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L'ESPERTO RISPONDE |
| A cura di Carlo Leopardo |
Sono un
giovane che aiuta il padre giornalaio nella sua edicola. Leggo con attenzione
la vostra rivista dove trovo molte risposte ai problemi dei giornalai. Ci
rivolgiamo a voi per un problema che non riusciamo a risolvere. Si tratta di
questo: mio padre ha deciso, da sempre, di non vendere giornali pornografici e,
inizialmente, le agenzie si sono adeguate, ma da qualche tempo hanno
ricominciato con invii massicci facendo così alzare sensibilmente l’estratto
conto. Tutte le riviste sono poi regolarmente rese perché volutamente non poste
in vendita. Abbiamo inviato una raccomandata alle agenzie chiedendo di essere
esclusi da questa fornitura, ma ci è stato risposto che trattasi di regolari
pubblicazioni registrate al tribunale, con direttore responsabile e
distributore nazionale associato e che, pertanto, non potevamo essere esclusi
da questa fornitura. In ogni caso dovevamo rivolgerci alla FIEG e non a loro
perché non firmatari di accordi. È pertinente questa risposta? È vero che la
FIEG non può intervenire? Esistono accordi tra FIEG e sindacati su questo
argomento? Se si quali sono?
A. P.
Non vorrei
nella mia edicola le pubblicazioni porno e il mio distributore locale, dopo la
mia richiesta scritta, mi ha così risposto: “La richiesta contenuta nella vs
emarginata esula completamente dalle norme del contratto nazionale che
disciplina i rapporti tra gli editori e le rivendite di giornali”. Mi invita
poi a rivolgermi alle uniche sedi competenti che sono: FIEG e USPI. Io però nel
libretto “Attento alla tua azienda” che ho trovato nell’ultimo numero di
Azienda Edicola, ho letto che basta una semplice comunicazione scritta al
proprio distributore locale. Come posso agire? Sicura di una risposta vi invio
distinti saluti.
Del prodotto
pornografico, come già pubblicato su Azienda Edicola, con il decreto
legislativo n. 170 è vietata l’esposizione al pubblico. Se ciò accadesse
esporrebbe il rivenditore a problemi di natura penale.
È legittimo
ritenere che il rivenditore può far presente al distributore locale di non
essere interessato a vendere tale prodotto o perché la propria rivendita è nei
pressi di scuole, asili, chiese o perché non ha mercato in quella determinata
area o semplicemente per una questione morale. Se il rivenditore non vuole
trattare questo tipo di prodotto, è sufficiente una comunicazione scritta al
distributore locale il quale deve azzerare l’invio di questo materiale.
Questa procedura è stata ampiamente discussa e condivisa dalla Federazione
Italiana Editori e queste considerazioni saranno ribadite nelle sedi opportune.
Non ho ancora
capito se nel Molise si possono vendere pastigliaggi e cioccolatini nelle
edicole. Dove, e a chi, devo rivolgermi per poterlo fare?
A. L. –
Pozzilli (IS)
A quanto mi
risulta la sua regione non è ancora dotata di indirizzi regionali per la
vendita di pubblicazioni quotidiane e periodiche, quindi al momento attuale non
si possono vendere pastigliaggi nelle edicole. Tenga presente che ciò sarà
possibile, senza particolari requisiti, solo se questa legge di indirizzo lo
consentirà e per delucidazioni si può rivolgere alla locale Associazione
Commercianti (ASCOM).
Vorrei sapere
se posso fare resa straordinaria riguardante soprattutto enigmistica. Posso
decidere personalmente che cosa farmi mandare? E se le cose che rifiuto non le
vendo? Vorrei inoltre sapere quanto tempo ho per inviare i giornali dal momento
del richiamo. Perché ogni volta che li mando in ritardo tornano indietro con la
dicitura “vecchio”?
B. - San
Cataldo (CL)
La sua rivendita
deve ricevere il numero di copie necessario per soddisfare le esigenze del suo
punto vendita. Il flusso delle forniture deve essere costantemente adeguato
alle reali esigenze del mercato mediante la predisposizione di un piano di
distribuzione. Se ciò non accade, come forse avviene nel suo caso, ritengo
legittimo, come ho più volte evidenziato su queste pagine, la resa anche
immediata di quanto statisticamente è in esubero. Per quanto riguarda le copie
di una pubblicazione non rese perché dimenticate, devono essere restituite al
momento dell’uscita del numero successivo della stessa. È evidente che,
mancando il numero successivo di una pubblicazione, l’edicolante che non ha
reso il numero richiamato rischia di perdere dei soldi in quanto non ha più la
possibilità di renderlo con il numero successivo. Per questo motivo è stato
concordato che un secondo “richiamo finale” deve avvenire a distanza di
30 giorni dal normale richiamo resa.
