Edicolanti provenienti da tutta Italia si sono ritrovati, lo scorso
4 maggio, all’Auditorium Parco della Musica di Roma per una giornata di
protesta che ha voluto rappresentare un concreto avvertimento al mondo
dell’editoria e al governo: i rivenditori contestano l’ulteriore
liberalizzazione dei punti vendita e chiedono maggiori diritti economici e di
trattamento nell’Accordo Nazionale per il quale si sta trattando il rinnovo da
oltre due anni.
La massiccia presenza di edicolanti a Roma, per la prima di una serie di iniziative che i rappresentanti sindacali sono pronti ad attuare, nel caso la trattativa per il rinnovo dell’Accordo Nazionale non arrivi a una svolta definitiva, conferma il forte disagio della categoria in un momento particolare del nostro paese, in cui si “rivendica” la libertà di stampa e poi non si fa nulla per agevolare una professione che è cambiata molto in questi ultimi anni.
Oltre mille giornalai hanno manifestato pronti a un impegno unitario, ma anche ad azioni di protesta clamorose: la serrata totale per poi scendere in piazza, magari a Milano sede delle principali realtà editoriali italiane.
Alla presenza delle associazioni di categoria (SINAGI, SNAG-Confcommercio, CISL-Giornalai, UILTuCs-Giornalai, FENAGI-Confesercenti e USIAGI-Ugl) la manifestazione unitaria all’Auditorium Parco della Musica è stata aperta dall’intervento di Valentina, giovane edicolante romana che ha coinvolto subito i presenti con la sua testimonianza sui problemi che, quotidianamente, la categoria è chiamata a vivere e delle amarezze per le “bugie” dette ai propri clienti per non perderli a fronte di mancanze nelle forniture degli editori o dei distributori locali. E ha concluso dicendo: “Recupero di dignità economica e lavorare al passo con i tempi, vogliamo solo questo…”.
“Abbiamo voluto ritrovarci qui per dare un primo forte segnale alle forze politiche e agli editori che la categoria è viva e tale intende rimanere - ha esordito il presidente nazionale dello SNAG, Armando Abbiati – Dopo due anni di incontri ed estenuanti trattative per il rinnovo dell’Accordo Nazionale le distanze che ci separano dagli editori sono ancora ampie, in ragione dell’ottusa volontà della controparte di non voler riconoscere alla categoria dei rivenditori il giusto ruolo che deve avere una rete di vendita professionale, forse ultimo baluardo del pluralismo dell’informazione, negando alla stessa quel doveroso adeguamento di natura economica e trasparenza nella distribuzione e diffusione della carta stampata”.
Il presidente nazionale dello SNAG-Confcommercio ha elencato le richieste formulate agli editori:
• Trasparenza, omogeneità e chiarezza nel sistema distributivo.
• Chiara identificazione del prodotto editoriale quotidiano e periodico dal prodotto generico.
• Abolizione della defiscalizzazione.
• Giusta e adeguata remunerazione per tutti i servizi e le attività lavorative richieste alla categoria, da parte degli editori, (compiegamenti, inserimenti, permanenze del prodotto, differenze tra inserti e supplementi, abbinamenti, gestione delle cosiddette attività promozionali).
• Precisa regolamentazione dei rapporti tra rivenditori e distributori locali con chiara assunzione da parte di questi ultimi di responsabilità e di rispetto delle regole del settore.
Armando Abbiati ha chiuso il suo intervento con un invito agli edicolanti e un monito agli editori: “Laddove le nostre richieste e legittime rivendicazioni dovessero essere sistematicamente disattese, vi chiederemo, ancora, di manifestare con più determinazione le ragioni del nostro dissenso e della nostra insoddisfazione sino a giungere alla chiusura totale delle rivendite in giorni importanti per la diffusione in particolare dei quotidiani come grandi eventi politivi o sportivi”.
In rappresentanza del Comune di Roma e del sindaco Walter Veltroni è poi intervenuta Daniela Valentini, assessore alle Attività Produttive, che si è detta vicina alla categoria e in particolare ai più di mille edicolanti della Capitale. Valentini ha, poi, dichiarato che prima di pensare a una liberalizzazione totale si deve guardare a una migliore distribuzione e si è impegnata con le organizzazioni sindacali per una concertazione al fine di arrivare in tempi brevi a un piano di ottimizzazione delle rivendite. Sempre sul fronte politico-amministrativo è salito sul palco dell’Auditorium, l’onorevole Giuseppe Giulietti, a nome dell’Associazione Articolo21, collegando la rivendicazione di un giusto Accordo Nazionale per la rete di vendita all’importanza del ruolo dell’edicolante quale garante del pluralismo della carta stampata. Solidarietà alla categoria è arrivata anche da Elio Lannutti, presidente dell’ADUSBEF (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finaziari) e da Franco Siddi, presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI), che ha sottolineato il sostegno dei giornalisti alla lotta contrattuale degli edicolanti.
Nel corso della manifestazione romana si sono susseguiti gli interventi dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei rivenditori di giornali, confermando il lavoro unitario a difesa dei diritti della categoria.
“Il nostro impegno è di trovare soluzioni immediate per l’Accordo Nazionale” ha dichiarato il presidente del FENAGI-Confesercenti, Francesco Cenfra. Per la CISL-Giornalai è intervenuto il membro di segreteria nazionale Roberto Ricciotti: “Rispetto al passato c’è tra le diverse sigle sindacali unione sulle linee da seguire – ha dichiarato - La nostra idea sull’edicola è di puntare sulla sua forza e capillarità. La partecipazione numerosa della base, a queste manifestazioni, ci fa sentire il maggiore appoggio che abbiamo da tutti voi in questo momento di trattativa con gli editori”.
Fermezza nelle trattative è la strada indicata anche da Enzo Bardi, presidente nazionale della UIL-TuCS Giornalai: “Il nostro lavoro deve essere riconosciuto in maniera diversa, non possiamo continuare a subire lo scotto del pagamento anticipato del prodotto. La FIEG deve accettare le nostre richieste, non siamo disponibili a passi indietro, ma solo in avanti”. Il segretario generale della SLC-CGIL, Fulvio Flammoni ha puntato sul pluralismo della carta stampata: “La parità di trattamento di tutte le testate non si ottiene puntando sulla distribuzione nei supermercati, la sperimentazione ha confermato come il punto centrale del settore rimanga l’edicola con la sua funzione di pubblica utilità”.
A chiudere gli interventi della manifestazione di Roma è stato il segretario generale del SINAGI, Ermanno Anselmi. “Oggi abbiamo dato un segnale agli editori, ma potremmo non fermarci qui: se le trattative non avanzeranno siamo pronti a riempire di edicolanti Piazza Duomo a Milano, città dei principali gruppi editoriali” ha esordito il segretario del SINAGI prima di passare a discutere i punti concreti della trattativa per il rinnovo dell’Accordo Nazionale, fra i quali la defiscalizzazione: “In Spagna è stata introdotta una norma per l’abbattimento dell’IVA su Dvd, Cd, libri e giornali; anche il nostro governo dovrebbe ragionare su una normativa europea di questo genere. Continuiamo poi a pagare in anticipo i distributori, riceviamo l’equivalente di pochissime lire come remunerazione per il lavoro sugli inserti, cifre stabilite nel ’94, ma in questi dieci anni molte cose sono cambiate: dal lunedì al sabato ci vogliono almeno due o tre persone per gestire oltre ai giornali tutti gli allegati consegnati quotidianamente. Bisogna riequilibrare il contratto estimatorio e pagare quello che vendiamo per non dover ricorre settimanalmente a prestiti in banca. L’edicolante deve capire quanto rende la propria rivendita. Noi vogliamo delle risposte concrete dagli editori”.
I nuovi incarichi imprenditoriali (Confindustria e Fiat) di Luca
Cordero Di Montezemolo, presidente FIEG dimissionario, hanno fatto “saltare”
l’incontro previsto per il 3 giugno, nel corso del quale si sarebbero discussi,
nuovamente,i documenti presentati dalle controparti, per il rinnovo
dell’Accordo Nazionale che, a questo punto, pubblichiamo integralmente.
Delle prospettive per i rivenditori di giornali, con il nuovo Accordo Nazionale, ci siamo più volte occupati in questi anni a partire dall’articolo dal titolo “Qualche prima proposta” (n.3/2001 - pag.16) in cui si commentava l’allora nuova legge sull’editoria e i suoi possibili influssi su un accordo che, ancora oggi, è tutto da discutere.
