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L'ESPERTO RISPONDE |
| A cura di Carlo Leopardo |
Se l’editore
invia all’agenzia la pubblicazione indicando che deve essere distribuita in
conto deposito, può questa ignorare quanto indicato dall’editore?
L.G.Z. -
Bassano del Grappa (VI)
Premesso che
leggi, regolamenti e accordi vari presenti in tutti i settori della vita di
tutti i giorni, e non solo riguardanti la nostra attività, devono essere
rispettati, tuttavia accade che possano essere disattesi. La casistica è,
infatti, vasta e, in proposito, esistono forze dell’ordine preposte al
controllo del rispetto delle leggi e giudici che erogano sanzioni e pene a
coloro che, di fatto, diventano “fuorilegge”.
Nel nostro
settore, l’editore fa pervenire al distributore locale la cosiddetta FASCETTA
che contiene le caratteristiche della testata: sconti al distributore locale,
ai rivenditori, permanenza in edicola, quantità delle copie inviate e,
naturalmente, se la pubblicazione deve essere distribuita in conto deposito.
Sovente i
distributori locali disattendono questa indicazione. In questo caso, dopo circa
30 giorni dalla loro distribuzione, queste pubblicazioni devono essere rese.
Legga su ATTENTO
ALLA TUA AZIENDA, che ha trovato allegato a questo numero, i diversi SAPEVI CHE… relativi al conto
deposito. Prenda visione anche di quanto pubblicato su Azienda Edicola n.5 a
pag. 66.
Infine, ecco qui
di seguito quanto più volte puntualizzato circa le modifiche a suo tempo
apportate agli art.7 e 10 dell’Accordo Nazionale che, di fatto, regolano la
permanenza in edicola delle pubblicazioni, qualsiasi evento distributivo si
verifichi:
Tutte le
pubblicazioni inviate all’agenzia di distribuzione che vengono fatte pagare
nella bolla di arrivo della giornata di invio, hanno diritto a una permanenza
in edicola non superiore a 30/32 giorni, in quanto gli accordi sottoscritti
prevedono che “dovranno essere richiamate in resa” entro il suddetto termine.
Il termine
“dovranno” non lascia spazio interpretativo e ne consegue che è pur vero che il rivenditore deve
rendere le pubblicazioni esclusivamente a seguito del documento di richiamo
resa inviato dall’agenzia di distribuzione, compilando la relativa distinta, ma
è altrettanto vero che se l’agenzia non richiama le pubblicazioni nei termini
sopra indicati, disattende una normativa prevista dall’Accordo Nazionale, dando
di fatto, la possibilità di rendere autonomamente quanto in realtà non può più
rimanere in edicola.
Tale situazione
si ripete esattamente anche per quelle pubblicazioni inviate in “pagamento
differito”, le quali hanno diritto di rimanere in edicola 60 giorni. In questo
caso, trascorsi 60/62 giorni dalla loro distribuzione, devono essere richiamate
in resa e contemporaneamente addebitate in conto. Riassumendo:
Nella mia edicola vendo anche giocattoli e cartoleria. Non vorrei più
ricevere materiale porno per i seguenti due motivi: primo perché non riesco a
venderne neanche una copia (mentre
purtroppo sono costretto a impegnare alte somme di denaro) secondo, perché
vendendo giochi, nessun cliente entra a
comperarli. Cordiali saluti.
C. B. -
Sommariva Bosco (CN)
L’obiezione di
coscienza è permessa, ormai, a una moltitudine di categorie professionali. Non
vedo perché non debba essere permessa anche ai giornalai per quanto riguarda il
materiale pornografico che, peraltro, proprio a norma di legge e per le sue
particolari caratteristiche non può nemmeno essere esposto.
Comunichi al suo
distributore i motivi che le impongono di non trattare questo materiale
(afflusso di bambini - data la caratteristica del suo negozio) e lo inviti,
tassativamente, a non inviarglielo più.
Veda anche
quanto affermato dal responsabile vendite della A&G Marco, distributore
nazionale.
Sarà contattata
dal nostro coordinatore di zona per eventuali altri suggerimenti.
Come rifiutare testate ingombranti
È possibile
evitare che il distributore mi invii riviste ingombranti che hanno poco
mercato? So che si può con le
pubblicazioni hard. E con le altre?
A. M. -
Gualdo Tadino (PG)
Un giornale quotidiano,
o un periodico, non può essere discriminato a causa del formato più o meno
ingombrante.
Quando lei dice
di avere poco mercato di determinate pubblicazioni, presumo che sia fornito
delle stesse in numero superiore al fabbisogno della sua rivendita. In questo
caso, il distributore locale non ha provveduto ad armonizzare il flusso delle
forniture alle sue reali esigenze diffusionali.
