A cura di Domenico Moschella
IL COMMERCIALISTA
A cura di Domenico Moschella

 

 

DEFINIRE IL GUADAGNO MENSILE

 

Sto per rilevare un’edicola e l’attuale proprietario mi ha detto verbalmente che il suo incasso mensile si aggira intorno a 8.000 euro al mese. Quanto sarà effettivamente il mio guadagno netto al mese? Che cosa bisogna detrarre dall’incasso mensile per avere il reale guadagno? Grazie per l’attenzione e saluti.

D. Torrisi

 

Sull’importo da lei indicato, pari a euro 8.000,00 (ottomila) d’incasso mensile, l’aggio netto ammonta a _ 1.502,00. Da questo importo deve detrarre le spese mensili (rateo affitto, telefono, luce e spese generali) per ottenere il reddito netto mensile che su base annua dovrà essere tassato.

 

INTESTARE LA RICEVITORIA O FORMARE UN’IMPRESA FAMILIARE?

 

Ho una cartolibreria edicola ricevitoria con una dipendente part-time e mio marito inserito come collaboratore. Per ottimizzare al meglio l’attività, un consulente mi ha consigliato di intestare solo la ricevitoria (che produce un alto reddito) a mio marito mentre un altro mi ha consigliato di formare un’impresa familiare. Chi devo ascoltare? Grazie.

P. B. – Verona


Se l’obiettivo è quello di ottenere un risparmio fiscale, ripartendo su più soggetti il carico tributario, risulta più semplice e opportuna la costituzione dell’impresa familiare, la quale va statuita con apposito atto entro l’anno in corso per essere applicata nel prossimo esercizio.

 

QUALI ADEMPIMENTI CONTABILI?

 

Vorrei capire esattamente quali sono gli adempimenti contabili, fiscali e relativi registri obbligatori per un edicolante senza partita IVA e iscritto alla CCIAA con la qualifica di piccolo imprenditore.

D. A. – Brescia

I titolari di edicola esclusiva senza partita IVA, devono tenere il registro delle uscite (acquisti) dove devono registrare settimanalmente gli E/Conto dei distributori, unitamente al libro delle entrate (incassi) dove vanno annotati gli importi degli estratti conto dei distributori maggiorati dell’aggio del 23,11%.

Inoltre, sul libro delle uscite vanno registrate, in un’apposita colonna, le altre spese documentate sostenute, mentre sul libro degli incassi vanno segnati gli aggi sulle vendite di altri prodotti (schede telefoniche, ricariche, biglietti ecc…).

 

UN CHIARIMENTO PER LA NUOVA GESTIONE

 

Ho rilevato l’attività da mio marito attraverso un atto di donazione nel marzo 2003. Il mio consulente ha pertanto provveduto ad aprirmi una nuova partita IVA. La gestione amministrativa avviene in questo modo: consegno per l’elaborazione contabile copia degli E/C settimanali indicanti le liquidazioni. Gli stessi vengono contabilizzati sul registro IVA acquisti per l’importo pagato al distributore (al netto dei resi) e sul registro corrispettivi per lo stesso importo maggiorato della percentuale del 23,11%. Il commercialista di mio marito utilizzava lo stesso criterio di contabilizzazione applicando una maggiorazione del 21, 99% in luogo del 23,11%. Il nuovo consulente ritiene tale percentuale non corretta. Ambedue non rilevano rimanenze a fine anno (mi è stato segnalato dal nuovo consulente che la rilevazione delle rimanenze è tipica della contabilità con gestione a costi meno ricavi e rimanenze: secondo tale regime si dovrebbe contabilizzare sui corrispettivi gli incassi effettivi giornalieri, da confrontarsi con i costi di carico provenienti dagli E/C del distributore).

Ai fini IVA, il consulente mi segnala che per il 2003 dovremo fare un’unica denuncia annuale contenente due intercalari riguardanti rispettivamente i periodi svolti da me e da mio marito, mentre ai fini reddituali presenteremo autonome dichiarazioni dei redditi. Gradirei conferma sulla regolarità di quanto mi è stato indicato.

Grazie e complimenti per la rivista

A.B. – Paullo (MI)

Concordo col sistema di rilevazione contabile da lei descritto e con l’applicazione dell’aggio al 23,11% senza rilevazione delle rimanenze. Mi risulta poco chiaro da quanto scrive, e non conoscendo il contenuto dell’atto di donazione, la presentazione di una unica dichiarazione IVA vista l’attribuzione di una nuova partita IVA a suo nome e presumo la cessazione di quella preesistente a nome del marito.

 

CONSERVARE LE BOLLE?

 

Sono obbligata a tenere tutte le bolle dei quotidiani e delle riviste degli anni passati o bastano gli estratti conto?