Azienda Edicola ha analizzato da vicino tutti i passaggi delle trattative sindacali con puntuali aggiornamenti e commenti di esperti e rappresentanti delle due controparti (vedi “Compensi per la vendita” n. 5/2001 pag. 42; “Iniziano le trattative” n. 2/2002 pag. 6; “Il pensiero di Fulvio Flauto” n. 2/2002 pag. 8; “Siamo al preambolo”n. 4/2002 pag. 38; “Molte sono le riunioni susseguitesi con la FIEG ...” n. 5/2002 pag. 38; “La Cisl rientra” n. 1/2003 pag. 65; “Troppe divergenze tra Sindacati ed Editori” n. 2/2003 pag. 26).
Avevamo volutamente ritardato la pubblicazione della piattaforma unitaria (SNAG, SINAGI, FENAGI, UILTuCS e USIAGI) perché volevamo che la stessa fosse corredata da considerazioni concrete e quasi definitive.
Poiché, invece, Organizzazioni Sindacali ed Editori stanno ancora dialogando, spesso confrontandosi anche in maniera accesa, abbiamo deciso di pubblicare i testi completi dei documenti presentati dalle due parti, in questo frattempo.
A fronte della piattaforma unitaria dei sindacati presentata il 26 novembre 2003 (peraltro presente anche sul sito Internet //www.snagnazionale.org/ - dal novembre scorso), contrapponiamo il nuovo documento contrattuale che la FIEG ha consegnato lo scorso 12 maggio.
Il nuovo appuntamento tra le controparti era stato fissato per il 31 maggio, data slittata quasi subito al 3 giugno e ora, per le vicende che hanno visto protagonista Luca Cordero di Montezemolo, diventato prima presidente di Confindustria e successivamente anche della Fiat, rimandato nuovamente a fine giugno.
Con Montezemolo dimissionario da presidente della FIEG, toccherà al suo successore affrontare, attraverso i suoi più stretti collaboratori, i temi del nuovo Accordo Nazionale.
È facile, dunque, prevedere che i tempi si allungheranno ancora.
Non resta che augurarci che la situazione entri nella sua fase conclusiva da settembre.
ACCORDO
NAZIONALE
PIATTAFORMA UNITARIA
SNAG Confcommercio, SINAGI aff. SLC CGIL,
FENAGI Confesercenti,
UIL-TuCS Giornalai, USIAGI UGL.
Le Organizzazioni sindacali firmatarie della presente piattaforma, nello spirito e in continuità di quanto fissato con la sottoscrizione del Preambolo, hanno inteso individuare ruoli e funzioni dei componenti della filiera interessati alla stipula del nuovo Accordo Nazionale.
Inoltre presentano le richieste di carattere economico e
normativo, volte ad affrontare e risolvere le problematiche legate
all’evoluzione del mercato e al recupero del reddito per la rete di vendita.
26 novembre 2003
II processo di distribuzione della stampa coinvolge tutti i soggetti della filiera con ruoli e compiti diversi ma finalizzati al raggiungimento di un obiettivo finale comune.
In questo quadro l’azienda editoriale (editore) e/o di distribuzione nazionale svolge i seguenti compiti:
• determina la strategia di posizionamento del prodotto sul mercato, definendo le variabili di marketing relative all’offerta del prodotto editoriale quotidiano e periodico;
• definisce la strategia di commercializzazione del prodotto editoriale quotidiano e periodico, fissando la politica di copertura del territorio e la conseguente tiratura;
• determina la fornitura da inviare in sede locale per soddisfare le esigenze diffusionali dei singoli punti di vendita, compatibilmente con le esigenze di economicità dell’azienda stessa, utilizzando oltre i dati di fornito anche quelli di resa comunicati dall’impresa di distribuzione locale;
• fornisce le pubblicazioni quotidiane e periodiche all’impresa di distribuzione locale o direttamente ai punti di vendita. In questa ultima ipotesi l’editore svolge anche i compiti dell’impresa di distribuzione locale. Nei documenti scambiati tra azienda editoriale e impresa di distribuzione locale devono comparire esclusivamente i seguenti elementi:
- titolo delle pubblicazioni seguendo i criteri di cui al secondo punto, secondo comma dell’art. xy (classificazione dei prodotti editoriali quotidiani e periodici);
- data/numero della pubblicazione;
- periodicità;
- codice di identificazione della pubblicazione;
- classificazione delle pubblicazioni con riferimento alle fasce di classificazione del prodotto editoriale quotidiano e periodico;
- prezzo di vendita al pubblico;
- prezzo di cessione alla rivendita.
Gli elementi di cui sopra vengono messi a disposizione degli utilizzatori del sito INFORIV;
• comunica alla rete di vendita, direttamente o per tramite del distributore locale, eventuali iniziative editoriali che richiedono la fattiva collaborazione della rete stessa;
• provvede alla fatturazione ed all’incasso del valore del venduto nei confronti dell’impresa di distribuzione locale;
• effettua controlli di verifica delle copie rimaste invendute;
• fornisce ai rivenditori, entro 40 giorni, qualora richiesti, i numeri arretrati delle pubblicazioni a durata predeterminata, tramite l’impresa di distribuzione locale, o direttamente al punto vendita. Gli arretrati di pubblicazioni in corso d’opera saranno ceduti senza sovrapprezzo.
L’impresa di distribuzione locale (distributore) svolge i seguenti
compiti:
• assicura la migliore diffusione delle pubblicazioni quotidiane e periodiche, anche attraverso autonomi interventi durante il periodo di vendita del prodotto stesso, in modo da massimizzare le vendite e contenere il numero delle copie invendute ed ottimizzare i punti di vendita esauriti, coerentemente con le indicazioni di commercializzazione comunicate dall’azienda editoriale, tenuto anche conto dei dati storici e statistici del singolo punto vendita; eventuali problematiche che da ciò traggono origine dovranno essere affrontate dalla commissione di cui all’art. xy;
• emette la bolla di consegna con il dettaglio delle pubblicazioni quotidiane e periodiche che vengono forniti al singolo rivenditore indicando esclusivamente:
- titolo del prodotto editoriale quotidiano e periodico seguendo i criteri di cui al secondo punto, secondo comma dell’art. xy (classificazione dei prodotti editoriali);
- data/numero delle pubblicazioni quotidiane e periodiche;
- periodicità;
- quantitativo;
- codice di identificazione della pubblicazione;
- classificazione delle pubblicazioni con riferimento alle fasce di classificazione del prodotto editoriale quotidiano e periodico
- prezzo di vendita al pubblico;
- prezzo di cessione alla rivendita.
Al fine di uniformare su tutto il territorio il contenuto dei documenti sopra descritti (bolla di consegna/distinta resa, estratto conto) le Parti costituiscono un gruppo di lavoro, che entro 90 giorni dalla firma del presente documento e comunque prima della entrata in vigore del presente Accordo, individui il contenuto di tali documenti, prevedendo anche una elencazione separata tra le pubblicazioni tenuto conto delle differenti percentuali di sconto riconosciute alla rete di vendita;
• provvede al contemporaneo trasporto delle pubblicazioni quotidiane e periodiche e delle loro eventuali componenti, di norma in forma assemblata, e al ritiro delle copie invendute ai punti vendita organizzando i servizi di trasporto, franco punto vendita, in modo da garantire la contemporaneità delle uscite del prodotto ai rivenditori dislocati nella medesima area di distribuzione. Ciò dovrà avvenire secondo il calendario di uscita delle pubblicazioni predisposto dall’editore, ed in tempi ottimali per la vendita che dovranno essere individuati in collaborazione con le Organizzazioni di categoria dei rivenditori firmatarie, con impegno professionale adeguato, assicurando comunque,in accordo con l’editore, la distribuzione e la consegna del prodotto ai punti di vendita anche in situazioni di emergenza e straordinarietà.
