Forniture sospese da 13 mesi

 

Una rivendita del Casertano si è vista sospendere, senza motivo giustificato, la fornitura

di giornali dal distributore locale di zona, in seguito a un cambiamento di intestazione dell’attività tra i coniugi titolari. Una battaglia giudiziaria che approderà il prossimo 7 novembre alla Corte d’Appello del Tribunale di Napoli.

 

Un semplice cambio di intestazione, ha bloccato l’attività dell’edicola di due coniugi di Sant’Andrea del Pizzone (Caserta). Il primo gennaio 2001, Simone Ventre, proprietario di una cartolibreria-edicola, in via Roma nel piccolo paese campano di 35mila abitanti, decide di intestare l’attività alla moglie Anna Maria Troiano. E qui iniziano i problemi per la coppia di rivenditori casertani: “Il distributore locale, informato del fatto, per prendere atto della modifica pretende la sottoscrizione di un contratto capestro dal nuovo titolare - spiega Simone Ventre - Mia moglie rifiuta questa imposizione e, ricorrendo alla Magistratura, ottiene il cambio di nominativo. Per tutta risposta la controparte, pur ottemperando all’ordinanza, contemporaneamente la impugna. Ma, anche in questo caso, al distributore locale è data risposta negativa ed è condannato al pagamento delle spese processuali sostenute da mia moglie”.

Tutto finito? No, anzi: in data 16 settembre 2002 ad Anna Maria Troiano sono sospese le consegne di giornali.

“La nostra è una cartolibreria-edicola in un piccolo paese e le entrate principali sono legate alla vendita di giornali - spiega il rivenditore - e questa ritorsione penalizza gravemente l’attività del negozio”.

A quel punto, la titolare ricorre nuovamente alla Magistratura ma, questa volta, la procedura giudiziaria si allunga e, dopo 13 mesi, non è ancora approdata a una soluzione definitiva. Un’unica, ma sostanziale novità, si verifica il 9 aprile di quest’anno: “A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno il distributore, probabilmente sotto la pressione degli editori ai quali mia moglie si è rivolta per far conoscere il torto che sta subendo ingiustificatamente, ha comunicato ai circa 200 edicolanti firmatari dei contratti di fornitura, la sospensione delle richieste dei compensi previsti dai suddetti “accordi” - continua Simone Ventre - ma, la rivendita di mia moglie non viene riattivata per la mancata accettazione di quel contratto, che lo stesso distributore ha oggi dichiarato di non pretendere più”.

Quello che si spera essere l’ultimo atto di questa brutta vicenda, si svolgerà il prossimo 7 novembre alla Corte d’Appello di Napoli: “Sarà questa sede a dover prendere una decisione finale sul futuro di edicolante di mia moglie, che ha chiesto un risarcimento danni per questi 13 mesi di interruzione ingiustificata della fornitura giornali - conclude Simone Ventre - Una storia assurda di cui ho voluto informare i tanti colleghi attraverso le pagine del vostro giornale. Mi chiedo perché, ancora oggi, nel 2003 possano succedere cose come queste e si sia ancora costretti a essere nelle mani di persone che ci impediscono di svolgere, correttamente, il nostro lavoro come, credo, sia nostro diritto”.

 

 

Roma: divieto di sosta per la vendita ambulante

 

Il venditore ambulante non può sostare nei pressi un locale che esercita la stessa attività commerciale. E il divieto vale anche se la sosta dura soltanto pochi istanti. Questo è quanto ha decretato il TAR del Lazio con la sentenza n. 5671/2003.

I giudici hanno fondato il loro principio sulla base dell’articolo 56 del Regolamento di Polizia urbana di Roma, nel quale si legge:

1. tenere esposta in modo ben visibile la licenza rilasciata dall’Autorità comunale;

2. non esercitare attività in località vietate dall’Autorità comunale o nei punti in cui viene temporaneamente impedito, per ragioni di transito o di pubblica sicurezza;

3. non sostare, neppure momentaneamente presso gli ingressi degli alberghi, dei ristoranti, dei teatri, dei musei e dei monumenti e in vicinanza dei locali ove si esercita lo stesso mestiere o dove si vendono gli stessi generi;

4. tenere discretamente coperta la merce nelle località in cui ne sia vietata la vendita, quando debbano essere necessariamente essere attraversate;

5. non esercitare la vendita con mezzi o veicoli di natura diversa da quella autorizzati.

Di fronte all’edicola, o nelle sue immediate vicinanze, non potrà esserci dunque nessuno.

 

 

Piacenza: Comune e TAR dicono no ma il Consiglio di Stato dice sì

 

La catena di supermercati PAM ha chiesto al comune di Piacenza l’autorizzazione ad aprire un punto vendita di giornali all'interno di un suo esercizio, ma questi gliel’ha rifiutata “con riguardo all’art. 2, comma 6, del dlgs. 24 aprile 2001, n. 170, che prevede la fissazione di criteri di rilascio delle autorizzazioni in parola. È stato chiarito che l’amministrazione doveva dotarsi prioritariamente di un programma di recepimento dei criteri stessi, in base ai quali poi provvedere positivamente o negativamente”.

