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IL COMMERCIALISTA |
| A cura di Domenico Moschella |
DEFINIRE IL GUADAGNO MENSILE
Sto per
rilevare un’edicola e l’attuale proprietario mi ha detto verbalmente che il suo
incasso mensile si aggira intorno a 8.000 euro al mese. Quanto sarà effettivamente il mio guadagno netto al mese? Che
cosa bisogna detrarre dall’incasso mensile per avere il reale guadagno? Grazie
per l’attenzione e saluti.
Sull’importo da
lei indicato, pari a euro 8.000,00 (ottomila) d’incasso mensile, l’aggio netto
ammonta a _ 1.502,00. Da questo importo deve detrarre le spese mensili (rateo
affitto, telefono, luce e spese generali) per ottenere il reddito netto mensile
che su base annua dovrà essere tassato.
INTESTARE LA RICEVITORIA O FORMARE UN’IMPRESA FAMILIARE?
Ho
una cartolibreria edicola ricevitoria con una dipendente part-time e mio marito
inserito come collaboratore.
Per ottimizzare al meglio l’attività, un consulente mi ha consigliato di
intestare solo la ricevitoria (che produce un alto reddito) a mio marito mentre
un altro mi ha consigliato di formare un’impresa familiare. Chi devo ascoltare?
Grazie.
Se l’obiettivo è quello di ottenere un risparmio fiscale, ripartendo su più
soggetti il carico tributario, risulta più semplice e opportuna la costituzione
dell’impresa familiare, la quale va statuita con apposito atto entro l’anno in
corso per essere applicata nel prossimo esercizio.
QUALI ADEMPIMENTI CONTABILI?
Vorrei
capire esattamente quali sono gli adempimenti contabili, fiscali e relativi
registri obbligatori per un edicolante senza partita IVA e iscritto alla CCIAA
con la qualifica di piccolo imprenditore.
D. A. –
Brescia
I titolari di
edicola esclusiva senza partita IVA, devono tenere il registro delle uscite
(acquisti) dove devono registrare settimanalmente gli E/Conto dei distributori,
unitamente al libro delle entrate (incassi) dove vanno annotati gli importi
degli estratti conto dei distributori maggiorati dell’aggio del 23,11%.
Inoltre, sul
libro delle uscite vanno registrate, in un’apposita colonna, le altre spese
documentate sostenute, mentre sul libro degli incassi vanno segnati gli aggi
sulle vendite di altri prodotti (schede telefoniche, ricariche, biglietti
ecc…).
UN CHIARIMENTO PER LA NUOVA GESTIONE
Ho
rilevato l’attività da mio marito attraverso un atto di donazione nel marzo 2003. Il mio consulente ha pertanto
provveduto ad aprirmi una nuova partita IVA. La gestione amministrativa avviene
in questo modo: consegno per l’elaborazione contabile copia degli E/C
settimanali indicanti le liquidazioni. Gli stessi vengono contabilizzati sul
registro IVA acquisti per l’importo pagato al distributore (al netto dei resi)
e sul registro corrispettivi per lo stesso importo maggiorato della percentuale
del 23,11%. Il commercialista di mio marito utilizzava lo stesso criterio di
contabilizzazione applicando una maggiorazione del 21, 99% in luogo del 23,11%.
Il nuovo consulente ritiene tale percentuale non corretta. Ambedue non rilevano
rimanenze a fine anno (mi è stato segnalato dal nuovo consulente che la
rilevazione delle rimanenze è tipica della contabilità con gestione a costi
meno ricavi e rimanenze: secondo tale regime si dovrebbe contabilizzare sui
corrispettivi gli incassi effettivi giornalieri, da confrontarsi con i costi di
carico provenienti dagli E/C del distributore).
Ai fini IVA,
il consulente mi segnala che per il 2003 dovremo fare un’unica denuncia annuale
contenente due intercalari riguardanti rispettivamente i periodi svolti da me e
da mio marito, mentre ai fini reddituali presenteremo autonome dichiarazioni
dei redditi. Gradirei conferma sulla regolarità di quanto mi è stato indicato.
Grazie e
complimenti per la rivista
A.B. –
Paullo (MI)
Concordo col
sistema di rilevazione contabile da lei descritto e con l’applicazione
dell’aggio al 23,11% senza rilevazione delle rimanenze. Mi risulta poco chiaro
da quanto scrive, e non conoscendo il contenuto dell’atto di donazione, la
presentazione di una unica dichiarazione IVA vista l’attribuzione di una nuova
partita IVA a suo nome e presumo la cessazione di quella preesistente a nome del
marito.
CONSERVARE LE BOLLE?
Sono
obbligata a tenere tutte le bolle dei quotidiani e delle riviste degli anni
passati o bastano gli estratti conto?
