Una rivendita del Casertano si è vista sospendere, senza motivo giustificato, la fornitura
di giornali dal distributore
locale di zona, in seguito a un cambiamento di intestazione dell’attività tra i
coniugi titolari. Una battaglia giudiziaria che approderà il prossimo 7
novembre alla Corte d’Appello del Tribunale di Napoli.
Un semplice
cambio di intestazione, ha bloccato l’attività dell’edicola di due coniugi di
Sant’Andrea del Pizzone (Caserta). Il primo gennaio 2001, Simone Ventre,
proprietario di una cartolibreria-edicola, in via Roma nel piccolo paese
campano di 35mila abitanti, decide di intestare l’attività alla moglie Anna
Maria Troiano. E qui iniziano i problemi per la coppia di rivenditori
casertani: “Il distributore locale, informato del fatto, per prendere atto
della modifica pretende la sottoscrizione di un contratto capestro dal nuovo
titolare - spiega Simone Ventre - Mia moglie rifiuta questa imposizione e,
ricorrendo alla Magistratura, ottiene il cambio di nominativo. Per tutta
risposta la controparte, pur ottemperando all’ordinanza, contemporaneamente la
impugna. Ma, anche in questo caso, al distributore locale è data risposta
negativa ed è condannato al pagamento delle spese processuali sostenute da mia
moglie”.
Tutto finito?
No, anzi: in data 16 settembre 2002 ad Anna Maria Troiano sono sospese le
consegne di giornali.
“La nostra è una
cartolibreria-edicola in un piccolo paese e le entrate principali sono legate
alla vendita di giornali - spiega il rivenditore - e questa ritorsione
penalizza gravemente l’attività del negozio”.
A quel punto, la
titolare ricorre nuovamente alla Magistratura ma, questa volta, la procedura
giudiziaria si allunga e, dopo 13 mesi, non è ancora approdata a una soluzione
definitiva. Un’unica, ma sostanziale novità, si verifica il 9 aprile di
quest’anno: “A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno il distributore,
probabilmente sotto la pressione degli editori ai quali mia moglie si è rivolta
per far conoscere il torto che sta subendo ingiustificatamente, ha comunicato
ai circa 200 edicolanti firmatari dei contratti di fornitura, la sospensione
delle richieste dei compensi previsti dai suddetti “accordi” - continua Simone
Ventre - ma, la rivendita di mia moglie non viene riattivata per la mancata
accettazione di quel contratto, che lo stesso distributore ha oggi dichiarato
di non pretendere più”.
Quello che si
spera essere l’ultimo atto di questa brutta vicenda, si svolgerà il prossimo 7
novembre alla Corte d’Appello di Napoli: “Sarà questa sede a dover prendere una
decisione finale sul futuro di edicolante di mia moglie, che ha chiesto un
risarcimento danni per questi 13 mesi di interruzione ingiustificata della
fornitura giornali - conclude Simone Ventre - Una storia assurda di cui ho voluto
informare i tanti colleghi attraverso le pagine del vostro giornale. Mi chiedo
perché, ancora oggi, nel 2003 possano succedere cose come queste e si sia
ancora costretti a essere nelle mani di persone che ci impediscono di svolgere,
correttamente, il nostro lavoro come, credo, sia nostro diritto”.
Il venditore
ambulante non può sostare nei pressi un locale che esercita la stessa attività
commerciale. E il divieto vale anche se la sosta dura soltanto pochi istanti.
Questo è quanto ha decretato il TAR del Lazio con la sentenza n. 5671/2003.
I giudici hanno
fondato il loro principio sulla base dell’articolo 56 del Regolamento di
Polizia urbana di Roma, nel quale si legge:
1. tenere
esposta in modo ben visibile la licenza rilasciata dall’Autorità comunale;
2. non
esercitare attività in località vietate dall’Autorità comunale o nei punti in
cui viene temporaneamente impedito, per ragioni di transito o di pubblica
sicurezza;
3. non sostare,
neppure momentaneamente presso gli ingressi degli alberghi, dei ristoranti, dei
teatri, dei musei e dei monumenti e in vicinanza dei locali ove si esercita lo
stesso mestiere o dove si vendono gli stessi generi;
4. tenere
discretamente coperta la merce nelle località in cui ne sia vietata la vendita,
quando debbano essere necessariamente essere attraversate;
5. non
esercitare la vendita con mezzi o veicoli di natura diversa da quella
autorizzati.
Di fronte
all’edicola, o nelle sue immediate vicinanze, non potrà esserci dunque nessuno.
La catena di
supermercati PAM ha chiesto al comune di Piacenza l’autorizzazione ad aprire un
punto vendita di giornali all'interno di un suo esercizio, ma questi gliel’ha
rifiutata “con riguardo all’art. 2, comma 6, del dlgs. 24 aprile 2001, n. 170,
che prevede la fissazione di criteri di rilascio delle autorizzazioni in
parola. È stato chiarito che l’amministrazione doveva dotarsi prioritariamente
di un programma di recepimento dei criteri stessi, in base ai quali poi
provvedere positivamente o negativamente”.
