L'ESPERTO - Carlo Leopardo
L'ESPERTO RISPONDE
A cura di Carlo Leopardo

 

Gli edicolanti sono stufi

In seguito alla comunicazione pervenutami in edicola dal mio distributore del 10 luglio, vi chiedo:

- quando la smetteranno gli editori di servirsi delle edicole per consegnare gratuitamente, o quasi, le loro pubblicazioni rimpinguate soltanto di pubblicità?

- quando la smetteranno gli editori di inviare il primo numero dei “collezionabili” a prezzo irrisorio ma contenente l’offerta di abbonamenti con sconti eccezionali nonché di regali?

Gli edicolanti non sono degli imbecilli da usare a piacimento degli editori!

Gli edicolanti sono stufi di essere usati e, tra non molto, gettati!

Gli edicolanti hanno cervello per capire che si stanno preparando tempi molto difficili, ma non solo per loro!

Se Azienda Edicola ha a cuore la sorte degli edicolanti si faccia promotrice di un’azione forte in difesa della categoria.

Infine: da quale parte stanno i sindacati di categoria?

Attendo una risposta.

S.F. - Lanciano (CH)

 

Gli editori non si preoccupano della redditività della rete di vendita, la sola che garantisce realmente la diffusione delle loro testate, anzi, come lei ha messo bene in evidenza, attuano una vera e propria prevaricazione nei nostri confronti chiedendoci di vendere in abbinamento obbligatorio determinate loro testate.

A questo proposito, lo SNAG, ha già sensibilizzato i  propri sindacati locali, inviando circolari nelle quali si invita la rete di vendita a non effettuare nessun tipo di compiegamento richiesto, (nel caso specifico dagli editori di quotidiani) e procedere alla vendita autonoma e separata dei due o più quotidiani al prezzo di copertina indicato per ogni testata sulla bolla di consegna, non essendo la remunerazione per tale tipo di abbinamento prevista dall'attuale Accordo Nazionale. Di ciò è stato dato risalto anche sul numero scorso di Azienda Edicola (Agosto/Settembre - a pagina 65).

Come vede, lo SNAG dà alla rete di vendita indirizzi per azioni sindacali, sta ai giornalai seguirli per dare loro consistenza, le garantisco che dove ciò è stato fatto, i risultati si sono visti.

Quando leggerà queste righe, probabilmente, sarà già stato contattato dal nostro responsabile di area per riannodare dei fili che, purtroppo per problemi locali, da tempo si sono spezzati.

 

 

Rese restituite in ritardo e troppi giornali inutili

 

Ogni tanto accade che, per distrazione, non rendo alcuni giornali anche perché in 20 mq. di esposizione ne ho talmente tanti che fra poco dovrò uscire io per poterli esporre tutti. Dunque volevo sapere se la resa con qualche giorno di ritardo può indurre il distributore ad accreditarmi il costo oppure no e inoltre se posso decidere io i giornali che voglio ricevere. Dopo quasi tre anni non sono ancora in grado di accordarmi col distributore e vi prego di consigliarmi come comportarmi perché mi sta passando la voglia di continuare a gestire l’edicola.

Aspetto la vostra risposta al più presto e vi saluto molto cordialmente.

A.S. - Bonefro (CB)

 

 

Mancanza di coordinamento col distributore

 

Da poco tempo la mia società gestisce un’edicola presso l’aeroporto di Catania e incontra grandi difficoltà a coordinare i ricevimenti di testate (periodici, riviste, ecc.) che il distributore invia in grandi quantità senza considerare il fatto che il punto vendita ha uno spazio limitato a livello espositivo. Questa mancanza di coordinamento ci fa perdere vendite e contribuisce a  riempire il magazzino di pubblicazioni che non riusciamo a esporre. Inoltre, il distributore ci invia quotidianamente libri e materiale non strettamente editoriale, nonostante l’invito a non farlo più in quanto abbiamo concluso un accordo con il distributore librario a livello nazionale. Esistono norme che possono essere applicate al fine di modificare questa situazione? Vi ringrazio anticipatamente.

F.F. - Tessera Venezia (VE)

 

Accomuno queste due lettere, in quanto parte della risposta è per problemi simili.