Ritengo pertanto
legittima la resa, anche immediata, di quanto statisticamente è possibile
considerare esuberante.
Allo stesso modo
esistono prodotti che, a vario titolo, vengono distribuiti nelle edicole, ma
che nulla hanno di editoriale e che mancano delle caratteristiche di legge per
essere catalogati come giornali quotidiani o periodici: anche in questo caso è
legittimo renderli.
Servizio
a domicilio nel comune vicino
Un edicolante del comune vicino svolge servizio di consegna a domicilio nel
mio comune. Può? Grazie.
No, l’attività
di servizio porta a porta, può essere effettuata solo nel Comune che ha
rilasciato autorizzazione per la vendita, e non in altri comuni;
l’autorizzazione è comunale e consente l’esercizio delle attività connesse solo
sul proprio territorio.
Parliamo
di locandine da posizionare
Su una strada a doppio senso di circolazione posso mettere le locandine dei
quotidiani e di altre riviste sull’altro lato? Vorrei inoltre sapere se esiste
un limite di distanza. Grazie.
Altre due
domande: se non erro, non avendo la licenza per prodotti alimentari, non posso
vendere pastigliaggi. Allora per quale motivo mi arrivano dal mio distributore
tatuaggi con all’interno gomme da masticare?
Ho una
cartoleria edicola e vorrei sapere se ho l’obbligo di esporre l’orario di
apertura e chiusura. Inoltre, se voglio tenere aperto anche dopo le ore 20 devo
comunicarlo a qualcuno?
A. B. -
Jesi (AN)
1- Se la sua
rivendita è ubicata in un negozio, può esporre le locandine all’interno dei
locali adibiti alla vendita, sui muri esterni, se ha avuto regolare permesso
dal proprietario dell’immobile o dal condominio, se invece è un chiosco, le
locandine vanno esposte all’esterno dello stesso, negli ambiti di sua
pertinenza che normalmente coincidono con la proiezione a terra dell’area della
copertura; naturalmente fatti salvi i normali criteri di sicurezza applicabili
(che non ostacolino visibilità stradale, non sia possibile il loro distacco
accidentale, non possano causare danni a cose o persone, ecc.). In tutti gli
altri casi, come anche quello da lei evidenziato, non è possibile.
2- Al momento attuale,
nella sua regione non è possibile vendere pastigliaggi senza regolare
autorizzazione. Quando parla di tatuaggi, immagino si riferisca a bustine
contenenti gli stessi; se trattasi di prodotti editoriali, al pari delle varie
raccolte di figurine, le “gomme” sono da considerarsi come gadget dello stesso.
Non abbiamo già messo in vendita, nel passato, periodici contenenti: pasta,
dadi, galatine, caramelle varie?
Se il prodotto
non è, invece, editoriale, le consiglio di renderlo immediatamente al suo fornitore,
in quanto potrebbe crearle qualche problema che, senza dubbio, penso voglia
evitare.
3- Normalmente
l’orario di apertura segue quello della cosiddetta attività principale; penso,
tuttavia, che vendendo giornali, sia possibile fare quanto da lei richiesto.
Tenga presente che le normative attuali sul commercio, volendo, contengono già
orari talmente ampi da poterle permettere grande elasticità; le consiglio
tuttavia di rivolgersi alla locale Associazione Commercianti (ASCOM), dove le
potranno essere più esaustivi.
Riviste
e quotidiani non si dovrebbero sfogliare
Vorrei sapere come comportarmi con i clienti che aprono e sfogliano riviste
e quotidiani. Ho già esposto un cartello con l’invito ad astenersi dal
consultare i giornali, ma il pubblico o non lo vede o si offende se faccio
presente che la rivista sfogliata diventa invendibile. Esiste una legge o un
modo per poter gestire meglio la cosa? Grazie.
Martin
& C. - Sestriere (TO)
Non esistono
leggi particolari al proposito, quello da lei evidenziato è solo un problema di
scarsa educazione. Non ho suggerimenti da darle se non quello di indicare,
“satiricamente” a questi clienti, l’ubicazione della locale biblioteca dove,
senza dubbio, potranno esercitare la loro attività molto più comodamente. Non abbia
timore, perché questi sono solo scrocconi e non clienti.
L’unico accenno
a quanto Lei evidenzia, e che potrebbe servirle per un ulteriore cartello, è
quanto riportato sull’Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e
periodici al comma 9, art. 7: “…le rivendite si impegnano a non dare in lettura
a nessun titolo e per nessun motivo le pubblicazioni poste in vendita”.
Chi contattare per vendere giornali e riviste ?
