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IL COMMERCIALISTA |
| A cura di Domenico Moschella |
Nuove norme per
gli Associati in Partecipazione
A
partire dal 1° gennaio 2004 i soggetti che prestano attività lavorativa con
questo tipo di rapporto dovranno iscriversi all'INPS. Entro il 31 marzo 2004.
Questa
norma cerca di modificare l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria che
anche nella Circolare Ministeriale n° 50/E del 16/06/2002 ribadisce
l’obbligatorietà dell’atto scritto e con data certa quindi registrato. Comunque
fiscalmente quanto sopra può rappresentare una semplificazione, ma non bisogna
dimenticare l’opportunità di avere
sottoscritto un accordo fra le parti che regoli
i
diritti e gli obblighi dei due contraenti.
A decorrere dal
1° gennaio 2004, gli associati d’opera che, nell’ambito dell’associazione in
partecipazione conferiscono prestazioni di lavoro i cui compensi sono
qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell’art. 49, co.2, lett.
c), del DPR n. 917/1986, e successive modificazioni e integrazioni, sono
tenuti, all’iscrizione in un’apposita gestione previdenziale istituita presso
l’INPS. Sono esclusi, quindi, gli associati di solo capitale e gli iscritti in
albi professionali.
Modalità
di iscrizione
I soggetti
destinatari della nuova assicurazione previdenziale dovranno iscriversi
all’INPS, presentando apposita comunicazione, entro il 31 marzo 2004 se già
titolari di un rapporto di associazione in partecipazione entro tale data,
oppure contestualmente alla data di inizio dell’attività lavorativa, per
titolari di rapporti che avranno inizio successivamente al 31 marzo 2004. In
questa comunicazione dovranno essere indicati la tipologia dell’attività
svolta, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio
domicilio.
La tutela
garantita dalla gestione di cui trattasi è esclusivamente quella pensionistica.
Il contributo
dovuto, infatti, è pari al contributo pensionistico corrisposto alla gestione
separata di cui all’art.2, co.26, della legge n. 335/1995 dai soggetti non
iscritti ad altre forme di previdenza. Il contributo è applicato sul reddito
determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei
redditi e dagli accertamenti definitivi.
L’onere sarà
sostenuto in parte dall’associato (45%) e in parte dall’impresa associante
(55%).
Per il
versamento di tali contributi si applicano le modalità e i termini previsti per
i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui
all’art.2, co. 26, della legge n. 335/1995, e successive modifiche e
integrazioni (applicazione del criterio di cassa e versamento con il mod. F24
entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento).
Il versamento è
effettuato sugli importi erogati all’associato anche a titolo di acconto sul
risultato della partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione
annuale dei redditi. Con effetto dal 1° gennaio 2004, l’aliquota contributiva
per gli iscritti alla predetta gestione separata, è stabilita in misura
identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. Per
gli anni successivi, a essa si applicano gli incrementi (0,2% per ogni anno
fino al raggiungimento dell’aliquota di 19 punti percentuali) previsti
dall’art. 59, co.15, della legge n. 449/1997.
Pertanto, dal
1° gennaio 2004 si applicherà il 17,39% per il primo scaglione di reddito e il
18,39% per i redditi superiori.
L’evoluzione
normativa sulla figura dell’associato d’opera, porta a ritenere che sussistono
i presupposti affinché l’associato debba considerarsi soggetto
all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Il soggetto
obbligato al versamento dei premi assicurativi all’INAIL è l’associante, cioè
il titolare dell’impresa. Vista l’esiguità di rischio esistente per l’associato
che opera in edicola sono stati avviati dei contatti con la sede centrale
dell’Istituto per definire la classificazione del rischio e la relativa
percentuale da applicare per il calcolo del
premio da versare. Ci riserviamo pertanto di comunicarvi, non appena
definiti, i risultati di quanto richiesto.
