L'ESPERTO - Carlo Leopardo
L'ESPERTO RISPONDE
A cura di Carlo Leopardo

 

 

 

Una domanda sul conto deposito

 

Se l’editore invia all’agenzia la pubblicazione indicando che deve essere distribuita in conto deposito, può questa ignorare quanto indicato dall’editore?

L.G.Z. - Bassano del Grappa (VI)

 

Premesso che leggi, regolamenti e accordi vari presenti in tutti i settori della vita di tutti i giorni, e non solo riguardanti la nostra attività, devono essere rispettati, tuttavia accade che possano essere disattesi. La casistica è, infatti, vasta e, in proposito, esistono forze dell’ordine preposte al controllo del rispetto delle leggi e giudici che erogano sanzioni e pene a coloro che, di fatto, diventano “fuorilegge”.

Nel nostro settore, l’editore fa pervenire al distributore locale la cosiddetta FASCETTA che contiene le caratteristiche della testata: sconti al distributore locale, ai rivenditori, permanenza in edicola, quantità delle copie inviate e, naturalmente, se la pubblicazione deve essere distribuita in conto deposito.

Sovente i distributori locali disattendono questa indicazione. In questo caso, dopo circa 30 giorni dalla loro distribuzione, queste pubblicazioni devono essere rese.

Legga su ATTENTO ALLA TUA AZIENDA, che ha trovato allegato a questo numero,  i diversi SAPEVI CHE… relativi al conto deposito. Prenda visione anche di quanto pubblicato su Azienda Edicola n.5 a pag. 66.

Infine, ecco qui di seguito quanto più volte puntualizzato circa le modifiche a suo tempo apportate agli art.7 e 10 dell’Accordo Nazionale che, di fatto, regolano la permanenza in edicola delle pubblicazioni, qualsiasi evento distributivo si verifichi:

Conto deposito - puntualizzazioni artt.7 e 10

Tutte le pubblicazioni inviate all’agenzia di distribuzione che vengono fatte pagare nella bolla di arrivo della giornata di invio, hanno diritto a una permanenza in edicola non superiore a 30/32 giorni, in quanto gli accordi sottoscritti prevedono che “dovranno essere richiamate in resa” entro il suddetto termine.

Il termine “dovranno” non lascia spazio interpretativo e ne consegue che è pur vero che il rivenditore deve rendere le pubblicazioni esclusivamente a seguito del documento di richiamo resa inviato dall’agenzia di distribuzione, compilando la relativa distinta, ma è altrettanto vero che se l’agenzia non richiama le pubblicazioni nei termini sopra indicati, disattende una normativa prevista dall’Accordo Nazionale, dando di fatto, la possibilità di rendere autonomamente quanto in realtà non può più rimanere in edicola.

Tale situazione si ripete esattamente anche per quelle pubblicazioni inviate in “pagamento differito”, le quali hanno diritto di rimanere in edicola 60 giorni. In questo caso, trascorsi 60/62 giorni dalla loro distribuzione, devono essere richiamate in resa e contemporaneamente addebitate in conto. Riassumendo:

 

Come rifiutare il materiale porno


Nella mia edicola vendo anche giocattoli e cartoleria. Non vorrei più ricevere materiale porno per i seguenti due motivi: primo perché non riesco a venderne neanche una copia (mentre  purtroppo sono costretto a impegnare alte somme di denaro) secondo, perché vendendo giochi, nessun cliente  entra a comperarli. Cordiali saluti.

C. B. - Sommariva Bosco (CN)

 

L’obiezione di coscienza è permessa, ormai, a una moltitudine di categorie professionali. Non vedo perché non debba essere permessa anche ai giornalai per quanto riguarda il materiale pornografico che, peraltro, proprio a norma di legge e per le sue particolari caratteristiche non può nemmeno essere esposto.

Comunichi al suo distributore i motivi che le impongono di non trattare questo materiale (afflusso di bambini - data la caratteristica del suo negozio) e lo inviti, tassativamente, a non inviarglielo più.

Veda anche quanto affermato dal responsabile vendite della A&G Marco, distributore nazionale.

Sarà contattata dal nostro coordinatore di zona per eventuali altri suggerimenti.

 

Come rifiutare testate ingombranti

È possibile evitare che il distributore mi invii riviste ingombranti che hanno poco mercato? So che si può con  le pubblicazioni hard. E con le altre?

A. M. - Gualdo Tadino (PG)

 

Un giornale quotidiano, o un periodico, non può essere discriminato a causa del formato più o meno ingombrante.