Sono confermate le situazioni in atto di ritiro al banco delle pubblicazioni quotidiane e periodiche da parte dei rivenditori, salvo richieste diverse presentate dagli stessi. È altresì confermato che l’impresa di distribuzione locale non può pretendere dalla rete di vendita compensi relativi a spese di trasporto e/o di servizio e/o di gestione del punto vendita, oppure ancora oneri accessori correlati al raggiungimento di fatturati minimi da parte del punto vendita;
• esegue giornalmente il conteggio delle copie invendute, restituite da tutti i punti dì vendita verificandone la consistenza nonché l’integrità;
• rende disponibili all’editore con la massima tempestività i dati di distribuzione, di vendita e di resa relativi alle testate dello stesso editore sia in forma complessiva che per singolo punto di vendita;
• effettua rilevamenti, in collaborazione con la rete di vendita;
• effettua la consegna, ai punti di vendita, del materiale espositivo e del materiale informativo inerente eventuali iniziative editoriali;
• assicura la preventiva comunicazione scritta di eventuali iniziative editoriali che richiedono la collaborazione della rete di vendita, utilizzando la bolla di consegna;
• assicura la distribuzione a titolo gratuito ai punti vendita di comunicazioni di carattere sindacale;
• assicura, alle OOSS firmatarie del presente accordo, la riscossione di quote sindacali di qualunque forma o tipo nei modi e/o nella quantità stabilita dalle deleghe firmate dai singoli rivenditori;
• emette il documento di richiamo resa con i tempi di richiamo indicati nell’ultimo comma del presente articolo, con gli analoghi elementi previsti per la bolla di consegna;
• richiama in resa per almeno due volte successive, a distanza di dieci giorni, il prodotto quotidiano e periodico, che ha cessato la pubblicazione;
• nel caso dì richiamo anticipato di una pubblicazione, determinato dal cambio di distribuzione o da altri motivi, il distributore accetterà eventuali copie giacenti nelle rivendite, in occasione dell’uscita del numero successivo;
• residui di copie eventualmente dimenticate e non restituite al momento del loro richiamo in resa saranno accettate solo con il numero successivo;
• emette estratto conto esclusivamente per le pubblicazioni quotidiane e periodiche consegnate, accreditando le copie di resa restituite nei tempi e nei modi definiti nel presente Accordo;
• fornisce documentazione contabile distinta delle pubblicazioni quotidiane e periodiche associate alla FIEG;
• informa in tempo utile (almeno 5 giorni prima) i rivenditori soggetti ad eventuale sospensione della fornitura delle pubblicazioni quotidiane e periodiche, motivandone le ragioni.
Nel caso di cambio di distribuzione locale, le copie di
resa saranno riconsegnate e addebitate all’impresa che ne ha fatto la
distribuzione.
L’impresa subentrante deve assicurare, comunque, il ritiro e l’accredito di tutte le pubblicazioni quotidiane e periodiche eventualmente non ritirate dall’impresa a cui è subentrata ove questa rifiuti per qualsiasi ragione il ritiro ovvero vi sia oggettiva impossibilità alla restituzione.
II punto di vendita (rivenditore) svolge i seguenti compiti:
• riceve e mette in vendita tutte le pubblicazioni quotidiane e periodiche fornite dalla impresa di distribuzione locale con la tempestività, la continuità e l’impegno professionale adeguati per favorire lo sviluppo della loro diffusione, assicurando nella vendita parità di trattamento alle diverse testate;
• restituisce le copie mancanti di supporti integrativi, o altri beni allegati, con comunicazione nella distinta resa relativa alla consegna del prodotto in questione; lo stesso dicasi per supporti integrativi o altri beni allegati danneggiati;
• assicura la migliore diffusione delle pubblicazioni quotidiane e periodiche;
• effettua, ove richiesto, le necessarie operazioni di compiegatura o abbinamento di componenti di pubblicazioni quotidiane e periodiche in modo da presentare al consumatore l’offerta di prodotto prestabilita, con le modalità e la remunerazione di cui all’art. xy;
• restituisce le pubblicazioni quotidiane e periodiche rimaste invendute, complete di supporti integrativi o altri beni allegati, esclusivamente a seguito del documento di richiamo resa, compilando puntualmente e correttamente la relativa distinta, predisposta dall’impresa di distribuzione locate, secondo i criteri normativi contenuti nel presente articolo. La resa dì ogni numero dovrà essere fatta all’atto della consegna o del ritiro del numero successivo della pubblicazione, fatti salvi residui di copie eventualmente dimenticate o non restituite per errore;
• fornisce i dati di giacenza delle pubblicazioni quotidiane e periodiche in corso di vendita allo scopo di ottimizzare le forniture per i singoli punti di vendita;
• paga le pubblicazioni quotidiane e periodiche all’impresa di distribuzione locale, nei modi e nei termini previsti nel presente Accordo;
• si rende disponibile a concordare forme e modalità dell’esposizione del materiale pubblicitario;
• riserva spazi espositivi della struttura dì vendita alle pubblicazioni quotidiane e periodiche, in coerenza con le normative vigenti;
• non da in lettura a nessun titolo e per nessun motivo le pubblicazioni quotidiane e periodiche posti in vendita;
Le Organizzazioni firmatarie del presente Accordo al fine di stabilire un più organico raccordo tra le fasi della distribuzione e della vendita, si impegnano a promuovere forme di consultazione, nell’ambito di commissioni a livello regionale, che consentano alle parti, attraverso documentate rilevazioni, di esprimere pareri e formulare richieste che si propongano di armonizzare i programmi elaborati dalle singole aziende editoriali con la potenzialità effettiva del mercato attraverso l’ottimizzazione delle forniture.
Nel caso in cui non fosse possibile dare adeguata risposta alle questioni oggetto di esame da parte delle commissioni regionali, delle stesse verrà investita la commissione di cui all’art. xy che valuterà e proporrà alle parti interessate appropriate soluzioni, Le parti sottolineano la necessità di accelerare il processo di informatizzazione della rete di vendita al fine di rendere più agevole il processo di distribuzione e vendita della stampa. A tal fine le parti si impegnano ad individuare le modalità attraverso le quali procedere tempestivamente alla informatizzazione della rete di vendita.
La permanenza delle pubblicazioni quotidiane e periodiche presso i punti vendita segue i seguenti criteri:
• le pubblicazioni sino alla periodicità mensile devono essere richiamati in resa all’uscita del numero successivo. In mancanza dell’uscita del numero successivo il richiamo resa deve avvenire:
• entro il 10° giorno dalla consegna nel caso di settimanale
• entro il 20° giorno dalla consegna nel caso di quindicinale
• entro il 40° giorno dalla consegna nel caso di mensile.
Per le pubblicazioni con periodicità mensile, il termine di cui sopra viene elevato al sessantesimo giorno dalla data di distribuzione nel caso di numero doppio programmato o per ritardo nell’attività produttiva, comunicato tempestivamente alla rete di vendita.
Nel caso in cui l’impresa di
distribuzione locale non dovesse richiamare in resa il quotidiano o il
periodico, decorsi i termini di cui sopra, il punto vendita potrà porre in resa
il prodotto stesso.
• le pubblicazioni con periodicità bimestrale o superiore, nonché i supplementi con prezzo di vendita autonomo e i numeri unici, devono essere richiamati in resa entro il sessantesimo giorno dalla data di distribuzione. Nel caso in cui l’impresa di distribuzione locale non dovesse richiamare in resa il prodotto scaduto, il punto di vendita potrà porre in resa il prodotto stesso.
• gli allegati alle pubblicazioni quotidiane e periodiche senza prezzo di vendita autonomo ed avviati separatamente devono essere restituiti unitamente al numero della pubblicazione cui sono stati allegati;
• gli allegati alle pubblicazioni quotidiane e periodiche con prezzo dì vendita autonomo ma non cedibili separatamente alla pubblicazione di riferimento devono essere richiamati in resa:
– entro 8 giorni dalla loro consegna, se allegati ad un quotidiano
– entro 15 giorni dalla loro consegna, se allegati ad un settimanale
– entro 60 giorni dalla loro consegna, se allegati ad un mensile.
• Il primo numero delle nuove pubblicazioni collezionabili può essere richiamato in resa in occasione dell’uscita del terzo numero.
• Tutti i buoni sconto saranno richiamati con cadenza settimanale; il relativo accredito dovrà essere contabilizzato sul primo estratto conto utile. L’ultimo ritiro dei buoni sconto dovrà avvenire entro il 15° giorno della data di scadenza della promozione.
Le pubblicazioni quotidiane e periodiche, di norma, devono essere pagate contestualmente alla consegna, con le modalità pattuite tra l’impresa di distribuzione locale e i punti vendita, scomputando l’equivalente delle copie invendute e documentate come rese.
Nel caso di estratto conto comprensivo di più giorni di fornitura, lo stesso prevede il pagamento delle copie fornite nel periodo di riferimento con lo scomputo dell’equivalente delle copie invendute e documentate come rese, riferite allo stesso periodo corrispondente di fornitura. L’estratto conto deve essere pagato entro due giorni dalla sua consegna, fatte salve le condizioni di miglior favore presenti sul territorio.
Le pubblicazioni periodiche con periodicità uguale o superiore al mensile, i supplementi con prezzo di vendita autonomo e i numeri unici, i periodici che eccezionalmente intendono permanere nel punto vendita oltre la loro periodicità, gli allegati o inserti di quotidiani o di periodici che permangono nel punto vendita oltre la periodicità della pubblicazione cui sono abbinati al momento della consegna al punto vendita, nonché quelli appartenenti alle lettere B,C,D,E di cui all’art. xy (classificazione dei prodotti editoriali quotidiani e periodici), sono pagate al ritiro della resa.
L’Agenzia di distribuzione locale, in caso dì insolvenza del punto vendita, può richiedere al rivenditore dì prestare idonee garanzie di pagamento delle pubblicazioni quotidiane e periodiche.
