Unico 2004 persone fisiche
Esame delle principali novità e modifiche alla dichiarazione
Con l’approssimarsi della scadenza dei pagamenti collegati alla dichiarazione annuale si ritiene utile riassumere le novità più rilevanti di cui tenere conto in tema di tassazione per le persone fisiche ed esaminare le modifiche intervenute nei vari quadri della dichiarazione dei redditi.
Ai sensi dell’articolo 2, comma l, del D.P.R. n. 322/98, come modificato dal DPR n. 435/2001, il modello Unico 2004 Persone fisiche deve essere presentato entro i seguenti termini:
Le novità in tema di regole relative alla tassazione previste nel nuovo modello di dichiarazione e di interesse per la generalità di contribuenti possono essere riassunte come segue.
Nuove aliquote, nuovi scaglioni, no tax area e nuove
deduzioni (art. 2, comma 1 e 2, legge 27 dicembre 2002 n. 289 Finanziaria
2003).
Nell’ambito della nuova tassazione per le persone fisiche applicabile per il 2003 oltre alle nuove aliquote IRPEF, ai nuovi scaglioni di reddito e alle nuove deduzioni, la novità più rilevante è rappresentata dall’introduzione di una deduzione, c.d. no tax area, per assicurare il principio della progressività.
Detta deduzione è costituita da una deduzione base pari a 3.000 euro, prevista per tutte le tipologie di reddito, da non rapportare al periodo di lavoro, e da un’ulteriore deduzione riconosciuta per redditi di lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo o impresa in contabilità semplificata.
L’ulteriore deduzione è prevista nella misura di:
Si precisa che le ulteriori deduzioni non sono cumulabili tra loro. La deduzione spettante si riduce progressivamente con l’aumentare del reddito fino ad azzerarsi. Infatti detta deduzione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni sopra descritte e degli oneri deducibili e diminuito del reddito complessivo e dei crediti d’imposta sui dividendi, e l’importo di 26.000 euro. L’effetto concreto della deduzione esaminata deve essere valutato congiuntamente alle nuove aliquote, ai nuovi scaglioni di reddito e alle nuove detrazioni di imposta.
Clausola di salvaguardia (art. 2, comma 3, legge 27
dicembre 2002 n. 289 Finanziaria 2003)
Al fine di evitare che il nuovo regime di tassazione determini un maggior onere fiscale rispetto a quello che risulterebbe dall’applicazione delle regole previste per l’anno 2002 il legislatore ha stabilito una clausola di garanzia che tuteli il contribuente. Per questo il contribuente può determinare l’imposta dovuta per l’anno 2003, nelle ipotesi in cui sia più conveniente, utilizzando le aliquote e le detrazioni in vigore per l’anno 2002. A proposito di tale argomento si rinvia alla circolare n. 1205 del 19 aprile 2004.
Erogazioni liberali in denaro a favore di società e
associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 comma 9 letto a, legge 27
dicembre 2002 n. 289 Finanziaria 2003)
La detrazione d’imposta del 19%, prevista per le erogazioni liberali effettuate a favore di associazioni sportive dilettantistiche, viene estesa anche alle società sportive dilettantistiche e l’importo su cui applicarla viene elevato a 1.500 euro.
Erogazioni liberali in denaro a favore della ricerca
scientifica sulle malattie neoplastiche (art. 59 legge 27 dicembre 2002 n.289
Finanziaria 2003)
Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 500 euro, effettuate nei primi quattro mesi dell’anno 2003 a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che alla data del lo gennaio 2003 svolgevano direttamente o indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali e istituti sono da considerare oneri deducibili.
Le novità del modello UNICO
2004 persone fisiche per l’attività di impresa e/o di lavoro autonomo
Le novità in tema di regole relative alla tassazione previste nel nuovo modello di dichiarazione e di interesse per i contribuenti con attività di impresa e/o di lavoro autonomo possono essere riassunte come segue.
Adeguamento agli studi di settore (Istruzioni Unico 2004)
L’adeguamento, in sede di dichiarazione, dei ricavi contabilizzati a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore entrati in vigore con decorrenza anteriore al periodo di imposta 2003, o non sottoposti a revisione, rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP, senza che per tale adeguamento sia applicabile alcuna sanzione.