Chi devo
contattare per ricevere quotidianamente i giornali e le riviste da vendere?
L.
Valsecchi - Cisano B. (BG)
Sono il
proprietario di un bar sito in una zona ad alto traffico e vorrei sapere se è
possibile, ed eventualmente come, installare all’interno del bar una rivendita di
giornali. Grazie.
O.
Boccabella - Avezzano (AQ)
Una risposta a
due domande simili: il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica
si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti di vendita esclusivi e
non esclusivi.
Per poter porre in
vendita giornali quotidiani e periodici, si deve essere in possesso di regolare
autorizzazione rilasciata dal Comune. Ottenuto ciò, si deve inoltrare richiesta
di fornitura dei giornali alla FIEG, Federazione Italiana Editori Giornali
(sedi di Milano o Roma), allegando copia dell’autorizzazione, che, se lo
riterrà opportuno fornirà il nome e il recapito del distributore locale al
quale ci si dovrà poi rivolgere per ricevere il prodotto. Vedere anche a pag.66
di questo numero.
Pastigliaggi e distanze fra le rivendite
Posso vendere
pastigliaggi nella mia edicola? Vorrei inoltre sapere se la legge sulle
distanze tra le rivendite è ancora attuale e di quanti metri è in un comune di
5.000 abitanti. Grazie.
T. -
Marrubiu (OR)
Mentre scrivo,
nella sua regione non è possibile vendere pastigliaggi, senza essere in
possesso dei necessari requisiti, che può verificare presso la locale
Associazione Commercianti (ASCOM).
Il DL 24 aprile
2001 n. 170 - Riordino del sistema di diffusione della stampa - non contiene
alcuna distanza minima da rispettare tra le rivendite. Tuttavia, il piano di
localizzazione dei punti di vendita della stampa, di cui i comuni devono
dotarsi, potrebbe contenere vincoli distanziometrici, ma questo può saperlo
solo rivolgendosi all’ufficio commercio del suo Comune.
Una sfida al ribasso per una gara d’appalto pubblica
Vorrei avere un chiarimento in merito a una gara d’appalto pubblica per la fornitura di quotidiani, riviste e periodici per la biblioteca civica comunale del comune di Brugherio, dove ha sede la mia attività. In due esercenti abbiamo partecipato alla gara di appalto al prezzo di base dato dal comune. Io ho confermato come offerta il prezzo stabilito dalla base di gara, il collega invece ha lanciato un prezzo inferiore facendo così uno sconto.
Vi chiedo se
ciò è possibile. Io fornisco già la biblioteca.
P. S. -
Brugherio (MI)
Per chiarezza le
riporto quanto indicato dal Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170 -
Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica - dove
all’Art. 5 lettera a) si legge: “Il prezzo di vendita della stampa quotidiana e
periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai
punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita”. Non
è, quindi, possibile effettuare quanto posto in essere dal suo collega, che
risulta perseguibile.
L’autorizzazione per i pastigliaggi
Ho chiesto al
comune di poter vendere anche pastigliaggi come da delibera della Regione
Veneto e mi viene richiesta l’autorizzazione sanitaria per la vendita di
alimenti. Competente è l’Asl 21 di Legnago. Cosa posso fare? L’autorizzazione
richiede la firma di tecnici abilitati sulle planimetrie dei locali, lo scarico
delle acque, ecc.
S. S. -
Oppeano (VR)
Per chiarezza
riporto quanto espresso al punto 6 dell’Art. 3, Titolo II della Deliberazione
della Giunta della Regione Veneto n. 1409 del 16 maggio 2003: “ I punti vendita
esclusivi possono ampliare la gamma merceologica di vendita estendendola al
settore non alimentare e/o alimentare, salva la presenza dei necessari
requisiti commerciali, urbanistici e igienico-sanitari previsti dalla normativa
vigente in materia. LA VENDITA DI PASTIGLIAGGI È DA CONSIDERARSI INCLUSA NEL
SETTORE NON ALIMENTARE”.
Direi che fatti
salvi i requisiti commerciali e urbanistici, avendo la Regione Veneto inserito
la vendita dei pastigliaggi nel settore non alimentare, non è necessaria alcuna
autorizzazione sanitaria, anzi, al proposito mi sentirei di affermare che lei
può porre in vendita quanto evidenziato senza altre implicazioni, richieste o
autorizzazioni .
Probabilmente i
funzionari a cui si è rivolta o non hanno letto bene la delibera, o hanno
confuso vendita con somministrazione. Non capisco, infatti, come si possa
richiedere una autorizzazione sanitaria per la vendita di alimenti, quando i
pastigliaggi sono considerati inclusi nel settore non alimentare.