A cura di Domenico Moschella
IL COMMERCIALISTA
A cura di Domenico Moschella

 

 

Nuove norme per gli Associati in Partecipazione

 

A partire dal 1° gennaio 2004 i soggetti che prestano attività lavorativa con questo tipo di rapporto dovranno iscriversi all'INPS. Entro il 31 marzo 2004.

Questa norma cerca di modificare l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria che anche nella Circolare Ministeriale n° 50/E del 16/06/2002 ribadisce l’obbligatorietà dell’atto scritto e con data certa quindi registrato. Comunque fiscalmente quanto sopra può rappresentare una semplificazione, ma non bisogna dimenticare l’opportunità  di avere sottoscritto un accordo fra le parti che regoli

i diritti e gli obblighi dei due contraenti.

 

Gestione speciale inps

A decorrere dal 1° gennaio 2004, gli associati d’opera che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni di lavoro i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell’art. 49, co.2, lett. c), del DPR n. 917/1986, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, all’iscrizione in un’apposita gestione previdenziale istituita presso l’INPS. Sono esclusi, quindi, gli associati di solo capitale e gli iscritti in albi professionali.

 

Modalità di iscrizione

 

I soggetti destinatari della nuova assicurazione previdenziale dovranno iscriversi all’INPS, presentando apposita comunicazione, entro il 31 marzo 2004 se già titolari di un rapporto di associazione in partecipazione entro tale data, oppure contestualmente alla data di inizio dell’attività lavorativa, per titolari di rapporti che avranno inizio successivamente al 31 marzo 2004. In questa comunicazione dovranno essere indicati la tipologia dell’attività svolta, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.

 

Contributi

 

La tutela garantita dalla gestione di cui trattasi è esclusivamente quella pensionistica.

Il contributo dovuto, infatti, è pari al contributo pensionistico corrisposto alla gestione separata di cui all’art.2, co.26, della legge n. 335/1995 dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza. Il contributo è applicato sul reddito determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

L’onere sarà sostenuto in parte dall’associato (45%) e in parte dall’impresa associante (55%).

Per il versamento di tali contributi si applicano le modalità e i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all’art.2, co. 26, della legge n. 335/1995, e successive modifiche e integrazioni (applicazione del criterio di cassa e versamento con il mod. F24 entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento).

Il versamento è effettuato sugli importi erogati all’associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi. Con effetto dal 1° gennaio 2004, l’aliquota contributiva per gli iscritti alla predetta gestione separata, è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi, a essa si applicano gli incrementi (0,2% per ogni anno fino al raggiungimento dell’aliquota di 19 punti percentuali) previsti dall’art. 59, co.15, della legge n. 449/1997.

Pertanto, dal 1° gennaio 2004 si applicherà il 17,39% per il primo scaglione di reddito e il 18,39% per i redditi superiori.

 

La tutela assicurativa all’Inail

 

L’evoluzione normativa sulla figura dell’associato d’opera, porta a ritenere che sussistono i presupposti affinché l’associato debba considerarsi soggetto all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Il soggetto obbligato al versamento dei premi assicurativi all’INAIL è l’associante, cioè il titolare dell’impresa. Vista l’esiguità di rischio esistente per l’associato che opera in edicola sono stati avviati dei contatti con la sede centrale dell’Istituto per definire la classificazione del rischio e la relativa percentuale da applicare per il calcolo del  premio da versare. Ci riserviamo pertanto di comunicarvi, non appena definiti, i risultati di quanto richiesto.

 

Deducibilità senza forma scritta

 

I dottori commercialisti di Milano hanno emanato una norma comportamentale (n. 153 del 23 ottobre 2003) con cui viene stabilito che “La registrazione del contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro non costituisce requisito necessario per consentire all’associante di dedurre dal reddito d’impresa gli utili spettanti all’associato”.