La resa delle pubblicazioni è regolata dall’art. 10, terzo comma, dell’Accordo Nazionale che recita: “La resa di ogni numero dovrà essere fatta all’atto della consegna o del ritiro da parte dei rivenditori del numero successivo della pubblicazione, fatti salvi residui di copie eventualmente dimenticate o non restituite per errore, la resa di tali copie sarà accettata solo con il numero successivo”.

In ogni caso tutte le pubblicazioni inviate dall’Agenzia di Distribuzione che vengono fatte pagare nella bolla di arrivo della giornata di invio, hanno diritto a una permanenza in edicola non superiore a 30/32 giorni, in quanto gli accordi sottoscritti prevedono che “dovranno essere richiamate in resa” entro il suddetto termine.

Il termine “dovranno” non lascia spazio interpretativo e ne consegue che, è pur vero che il rivenditore deve rendere le pubblicazioni esclusivamente a seguito del documento di richiamo resa inviato dall’Agenzia di Distribuzione, compilando correttamente la relativa distinta, ma è altrettanto vero che se l’Agenzia non richiama le pubblicazioni nei termini sopra indicati, disattende una normativa prevista dall’Accordo Nazionale dando, di fatto, la possibilità di rendere autonomamente quanto in realtà non può più rimanere in edicola.

Tale situazione si ripete esattamente anche per quelle pubblicazioni inviate “in pagamento differito”, le quali hanno diritto a rimanere in edicola 60 giorni. In questo caso, trascorsi 60/62 giorni dalla loro distribuzione, devono essere richiamate in resa e contemporaneamente addebitate in conto.

Riassumendo, qualunque tipo di pubblicazione non può essere restituita al momento della sua distribuzione se inviata in quantitativi idonei alle necessità del punto vendita.

Non è possibile rendere il prodotto, se non chiamato dall’Agenzia, durante la sua permanenza in edicola se esso rimane nei termini sopra esposti (30/32 giorni per il prodotto addebitato all’uscita e 60/62 giorni per il prodotto inviato in “pagamento differito”).

Il rivenditore può rendere, scrivendo in fondo alla bolla o con distinta a parte, tutto il prodotto che non viene richiamato nei tempi stabiliti, come sopra indicato.

Il distributore locale deve accettare il prodotto reso in questa forma e provvedere al corretto accredito immediato, in quanto - indipendentemente dalle singole volontà editoriali - queste sono le procedure concordate tra le parti in sede di Commissione 5.

In caso il distributore non accetti questo tipo di resa e respinga il prodotto, il rivenditore è autorizzato a trattenere pari importo dal primo estratto conto.

 

Per quanto riguarda le forniture, queste devono essere armonizzate e adeguate costantemente alle reali esigenze del mercato, predisponendo piani distributivi, che nel vostro caso paiono non esistere: i rivenditori devono, infatti, ricevere il numero di copie necessario a soddisfare le esigenze diffusionali dei singoli punti di vendita. Se ciò non viene fatto, qualora le forniture, ripetitivamente, risultassero eccessive per le vostre necessità, ritengo lecito e possibile rendere immediatamente quanto in esubero, aiutando così il vostro distributore locale a predisporre un piano di vendita. Quanto da voi reso, potrebbe servire ad altre rivendite che ne risultassero, invece, carenti.

Infine, eventuali mancanze nelle forniture, tempestivamente comunicate, vanno reintegrate o accreditate al rivenditore.

Sarete contattati dai nostri responsabili di Area per consigli più mirati.

 

Può un negozio di fotografo esporre alcune pagine di un giornale ?

 

Un fotografo a pochi metri dalla mia edicola espone, ogni giorno, al pubblico alcune pagine del Gazzettino. Questo ovviamente invoglia la gente a fermarsi e a leggerle. L’ispettore del quotidiano mi ha detto che cercherà di fargli esporre solo la cronaca locale. Ma può, o non può, esporlo? È soggetto a tasse di pubblicità? Deve pagare la tassa sul suolo pubblico dal momento che le bacheche sono esterne al suo negozio? In caso non possa esporlo, a chi mi devo rivolgere per farle rimuovere? Grazie.