Entro 90 giorni dalla firma del presente documento e comunque prima dell’entrata in vigore del presente Accordo Nazionale, le Parti sottoscriveranno un protocollo d’intesa nel quale saranno contenute le caratteristiche, le modalità di rilascio, di durata e di incasso delle garanzie di pagamento prestate dai rivenditori all’impresa di distribuzione locale anche in relazione alle situazioni preesistenti alla entrata in vigore del presente Accordo.
Le aziende editoriali aderenti alla Fieg nonché quelle mandatarie delle imprese dì distribuzione nazionale e locale firmatarie del presente Accordo praticheranno alla rete di vendita le seguenti percentuali di sconto del prezzo di copertina per le loro pubblicazioni:
a) 20% per quotidiani e periodici appartenenti alle lettere A e B di cui al l’art. XY (classificazione del prodotto editoriale quotidiano e periodico)
b) 21% per quotidiani (e periodici appartenenti alle lettere A e B dì cui all’art. XY) nel caso in cui la rete di vendita debba procedere al compiegamento di uno o più inserti avviati separatamente e senza prezzo di vendita autonomo; qualora, in conseguenza della presenza e del compiegamento di uno o più inserti, le pubblicazioni quotidiane (e periodiche) aumentino il prezzo di copertina in misura superiore al 30% di quello abituale, la percentuale di sconto sarà del 20%. Per prezzo abituale dei quotidiani si intende 0,90 sino a tutto il 31.12.2004.
e) 23% per le pubblicazioni quotidiane e periodiche che intendono permanere nel punto vendita per un periodo di tempo sino al doppio di quello relativo alla propria periodicità.
d) 40% per le pubblicazioni periodiche appartenenti alle lettere C, D, E di cui all’art. XY (classificazione del prodotto editoriale quotidiano e periodico)
e) 30% sull’effettivo prezzo di vendita nel caso di pubblicazioni quotidiane e/o periodiche che pervengono al punto vendita in forma abbinata e assemblata tra loro, senza necessità di alcun compiegamento preventivo alla vendita e con prezzo ridotto rispetto alla sommatoria dei prezzi abituali delle stesse;
f) nel caso di due o più pubblicazioni quotidiane e/o periodiche che non pervengano in forma abbinata e/o assemblata tra loro, ma che debbono essere vendute congiuntamente, sarà riconosciuta alla rete di vendita la percentuale di sconto di cui al punto a) sul prezzo abituale di vendita di ogni singola testata;
g) 40% per i prodotti editoriali non periodici ai sensi dell’art. 5 L.47/1948 esclusi dalla disciplina di cui all’art. 5 del dlg 170/2001.
Le iniziative editoriali non
disciplinate dal presente Accordo dovranno essere preventivamente concordate
con le OOSS sotto il profilo del compenso e delle modalità esecutive.
Le Aziende Editoriali aderenti alla FIEG nonché a quelle
mandatarie delle imprese di distribuzione nazionale e locale firmatarie del
presente Accordo, riconosceranno ad ogni singolo punto vendita un sovrasconto
pari allo 0,15% del proprio liquidato annuo di quotidiani e periodici. Tale
sovrasconto verrà corrisposto direttamente alla rete di vendita tramite le
imprese di distribuzione locale entro il mese di marzo dell’anno successivo a
quello di riferimento.
Al fine di consentire un continuo e fattivo rapporto tra aziende editoriali, agenzie di distribuzione locale e singolo punto vendita, le OOSS dei rivenditori firmatari del presente Accordo, forniranno annualmente a tutti i rivenditori, per il tramite delle agenzie di distribuzione locale, una modulistica contenente le seguenti indicazioni:
• giacenze;
• richieste di rifornimenti;
• richieste di arretrati;
• mancanze in arrivo;
• differenze sulle rese;
• richiesta variazioni forniture;
• comunicazioni varie.
A fronte dei costi sostenuti dalle OOSS per l’approntamento di tale modulistica, le stesse, congiuntamente, fattureranno alla FIEG, o a società da essa indicata, un compenso definito con un accordo a latere.
Le parti si impegnano ad adottare criteri di agibilità della rete e linee di comportamento che corrispondono congiuntamente alle esigenze dei lettori attraverso l’individuazione dell’orario ottimale di ciascuna rivendita in funzione delle esigenze di mercato delle stesse, correlate alla specificità della loro collocazione.
In tale ambito l’orario di funzionamento dei punti vendita non dovrà essere inferiore alle 12 ore giornaliere, dal lunedì al sabato, ed almeno sino alle ore 13 della domenica, fatto salvo quanto previsto in seguito. Dovrà essere individuato l’orario ottimale di ciascuna rivendita in funzione delle esigenze di mercato delle singole zone.
La rete di vendita rimarrà chiusa nelle seguenti ricorrenze:
o 1 gennaio, lunedì di Pasqua, 2 maggio, 16 agosto, 25 e 26 dicembre (chiusura totale);
• il pomeriggio di tutte le domeniche, non prima delle ore 13, del 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre.
Le chiusure domenicali potranno essere esercitate con cadenza quattordicinale fino a un massimo del 50% delle rivendite; analogo criterio potrà essere adottato nelle festività del 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre, prevedendosi chiusure alternate.
Le chiusure per ferie potranno essere esercitate, in turni dì 21 giorni, che possono essere continuativi oppure suddivisi in due periodi di 14 e 7 giorni, garantendo l’apertura del 50% delle rivendite presenti.
Le turnazioni di ferie e festività saranno regolate e coordinate dalle Commissioni provinciali.
Viene costituita una commissione nazionale alla quale partecipano tutte le parti interessate alla rete di diffusione e vendita al fine di:
• monitorare ed esaminare il sistema distributivo e diffusionale, proponendo e realizzando le soluzioni più adeguate onde massimizzare le vendite e contenere il numero delle copie invendute e ottimizzare gli esauriti sui punti vendita, coerentemente con le indicazioni di commercializzazione comunicate dall’azienda editoriale, tenuto conto dei dati storici e statistici dei singoli punti vendita;
• gestire l’applicazione e il rispetto delle regole contenute nel presente Accordo, nonché a esaminare, per le necessarie valutazioni, situazioni in esso non disciplinate.
A tale commissione verranno inoltre demandate le questioni che non hanno trovato idonea soluzione nell’ambito delle commissioni a livello regionale.
La commissione avrà sede presso la FIEG di Milano e si riunirà su istanza di una delle parti firmatarie del presente Accordo entro 10 giorni dalla richiesta.
Le OOSS firmatarie del presente documento ritengono essenziale individuare modalità e procedure per l’istituzione di un organismo di garanzia che abbia la potestà di intervenire tempestivamente, anche con strumenti sanzionatori, per il ripristino delle regole contenute nell’Accordo Nazionale violate dalle parti contraenti.
Documento consegnato alle Organizzazioni di categoria dei rivenditori il 12 maggio 2004 dalla Delegazione editoriale.
l prodotto editoriale quotidiano e periodico immesso nella rete di vendita deve corrispondere alla definizione di cui all’art. 1 della legge 62/01 e assolvere agli obblighi di cui al combinato disposto degli articoli 2 e 5 della legge 47/48 (ed eventuali, successive modificazioni.)
Le norme stabilite nel presente accordo si applicano ai prodotti editoriali quotidiani e periodici e non ai prodotti.
a) non considerati quotidiani o periodici dalle vigenti norme;
b) che giungano alle rivendite non in base ai modelli negoziali descritti nel preambolo;
c) non editoriali
Il prodotto corredato dai relativi inserti o composto da pubblicazioni di norma vendute in forma autonoma e avviate separatamente al punto vendita costituisce, nella messa in vendita, un’offerta editoriale indivisibile: opzionale, qualora l’acquirente possa scegliere tra una pluralità di proposte, oppure obbligatoria.
Per inserti si intendono i supplementi non dotati di diffusione e prezzo autonomi, i supporti integrativi e gli altri beni ceduti alla pubblicazione di riferimento.
Le parti inoltre prevedono che per rendere più efficiente la distribuzione dal prodotto editoriale siano indispensabili:
• la presenza del codice a barre, in prima pagina per i quotidiani e in prima o quarta di copertina per i periodici, o comunque in posizione leggibile, anche sul prodotto da compiegare facente parte di un’offerta opzionale;
• l’indicazione, nei documenti scambiati tra la rete di vendita e rete di distribuzione, anche dal titolo più evidente presente in copertina qualora diverso dalla denominazione della testata registrata in base alle leggi vigenti.