La PAM ricorreva al TAR che considerando “che le disposizioni dell’art. 2, commi 5 e 6, riguardando gli esercizi in questione, ne determinano la soggezione a contingentamento, in ragione dei criteri enunciati nel comma 6” ha stabilito “che quindi occorre che i parametri siano previamente fissati dal Comune in sede di una programmazione e previa una non agevole istruttoria” respingendo il ricorso.

A questo punto la catena di supermercati è ricorsa al Consiglio di Stato - da cui ha ottenuto ragione - che così si è espresso:

“Va preliminarmente rilevato che non ha pregio l’osservazione del Comune resistente, circa il fatto che la società, dopo l’ordinanza di sospensione degli effetti della sentenza appellata, non abbia attivato la rivendita di giornali nel proprio esercizio commerciale.

Invero:

a) la sospensione cautelare della sentenza si è risolta nella inefficacia del diniego opposto dall’amministrazione comunale. Era onere di questa, dunque, dare esecuzione al provvedimento cautelare, mediante una nuova pronuncia;

b) è rimesso, in ogni caso, alla parte di avvalersi o meno, e secondo tempi riservati al suo apprezzamento, di una pronunzia giurisdizionale. L’inerzia della società ricorrente non determina, perciò, alcun effetto sull’interesse fatto valere, ai fini della decisione di merito.

• Neppure è fondata l’eccezione di difetto di contraddittorio in primo grado ed in appello.

(…)

• Nel merito, l’appello va accolto, dovendosi riconoscere la violazione dell’art. 2, comma 6, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.

• L’art. 2, comma 5, del dlgs. stabilisce le condizioni per acquisire l’autorizzazione ad esercitare un punto di vendita non esclusivo di giornali: “i soggetti di cui al comma 3” - vale a dire i vari esercizi commerciali ivi analiticamente elencati, compreso quello ricorrente, riconducibile fra le “strutture di vendita“ di cui alla lett. d) del comma - “che non hanno effettuato la sperimentazione, sono autorizzati all’esercizio di un punto di vendita non esclusivo successivamente alla presentazione al comune territorialmente competente di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. d-bis), numeri 4, 5, 6 e 7 della legge 13 aprile 1999, n. 108” (recte lett. d-bis) del comma undicesimo dell’art. 14 della l. 5 agosto 1981, n. 416).

            La norma in esame non stabilisce che l’autorizzazione sia rilasciata “di diritto”, come dispone, invece, il precedente comma 4 in favore di coloro che si erano sottoposti alla “sperimentazione” prevista dall’art. 1 della citata legge n. 108 del 1999. Ne deriva, che, nei casi di cui al comma 5, resa la dichiarazione di ottemperanza, è necessario un provvedimento esplicito del Comune.

• L’art. 2, comma 6, dello stesso dlgs. n. 170 del 2001, subordina, poi, il rilascio delle autorizzazioni, tanto per i punti esclusivi, quanto per i non esclusivi, come quello in esame, alla valutazione di determinate e specifiche circostanze.

            Per i punti esclusivi, il successivo art. 6 prescrive l’emanazione di indirizzi, da parte delle regioni, e l’adozione, da parte dei comuni, di piani di localizzazione.

            Per i punti non esclusivi, invece, come quello di cui si controverte, è necessario e sufficiente che il Comune tenga conto dei criteri già stabiliti dalla legge, nello stesso art. 2, comma 6, in esame: densità della popolazione, caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, entità delle vendite di giornali negli ultimi due anni, condizioni di accesso, esistenza di altri punti di vendita non esclusivi. Si tratta della medesima elencazione di criteri contenuta nella legge di delegazione (art. 3, comma 1, lett. c, legge 13 aprile 1999, n. 108).

Non occorre, perciò, né che l’amministrazione comunale recepisca criteri, poiché sono stabiliti dalla legge, né che, per i punti vendita, esclusivi essa si doti di uno strumento programmatorio. La legge non lo prescrive. Per altro verso, va considerato che gli elementi, di cui al citato comma 6, si configurano come dati oggettivi della realtà socio-economica o già acquisiti da un’amministrazione comunale, o di agevole acquisizione (V Sez. 29 aprile 2003, n. 2189).

• Il provvedimento di diniego, motivato nei modi esaminati, si mostra, di conseguenza, illegittimo e va annullato, con riforma della sentenza appellata.

• La novità della questione principale rappresenta motivo di compensazione delle spese del giudizio.

 

Sintetizzando quanto sopra in termini meno tecnici significa che è sufficiente che il Comune tenga conto dei criteri stabiliti dalla legge, senza necessariamente avere bisogno di uno strumento programmatorio perché, appunto “la legge non lo prescrive”.