotidiana e
periodica tra punti vendita esclusivi e non esclusivi. In particolare ha
ribadito come: I punti vendita esclusivi possono ampliare la gamma
merceologica di vendita estendendola al settore non alimentare o/e alimentare,
salva la presenza dei necessari requisiti commerciali, urbanistici e
igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente in materia.
La vendita
di pastigliaggi è da considerarsi inclusa nel settore non alimentare.
È stato,
inoltre, puntualizzato che s’intendono per:
Per quanto
riguarda le Autorizzazioni, nell’articolo 3 della delibera della Regione
Veneto, si sottolinea come: L’attività di vendita della stampa, esclusiva e
non esclusiva, anche a carattere stagionale, è soggetta ad
autorizzazione del Comune territorialmente competente, rilasciata a persone
fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Per i
punti vendita esclusivi l’autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani di
localizzazione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo. Per i punti
vendita non esclusivi l’autorizzazione è rilasciata:
a)
se
l’esercizio ha effettivamente partecipato alla sperimentazione ponendo in
vendita i prodotti editoriali;
b)
se è
stata rilasciata per le tipologie editoriali effettivamente vendute.
Qualora nel
territorio del Comune, o di una frazione di esso, non esistano punti vendita,
una speciale autorizzazione può essere rilasciata anche a esercizi non
rientranti nelle tipologie dei punti vendita esclusivi e non, in modo da
garantire la vendita sul territorio comunale sia di quotidiani che di
periodici.
Una definizione
importante riguarda anche gli orari di vendita:
“Ai punti vendita esclusivi che hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche, e ai punti vendita non esclusivi, si applica il regime di orario previsto per l’attività connessa economicamente prevalente. Per i punti vendita esclusivi e non esclusivi collocati all’interno dei centri commerciali si applica l’orario di apertura previsto per il centro commerciale nel suo complesso. Il Sindaco, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di orari dei pubblici esercizi e delle attività commerciali, può, sentite le associazioni degli editori e dei distributori, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei rivenditori e dei consumatori, determinare l’orario minimo di vendita dei punti vendita esclusivi e non esclusivi nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 con la finalità di garantire comunque un servizio ai consumatori”.
La Regione
Veneto ha deliberato al punto 12 del proprio documento come, sia i punti
vendita esclusivi che i punti vendita non esclusivi, debbano assicurare parità
di trattamento tra le diverse testate poste in vendita, prevedendo un adeguato
spazio espositivo per tutte le pubblicazioni È stata vietata l’esposizione al
pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico, indipendentemente dal
contenuto, osceno o meno, della copertina.
Nell’articolo 13
della delibera n. 1409 del 16 maggio, la Regione Veneto indica ai Comuni quali
criteri seguire per l’adozione dei piani di localizzazione: dalle
caratteristiche demografiche, sociali ed economiche di ciascuna zona alle
distanze minime tra diversi punti vendita.
Per i punti
vendita esclusivi i comuni devono tener conto anche:
Discorso a parte
vale per i comuni montani e nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000
abitanti che sono sprovvisti di punti vendita, sia esclusivi che non
esclusivi, dove non si applicano gli stessi criteri limitativi.
Inoltre nel
rilascio di nuove autorizzazioni per punto vendita non esclusivo, il Comune
tiene presente la funzione di completamento del servizio resa da questa tipologia
di rivendite. I piani di localizzazione avranno una durata temporale,
determinata dallo stesso Comune in sede di deliberazione, che comunque non può
essere inferiore ai 4 anni.
In assenza del piano di localizzazione, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per punti vendita esclusivi, salvo nei casi di autorizzazioni straordinarie per comuni e frazioni sprovviste di punti vendita.
Finalmente, dopo
che la Giunta Comunale di Roma aveva approvato il 30 maggio del 2002 con la
mozione 16/2002 la necessità di predisporre con urgenza e chiarezza un
provvedimento per ampliare la gamma merceologica di vendita delle edicole,
il Consiglio Comunale nella seduta del 16 Aprile 2003 ha finalmente ratificato
con la delibera n. 78 quanto era stato ipotizzato allora, con l’aggiunta di
qualche interessante integrazione a favore dei rivenditori romani.