I dottori
commercialisti di Milano hanno emanato una norma comportamentale (n. 153 del 23
ottobre 2003) con cui viene stabilito che “La registrazione del contratto di
associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro non costituisce
requisito necessario per consentire all’associante di dedurre dal reddito
d’impresa gli utili spettanti all’associato”.
Sotto il profilo
dell’imposizione diretta, gli utili corrisposti all’associato, laddove
l’apporto sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, concorrono
a formarne il reddito in base al criterio di cassa.
L’associante può
dedurre, dal reddito d’impresa, rispettando il criterio di competenza, gli
utili spettanti all’associato, indipendentemente dall’imputazione a conto
economico (art.62 del DPR. n. 917/1986) e anche quando la quota attribuita
all’associato non risulti da atto pubblico, da scrittura privata autenticata
ovvero da scrittura privata registrata.
Ai fini fiscali
il legislatore, infatti, non ha ritenuto opportuno disporre che il contratto di
associazione in partecipazione dovesse essere formalizzato con modalità diverse
e più vincolanti, rispetto a quelle stabilite dal codice civile.
L’effettività
del rapporto dovrà essere dimostrata con altri elementi di prova,
indipendentemente dall’esistenza di un contratto in forma scritta avente data
certa.
In caso di
acquisto di un’edicola, come avviene la gestione del magazzino limitatamente ai
periodici?
L.M.
Rilevando
l’ammontare delle vendite sulla base degli estratti conto dei distributori, non
bisogna rilevare nessun magazzino.
Devo
affittare un’edicola e vorrei sapere se per le procedure inerenti al caso posso
fare da solo o è preferibile la tutela di un professionista. Basta solo un
contratto d’affitto? Grazie.
L’affittanza
d’azienda deve essere fatta mediante atto notarile nel quale il titolare
dell’attività, concede a terze persone la sua azienda in affitto, a fronte di
un canone di locazione.
Dopo l’atto
notarile lei dovrà effettuare la comunicazione in Comune per l’annotazione del
gestore sulla licenza. Se l’affitto riguarda l’unica sua attività, non dovrà
più tenere le scritture contabili e dichiarerà direttamente, nella denuncia dei
redditi, l’ammontare dei canoni percepiti ai fini della tassazione. Se è
titolare di partita IVA, questa dovrà essere chiusa.
Dal 1992 sono titolare di una licenza di edicolante e svolgo il mio lavoro come ditta individuale. Quando studiai per sostenere l’esame alla camera di commercio, appresi che l’edicolante poteva essere aiutato o sostituito nella sua attività da un parente di primo grado (coniuge, genitori, sorelle). Da allora certa di non commettere nulla di irregolare, quando ne ho avuta la necessità, mi sono fatta sostituire assentandomi anche per intere giornate. Ho appena scoperto che gli ispettori dell’INPS stanno multando edicolanti e tabaccai non trovati sul posto di lavoro perché chi li sostituiva, non essendo dipendente, non era assicurato. Quale norma giustifica questo comportamento? È vero che d’ora in poi dovrò passare 15 ore in edicola senza potermi spostare? A meno che non cambi denominazione trasformandomi in società inserendo, per esempio, mio marito.
Nello
svolgimento della sua attività può farsi aiutare o sostituire occasionalmente
dal coniuge o da un parente diretto. Se la sostituzione occasionale diventa
collaborazione continuativa nello svolgimento dell’attività, il collaboratore
deve essere assicurato all’INPS (gestione commercianti) pagando i contributi
fissi unitamente a quelli del titolare dell’azienda. Credo che sia questa la
contestazione possibile da parte degli ispettori INPS se hanno accertato la
continuità della prestazione lavorativa da parte del familiare collaboratore.
La possibilità
di ufficializzare la posizione del coniuge è sempre fattibile, magari con
un’impresa familiare se il coniuge lavora abitualmente nell’edicola.
