LA PAROLA ALL'AVVOCATO            
A cura di Maurizio Corti


Le regole per la vendita ambulante

 

P.F. di Viareggio chiede se è possibile effettuare il commercio ambulante dei prodotti per i quali è autorizzato alla vendita.

Debbo premettere che le disposizioni relative alla vendita ambulante sono di competenza dell’Amministrazione Comunale la quale è demandata a rilasciare autorizzazioni in tal senso e a disciplinarne l’attività.

Per quanto attiene quotidiani e periodici, il decreto legislativo 170/2001 prevede la possibilità per i titolari di autorizzazione, di venderli in forma ambulante senza necessità di alcuna autorizzazione specifica. Aggiungo che tale vendita dovrà essere effettuata all’interno del territorio comunale e con le modalità che possono essere indicate dall’Amministrazione Comunale (quale per esempio il mezzo con cui effettuare la vendita ambulante, i tempi di stazionamento, ecc.).

 

Il punto esclusivo può vendere quotidiani e periodici

A  S.L. di Palazzolo sull’Oglio posso precisare che l’autorizzazione comunale alla vendita per un punto esclusivo dà diritto a commercializzare entrambe le tipologie di prodotto editoriale (quotidiani e periodici).

La circostanza che vengano forniti unicamente i periodici non può ricadere sulla Amministrazione Comunale, ma riguarda scelte commerciali di competenza delle singole aziende editoriali.

Qualora invece il Comune avesse rilasciato erroneamente una licenza per la vendita di soli periodici, ciò starebbe a significare che il suo punto vendita appartiene alla tipologia dei “non esclusivi”, e in tal caso sarebbe opportuna una verifica relativa al contenuto della domanda che è stata inoltrata e che ha dato luogo al rilascio dell’autorizzazione in questione.

 

La posizione del chiosco dipende dal Comune

A  R.E. di Pescara debbo precisare che il posizionamento di un chiosco deve sottostare alle norme contenute nel regolamento edilizio comunale. Nel caso in esame, posto che lo stesso prevede una distanza minima da rispettare rispetto al confinante, occorre avere una autorizzazione da parte del proprietario del terreno limitrofo; tale situazione non consente alcuna deroga.