Ai fini
della remunerazione, della permanenza sui punti vendita e delle modalità di
pagamento, il prodotto editoriale viene così classificato:
A) Prodotto alla vendita in forma singola o di offerta editoriale che riporta, in posizione visibile esternamente, le indicazioni relative al numero progressivo della pubblicazione, alla periodicità e il codice a barre.
Tale prodotto è immesso per la prima volta nel circuito distributivo.
A questa categoria appartengono anche le singole uscite di riedizioni del prodotto “collezionabile” che, senza alcun mutamento editoriale, siano immesse nuovamente nel circuito distributivo, purché siano riportati in posizione visibile sulla confezione un nuovo codice a barre che specifichi il numero di edizione e le altre indicazioni di cui sopra. Appartengono anche le ristampe di periodici o di offerte editoriali avviati alla vendita nel primo periodo di vita commerciale e i periodici o le offerte editoriali che recano l’indicazione “ristampa” e un nuovo codice a barre.
B) Prodotto avviato alla vendita come supplemento dotato di diffusione e prezzo autonomi rispetto alla pubblicazione di riferimento.
Tale prodotto deve riportare in posizione visibile l’indicazione “supplemento”, il proprio codice a barre e la testata di riferimento.
C) Prodotto editoriale immesso nuovamente nel circuito distributivo nella medesima area con proprio codice a barre e periodicità. A tale categoria appartiene anche il prodotto costituito da confezionare di diversi numeri della stessa pubblicazione, già immessi precedentemente nel circuito distributivo, oppure da una busta o da altro contenitore contenente pubblicazioni varie già immesse in precedenza nel circuito distributivo, in forma commerciale singola o accorpata. A tale categoria appartengono anche i prodotti editoriali che contengono sotto rilegatura più fascicoli arretrati.
Le parti sottolineano l’importanza della rete delle rivendite esclusive di prodotti editoriali quotidiani e periodici, come la terminale principale, imprescindibile e strategico del processo di diffusione dei prodotti editoriali.
Tale ruolo centrale della rete di vendita esclusiva deve essere svolto in coerenza con i principi costituzionali e legislativi richiamati nel Preambolo. Ne consegue l’esigenza di individuare criteri di agibilità della rete di vendita esclusiva compatibili con le esigenze del pubblico dei lettori, in modo che sia garantita la circolazione della libera espressione del pensiero e il pluralismo dei mezzi di informazione rappresentati dai prodotti editoriali quotidiani e periodici.
Allo scopo di garantire al pubblico degli acquirenti potenziali la massima possibilità di acquisto dei prodotti editoriali e periodici, l’orario di funzionamento dei punti di vendita esclusivi non deve essere inferiore alle 12 ore giornaliere dal lunedì al sabato ed almeno sino alle ore 13 della domenica, fatto salvo quanto previsto successivamente. Per ogni singola rivendita l’orario ottimale di funzionamento in relazione alle esigenze di mercato e distributive della singola zona.
Ogni rivendita deve esporre un cartello con l’orario di attività e in caso di chiusura deve indicare le tre rivendite esclusive più vicine aperte.
Le pubblicazioni devono essere poste in vendita subito dopo il loro ricevimento con tempestività ed impegno professionale tali da favorire lo sviluppo della loro diffusione.
La rete di vendita esclusiva, in relazione al vigente calendario di uscita dei prodotti editoriali quotidiani e periodici, deve garantire la messa in vendita delle pubblicazioni ricevute tutti i giorni di calendario. Le rivendite esclusive possono osservare la chiusura giornaliera nelle seguenti festività:
• 1 gennaio;
• lunedì di Pasqua;
• 16 agosto;
• 25 e 26 dicembre.
La possibile chiusura pomeridiana, dopo le ore 13, è attuabile nelle seguenti giornate.
• tutte le domeniche;
• 6 gennaio;
• 25 aprile;
• 1 maggio;
• 2 giugno;
• 15 agosto;
• 1 novembre;
• 8 dicembre.
Infine è prevista la possibilità di posticipare l’apertura delle strutture di vendita esclusive nella giornata del 2 maggio. Tale apertura deve comunque avvenire entro le ore 12.
La realizzazione della più ampia agibilità possibile della rete e la verifica periodica della rispondenza delle esigenze dalle parti, sono esercitate da una apposita Commissione nazionale incaricata di definire i problemi connessi alla funzionalità della rete stessa. A tale Commissione nazionale partecipano pariteticamente le parti interessate.
La Commissione nazionale ha sede presso gli uffici della F.I.E.G. di Milano.
Alla Commissione nazionale è affidato prioritariamente il compito di indicare metodi e criteri per realizzare e garantire, nella misura più estesa possibile, la agibilità della rete di vendita in tutti i giorni, salvo quanto previsto al precedente art. A., ed ha il compito di coordinare la fruizione dei riposi facoltativi nei limiti appresso indicati:
– le chiusure domenicali possono essere esercitate con cadenza quattordicinale e fino ad un massimo del 50% delle rivendite esclusive;
– le chiusure annuali possono essere esercitate sino ad un massimo di 3 settimane, sempre nel rispetto del limite del 50% delle rivendite esclusive esistenti nei vari Comuni. Due settimane consecutive, dal lunedì alla domenica, possono essere fruite nei mesi di luglio e agosto, in base a quanto stabilito da tale Commissione nazionale. La terza settimana può essere goduta anche in forma frazionata, anche in altro periodo dell’anno, sempre nel rispetto del limite del 50% delle rivendite esclusive esistenti nei vari Comuni, secondo una preventiva programmazione coordinata dalla Commissione provinciale di competenza, più avanti prevista. La fruizione in forma frazionata non può avvenire nei giorni immediatamente precedenti e successivi all’inizio e alla fine del periodo fissato dalla Commissione nazionale. Nel caso di fruizione delle chiusure annuali in altro periodo, le stesse possono essere esercitate sino ad un massimo di due settimane consecutive, dal lunedì alla domenica, e sempre nel rispetto del 50% delle rivendite esclusive esistenti nei vari Comuni. Le chiusure annuali assorbono ricorrenze di cui all’articolo A che dovessero essere comprese nelle settimane di fruizione.
Devono essere sempre salvaguardate le esigenze di vendita nelle singole zone e non è consentita la chiusura nelle località in cui vi sia un solo punto di vendita, ove non avvenga l’affidamento integrale di tutte le pubblicazioni ad altro esercizio (se consentito dalla normativa vigente).
La Commissione nazionale – entro il 31 ottobre di ogni anno – fissa le settimane di svolgimento delle chiusure annuali del periodo luglio-agosto riferite all’anno successivo, nonché la data per la presentazione delle richieste, che devono pervenire, in forma congiunta, entro il 28 febbraio. Non saranno prese in considerazione richieste che perverranno dopo tale data. Durante il periodo coincidente con le chiusure annuali è sospeso l’esercizio facoltativo delle chiusure domenicali.
Vengono istituite inoltre apposite Commissioni provinciali, composte dai rappresentanti delle organizzazioni firmatarie del presente accordo, tramite delegati che operano principalmente firmatarie del presente accordo, tramite delegati che operano principalmente in ambito locale, comunque integrate con la partecipazione delle Aziende di distribuzione locale interessate, col compito di svolgere un monitoraggio sullo stato di agibilità della rete.
Compito di tali Commissioni è di verificare l’osservanza dei criteri di agibilità previsti dal presente Accordo, di determinare l’orario ottimale di attività all’interno delle singole piazze e la corretta apposizione dei cartelli degli orari di apertura recanti, in caso di chiusura, l’indicazione delle rivendite più vicine aperte. Le Commissioni provinciali devono verificare che in occasione delle chiusure annuali sia garantita una corretta copertura del territori, in base alle esigenze di mercato delle singole zone e devono coordinare, programmare ed autorizzare le richieste di fruizione della terza settimana di chiusura annuale, da godersi anche in forma frazionata, non fissata dalla Commissione nazionale.
La Commissione nazionale, su proposta delle Commissioni provinciali, fissa anche le date di svolgimento delle chiusure annuali per le località di interesse turistico e di villeggiatura che non possono fruirne nel periodo estivo.
L’attività delle Commissioni che devono svolgere il monitoraggio si esplicherà attraverso la raccolta dei dati messi a disposizione dagli editori e dalle Imprese di distribuzione locale, nonché attraverso la disamina dei dati suddetti e la loro valutazione. La Segreteria delle Commissioni provinciali e la funzione di coordinamento viene assicurata dalla Federazione Italiana Editori Giornali.
Qualsiasi motivo di ostacolo al regolare svolgimento dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici deve essere tempestivamente segnalato, oltreché al distributore locale, alla competente Commissione provinciale tramite una nota scritta giustificativa, per l’opportuna disamina.
Il coordinatore della Commissione, vagliando la nota giustificativa, può effettuare un primo intervento sulla rivendita interessata finalizzato all’osservanza delle norme del presente Accordo in materia di agibilità.