M. G.
Stanzani –
San
Lazzaro di Savena (BO)
L’art. 2220 c.c.
stabilisce l’obbligo di conservazione delle scritture contabili per dieci anni
unitamente a una serie di documenti specifici fra cui le fatture. L’estratto
conto del distributore risulta assimilabile alla fattura mentre la bolla, che
non ha più obbligatorietà fiscale, non rientra fra i documenti elencati nel
citato articolo. La conservazione di detto documento sarà limitata al periodo
di riscontro dei conteggi inerenti la merce consegnata e addebitata.
COME DETERMINARE GLI AGGI?
Con
riferimento a “Come gestire il magazzino periodici?” su Azienda Edicola n. 6/
2003, ho la seguente domanda da fare: nella risposta s’intende dire che devo registrare solamente gli aggi derivandoli
dall’estratto conto del distributore senza registrare gli acquisti e le
rimanenze? In caso affermativo, come faccio a determinare gli aggi di
competenza al 31/12 dell’anno? Il fornitore al 31/12, come anche per gli altri
giorni dell’anno, riepiloga le pubblicazioni consegnate la mattina del 31/12 e
quelle rese la stessa mattina. Se rilevo l’aggio sulla base di quest’estratto conto,
non considero il fatto che, in realtà, il 31/12 ho venduto solo una parte di
quanto ricevuto nella giornata (e anche nei giorni precedenti), e quindi, in
caso di controllo, l’amministrazione potrebbe rilevare un difetto di competenza
della registrazione che faccio in contabilità al 31/12. Ritengo che lo stesso
problema si abbia anche se si ricavano non gli aggi, ma le vendite del 31/12
partendo dall’estratto conto del distributore.
L. F. –
Villafranca Padovana (PD)
La risposta era
precisa e si riferiva alla non contabilizzazione delle rimanenze di magazzino
di prodotti editoriali. Per quanto riguarda la rilevazione dei documenti
contabili, gli E/C dei distributori vanno registrati sul libro degli acquisti,
mentre sul libro degli incassi o corrispettivi va registrato l’ammontare degli
estratti maggiorato dell’aggio del 23,11%. L’estratto conto di fine anno, a
cavallo dei due periodi, verrà rilevato per competenza, considerando nel
vecchio esercizio le forniture fino al 31/12 e nel nuovo anno gli acquisti
residui.
SI PUÒ DETRARRE L’AUTOVETTURA?
Vorrei
sapere se si può detrarre l’autovettura e in quale misura, compresa l’IVA.
Grazie.
S. T. -
Verona
L’autovettura
se viene utilizzata per l’esercizio dell’attività, è deducibile ai fini della
determinazione del reddito nella misura del 50% di un valore massimo di €
18.075,99. Esemplificando, se l’autovettura compresa l’IVA non recuperata costa
€ 20.000,00, l’importo deducibile - ammortizzabile in quattro esercizi - sarà
di € 9.037,99 (18.075,99 x 50% = 9.037,99).
Se il costo
sostenuto, come sopra, fosse pari a € 15.000,00 l’importo deducibile sarà di e
7.500,00 (15.000 x 50%).
QUALE ALIQUOTA APPLICARE PER MERCE
CONSIDERATA CARTA DA MACERO?
Effettuando
nel 2002 l’inventario come ogni anno, ho riscontrato delle riviste ormai non
più di resa. Essendo
questa merce considerata come carta da macero, l’aliquota applicabile sarebbe
del 4%. Ma su ITALIA OGGI del 30 dicembre 2003 si menziona l’art.74 DPR 633/72
comma settimo e ottavo, disposto dall’art. 35 del D.L. 269/2003 efficace dal
02/10/2003, dove l’aliquota d’imposta applicabile è del 20%. Chiedo: essendo
merce datata prima dell’entrata in vigore dell’art. succitato, quale aliquota
applico? Grazie.
Il DL 30/09/2003
n. 269, convertito nella legge 24/11/2003 n. 326 ha modificato il trattamento
del regime IVA sui rottami compresa la vendita di carta da macero.
La vendita di
carta da macero è stata sottoposta all’aliquota del 20%, però l’onere della
contabilizzazione dell’imposta è stato posto a carico del cessionario e non del
cedente. Pertanto lei, in quanto cedente, emetterà la fattura per la carta da
macero ceduta senza applicazione dell’IVA, indicando solo l’imponibile e la
seguente dicitura: “Fattura emessa senza applicazione di imposta ai sensi
dell’art.74 c. 8 DPR 633/72 come modificato dall’art.35 DL 30/09/2003 n.269
convertito nella legge 326/2003”.
Sarà premura di
chi ha acquistato la merce integrare la fattura registrandola con le modalità
stabilite dalla norma sopra indicata.