L'ESPERTO - Carlo Leopardo
L'ESPERTO RISPONDE
A cura di Carlo Leopardo

 

 

 
Basta con i giornali Pornografici

 

 

Sono un giovane che aiuta il padre giornalaio nella sua edicola. Leggo con attenzione la vostra rivista dove trovo molte risposte ai problemi dei giornalai. Ci rivolgiamo a voi per un problema che non riusciamo a risolvere. Si tratta di questo: mio padre ha deciso, da sempre, di non vendere giornali pornografici e, inizialmente, le agenzie si sono adeguate, ma da qualche tempo hanno ricominciato con invii massicci facendo così alzare sensibilmente l’estratto conto. Tutte le riviste sono poi regolarmente rese perché volutamente non poste in vendita. Abbiamo inviato una raccomandata alle agenzie chiedendo di essere esclusi da questa fornitura, ma ci è stato risposto che trattasi di regolari pubblicazioni registrate al tribunale, con direttore responsabile e distributore nazionale associato e che, pertanto, non potevamo essere esclusi da questa fornitura. In ogni caso dovevamo rivolgerci alla FIEG e non a loro perché non firmatari di accordi. È pertinente questa risposta? È vero che la FIEG non può intervenire? Esistono accordi tra FIEG e sindacati su questo argomento? Se si quali sono?

A. P.

 

 

Stesso problema stessa risposta

 

Non vorrei nella mia edicola le pubblicazioni porno e il mio distributore locale, dopo la mia richiesta scritta, mi ha così risposto: “La richiesta contenuta nella vs emarginata esula completamente dalle norme del contratto nazionale che disciplina i rapporti tra gli editori e le rivendite di giornali”. Mi invita poi a rivolgermi alle uniche sedi competenti che sono: FIEG e USPI. Io però nel libretto “Attento alla tua azienda” che ho trovato nell’ultimo numero di Azienda Edicola, ho letto che basta una semplice comunicazione scritta al proprio distributore locale. Come posso agire? Sicura di una risposta vi invio distinti saluti.

E. S. - Siracusa

 

Del prodotto pornografico, come già pubblicato su Azienda Edicola, con il decreto legislativo n. 170 è vietata l’esposizione al pubblico. Se ciò accadesse esporrebbe il rivenditore a problemi di natura penale.

È legittimo ritenere che il rivenditore può far presente al distributore locale di non essere interessato a vendere tale prodotto o perché la propria rivendita è nei pressi di scuole, asili, chiese o perché non ha mercato in quella determinata area o semplicemente per una questione morale. Se il rivenditore non vuole trattare questo tipo di prodotto, è sufficiente una comunicazione scritta al distributore locale il quale deve azzerare l’invio di questo materiale. Questa procedura è stata ampiamente discussa e condivisa dalla Federazione Italiana Editori e queste considerazioni saranno ribadite nelle sedi opportune.

 

 

Si possono vendere in Molise i pastigliaggi?

 

Non ho ancora capito se nel Molise si possono vendere pastigliaggi e cioccolatini nelle edicole. Dove, e a chi, devo rivolgermi per poterlo fare?

A. L. – Pozzilli (IS)

A quanto mi risulta la sua regione non è ancora dotata di indirizzi regionali per la vendita di pubblicazioni quotidiane e periodiche, quindi al momento attuale non si possono vendere pastigliaggi nelle edicole. Tenga presente che ciò sarà possibile, senza particolari requisiti, solo se questa legge di indirizzo lo consentirà e per delucidazioni si può rivolgere alla locale Associazione Commercianti (ASCOM).

 

Problemi di resa

 

Vorrei sapere se posso fare resa straordinaria riguardante soprattutto enigmistica. Posso decidere personalmente che cosa farmi mandare? E se le cose che rifiuto non le vendo? Vorrei inoltre sapere quanto tempo ho per inviare i giornali dal momento del richiamo. Perché ogni volta che li mando in ritardo tornano indietro con la dicitura “vecchio”?

B. - San Cataldo (CL)

 

La sua rivendita deve ricevere il numero di copie necessario per soddisfare le esigenze del suo punto vendita. Il flusso delle forniture deve essere costantemente adeguato alle reali esigenze del mercato mediante la predisposizione di un piano di distribuzione. Se ciò non accade, come forse avviene nel suo caso, ritengo legittimo, come ho più volte evidenziato su queste pagine, la resa anche immediata di quanto statisticamente è in esubero. Per quanto riguarda le copie di una pubblicazione non rese perché dimenticate, devono essere restituite al momento dell’uscita del numero successivo della stessa. È evidente che, mancando il numero successivo di una pubblicazione, l’edicolante che non ha reso il numero richiamato rischia di perdere dei soldi in quanto non ha più la possibilità di renderlo con il numero successivo. Per questo motivo è stato concordato che un secondo “richiamo finale” deve avvenire a distanza di 30 giorni dal normale richiamo resa.