L’impedimento di salute del titolare di una rivendita strutturata in forma imprenditoriale non costituisce giustificato motivo di chiusura. L’impedimento di salute del titolare di una rivendita a conduzione familiare costituisce giustificato motivo di chiusura nelle sole ipotesi in cui venga dimostrata l’impossibilità effettiva ad esercitare l’attività di vendita.
A tal fine, la rivendita si considera a carattere imprenditoriale quando viene costituita in forma societaria, sia di persone o di capitali, nonché quando, oltre all’attività del titolare e/o di suoi familiari, uno o più addetti prestano opera a carattere subordinato o di collaborazione. La rivendita si considera a conduzione familiare quando viene condotta, dal titolare, e/o dal coniuge e dai figli.
Il certificato medico attestante l’impedimento di salute e la nota giustificativa correlata dovranno pervenire alla Commissione provinciale competente entro 48 ore dall’evento.
Qualsiasi controversia sull’interpretazione dei precedenti comma, sulla validità delle certificazioni mediche e delle note giustificative potrà essere sottoposta all’Organo di Conciliazione e Garanzia previsto al successivo art. ...
Le parti concordano che, per essere ritenuti validi, i
certificati medici devono:
1. essere accompagnati dalla fotocopia della tessera
sanitaria del richiedente;
2. esser corredati dai seguenti elementi, nessuno
escluso:
– data di rilascio del certificato medico
– indicazione della durata del periodo di riposo o di
cure
– indicazioni del soggetto a cui viene rilasciato
– firma e timbro del medico.
Al fine di richiamare l’attenzione del lettore sul prodotto, le Aziende editoriali potranno avvalersi della esposizione di locandine e di altro materiale promozionale sul punto di vendita. I rivenditori di prodotti editoriali devono curare e/o consentire la corretta e proporzionale esposizione del materiale ricevuto. Su tale tema, le Organizzazioni dei rivenditori formuleranno proposte.
In occasione del lancio e rilancio di prodotti editoriali quotidiani e periodici, le rivendite devono riservare un maggior spazio espositivo, limitatamente ai primi due numeri, al materiale promozionale inviato dalle Aziende interessate.
Questo criterio sarà applicato anche in occasione di rilanci programmati.
La remunerazione riconosciuta alla rete per l’attività di vendita è calcolata sulla base del prezzo di copertina defiscalizzato di cessione al pubblico dei prodotti editoriali. La quota di defiscalizzazione del prezzo è definita fra le parti con protocollo separato, in relazione ai mutamenti legislativi in tema fiscale.
La
remunerazione è effettuata in misura percentuale, con i seguenti sconti,
facendo riferimento alle tipologie di prodotto di cui all’art. kk:
– per i
prodotti appartenenti alla tipologia A): 19 % sulla base del prezzo
defiscalizzato di cessione al pubblico;
– per i
prodotti appartenenti alla tipologia B): 24 % sulla base del prezzo
defiscalizzato di cessione al pubblico;
– per i prodotti appartenenti alla tipologia C): sulla base del prezzo defiscalizzato di cessione al pubblico.
I prodotti di cui sopra, qualora privati dall’editore anche di un solo elemento, indicato saranno soggetti ad un sovrasconto del 5%. Le pubblicazioni quotidiane non saranno soggette a tale sovrasconto nel caso in cui non sia esplicitata solamente la periodicità.
Quando un’Azienda editoriale fornisce un prodotto con uno o più inserti senza prezzo di vendita autonomo e avviati separatamente, alla rete di vendita è riconosciuto un sovrasconto in cifra fissa pari a 1,55 centesimi di euro per ogni inserto compiegato al prodotto venduto.
Nel caso in cui l’Azienda editoriale stabilisca un prezzo di vendita del prodotto editoriale maggiorato in coincidenza con la presenza di uno o più inserti e lo sconto sull’aumento di prezzo dell’offerta editoriale indivisibile non copra interamente il sovrasconto di 1,55 centesimi di euro, alla rete di vendita è riconosciuta la differenza di sconto fino a concorrenza del sovrasconto sopra definito.
Nel caso in cui invece lo sconto su tale aumento di prezzo di vendita del prodotto editoriale copra interamente il sovrasconto di 1,55 centesimi di euro, alla rete di vendita è riconosciuta una remunerazione di 0,31 centesimi di euro per ogni inserto compiegato ad una copia venduta dell’offerta editoriale indivisibile.
Anche nel caso in cui l’offerta editoriale indivisibile sia composta da prodotti editoriali di norma venduti in forma autonoma e avviati separatamente al punto vendita, alla rete di vendita che effettua il compiegamento sono riconosciuti i sovrasconti di cui sopra.
Alla rete di vendita non è dovuto alcuno sconto supplementare per i prodotti editoriali contenenti inserti giunti già compiegati al rivenditore.
Alle strutture di vendita che operano nel regime di ritiro al banco è riconosciuto, infine uno sconto supplementare dell’1%, rispetto agli sconti sopra definiti.
La distribuzione del materiale fornito dall’Azienda editoriale non è soggetta a sovrasconto.
Tutte le remunerazioni, definite nei comuni precedenti, sono correlate all’osservanza delle previsioni normative contenute nel presente Accordo.
Le Aziende editoriali comunicano alla rete di vendita, con la necessaria tempestività e chiarezza, le iniziative da attuarsi attraverso buoni sconto o omaggio. Tali buoni sono richiamati con cadenza settimanale, per il loro accredito.
Le Parti ritengono che una corretta interpretazione della
normativa pubblica in materia di prodotti editoriali quotidiani e periodici,
con particolare riferimento al D.lgs. 170/01, determini l’esigenza per i
soggetti coinvolti nel processo distributivo, di non praticare o richiedere
condizioni economiche diverse da quelle sopra determinate.
Nel caso di cambio di Impresa di distribuzione locale o di cessazione della stessa, le copie di resa sono riconsegnate e addebitate all’impresa che ne ha effettuato la distribuzione in occasione della loro naturale scadenza, qualora non vengano richiamate in resa anticipata, fino a copertura del credito della stessa Impresa di distribuzione locale. Eventuali eccedenze saranno rese alla Nuova Impresa di distribuzione dei singoli editori, sempre nel rispetto del periodo di validità della stessa resa.
Nel caso di cessazione dell’attività di distribuzione e in assenza della possibilità di restituzione delle copie di resa all’Impresa di distribuzione che le ha fornite, le Amministrazioni editoriali interessate comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali dei rivenditori o alle singole rivendite la destinazione di tali copie e le modalità di accredito delle stesse.
Nel caso di cessazione di una pubblicazione, le Amministrazioni editoriali interessate, per essa l’impresa di distribuzione, deve effettuare il richiamo resa entro e non oltre 10 giorni dal termine della periodicità. Decorso tale termine, la rete di vendita è autorizzata ad inviare immediatamente in resa le copie giacenti della pubblicazione che ha cessato l’uscita.
Il processo di distribuzione della stampa coinvolge tutti i soggetti della filiera con ruoli e compiti diversi ma finalizzati al raggiungimento di un obiettivo finale comune.
In questo quadro l’Azienda editoriale (Editore) e/o di Distribuzione nazionale svolge i seguenti compiti:
1. determina la strategia di posizionamento del prodotto sul mercato, definendo le variabili di marketing relative all’offerta del prodotto editoriale quotidiano e periodico;
2. definisce la strategia di commercializzazione del prodotto editoriale quotidiano e periodico, fissando la politica di copertura del territorio e la conseguente tiratura;
3. determina autonomamente la fornitura da inviare in sede locale per soddisfare le esigenze diffusionali dei singoli punti di vendita, compatibilmente con le esigenze di economicità dell’Azienda stessa, utilizzando oltre i dati di fornito anche quelli di resa ove possibile comunicati dall’Impresa di distribuzione locale;
4. fornisce i prodotti editoriali quotidiani e periodici all’Impresa di distribuzione locale o direttamente ai punti vendita. In questa ultima ipotesi l’Editore svolge anche l’attività di distribuzione locale. Nei documenti scambiati tra Azienda editoriale e Impresa di distribuzione locale devono comparire i seguenti elementi:
• titolo del prodotto editoriale quotidiano o periodico seguendo, ove possibile, i criteri di cui al secondo punto, secondo comma dell’art. xy (classificazione dei prodotti editoriali);
• data/numero del prodotto editoriale quotidiano o periodico;
• periodicità;
• codice di identificazione della pubblicazione;
• classificazione delle pubblicazioni con riferimento alle fasce di classificazione del prodotto editoriale quotidiano e periodico;
• prezzo di vendita al pubblico;
• prezzo di cessione alla rivendita;
• sconto di cessione alle rivendite;
• percentuale di defiscalizzazione.