C.N. - Sacile (PN)

 

Esponendo le pagine di un quotidiano, non si commette nessun atto contro norme e regole legislative attualmente in vigore. Ciò che lei mette in evidenza è similare al caso dei bar che offrono in lettura gratuita, ai loro clienti, a volte anche un numero considerevole di quotidiani.

Il caso degli espositori, invece, è diverso in quanto, se sono su suolo pubblico, per loro deve essere pagata la relativa tassa di concessione per l’occupazione; altrimenti si può essere perseguiti per occupazione abusiva.

 

Il distributore ha preteso 1000 €uro che non vuole rendere

 

Ho aperto un’edicola da un anno e, all’inizio della fornitura, il distributore locale ha preteso un deposito cauzionale di 1.000 euro versato su un libretto al portatore. Dopo 8 mesi di pagamenti regolari effettuati sempre il giorno successivo alla consegna dell’e/c settimanale, a differenza di molti colleghi che non hanno versato alcun deposito cauzionale, ho richiesto per iscritto la restituzione della cifra, vista la mia correttezza nei pagamenti. Ma il distributore non si è degnato nemmeno di rispondermi. Vi chiedo se nel nostro contratto con la FIEG si parla del pagamento di questo deposito e come fare per recuperare i quattrini che mi hanno costretto a versare all’inizio dell’attività.

D.T. - Matera

 

Il Distributore locale ha il diritto, ma non l’obbligo, di chiedere una forma di garanzia di natura economica al punto vendita, specialmente quando questo è di nuova attivazione o di subentro a uno già esistente. Questo perché non conoscendo il nuovo cliente può non fidarsi della sua solvibilità.

Generalmente, nei casi sopra descritti, il distributore chiede una fideiussione assicurativa e, effettivamente, la richiesta di un libretto al portatore può essere giudicata, un poco azzardata.

Negli accordi con la FIEG, la forma relativa a questa garanzia non è specificata, mentre è chiaramente detto che:

In pratica, al di là dell’entità dell’importo e delle modalità di consegna (per i quali, a questo punto, è impossibile intervenire), se lei è stato corretto nei pagamenti e sono trascorsi già otto mesi, il distributore le deve restituire il libretto di risparmio consegnato.

 

Richiesta di documentazione per localizzare punto vendita

 

Dovendo intavolare una trattativa con il Comune sulla nuova localizzazione del punto vendita ora trasferito a causa dei lavori di riqualificazione della piazza, che diventerà poi isola pedonale, vorremmo avere tutta la documentazione in merito (leggi nazionali e regionali) per poter essere in grado di ottenere il miglior trattamento possibile senza essere penalizzati dalle decisioni delle autorità alla cui consultazione sono anch’esse interessate. Attendiamo una risposta. Grazie.

S.P. - Villacidro (CA)

 

Il Decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170 disciplina il sistema di diffusione della stampa in Italia.

Per quanto riguarda la localizzazione, ritengo che solo una trattativa con il suo Comune, che è sovrano nel rilascio delle autorizzazioni alla vendita di giornali e nella localizzazione dei punti di vendita sul suo territorio, possa dare i suoi frutti, tenendo anche presente che un’edicola è un punto di aggregazione e di fornitura di servizi che necessita di particolare tutela.

 

Per rinnovare un chiosco ci vuole l’autorizzazione


Ho una concessione di 25 mq di terreno da utilizzare. Il mio chiosco è di 12 mq e il prossimo anno vorrei rinnovarlo con uno di 20 mq. Devo chiedere l’autorizzazione al comune o è sufficiente una semplice comunicazione?

G.S. - Eboli (SA)

 

Ritengo sia necessaria un’autorizzazione del suo Comune; poiché ogni municipalità attua procedure diverse; le consiglio di contattare l'ufficio Urbanistica del Comune di Eboli dove troverà senza dubbio risposte precise al suo quesito.

 

Un chiarimento sulle consegne a domicilio

 

Nel mio paese c’è un collega che oltre ad avere un punto vendita fisso effettua consegne a domicilio e per la strada. Se non può, mi potete suggerire la strada da seguire? Grazie.

P.C. - Osilio (SS)

 

A termini di legge, non solo il suo collega, ma tutti i giornalai d'Italia, gli editori e i distributori, volendo, possono fare consegne porta a porta e vendita ambulante (Art.3, lettera e, Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170).