Quando lei dice di avere poco mercato di determinate pubblicazioni, presumo che sia fornito delle stesse in numero superiore al fabbisogno della sua rivendita. In questo caso, il distributore locale non ha provveduto ad armonizzare il flusso delle forniture alle sue reali esigenze diffusionali.

Ritengo pertanto legittima la resa, anche immediata, di quanto statisticamente è possibile considerare esuberante.

Allo stesso modo esistono prodotti che, a vario titolo, vengono distribuiti nelle edicole, ma che nulla hanno di editoriale e che mancano delle caratteristiche di legge per essere catalogati come giornali quotidiani o periodici: anche in questo caso è legittimo renderli.

 

Servizio a domicilio nel comune vicino

Un edicolante del comune vicino svolge servizio di consegna a domicilio nel mio comune. Può? Grazie.

F. Costamagna - Saint-Vincent

 

No, l’attività di servizio porta a porta, può essere effettuata solo nel Comune che ha rilasciato autorizzazione per la vendita, e non in altri comuni; l’autorizzazione è comunale e consente l’esercizio delle attività connesse solo sul proprio territorio.

 

Parliamo di locandine da posizionare

Su una strada a doppio senso di circolazione posso mettere le locandine dei quotidiani e di altre riviste sull’altro lato? Vorrei inoltre sapere se esiste un limite di distanza. Grazie.

Altre due domande: se non erro, non avendo la licenza per prodotti alimentari, non posso vendere pastigliaggi. Allora per quale motivo mi arrivano dal mio distributore tatuaggi con all’interno gomme da masticare?

Ho una cartoleria edicola e vorrei sapere se ho l’obbligo di esporre l’orario di apertura e chiusura. Inoltre, se voglio tenere aperto anche dopo le ore 20 devo comunicarlo a qualcuno?

A. B. - Jesi (AN)

 

1- Se la sua rivendita è ubicata in un negozio, può esporre le locandine all’interno dei locali adibiti alla vendita, sui muri esterni, se ha avuto regolare permesso dal proprietario dell’immobile o dal condominio, se invece è un chiosco, le locandine vanno esposte all’esterno dello stesso, negli ambiti di sua pertinenza che normalmente coincidono con la proiezione a terra dell’area della copertura; naturalmente fatti salvi i normali criteri di sicurezza applicabili (che non ostacolino visibilità stradale, non sia possibile il loro distacco accidentale, non possano causare danni a cose o persone, ecc.). In tutti gli altri casi, come anche quello da lei evidenziato, non è possibile.

2- Al momento attuale, nella sua regione non è possibile vendere pastigliaggi senza regolare autorizzazione. Quando parla di tatuaggi, immagino si riferisca a bustine contenenti gli stessi; se trattasi di prodotti editoriali, al pari delle varie raccolte di figurine, le “gomme” sono da considerarsi come gadget dello stesso. Non abbiamo già messo in vendita, nel passato, periodici contenenti: pasta, dadi, galatine, caramelle varie?

Se il prodotto non è, invece, editoriale, le consiglio di renderlo immediatamente al suo fornitore, in quanto potrebbe crearle qualche problema che, senza dubbio, penso voglia evitare.

3- Normalmente l’orario di apertura segue quello della cosiddetta attività principale; penso, tuttavia, che vendendo giornali, sia possibile fare quanto da lei richiesto. Tenga presente che le normative attuali sul commercio, volendo, contengono già orari talmente ampi da poterle permettere grande elasticità; le consiglio tuttavia di rivolgersi alla locale Associazione Commercianti (ASCOM), dove le potranno essere più esaustivi.

 

Riviste e quotidiani non si dovrebbero sfogliare

Vorrei sapere come comportarmi con i clienti che aprono e sfogliano riviste e quotidiani. Ho già esposto un cartello con l’invito ad astenersi dal consultare i giornali, ma il pubblico o non lo vede o si offende se faccio presente che la rivista sfogliata diventa invendibile. Esiste una legge o un modo per poter gestire meglio la cosa? Grazie.

Martin & C. - Sestriere (TO)

 

Non esistono leggi particolari al proposito, quello da lei evidenziato è solo un problema di scarsa educazione. Non ho suggerimenti da darle se non quello di indicare, “satiricamente” a questi clienti, l’ubicazione della locale biblioteca dove, senza dubbio, potranno esercitare la loro attività molto più comodamente. Non abbia timore, perché questi sono solo scrocconi e non clienti.

L’unico accenno a quanto Lei evidenzia, e che potrebbe servirle per un ulteriore cartello, è quanto riportato sull’Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici al comma 9, art. 7: “…le rivendite si impegnano a non dare in lettura a nessun titolo e per nessun motivo le pubblicazioni poste in vendita”.