Gli elementi di cui sopra vengono messi a disposizione degli utilizzatori del sito Inforiv.
5. comunica alla rete di vendita, direttamente o per tramite del distributore locale, eventuali iniziative editoriali che richiedono la fattiva collaborazione della rete stessa;
6. provvede all’addebito ed all’incasso del valore del venduto nei confronti dell’Impresa di distribuzione locale;
7. effettua controlli di verifica delle copie rimaste invendute.
L’attività di distribuzione locale, svolta direttamente dagli Editori o dai distributori locali incaricati, verrà eseguita secondo i principi e con le modalità di seguito indicate:
1. assicurando la migliore diffusione dei prodotti editoriali quotidiani e periodici, anche attraverso autonomi interventi durante il periodo di vendita del prodotto stesso, in modo da massimizzare le vendite e contenere il numero delle copie invendute ed ottimizzare i punti vendita esauriti, coerentemente con le indicazioni editoriali di commercializzazione, tenuto anche conto dei dati storici e statistici del singolo punto vendita;
2. emettendo la bolla di consegna con il dettaglio dei prodotti editoriali quotidiani e periodici che vengono forniti al singolo rivenditore indicando:
– titolo del prodotto editoriale quotidiano o periodico seguendo, ove possibile, i criteri di cui al secondo punto, secondo comma dell’art. xy (classificazione dei prodotti editoriali);
– data/numero del prodotto editoriale quotidiano o periodico;
– periodicità;
– quantitativo;
– codice di identificazione della pubblicazione;
– classificazione delle pubblicazioni con riferimento alle fasce di classificazione del prodotto editoriale quotidiano e periodico;
– prezzo di vendita al pubblico;
– prezzo di cessione alla rivendita;
– sconto di cessione alle rivendite;
– percentuale di defiscalizzazione.
Al fine di uniformare su tutto il territorio il contenuto dei documenti sopra descritti (bolla di consegna, / distinta resa, estratto conto) le Parti interessate costituiscono un Gruppo di Lavoro, che entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo, individui il contenuto di tali documenti, prevedendo anche una elencazione separata tra i prodotti editoriali quotidiani e periodici. Le parti firmatarie si impegnano a recepire le indicazioni di tale Commissione entro i 180 giorni successivi.
3. provvedendo al trasporto dei prodotti editoriali quotidiani e periodici – di norma in forma assemblata – e al ritiro delle copie invendute ai punti di vendita organizzando in via del tutto autonoma i servizi di trasporto, franco punto vendita, fatte salve le consuetudini in atto determinate da elementi oggettivi di difficoltà di accesso. Tale attività è svolta in modo da garantire la compatibilità territoriale della consegna dei prodotti editoriali quotidiani e periodici ai rivenditori secondo il calendario di uscita delle pubblicazioni predisposto dall’Editore ed in tempi ottimali per la vendita, con impegno professionale adeguato, assicurando comunque, in accordo con l’Editore, la distribuzione e la consegna dei prodotti editoriali quotidiani e periodici ai punti di vendita anche in situazioni di emergenza e straordinarietà. Sono confermate le situazioni in atto di ritiro al banco dei prodotti editoriali quotidiani e periodici da parte dei rivenditori, salvo richieste di introduzione del servizio franco punto di vendita presentate da almeno quattro quinti delle rivendite operanti nella piazza ovvero dall’Azienda che svolge l’attività di distribuzione locale per le quali vi sia parere conforme della Commissione di cui all’art. xy. Le strutture locali delle organizzazioni firmatarie del presente Accordo rappresentano al soggetto che svolge l’attività di distribuzione le esigenze della rete di vendita in merito agli orari di consegna dei prodotti editoriali quotidiani e periodici, al fine di ottimizzare il servizio;
4. eseguendo giornalmente il conteggio delle copie invendute, restituite da tutti i punti vendita verificandone la consistenza nonché l’integrità;
5. rendendo disponibili all’Editore con la massima tempestività i dati di di-stribuzione, di vendita e di resa relativi alle testate dello stesso Editore sia in forma complessiva che per singolo punto di vendita.
6. effettuando rilevamenti, in collaborazione con la rete di vendita;
7. effettuando la consegna, ai punti di vendita, del materiale espositivo e del materiale informativo e di resa relativi alle testate dello stesso Editore sia in forma complessiva che per singolo punto di vendita;
8. assicurando la tempestiva comunicazione scritta di eventuali iniziative editoriali che richiedano la collaborazione della rete di vendita, utilizzando la bolla di consegna;
9. emettendo il documento di richiamo resa nei tempi indicati nell’ultimo comma del presente articolo, con i necessari elementi privati per la bolla di consegna;
10. richiamando in resa per almeno due volte successive, a distanza di dieci giorni, il prodotto quotidiano e periodico che ha cessato la pubblicazione; residui di copie eventualmente dimenticate e non restituite per errore al momento del loro richiamo in resa saranno accettate solo con il numero successivo;
11. emettendo estratto conto per i prodotti editoriali quotidiani e periodici consegnati, accreditando le copie di resa restituite nei tempi e nei modi definiti nel presente Accordo;
12. fornendo documentazione contabile che distingua i prodotti editoriali quotidiani e periodici dai prodotti diversi;
13. informando in tempo utile i rivenditori soggetti ad
eventuale sospensione delle forniture delle pubblicazioni quotidiane e
periodiche, motivandone le ragioni.
Il punto di vendita (rivenditore) svolge i seguenti compiti:
1. riceve e mette in vendita al dettaglio tutti i prodotti editoriali quotidiani e periodici forniti esclusivamente dall’Azienda editoriale o dalla Impresa di distribuzione locale incaricata dalla stessa con la tempestività, la continuità e l’impegno professionale adeguati per favorire lo sviluppo della loro diffusione, assicurando nella vendita parità di trattamento alle diverse testate;
2. comunica al soggetto che svolge l’attività di distribuzione locale, subito dopo il ricevimento, le copie mancanti di supporti integrativi o altri beni allegati, che restituirà con comunicazione nel documento di richiamo resa del giorno successivo, tenendo separato tale prodotto della resa del numero precedente;
3. assicura la migliora diffusione dei prodotti editoriali quotidiani e periodici;
4. effettua, ove indicato, le necessarie operazioni di compiegatura o abbinamento di componenti di prodotto editoriale quotidiano e periodico che siano stati consegnati separatamente al punto vendita, in modo da presentare al consumatore l’offerta di prodotto prestabilita, con le modalità e la remunerazione di cui all’art. xy;
5. restituisce il prodotto editoriale quotidiano e periodico rimasto invenduto – di norma in forma assemblata –, completo di supporti integrativi o altri beni allegati, esclusivamente a seguito del documento di richiamo resa predisposto dal soggetto che esercita l’attività di distribuzione, compilando puntualmente e correttamente secondo i criteri contenuti nel presente articolo;
6. fornisce i dati di giacenza dei prodotti editoriali quotidiani e periodici in corso di vendita allo scopo di ottimizzare le forniture per i singoli punti di vendita;
7. paga i prodotti editoriali quotidiani e periodici al soggetto che svolge l’attività di distribuzione locale, nei modi e nei termini previsti nel presente Accordo, prestando idonee garanzie, rapportate alla valenza temporale di verifica dell’avvenuto pagamento dei prodotti editoriali e alle modalità dello stesso, tenuto conto delle caratteristiche – eventualmente sopravvenute – di solvibilità del punto di vendita;
8. garantisce il massimo della visibilità al prodotto editoriale quotidiano e periodico sia attraverso l’esposizione del prodotto stesso che del materiale pubblicitario;
9. riserva gli spazi espositivi della struttura di vendita esclusivamente ai prodotti editoriali quotidiani e periodici, in coerenza con le normative vigenti;
10. non attua forme di commercializzazione dei prodotti editoriali quotidiani e periodici difformemente dalle indicazioni ricevute o assume iniziative in contrasto con gli interessi economici del comparto editoriale né dà in lettura a nessun titolo e per motivo le pubblicazioni quotidiane e periodiche poste in vendita.
Le Organizzazioni firmatarie del presente Accordo, al fine di stabilire un più organico raccordo tra le fasi della distribuzione e della vendita, si impegnano a promuovere forme di consultazione, nell’ambito della Commissione di cui all’art. xy, che consentano alle organizzazioni dei rivenditori di esprimere pareri e formulare richieste che – sulla base di documentate rilevazioni – si propongano di armonizzare i programmi elaborati dalle singole Aziende editoriali con la potenzialità effettiva del mercato attraverso l’ottimizzazione delle forniture.