Sono titolare
di una delle due rivendite in un paese prettamente turistico dove il lavoro è
concentrato nei mesi estivi. Quindi, da maggio a settembre non conviene
prendere le ferie. Quest’anno sono riuscito a strappare una settimana a
novembre (dopo 5 anni con due soli giorni di riposo) tra le mille difficoltà
che mi hanno creato i fornitori. Dal momento che le ferie sono un diritto
sacrosanto sancito da tutti i contratti di lavoro, come ci si può organizzare
per averle? Come mi devo comportare con i fornitori? Preciso che per le
caratteristiche della mia attività nessuno può sostituirmi durante un’assenza
prolungata.
Grazie.
M. D. -
Calasetta (CA)
I periodi di
ferie, specialmente per le zone turistiche, possono essere diversi da quelli
stabiliti a livello nazionale e la richiesta, per la chiusura in altre date,
deve essere inoltrata alla commissione provinciale ex art.3.
Tali chiusure
possono essere esercitate non oltre 17 giorni consecutivi, fino a un limite del
50% delle rivendite esistenti e salvaguardando le esigenze di vendita delle
singole zone. Se si accorda col titolare dell’altra rivendita potrà usufruire
di un periodo di ferie nel periodo che più si presta alle esigenze locali.
Ho avuto
l’autorizzazione alla vendita non esclusiva di quotidiani e periodici
attraverso la sperimentazione. Se fossi costretto a diminuire la superficie di
vendita al di sotto di quella richiesta dalla legge sulla sperimentazione (mq
120 per le librerie) corro il rischio che mi venga revocata l’ autorizzazione?
La risposta è
sì.
La vendita di pastigliaggi in
Piemonte non è autorizzata, però... qua e là si vendono
Ho richiesto
al Comune l’autorizzazione per la vendita di pastigliaggi, ma mi hanno risposto
che la regione Piemonte non ha ancora dato il permesso. Io però ho visto
pastigliaggi in vendita in altre edicole, non tabaccherie, sul mio territorio. Come
mi devo comportare, o meglio cosa farà la Regione?
E. A. -
Bardonecchia (TO)
La Regione
Piemonte con delibera n. 101-9183 del 28 aprile 2003, in attesa dell’emanazione
della nuova normativa regionale, ha dato ai Comuni le indicazioni necessarie
per uniformarsi. Tra queste non è compresa la possibilità di vendita dei
pastigliaggi. Il problema, però, è stato posto ed è probabile che possa essere
preso in considerazione al momento della stesura del provvedimento legislativo
regionale. Per quanto riguarda i casi dei colleghi che vendono tali prodotti,
penso che abbiano l’autorizzazione. In caso contrario sono soggetti a sanzioni.
A causa del
nuovo codice della strada, devo sloggiare dal marciapiede dopo 40 anni e non so
dove andare. Come fare? Inoltre non so a chi chiedere per rinnovare il box. Ci
sono finanziamenti? Non so a chi rivolgermi.
Lei mette in
evidenza uno dei problemi che sono emersi dopo l’entrata in vigore del nuovo
codice della strada. In un caso come il suo il Comune dovrebbe essersi attivato
per proporle situazioni logistiche alternative, visto che il “trasloco” non
avviene per sua volontà. Se non è così vada in Municipio alla ricerca di
proposte e situazioni diverse.
Per quanto
riguarda i finanziamenti può darsi che la sua regione, a vario titolo, ne
contempli alcuni. Io non ne sono a conoscenza e le consiglio di andare presso
la locale Associazione Commercianti (Ascom) dove certamente troverà risposte in
merito e dove potrà anche trovare finanziamenti a tassi particolarmente
vantaggiosi attraverso l’Ascomfidi. Veda anche la risposta dell’avvocato al
pag. 78.
La contatterà il
nostro responsabile d’area per un aiuto più concreto.
Sono titolare
dal 1987 di un’edicola e, non avendo parenti diretti che mi possano sostituire,
mi faccio aiutare occasionalmente da un’amica. La mia è l’unica edicola del
paese e quindi non posso usufruire dei turni di chiusura. Accade però che, per
motivi di salute o personali, non possa essere sempre presente e vi domando se
sono passibile di multa da parte degli ispettori dell’INPS in caso facessero un
controllo. Ringrazio per la risposta.
R. P. - Chianni (PI)
Qualsiasi
collaboratore, sia o no familiare e che abbia una qualsiasi attività
lavorativa, deve essere inquadrato a norma di legge sia in termini fiscali che
contributivi (INPS). Senza tale inquadramento è possibile incorrere in
sanzioni.