LA PAROLA ALL'AVVOCATO |
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A cura di Maurizio Corti |
Il distributore
non è obbligato a “rifornire”
I.G. della provincia di Imperia, pur essendo in possesso di autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici rilasciata dal suo Comune, non può esercitare l’attività in quanto il distributore locale ritiene che, esistendo già un’altra rivendita nel paese, l’attivazione di una seconda sarebbe, per lui, antieconomica.
Il caso in esame
è molto interessante poiché mi permette di evidenziare e chiarire due principi
fondamentali, consolidati da recenti, e meno recenti, decisioni di organi di
giustizia di merito e di legittimità.
Il primo
principio è che il possesso di una autorizzazione comunale alla vendita non
costituisce, per il soggetto interessato, titolo a essere rifornito di
pubblicazioni quotidiane e periodiche, ma unicamente requisito indispensabile
per la vendita delle stesse.
Il secondo
principio è che il distributore locale non è obbligato, anche in presenza del
nulla osta da parte della Federazione Editori, ad attivare un rapporto
commerciale che si appalesa in tutta evidenza antieconomico per la stessa
impresa di distribuzione locale la quale, operando nel settore quale
imprenditore autonomo non può essere obbligato a instaurare un rapporto
commerciale che determini una possibilità negativa (certa e dimostrabile) per
la propria azienda.
A. SPAZIANO, dalla provincia di Viterbo,
chiede alcune informazioni in merito alla possibilità di trasferire il chiosco
in altra zona del proprio Comune.
La materia
relativa al trasferimento del punto vendita, alla luce delle nuove normative, è
quanto mai articolata e complessa anche e soprattutto in considerazione del
fatto che il decreto legislativo n. 170 del 2001 (che ha modificato la
normativa precedente in materia di vendita di quotidiani e periodici) nulla
dice in ordine ai trasferimenti dei punti vendita.
Tuttavia, il
suddetto decreto dispone all’art. 9 (norme finali) che, per quanto non previsto
dal decreto stesso, si applichi il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (ossia
la cosiddetta Legge Bersani).
Questo ultimo
provvedimento normativo, prevede che gli esercizi di vicinato (come le
rivendite di giornali), possano procedere al trasferimento della propria
ubicazione, purché nell’ambito della stessa zona, comunicando semplicemente
all’amministrazione comunale l’avvenuto trasferimento.
È di estrema
evidenza che l’applicazione di questa norma possa creare, nell’ambito della
stessa zona, situazioni di sovrapposizione di punti vendita tali da arrecare
disagio all’utenza e danno alle rivendite troppo vicine l’una dall’altra.
Questa,
purtroppo, è la situazione in essere nelle Regioni che ancora non hanno
provveduto a emanare gli indirizzi ai Comuni per la predisposizione dei piani
di localizzazione delle rivendite esclusive.
Diversa invece
la situazione nelle Regioni che hanno già emanato gli indirizzi, (come per
esempio la Lombardia), laddove i trasferimenti sono autorizzabili dalle
amministrazioni comunali purché compatibili con i piani di localizzazione e
quindi, in buona sostanza, non sono autorizzabili trasferimenti di punti
vendita, anche nella stessa zona, se prima non si procede ad approvare il piano
stesso.
F. M. rivenditore in provincia di Napoli,
lamenta un problema, che è comune alla maggior parte dei rivenditori, ossia la
differenza di pubblicazioni riscontrate nelle rese che vengono contestate dal
distributore locale (con relativo addebito) al rivenditore e che assumono il
più delle volte dimensioni tali da creare problemi economici di grande
rilevanza per una rivendita.
Per ovviare a
questa spiacevole situazione, ho ritenuto opportuno affrontare l’argomento
all’interno dell’opuscolo ATTENTO ALLA TUA AZIENDA allegato a questo numero di
Azienda Edicola, rappresentando una ipotesi di soluzione da utilizzare,
ovviamente, nei casi estremi ossia quando le “mancanze” nella resa assumono
caratteristiche di cronicità.
F.P. di Avezzano (AQ), lamenta che il suo distributore locale non invia le pubblicazioni in misura adeguata a soddisfare le esigenze di vendita della propria rivendita di giornali.
È questo il
classico esempio di probabile ed eventuale violazione delle norme contenute
nell’Accordo Nazionale riferite all’adeguamento delle forniture alle reali
esigenze del punto vendita. Ho volutamente utilizzato i termini “probabile” ed “eventuale” posto che
l’inadeguatezza delle forniture deve essere dimostrata dal rivenditore sulle
scorta della documentazione in suo possesso. Quanto sopra in ragione del fatto
che, per la violazione dell’Accordo Nazionale, il rivenditore ha la facoltà di
investire della questione l’Organo Monocratico, il quale a sua volta, sulla
scorta di documentate prove che dimostrano l’inadeguatezza, per difetto, delle
forniture può sanzionare, sotto il profilo pecuniario, le Aziende Editoriali
mandatarie del distributore locale di riferimento.