 

Come organizzare le ferie?

 

Sono titolare di una delle due rivendite in un paese prettamente turistico dove il lavoro è concentrato nei mesi estivi. Quindi, da maggio a settembre non conviene prendere le ferie. Quest’anno sono riuscito a strappare una settimana a novembre (dopo 5 anni con due soli giorni di riposo) tra le mille difficoltà che mi hanno creato i fornitori. Dal momento che le ferie sono un diritto sacrosanto sancito da tutti i contratti di lavoro, come ci si può organizzare per averle? Come mi devo comportare con i fornitori? Preciso che per le caratteristiche della mia attività nessuno può sostituirmi durante un’assenza prolungata.

Grazie.

M. D. - Calasetta (CA)

 

I periodi di ferie, specialmente per le zone turistiche, possono essere diversi da quelli stabiliti a livello nazionale e la richiesta, per la chiusura in altre date, deve essere inoltrata alla commissione provinciale ex art.3.

Tali chiusure possono essere esercitate non oltre 17 giorni consecutivi, fino a un limite del 50% delle rivendite esistenti e salvaguardando le esigenze di vendita delle singole zone. Se si accorda col titolare dell’altra rivendita potrà usufruire di un periodo di ferie nel periodo che più si presta alle esigenze locali.

 

Se cambia la superficie vien tolta l’autorizzazione?

 

Ho avuto l’autorizzazione alla vendita non esclusiva di quotidiani e periodici attraverso la sperimentazione. Se fossi costretto a diminuire la superficie di vendita al di sotto di quella richiesta dalla legge sulla sperimentazione (mq 120 per le librerie) corro il rischio che mi venga revocata l’ autorizzazione?

A. M. - Cagliari

 

La risposta è sì.

 

La vendita di pastigliaggi in Piemonte non è autorizzata, però... qua e là si vendono

 

Ho richiesto al Comune l’autorizzazione per la vendita di pastigliaggi, ma mi hanno risposto che la regione Piemonte non ha ancora dato il permesso. Io però ho visto pastigliaggi in vendita in altre edicole, non tabaccherie, sul mio territorio. Come mi devo comportare, o meglio cosa farà la Regione?

E. A. - Bardonecchia (TO)

 

La Regione Piemonte con delibera n. 101-9183 del 28 aprile 2003, in attesa dell’emanazione della nuova normativa regionale, ha dato ai Comuni le indicazioni necessarie per uniformarsi. Tra queste non è compresa la possibilità di vendita dei pastigliaggi. Il problema, però, è stato posto ed è probabile che possa essere preso in considerazione al momento della stesura del provvedimento legislativo regionale. Per quanto riguarda i casi dei colleghi che vendono tali prodotti, penso che abbiano l’autorizzazione. In caso contrario sono soggetti a sanzioni.

 

Dove andare dopo lo sfratto?

 

A causa del nuovo codice della strada, devo sloggiare dal marciapiede dopo 40 anni e non so dove andare. Come fare? Inoltre non so a chi chiedere per rinnovare il box. Ci sono finanziamenti? Non so a chi rivolgermi.

M. - Messina

 

Lei mette in evidenza uno dei problemi che sono emersi dopo l’entrata in vigore del nuovo codice della strada. In un caso come il suo il Comune dovrebbe essersi attivato per proporle situazioni logistiche alternative, visto che il “trasloco” non avviene per sua volontà. Se non è così vada in Municipio alla ricerca di proposte e situazioni diverse.

Per quanto riguarda i finanziamenti può darsi che la sua regione, a vario titolo, ne contempli alcuni. Io non ne sono a conoscenza e le consiglio di andare presso la locale Associazione Commercianti (Ascom) dove certamente troverà risposte in merito e dove potrà anche trovare finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi attraverso l’Ascomfidi. Veda anche la risposta dell’avvocato al pag. 78.

La contatterà il nostro responsabile d’area per un aiuto più concreto.

 

Farsi sostituire può causare una multa da parte degli ispettori INPS?

 

Sono titolare dal 1987 di un’edicola e, non avendo parenti diretti che mi possano sostituire, mi faccio aiutare occasionalmente da un’amica. La mia è l’unica edicola del paese e quindi non posso usufruire dei turni di chiusura. Accade però che, per motivi di salute o personali, non possa essere sempre presente e vi domando se sono passibile di multa da parte degli ispettori dell’INPS in caso facessero un controllo. Ringrazio per la risposta.

R. P. - Chianni (PI)

 

Qualsiasi collaboratore, sia o no familiare e che abbia una qualsiasi attività lavorativa, deve essere inquadrato a norma di legge sia in termini fiscali che contributivi (INPS). Senza tale inquadramento è possibile incorrere in sanzioni.