Vorrei
prendere in gestione un’edicola a Roma e, dopo aver contattato il proprietario,
mi sono sorte alcune domande che vi espongo:
1 - L’attuale proprietario mi dice che al momento
dell’eventuale mia gestione, dovrò acquistare la merce che si trova
inventariata. Vi chiedo: a quale prezzo è giusto acquistare la merce
(circa 13000 euro)? Al prezzo di copertina o a quello scontato dal fornitore?
2 - Mi si chiede di versare una caparra che
corrisponde al prezzo di tre settimane versato a tre fornitori (due minori e
uno più grande). Tale cifra corrisponde a 2.400 euro (1° forn.) 2.100 euro (2°
forn.) 10.500 euro (3° forn.) per un totale di circa 15.000 euro. Vi domando,
se la richiesta di tale caparra è corretta.
3 - È
possibile “scaricare/consultare” via Internet un fac-simile dell’atto notatile
che dovrò firmare per la conduzione delle edicole?
4 - La durata
dell’affitto/gestione è prestabilita da qualche associazione oppure è un
discorso libero che è quindi possibile concordare direttamente con il
proprietario?
5 - Cosa devo
richiedere al proprietario per avere una stima più precisa sul precedente
fatturato della suddetta edicola?
6 - Esiste
una sorta di “borsino” di valutazione, come quello per le case, che possa dare
un’idea sia per l’acquisto che per l’affitto delle edicole?
Mi scuso per la lungaggine ma ho assolutamente bisogno di far luce su questi aspetti. Cordiali saluti.
M.N.
La durata del contratto di affitto d’azienda è libera, pertanto soggetta agli
accordi fra le parti in causa. L’affittanza va formalizzata mediante atto
notarile e gli accordi patrimoniali vanno stabiliti dalle parti. Se ritira la
merce esistente, va pagata al prezzo di acquisto scontando il 19% dal prezzo di
copertina. La caparra di solito va in proporzione al prezzo da pagare, ma nel
suo caso se non è una quota anticipata dell’affitto annuo, credo sia più un
deposito cauzionale per un importo da concordare.
Che io sappia
non esiste un borsino e nemmeno un fac-simile dell’atto notarile.
Avrei due
quesiti da porvi dato che ho intenzione di comperare un’edicola.
1 - Da un
utile, diciamo, di 40.000 euro quanti se ne pagano
in tasse e quanti vanno in tasca?
2 - Visto che la compero con un amico, è possibile intestare l’edicola a entrambi? Mi è stato detto di no, uno dei due deve risultare lavorante e l’altro intestatario. Però così facendo l’intestatario scarica i costi dell’edicola, affitto, luce, cambiali, telefono, ecc., invece quello che risulta lavorante non ha niente da scaricare. Dato che l’edicola la comperiamo in due al 50% mi piacerebbe avere tutto al 50%, ricavi, costi e ammortamenti vari. Come posso fare per risolvere questo problema? Grazie.
Per
regolarizzare la posizione col suo amico, le conviene costituire una società di
persone SNC (società in nome collettivo) e dopo, la società acquisterà
l’attività dell’edicola. Così operando, tutti i ricavi e i relativi costi sono
in capo alla società, mentre l’utile finale sarà attribuito al 50% a ogni
singolo socio. Sulla propria quota di reddito, nel caso da lei indicato (_
40.000: 2 pari a _ 20.000) ogni socio verserà l’IRPEF in sede di dichiarazione
dei redditi pari a _ 4.900. Ovviamente detto importo non tiene conto di
eventuali detrazioni o deduzioni in capo al singolo soggetto.
Vorrei sapere
se esiste un articolo relativo alle norme per la registrazione degli aggi sulla
vendita dei biglietti dei trasporti pubblici (nel nostro caso ATM - Milano). Vi
ringrazio e porgo distinti saluti.
S.T. -
Cassano d’Adda (MI)
Per le cessioni
di beni soggetti ad aggi fissi, l’art. 18 comma 8 del DPR 29 Settembre 1973 n.
600 e successive modifiche, stabilisce che si considerano ricavi gli aggi
spettanti ai rivenditori; pertanto sono solo gli aggi a essere contabilizzati.