Le parti sottolineano la necessità di accelerare il processo di informatizzazione della rete di vendita – attraverso il progetto Inforiv – al fine di rendere più agevole il processo di distribuzione e vendita della stampa. A tal fine le parti si impegnano ad individuare le modalità attraverso le quali procedere tempestivamente alla informatizzazione della rete di vendita.
La
permanenza dei prodotti editoriali quotidiani e delle offerte editoriali presso
i punti di vendita segue i seguenti criteri.
• i
prodotti editoriali sino alla periodicità di trimestrale devono essere
richiamati in resa all’uscita del numero successivo. In mancanza dell’uscita
del numero successivo il richiamo resa deve avvenire.
• entro
il 15° giorno dalla consegna nel caso di settimanale
• entro
il 30° giorno dalla consegna nel caso di quindicinale
• entro
il 45° giorno dalla consegna nel caso di mensile
• entro
il 75° giorno dalla consegna nel caso di bimestrale
• entro il 90° giorno dalla consegna nel caso di trimestrale.
Il termine di cui sopra relativo al prodotto mensile viene elevato al sessantesimo giorno della data di distribuzione nel caso di numero doppio programmato o per ritardo nell’attività produttiva, comunicato tempestivamente alla rete di vendita. Ai fini della identificazione della periodicità, per le pubblicazioni con periodicità mensile si intende un prodotto editoriale periodico che immetta nel circuito distributivo almeno 10 numeri all’anno.
Decorsi i tempi di cui sopra, il punto di vendita potrà porre in resa il prodotto editoriale dandone comunicazione attraverso il documento di richiamo resa del giorno.
• i prodotti editoriali periodici con periodicità superiore al bimestrale, nonché i supplementi con prezzo di vendita autonomo, devono essere comunque richiamati in resa il novantesimo giorno dalla data di distribuzione;
• gli inserti di pubblicazioni quotidiane e periodiche avviati separatamente con prezzo di vendita non cedibili senza la pubblicazione di riferimento, salvo diversa indicazione dell’editore devono essere richiamati in resa entro 30 giorni dalla loro consegna;
• il primo numero dei nuovi prodotti editoriali quotidiani e periodici – sino alla periodicità settimanale – nonché delle nuove pubblicazioni collezionabili può essere richiamato in resa in occasione dell’uscita del terzo numero;
• il prodotto editoriale repertorio o che fa riferimento a servizi pubblici è richiamato in resa all’uscita del numero successivo;
• il prodotto periodico di tipologia particolare può fruire di un periodo più lungo di permanenza in vendita, rispetto ai tempi sopra previsti, concordandolo localmente;
• tutti i buoni, sconto o omaggio, saranno richiamati con cadenza settimanale; il relativo accredito dovrà essere contabilizzato sul primo estratto conto utile. L’ultimo ritiro dei buoni da parte del soggetto che svolge l’attività di distribuzione dovrà avvenire entro il 15° giorno dalla data di scadenza della promozione.
In nessun caso la rete di vendita può effettuare la resa prima della naturale scadenza del prodotto editoriale quotidiano o periodico. Tale possibilità è prevista solo in caso di richiamo in resa anticipato da parte del soggetto che svolge l’attività di distribuzione.
Le parti ritengono che le modalità di esecuzione del processo
distributivo di cui all’art. xy corrispondono alle comuni esigenze dei comparti
della filiera distributiva; a tal fine; entro 60 giorni dall’entrata in vigore
del presente Accordo, le Parti firmatarie si impegnano a valutare
congiuntamente la coerenza tra i principi espressi nella nuova disciplina e la
prassi in vigore anche a livello locale.
Il prodotto editoriale quotidiano e periodico, di norma, deve essere pagato contestualmente alla consegna, con le modalità pattuite tra il soggetto che effettua l’attività di distribuzione locale e la rete di vendita, scomputando l’equivalente delle copie invendute e documentate come rese.
Nel caso di estratto conto emesso dal soggetto che effettua l’attività di distribuzione, comprensivo di più giorni di fornitura, lo stesso prevede il pagamento – nel rispetto del D.lgs. 231/02 – delle copie fornite nel periodo di riferimento con lo scomputo dell’equivalente delle copie invendute e documentate come rese, riferite allo stesso periodo corrispondente di fornitura. L’estratto conto deve essere consegnato entro il giorno dopo la sua emissione e pagato entro il giorno successivo.
I prodotti con periodicità uguale o superiore al bimestrale, gli inserti per i quali l’editore richieda un tempo superiore di permanenza rispetto a quello indicato nell’articolo G, i supplementi dotati di diffusione e prezzo autonomi con permanenza superiore al mese, nonché i prodotti appartenenti alla lettera C di cui all’art. xy (classificazione dei prodotti editoriali quotidiani e periodici), sono pagati al ritiro della resa.
Viene costituita una Commissione Nazionale alla quale partecipano le parti interessate alla rete di diffusione.
Tale Commissione si occuperà di:
1. assicurare la corretta interpretazione delle norme contrattuali;
2. regolamentare e normare eventuali sanzioni non disciplinate nell’Accordo nazionale;
3. studiare e proporre iniziative volte a migliorare la professionalità nella gestione delle rivendite;
4. monitorare il sistema distributivo e diffusionale, proponendo eventuali studi a livello macroeconomico della dinamica delle variabili fondamentali del canale di vendita sia quantitative (venduto-reso-distribuito) che qualitative;
5. valutare i progetti finalizzati allo sviluppo della rete di vendita ed approvare quelli che avranno diritto al finanziamento del fondo previsto dall’art. xy;
6. verificare i controlli periodici sulla situazione delle entrate e delle uscite del fondo di cui all’articolo xy.
Alla Commissione potranno partecipare complessivamente sei membri in rappresentanza di ogni parte firmataria del presente Accordo. In ogni caso dovranno essere presenti, per quanto riguarda le Organizzazioni Sociali firmatarie del presente Accordo, il Presidente o il Segretario nazionale. Potrà essere invitato ad assistere che sia ritenuto interessato ai temi trattati nella specifica riunione.
La Commissione avrà sede presso gli uffici di Milano della F.I.E.G. che ne assicura la segreteria e la presidenza, e si riunirà su iniziativa del suo presidente o su richiesta di una delle parti firmatarie del presente Accordo entro 20 giorni dalla richiesta
Viene costituito presso la società Promopress 2000 S.r.l., un fondo per lo sviluppo ed ammodernamento della rete di vendita.
Tale fondo viene alimentato da versamenti semestrali anticipati entro il sessantesimo giorno dalla data di inizio del semestre da parte delle Aziende editoriali e dalle Imprese di distribuzione nazionale con l’obiettivo di garantire il raggiungimento dello 0,8% del liquidato complessivo al prezzo di copertina defiscalizzato dello stesso semestre solare dell’anno precedente conseguito nel canale delle rivendite esclusive.
I versamenti dovranno avvenire entro il mese di febbraio per quanto riguarda il primo semestre ed entro il mese di agosto per quanto riguarda il secondo semestre. Gli importi verranno depositati su conto corrente bancario presso istituto di credito nazionale.
Le modalità di accesso a tali fondi saranno stabiliti dalla Commissione Nazionale Consultiva e i percipienti potranno essere le singole rivendite esclusive.
Viene istituito un organo collegiale con lo scopo di comporre, in prima istanza in via conciliativa, le liti derivanti da violazioni del presente Accordo.
Il collegio è costituito da tre componenti permanenti, due nominati dalle Organizzazioni firmatarie con il gradimento dell’altra parte ed un terzo nominato di comune accordo da tutte le Organizzazioni firmatarie.
La sede dell’Organo è a Milano presso la sede della F.I.E.G., che ne assicura la segreteria.
Entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo, le parti firmatarie indicheranno le personalità componenti il Collegio ed approveranno il regolamento.
L’Organo di Garanzia e Conciliazione eroga sanzioni di carattere pecuniario.
La riscossione delle sanzioni e della quota fissa a carico del ricorrente sono assicurate Promopress 2000 S.r.l. che assolve le spese relative al funzionamento dell’Organo, qualora risultassero insufficienti i proventi delle sanzioni pecuniarie.
Eventuali proventi eccedenti vengono assorbiti dal fondo previsto all’articolo XY.
CONCLUSIONI
Come si vede dal documento presentato lo scorso 12 maggio dalla FIEG, ci sono nuove importanti modiche rispetto al passato:
Le organizzazioni sindacali hanno ritenuto perciò, da una prima analisi, il documento presentato peggiorativo del precedente e hanno richiesto modifiche e garanzie sulle novità esposte, riconfermando l’assoluta necessità di rivedere:
La FIEG si è, peraltro, resa disponibile a valutare le osservazioni effettuate sul documento degli Editori dai rappresentanti dei rivenditori di giornali e di questo si discuterà nella prossima convocazione del tavolo delle trattative.