 

Deducibilità degli utili

 

Sotto il profilo dell’imposizione diretta, gli utili corrisposti all’associato, laddove l’apporto sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, concorrono a formarne il reddito in base al criterio di cassa.

L’associante può dedurre, dal reddito d’impresa, rispettando il criterio di competenza, gli utili spettanti all’associato, indipendentemente dall’imputazione a conto economico (art.62 del DPR. n. 917/1986) e anche quando la quota attribuita all’associato non risulti da atto pubblico, da scrittura privata autenticata ovvero da scrittura privata registrata.

Ai fini fiscali il legislatore, infatti, non ha ritenuto opportuno disporre che il contratto di associazione in partecipazione dovesse essere formalizzato con modalità diverse e più vincolanti, rispetto a quelle stabilite dal codice civile.

L’effettività del rapporto dovrà essere dimostrata con altri elementi di prova, indipendentemente dall’esistenza di un contratto in forma scritta avente data certa.

 

 

LE RISPOSTE ALLE VOSTRE DOMANDE

 

COME gestire il magazzino/periodici?

In caso di acquisto di un’edicola, come avviene la gestione del magazzino limitatamente ai periodici?

L.M.

 

Rilevando l’ammontare delle vendite sulla base degli estratti conto dei distributori, non bisogna rilevare nessun magazzino.

 

 

Un consiglio per affitare un’edicola

Devo affittare un’edicola e vorrei sapere se per le procedure inerenti al caso posso fare da solo o è preferibile la tutela di un professionista. Basta solo un contratto d’affitto? Grazie.

ABC - RI

 

L’affittanza d’azienda deve essere fatta mediante atto notarile nel quale il titolare dell’attività, concede a terze persone la sua azienda in affitto, a fronte di un canone di locazione.

Dopo l’atto notarile lei dovrà effettuare la comunicazione in Comune per l’annotazione del gestore sulla licenza. Se l’affitto riguarda l’unica sua attività, non dovrà più tenere le scritture contabili e dichiarerà direttamente, nella denuncia dei redditi, l’ammontare dei canoni percepiti ai fini della tassazione. Se è titolare di partita IVA, questa dovrà essere chiusa.

 

Come diventare società

 

Dal 1992 sono titolare di una licenza di edicolante e svolgo il mio lavoro come ditta individuale. Quando studiai per sostenere l’esame alla camera di commercio, appresi che l’edicolante poteva essere aiutato o sostituito nella sua attività da un parente di primo grado (coniuge, genitori, sorelle). Da allora certa di non commettere nulla di irregolare, quando ne ho avuta la necessità, mi sono fatta sostituire assentandomi anche per intere giornate. Ho appena scoperto che gli ispettori dell’INPS stanno multando edicolanti e tabaccai non trovati sul posto di lavoro perché chi li sostituiva, non essendo dipendente, non era assicurato. Quale norma giustifica questo comportamento? È vero che d’ora in poi dovrò passare 15 ore in edicola senza potermi spostare? A meno che non cambi denominazione trasformandomi in società inserendo, per esempio, mio marito.

E.C. - Oristano

 

Nello svolgimento della sua attività può farsi aiutare o sostituire occasionalmente dal coniuge o da un parente diretto. Se la sostituzione occasionale diventa collaborazione continuativa nello svolgimento dell’attività, il collaboratore deve essere assicurato all’INPS (gestione commercianti) pagando i contributi fissi unitamente a quelli del titolare dell’azienda. Credo che sia questa la contestazione possibile da parte degli ispettori INPS se hanno accertato la continuità della prestazione lavorativa da parte del familiare collaboratore.

La possibilità di ufficializzare la posizione del coniuge è sempre fattibile, magari con un’impresa familiare se il coniuge lavora abitualmente nell’edicola.

 

 

Prendere in gestione un’edicola

 

Vorrei prendere in gestione un’edicola a Roma e, dopo aver contattato il proprietario, mi sono sorte alcune domande che vi espongo:

1 - L’attuale proprietario mi dice che al momento dell’eventuale mia gestione, dovrò acquistare la merce che si trova inventariata. Vi chiedo: a quale prezzo è giusto acquistare la merce (circa 13000 euro)? Al prezzo di copertina o a quello scontato dal fornitore?

2 - Mi si chiede di versare una caparra che corrisponde al prezzo di tre settimane versato a tre fornitori (due minori e uno più grande). Tale cifra corrisponde a 2.400 euro (1° forn.) 2.100 euro (2° forn.) 10.500 euro (3° forn.) per un totale di circa 15.000 euro. Vi domando, se la richiesta di tale caparra è corretta.

3 - È possibile “scaricare/consultare” via Internet un fac-simile dell’atto notatile che dovrò firmare per la conduzione delle edicole?

4 - La durata dell’affitto/gestione è prestabilita da qualche associazione oppure è un discorso libero che è quindi possibile concordare direttamente con il proprietario?

5 - Cosa devo richiedere al proprietario per avere una stima più precisa sul precedente fatturato della suddetta edicola?

6 - Esiste una sorta di “borsino” di valutazione, come quello per le case, che possa dare un’idea sia per l’acquisto che per l’affitto delle edicole?

Mi scuso per la lungaggine ma ho assolutamente bisogno di far luce su questi aspetti. Cordiali saluti.

M.N.


La durata del contratto di affitto d’azienda è libera, pertanto soggetta agli accordi fra le parti in causa. L’affittanza va formalizzata mediante atto notarile e gli accordi patrimoniali vanno stabiliti dalle parti. Se ritira la merce esistente, va pagata al prezzo di acquisto scontando il 19% dal prezzo di copertina. La caparra di solito va in proporzione al prezzo da pagare, ma nel suo caso se non è una quota anticipata dell’affitto annuo, credo sia più un deposito cauzionale per un importo da concordare.

Che io sappia non esiste un borsino e nemmeno un fac-simile dell’atto notarile.

 

 

Si può intestare l’edicola a due amici?

Avrei due quesiti da porvi dato che ho intenzione di comperare un’edicola.

1 - Da un utile, diciamo, di 40.000 euro quanti se ne pagano in tasse e quanti vanno in tasca?

2 - Visto che la compero con un amico, è possibile intestare l’edicola a entrambi? Mi è stato detto di no, uno dei due deve risultare lavorante e l’altro intestatario. Però così facendo l’intestatario scarica i costi dell’edicola, affitto, luce, cambiali, telefono, ecc., invece quello che risulta lavorante non ha niente da scaricare. Dato che l’edicola la comperiamo in due al 50% mi piacerebbe avere tutto al 50%, ricavi, costi e ammortamenti vari. Come posso fare per risolvere questo problema? Grazie.

R. Bagatta - Milano

 

Per regolarizzare la posizione col suo amico, le conviene costituire una società di persone SNC (società in nome collettivo) e dopo, la società acquisterà l’attività dell’edicola. Così operando, tutti i ricavi e i relativi costi sono in capo alla società, mentre l’utile finale sarà attribuito al 50% a ogni singolo socio. Sulla propria quota di reddito, nel caso da lei indicato (_ 40.000: 2 pari a _ 20.000) ogni socio verserà l’IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi pari a _ 4.900. Ovviamente detto importo non tiene conto di eventuali detrazioni o deduzioni in capo al singolo soggetto.

 

Gli aggi sui biglietti dei trasporti pubblici

 

Vorrei sapere se esiste un articolo relativo alle norme per la registrazione degli aggi sulla vendita dei biglietti dei trasporti pubblici (nel nostro caso ATM - Milano). Vi ringrazio e porgo distinti saluti.

S.T. - Cassano d’Adda (MI)

 

Per le cessioni di beni soggetti ad aggi fissi, l’art. 18 comma 8 del DPR 29 Settembre 1973 n. 600 e successive modifiche, stabilisce che si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori; pertanto sono solo gli aggi a essere contabilizzati.