Di fatto i
titolari dei punti rivendita di quotidiani e periodici, come punti vendita
esclusivi, avranno la possibilità di vendere i prodotti appresso elencati, a
seguito di apposita comunicazione al Municipio competente per territorio ed
utilizzando a tal fine una superficie non superiore al 30% di quella
autorizzata per la vendita di quotidiani e periodici:
1. Articoli di cancelleria e cartoleria
2. Moduli e stampati in genere per
comunicazioni e richieste indirizzate alle Pubbliche Amministrazioni
3. Moduli per contratti
4. Tessere e schede pre-pagate per servizi
vari;
5. Libri, guide, articoli audio e video, CD,
DVD;
6. Articoli per l’igiene e la cura della
persona (bassa profumeria quali fazzoletti, rasoi, saponette e simili);
7. Giocattoli e giochi di piccolo taglio
(carte da gioco e simili)
8. Biglietti per musei, teatri, concerti,
partite di calcio e manifestazioni sportive in genere;
9. Pastigliaggi preincartati da banco
(confezioni di caramelle, confetti e simili) in condizioni sigillate;
10. Pellicole fotografiche e simili;
11. Batterie e pile elettriche;
12. Articoli per fumatori (accendini ecc.)
13. Ricambi per telefonia mobile.
Si legge, fra
l’altro nella delibera, che “Considerate le caratteristiche dei prodotti di
pastigliaggio, che essendo posti in vendita in confezioni preincartate non
richiedono manipolazione, si ritiene non necessario il possesso, da parte dell’esercente,
del requisito soggettivo previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 114/98 per la
vendita di generi alimentari. La scelta del singolo operatore di porre in
vendita prodotti complementari ai sensi della presente deliberazione non è
considerata mutamento di attività, poiché la vendita di quotidiani e periodici
rimane l’attività prevalente”.
Gli orari di
apertura e chiusura rimangono quelli usuali.
Possiamo, ora,
quindi prevedere con un minimo di buon senso il possibile nuovo mercato che
potrebbe aprirsi per molte rivendite romane.
Una cosa è
certa: le nuove disposizioni andranno a sanare molte situazioni che nel tempo
erano diventate perseguibili a norma di legge e certamente tranquillizzeranno
quei colleghi che avevano ampliato in buona fede la loro tabella merceologica.
È vero altresì
che le rivendite che saranno interessate all’ampliamento, dovranno analizzare
le conseguenze del passaggio da un regime fiscale forfettizzato a uno analitico
che presuppone la partita IVA, libri dei corrispettivi, registratore di cassa e
una contabilità diversa, sotto il profilo gestionale e, pertanto più costosa.
È verosimile
ipotizzare un costo della gestione fiscale quadruplicato rispetto alla gestioni
precedenti, tenendo presente che se il volume d’affari delle tabelle aggiuntive
dovesse superare il 20% del fatturato globale si andrebbe a cadere in uno
Studio di Settore diverso dal nostro.
Queste premesse
certamente potrebbero far cadere gli entusiasmi, ma non può né deve essere
così, perché c’è un passaggio nella premessa di questa delibera che fa pensare:
dice testualmente:
“omissis…
che in considerazione di quanto sopra l’orientamento del legislatore e quello di procedere alla liberalizzazione dell’intero settore del commercio, compreso quindi il settore della vendita della stampa, come conferma la previsione di applicabilità della disciplina del D.Lgs.n:114/98 (legge Bersani) inserita nell’art.9 del D.Lgs. n 170/2001”.
Ne consegue una
domanda che tutti ci facciamo da molto tempo: a cosa è servita la legge 108/99
definita nel modo più ipocrita possibile come “legge di sperimentazione”?
È la prima volta
che leggiamo, in un atto ufficiale e senza mezzi termini, le intenzioni del
legislatore (e non solo) sulla liberalizzazione del settore.
Diciamolo forte,
ma c’era bisogno di prenderci in giro per tutto questo tempo?
C’era bisogno di
scomodare il costosissimo istituto dell’università di Parma per studiare
addirittura le conseguenze, mai conosciute, dei risultati e dei costi
dei punti vendita alternativi?
Proprio per
questi antefatti, che ormai tutti conosciamo, le edicole esclusive debbono
guardare con ottimismo e speranza alle nuove possibilità che queste
disposizioni comunali possono dare alla rete.
Certamente
bisogna entrare in un altro tipo di mentalità per la quale sicuramente i
giovani rivenditori sono più predisposti dei loro padri, ma la prospettiva di
avere a disposizione una grossa ciambella di salvataggio per non
affogare nella recessione della vendita della stampa in edicola è pur sempre
una grande opportunità.
Un’opportunità
che debbono avere tutti i rivenditori esclusivi d’Italia e non solo quelli di
Roma, Lombardia e Veneto.
Piero Di
Fratello
Lino
Maesano