Al contrario, con riferimento all’imposta sul valore aggiunto, il predetto adeguamento comporta l’applicazione della sanzione del 30% prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n.471/97, nei casi in cui l’adeguamento abbia fatto emergere un tardivo o insufficiente versamento del tributo.
I contribuenti nei cui confronti sia emerso un tardivo o insufficiente pagamento a seguito dell’adeguamento agli studi di settore possono, avvalersi dell’istituto del ravvedimento previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97 versando, prima che la violazione sia stata constatata e, comunque, entro i termini previsti dalle lettere a) e b) del comma l del citato articolo 13, la sanzione ridotta del 3,75% (pari ad un ottavo della sanzione del trenta per cento) o, decorso il trentesimo giorno, quella del 6% (pari a un quinto della sanzione del 30%) unitamente agli interessi legali maturati fino al giorno del pagamento dell’imposta.
L’adeguamento deve necessariamente essere eseguito in sede di presentazione della dichiarazione indicando il maggior imponibile (quale differenza fra il volume d’affari determinato in base agli studi di settore e quello derivante dalle operazioni registrate per il 2003) e la relativa imposta: detti importi devono essere inclusi nel quadro VE della dichiarazione IVA e la differenza d’imposta va, pertanto, a confluire nell’IVA dovuta a saldo e deve essere versata con il codice-tributo di quest’ultima (codice tributo 6099).
Deduzione a favore delle imprese individuali che svolgono
attività nei piccoli Comuni di montagna (articolo 32. comma 4. legge 27
dicembre 2002 n. 289 Finanziaria 2003)
L’articolo 32, comma 4 della Legge n. 289/2002, ha introdotto, a partire dall’ esercizio in corso al l0 gennaio 2003, una deduzione dal reddito di impresa, fino a concorrenza dello stesso, per un importo pari a 3.000 euro. Le imprese individuali interessate sono esclusivamente quelle con volume di affari fino a 75.000 euro che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell’ultimo triennio.
Oneri di utilità sociale (art. 65, comma 2, lettera
c-decies e letto c-sexies, D.P.R. n. 917/86)
Viene prevista la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a) del comma 2-bis dell’articolo 114 del D.P.R. n. 917/86, per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti.
Inoltre, risultano deducibili anche le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a euro 2.065,83 o al 2 % del reddito d’impresa dichiarato, effettuate a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo I3-bis, comma I, lett. i-bis), nei Paesi non appartenenti all’OCSE.
Interessi di mora (art. 4 letto i, D.Lgs. 344 del 12
dicembre 2003)
Tale norma stabilisce, in deroga all’ordinario principio di imputazione per competenza dei componenti positivi e negativi del reddito d’impresa di cui al primo comma del medesimo articolo 109, che gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.
Nuovi scaglioni per deduzione dalla base imponibile (comma art. 5, comma 2, lettera d), legge 27 dicembre 2002, n. 289 Finanziaria 2003) La legge finanziaria 2003 ha modificato gli importi delle deduzioni spettanti ai sensi del comma 4-bis dell’articolo Il del D.Lgs. n. 446/97, questi ultimi sono stati recepiti nella tabella delle deduzioni posta all’interno delle istruzioni. Le deduzioni forfetarie in argomento riguardano tutti i contribuenti la cui base imponibile sia al di sotto di 180.984,91 euro.
Fissato tale limite, sono stati rimodulati gli scaglioni che determinano la deduzione spettante in relazione al valore della produzione e, al contempo, sono stati aumentati gli importi delle singole deduzioni. A tal proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera e), della legge Finanziaria 2003, che ha aggiunto il comma 4-bis-2 all’articolo Il del D.Lgs. n. 446 del 1997, in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell’attività in corso d’anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile sono ragguagliati all’anno solare.
Nuova deduzione per lavoro dipendente (art. 5, comma 2,
lettera a, legge 27 dicembre 2002 n. 289 Finanziaria 2003)
La deduzione delle spese relative al personale dipendente assunto con contratto di formazione spetta al 100%.
Si ricorda che: