LA PAROLA ALL'AVVOCATO            
A cura di Maurizio Corti


Il distributore non è obbligato a “rifornire”

 

 

I.G. della provincia di Imperia, pur essendo in possesso di autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici rilasciata dal suo Comune, non può esercitare l’attività in quanto il distributore locale ritiene che, esistendo già un’altra rivendita nel paese, l’attivazione di una seconda sarebbe, per lui, antieconomica.

 

Il caso in esame è molto interessante poiché mi permette di evidenziare e chiarire due principi fondamentali, consolidati da recenti, e meno recenti, decisioni di organi di giustizia di merito e di legittimità.

Il primo principio è che il possesso di una autorizzazione comunale alla vendita non costituisce, per il soggetto interessato, titolo a essere rifornito di pubblicazioni quotidiane e periodiche, ma unicamente requisito indispensabile per la vendita delle stesse.

Il secondo principio è che il distributore locale non è obbligato, anche in presenza del nulla osta da parte della Federazione Editori, ad attivare un rapporto commerciale che si appalesa in tutta evidenza antieconomico per la stessa impresa di distribuzione locale la quale, operando nel settore quale imprenditore autonomo non può essere obbligato a instaurare un rapporto commerciale che determini una possibilità negativa (certa e dimostrabile) per la propria azienda.

 

Come fare per trasferire il chiosco

 

 A. SPAZIANO, dalla provincia di Viterbo, chiede alcune informazioni in merito alla possibilità di trasferire il chiosco in altra zona del proprio Comune.

 

La materia relativa al trasferimento del punto vendita, alla luce delle nuove normative, è quanto mai articolata e complessa anche e soprattutto in considerazione del fatto che il decreto legislativo n. 170 del 2001 (che ha modificato la normativa precedente in materia di vendita di quotidiani e periodici) nulla dice in ordine ai trasferimenti dei punti vendita.

Tuttavia, il suddetto decreto dispone all’art. 9 (norme finali) che, per quanto non previsto dal decreto stesso, si applichi il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (ossia la cosiddetta Legge Bersani).

Questo ultimo provvedimento normativo, prevede che gli esercizi di vicinato (come le rivendite di giornali), possano procedere al trasferimento della propria ubicazione, purché nell’ambito della stessa zona, comunicando semplicemente all’amministrazione comunale l’avvenuto trasferimento.

È di estrema evidenza che l’applicazione di questa norma possa creare, nell’ambito della stessa zona, situazioni di sovrapposizione di punti vendita tali da arrecare disagio all’utenza e danno alle rivendite troppo vicine l’una dall’altra.

Questa, purtroppo, è la situazione in essere nelle Regioni che ancora non hanno provveduto a emanare gli indirizzi ai Comuni per la predisposizione dei piani di localizzazione delle rivendite esclusive.

Diversa invece la situazione nelle Regioni che hanno già emanato gli indirizzi, (come per esempio la Lombardia), laddove i trasferimenti sono autorizzabili dalle amministrazioni comunali purché compatibili con i piani di localizzazione e quindi, in buona sostanza, non sono autorizzabili trasferimenti di punti vendita, anche nella stessa zona, se prima non si procede ad approvare il piano stesso.

 

Differenze nelle rese e relative contestazioni

F. M. rivenditore in provincia di Napoli, lamenta un problema, che è comune alla maggior parte dei rivenditori, ossia la differenza di pubblicazioni riscontrate nelle rese che vengono contestate dal distributore locale (con relativo addebito) al rivenditore e che assumono il più delle volte dimensioni tali da creare problemi economici di grande rilevanza per una rivendita.

 

Per ovviare a questa spiacevole situazione, ho ritenuto opportuno affrontare l’argomento all’interno dell’opuscolo ATTENTO ALLA TUA AZIENDA allegato a questo numero di Azienda Edicola, rappresentando una ipotesi di soluzione da utilizzare, ovviamente, nei casi estremi ossia quando le “mancanze” nella resa assumono caratteristiche di cronicità.

 

Per forniture inadeguate si ricorre all’Ordine Monocratico

F.P. di Avezzano (AQ), lamenta che il suo distributore locale non invia le pubblicazioni in misura adeguata a soddisfare le esigenze di vendita della propria rivendita di giornali.

 

È questo il classico esempio di probabile ed eventuale violazione delle norme contenute nell’Accordo Nazionale riferite all’adeguamento delle forniture alle reali esigenze del punto vendita. Ho volutamente utilizzato i termini  “probabile” ed “eventuale” posto che l’inadeguatezza delle forniture deve essere dimostrata dal rivenditore sulle scorta della documentazione in suo possesso. Quanto sopra in ragione del fatto che, per la violazione dell’Accordo Nazionale, il rivenditore ha la facoltà di investire della questione l’Organo Monocratico, il quale a sua volta, sulla scorta di documentate prove che dimostrano l’inadeguatezza, per difetto, delle forniture può sanzionare, sotto il profilo pecuniario, le Aziende Editoriali mandatarie del distributore locale di riferimento.