M. G. Stanzani –

San Lazzaro di Savena (BO)

L’art. 2220 c.c. stabilisce l’obbligo di conservazione delle scritture contabili per dieci anni unitamente a una serie di documenti specifici fra cui le fatture. L’estratto conto del distributore risulta assimilabile alla fattura mentre la bolla, che non ha più obbligatorietà fiscale, non rientra fra i documenti elencati nel citato articolo. La conservazione di detto documento sarà limitata al periodo di riscontro dei conteggi inerenti la merce consegnata e addebitata.

 

COME DETERMINARE GLI AGGI?

 

Con riferimento a “Come gestire il magazzino periodici?” su Azienda Edicola n. 6/ 2003, ho la seguente domanda da fare: nella risposta s’intende dire che devo registrare solamente gli aggi derivandoli dall’estratto conto del distributore senza registrare gli acquisti e le rimanenze? In caso affermativo, come faccio a determinare gli aggi di competenza al 31/12 dell’anno? Il fornitore al 31/12, come anche per gli altri giorni dell’anno, riepiloga le pubblicazioni consegnate la mattina del 31/12 e quelle rese la stessa mattina. Se rilevo l’aggio sulla base di quest’estratto conto, non considero il fatto che, in realtà, il 31/12 ho venduto solo una parte di quanto ricevuto nella giornata (e anche nei giorni precedenti), e quindi, in caso di controllo, l’amministrazione potrebbe rilevare un difetto di competenza della registrazione che faccio in contabilità al 31/12. Ritengo che lo stesso problema si abbia anche se si ricavano non gli aggi, ma le vendite del 31/12 partendo dall’estratto conto del distributore.

L. F. – Villafranca Padovana (PD)

La risposta era precisa e si riferiva alla non contabilizzazione delle rimanenze di magazzino di prodotti editoriali. Per quanto riguarda la rilevazione dei documenti contabili, gli E/C dei distributori vanno registrati sul libro degli acquisti, mentre sul libro degli incassi o corrispettivi va registrato l’ammontare degli estratti maggiorato dell’aggio del 23,11%. L’estratto conto di fine anno, a cavallo dei due periodi, verrà rilevato per competenza, considerando nel vecchio esercizio le forniture fino al 31/12 e nel nuovo anno gli acquisti residui.

 

 

SI PUÒ DETRARRE L’AUTOVETTURA?

 

Vorrei sapere se si può detrarre l’autovettura e in quale misura, compresa l’IVA. Grazie.

S. T. - Verona

L’autovettura se viene utilizzata per l’esercizio dell’attività, è deducibile ai fini della determinazione del reddito nella misura del 50% di un valore massimo di € 18.075,99. Esemplificando, se l’autovettura compresa l’IVA non recuperata costa € 20.000,00, l’importo deducibile - ammortizzabile in quattro esercizi - sarà di € 9.037,99 (18.075,99 x 50% = 9.037,99).

Se il costo sostenuto, come sopra, fosse pari a € 15.000,00 l’importo deducibile sarà di e 7.500,00 (15.000 x 50%).

 

QUALE ALIQUOTA APPLICARE PER  MERCE  CONSIDERATA CARTA DA MACERO?

 

Effettuando nel 2002 l’inventario come ogni anno, ho riscontrato delle riviste ormai non più di resa. Essendo questa merce considerata come carta da macero, l’aliquota applicabile sarebbe del 4%. Ma su ITALIA OGGI del 30 dicembre 2003 si menziona l’art.74 DPR 633/72 comma settimo e ottavo, disposto dall’art. 35 del D.L. 269/2003 efficace dal 02/10/2003, dove l’aliquota d’imposta applicabile è del 20%. Chiedo: essendo merce datata prima dell’entrata in vigore dell’art. succitato, quale aliquota applico? Grazie.

Francesco – Sassari

 

Il DL 30/09/2003 n. 269, convertito nella legge 24/11/2003 n. 326 ha modificato il trattamento del regime IVA sui rottami compresa la vendita di carta da macero.

La vendita di carta da macero è stata sottoposta all’aliquota del 20%, però l’onere della contabilizzazione dell’imposta è stato posto a carico del cessionario e non del cedente. Pertanto lei, in quanto cedente, emetterà la fattura per la carta da macero ceduta senza applicazione dell’IVA, indicando solo l’imponibile e la seguente dicitura: “Fattura emessa senza applicazione di imposta ai sensi dell’art.74 c. 8 DPR 633/72 come modificato dall’art.35 DL 30/09/2003 n.269 convertito nella legge 326/2003”.

Sarà premura di chi ha acquistato la merce integrare la fattura registrandola con le modalità stabilite dalla norma sopra indicata.