 

Chi contattare per vendere giornali e riviste ?

Chi devo contattare per ricevere quotidianamente i giornali e le riviste da vendere?

L. Valsecchi - Cisano B. (BG)

 

E’ possibile un edicolante all’interno di un bar ?

 

Sono il proprietario di un bar sito in una zona ad alto traffico e vorrei sapere se è possibile, ed eventualmente come, installare all’interno del bar una rivendita di giornali. Grazie.

O. Boccabella - Avezzano (AQ)

 

Una risposta a due domande simili: il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti di vendita esclusivi e non esclusivi.

Per poter porre in vendita giornali quotidiani e periodici, si deve essere in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dal Comune. Ottenuto ciò, si deve inoltrare richiesta di fornitura dei giornali alla FIEG, Federazione Italiana Editori Giornali (sedi di Milano o Roma), allegando copia dell’autorizzazione, che, se lo riterrà opportuno fornirà il nome e il recapito del distributore locale al quale ci si dovrà poi rivolgere per ricevere il prodotto. Vedere anche a pag.66 di questo numero.

 

Pastigliaggi e distanze fra le rivendite

Posso vendere pastigliaggi nella mia edicola? Vorrei inoltre sapere se la legge sulle distanze tra le rivendite è ancora attuale e di quanti metri è in un comune di 5.000 abitanti. Grazie.

T. - Marrubiu (OR)

 

Mentre scrivo, nella sua regione non è possibile vendere pastigliaggi, senza essere in possesso dei necessari requisiti, che può verificare presso la locale Associazione Commercianti (ASCOM).

Il DL 24 aprile 2001 n. 170 - Riordino del sistema di diffusione della stampa - non contiene alcuna distanza minima da rispettare tra le rivendite. Tuttavia, il piano di localizzazione dei punti di vendita della stampa, di cui i comuni devono dotarsi, potrebbe contenere vincoli distanziometrici, ma questo può saperlo solo rivolgendosi all’ufficio commercio del suo Comune.

 

Una sfida al ribasso per una gara d’appalto pubblica

Vorrei avere un chiarimento in merito a una gara d’appalto pubblica per la fornitura di quotidiani, riviste e periodici per la biblioteca civica comunale del comune di Brugherio, dove ha sede la mia attività. In due esercenti abbiamo partecipato alla gara di appalto al prezzo di base dato dal comune. Io ho confermato come offerta il prezzo stabilito dalla base di gara, il collega invece ha lanciato un prezzo inferiore facendo così uno sconto.

Vi chiedo se ciò è possibile. Io fornisco già la biblioteca.

P. S. - Brugherio (MI)

 

Per chiarezza le riporto quanto indicato dal Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170 - Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica - dove all’Art. 5 lettera a) si legge: “Il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita”. Non è, quindi, possibile effettuare quanto posto in essere dal suo collega, che risulta perseguibile.

 

L’autorizzazione per i pastigliaggi

Ho chiesto al comune di poter vendere anche pastigliaggi come da delibera della Regione Veneto e mi viene richiesta l’autorizzazione sanitaria per la vendita di alimenti. Competente è l’Asl 21 di Legnago. Cosa posso fare? L’autorizzazione richiede la firma di tecnici abilitati sulle planimetrie dei locali, lo scarico delle acque, ecc.

S. S. - Oppeano (VR)

 

Per chiarezza riporto quanto espresso al punto 6 dell’Art. 3, Titolo II della Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 1409 del 16 maggio 2003: “ I punti vendita esclusivi possono ampliare la gamma merceologica di vendita estendendola al settore non alimentare e/o alimentare, salva la presenza dei necessari requisiti commerciali, urbanistici e igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente in materia. LA VENDITA DI PASTIGLIAGGI È DA CONSIDERARSI INCLUSA NEL SETTORE NON ALIMENTARE”.

Direi che fatti salvi i requisiti commerciali e urbanistici, avendo la Regione Veneto inserito la vendita dei pastigliaggi nel settore non alimentare, non è necessaria alcuna autorizzazione sanitaria, anzi, al proposito mi sentirei di affermare che lei può porre in vendita quanto evidenziato senza altre implicazioni, richieste o autorizzazioni .

Probabilmente i funzionari a cui si è rivolta o non hanno letto bene la delibera, o hanno confuso vendita con somministrazione. Non capisco, infatti, come si possa richiedere una autorizzazione sanitaria per la vendita di alimenti, quando i pastigliaggi sono considerati inclusi nel settore non alimentare.