LA PAROLA ALL'AVVOCATO |
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A cura di Maurizio Corti |
Un punto vendita
non esclusivo a distanza ravvicinata
S .M. della Campania, lamenta che a distanza di 200 metri dal suo chiosco è stato attivato un punto vendita non esclusivo autorizzato dal Comune a vendere quotidiani e periodici e vuole sapere se tutto ciò e lecito.
Debbo premettere
che la Regione Campania non ha ancora proceduto a emanare gli indirizzi ai
Comuni per la predisposizione dei piani di localizzazione e, pertanto, occorre
fare riferimento alle disposizioni del Dlgs 170/01.
Il predetto
provvedimento prevede la possibilità per i Comuni di rilasciare punti vendita
non esclusivi solo previa applicazione dei criteri previsti dall’art. 2 comma
6, ovvero in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche
urbanistiche e sociali della zona, dell’entità delle vendite di quotidiani e
periodici degli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché
dell’esistenza degli altri punti vendita non esclusivi.
Pertanto
l’Amministrazione Comunale, prima di procedere al rilascio di un punto vendita
non esclusivo, deve dimostrare di avere in concreto operato applicando i
criteri sopra richiamati.
Comunque, stante
il significato chiaramente disgiuntivo della congiunzione “ovvero” contenuta
nell’art. 1 del Dlgs 170/01 i punti vendita non esclusivi possono essere
autorizzati alla vendita o di soli quotidiani o di soli periodici.
È possibile quadruplicare l’affitto?
F .G. di Nizza Monferrato chiede alcune delucidazioni relative al contratto di locazione del proprio negozio.
La
corresponsione delle 18 mensilità è condizione indispensabile per poter
ottenere il rilascio dell’immobile; tuttavia nel caso in cui il conduttore
rilasci spontaneamente l’immobile e non percepisca l’indennità non può
rientrare nell’immobile ma ha unicamente la possibilità di agire giudizialmente
nei confronti del proprietario per ottenere il pagamento della somma
corrispondente alle 18 mensilità riferite all’ultimo canone corrisposto.
Per quanto
riguarda invece l’entità del canone, va detto che, alle scadenze, il
proprietario può richiedere un canone anche di gran lunga superiore a quello
precedentemente corrisposto essendo la materia disciplinata unicamente dalle
leggi di mercato.