La PAM ricorreva
al TAR che considerando “che le disposizioni dell’art. 2, commi 5 e 6,
riguardando gli esercizi in questione, ne determinano la soggezione a
contingentamento, in ragione dei criteri enunciati nel comma 6” ha stabilito
“che quindi occorre che i parametri siano previamente fissati dal Comune in
sede di una programmazione e previa una non agevole istruttoria” respingendo il
ricorso.
A questo punto
la catena di supermercati è ricorsa al Consiglio di Stato - da cui ha ottenuto
ragione - che così si è espresso:
“Va preliminarmente rilevato
che non ha pregio l’osservazione del Comune resistente, circa il fatto che la
società, dopo l’ordinanza di sospensione degli effetti della sentenza
appellata, non abbia attivato la rivendita di giornali nel proprio esercizio
commerciale.
Invero:
a) la sospensione cautelare
della sentenza si è risolta nella inefficacia del diniego opposto
dall’amministrazione comunale. Era onere di questa, dunque, dare esecuzione al
provvedimento cautelare, mediante una nuova pronuncia;
b) è rimesso, in ogni caso,
alla parte di avvalersi o meno, e secondo tempi riservati al suo apprezzamento,
di una pronunzia giurisdizionale. L’inerzia della società ricorrente non
determina, perciò, alcun effetto sull’interesse fatto valere, ai fini della
decisione di merito.
• Neppure è fondata
l’eccezione di difetto di contraddittorio in primo grado ed in appello.
(…)
• Nel merito, l’appello va
accolto, dovendosi riconoscere la violazione dell’art. 2, comma 6, del decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 170.
• L’art. 2, comma 5, del
dlgs. stabilisce le condizioni per acquisire l’autorizzazione ad esercitare un
punto di vendita non esclusivo di giornali: “i soggetti di cui al comma 3” -
vale a dire i vari esercizi commerciali ivi analiticamente elencati, compreso
quello ricorrente, riconducibile fra le “strutture di vendita“ di cui alla
lett. d) del comma - “che non hanno effettuato la sperimentazione, sono
autorizzati all’esercizio di un punto di vendita non esclusivo successivamente
alla presentazione al comune territorialmente competente di una dichiarazione
di ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. d-bis),
numeri 4, 5, 6 e 7 della legge 13 aprile 1999, n. 108” (recte lett. d-bis) del
comma undicesimo dell’art. 14 della l. 5 agosto 1981, n. 416).
La norma in esame non stabilisce che l’autorizzazione sia
rilasciata “di diritto”, come dispone, invece, il precedente comma 4 in favore
di coloro che si erano sottoposti alla “sperimentazione” prevista dall’art. 1
della citata legge n. 108 del 1999. Ne deriva, che, nei casi di cui al comma 5,
resa la dichiarazione di ottemperanza, è necessario un provvedimento esplicito
del Comune.
• L’art. 2, comma 6, dello
stesso dlgs. n. 170 del 2001, subordina, poi, il rilascio delle autorizzazioni,
tanto per i punti esclusivi, quanto per i non esclusivi, come quello in esame,
alla valutazione di determinate e specifiche circostanze.
Per i punti esclusivi, il successivo art. 6 prescrive
l’emanazione di indirizzi, da parte delle regioni, e l’adozione, da parte dei
comuni, di piani di localizzazione.
Per i punti non esclusivi, invece, come quello di cui si
controverte, è necessario e sufficiente che il Comune tenga conto dei criteri
già stabiliti dalla legge, nello stesso art. 2, comma 6, in esame: densità
della popolazione, caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, entità
delle vendite di giornali negli ultimi due anni, condizioni di accesso,
esistenza di altri punti di vendita non esclusivi. Si tratta della medesima
elencazione di criteri contenuta nella legge di delegazione (art. 3, comma 1,
lett. c, legge 13 aprile 1999, n. 108).
Non occorre, perciò, né che
l’amministrazione comunale recepisca criteri, poiché sono stabiliti dalla
legge, né che, per i punti vendita, esclusivi essa si doti di uno strumento
programmatorio. La legge non lo prescrive. Per altro verso, va considerato che
gli elementi, di cui al citato comma 6, si configurano come dati oggettivi
della realtà socio-economica o già acquisiti da un’amministrazione comunale, o
di agevole acquisizione (V Sez. 29 aprile 2003, n. 2189).
• Il provvedimento di
diniego, motivato nei modi esaminati, si mostra, di conseguenza, illegittimo e
va annullato, con riforma della sentenza appellata.
• La novità della questione
principale rappresenta motivo di compensazione delle spese del giudizio.
Sintetizzando
quanto sopra in termini meno tecnici significa che è sufficiente che il Comune
tenga conto dei criteri stabiliti dalla legge, senza necessariamente avere
bisogno di uno strumento programmatorio perché, appunto “la legge non lo
prescrive”.