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L'ESPERTO RISPONDE |
| A cura di Carlo Leopardo |
Oggi, giorno di Pasqua 2004, ho fatto un viaggio con la
mia famiglia e ho preso l’autostrada per spostarmi. All’uscita del casello
autostradale, mi sono intrattenuto per qualche istante con il casellante che
riscuote il pedaggio. Dopo averlo salutato mia figlia osserva: ma poverino, lui
deve rimanere qui a lavorare da solo anche il giorno di Pasqua? Mia moglie e io
ci siamo guardati per un secondo e poi ci è venuto spontaneo spiegare che
alcuni servizi non si possono fermare né in feste così importanti né le
domeniche durante l’anno. Abbiamo inoltre fatto un’altra considerazione e cioè
quella che il servizio offerto da queste persone viene riconosciuto con un
compenso più alto o con dei turni di lavoro che permettano al lavoratore di riposare
(se si lavora di domenica si sta a casa il lunedì). Infine ci siamo detti:
perché solo l’edicolante non ha diritto a turni di lavoro oppure a una
percentuale di aggio maggiore per i
giornali venduti la domenica o durante le feste? Potrebbe essere una proposta?
Come si fa per la festa di Natale. Ma ci sembra un po’ poco solo la festa di
Natale! Un anno è fatto di 365 giorni. Rivolgiamo a voi questa domanda sperando
possiate risponderci al più presto.
G. B. – Marostica (VI)
Pur condividendo perfettamente quanto lei dice, devo ricordarle che giuridicamente, lei non è un lavoratore (prestazione d’opera subordinata o dipendente), ma un piccolo imprenditore (esercizio in forma autonoma di impresa commerciale, artigiana o professionale), e che le norme che regolano la nostra attività, per quanto riguarda la determinazione dei compensi per la vendita dei giornali quotidiani o periodici, sono dettate dall’Accordo Nazionale stipulato tra le rappresentanze editoriali e quelle dei rivenditori di giornali nel lontano 1994, e tuttora in vigore.
Tale accordo, determinava quelli che comunemente vengono detti SCONTI NATALIZI, (ai quali penso lei si riferisca al termine della sua lettera) nella seguente misura:
• Quotidiani editi il 27 dicembre, sovrasconti dell’8%;
• Periodici settimanali editi nella settimana di Natale, sovrasconti del 6%;
• Periodici quindicinali editi nella seconda quindicina di dicembre e mensili editi nel mese di dicembre, o comunque l’ultimo numero dell’anno, sovrasconti del 3%.
Mentre scrivo, sono da poco ripresi gli incontri tra le delegazioni degli editori e dei rivenditori di giornali per il rinnovo dell’Accordo Nazionale sopra citato. Per quanto riguarda la parte economica, le posizioni editoriali sono molto, ma molto distanti da quelle che potevano essere le nostre aspettative; auspico e spero che, pur in presenza di poca disponibilità da parte editoriale a discutere di varianti economiche, anche le sue riflessioni (giuste) possano contribuire al dibattito in corso.
Gestisco da 10 anni un’edicola all’interno di una
stazione di servizio e pago da sempre la portatura a una delle 3 agenzie che mi
riforniscono. Quest’anno ho detto “basta” e la risposta dell’agenzia contenuta
nella lettera che vi allego dice in sintesi che il contributo sul costo del
trasporto compensa in parte il mancato adeguamento da parte degli editori che,
a distanza di 11 anni, non hanno ancora aggiornato i parametri. Vorrei un
vostro parere in proposito.
C. S. – Pineto (TE)
L’art. 6 dell’Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici dice: “Le aziende editoriali si impegnano: (omissis) a effettuare direttamente o tramite le imprese di distribuzione locale, il servizio di portatura e relativo ritiro resa delle pubblicazioni franco punto vendita (omissis)”. All’art. 9, si trova: “Le aziende editoriali praticheranno alla rete di vendita la percentuale del 19 % sul prezzo defiscalizzato per la vendita delle loro pubblicazioni (ecc. ecc.)” come vede, lei NON DEVE alcun modesto contributo sul costo del trasporto al distributore locale, che non può autoregolamentarsi, ma rispettare le regole e le norme dell’Accordo Nazionale, in quanto agisce solo ed esclusivamente come mandatario delle imprese editoriali.
Sarà in ogni caso contattata da nostro coordinatore d’area per ricercare una giusta soluzione al problema da lei sollevato.
Nel mio paese è stata concessa una nuova autorizzazione
di rivendita di giornali e suppongo che non siano stati ancora fatti i piani di
localizzazione delle rivendite in quanto anche il distributore dei settimanali
non ritiene opportuno rifornirla perché ritiene già eccessivo il numero delle
edicole esistenti. Volevo sapere se è possibile fare ricorso e il tempo massimo
che deve passare per tale ricorso.
F. F. – Segni (RM)
È possibile fare ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni dall’eventuale attivazione.
Ho sentito dire che sarà presto possibile la vendita dei
tabacchi nelle edicole senza la necessaria autorizzazione. È vero? Grazie per
la risposta.
S. Cinquegrana – Telese Terme (BN)
Non mi risulta, anche se da tempo si discute sull’abolizione del monopolio per la vendita dei tabacchi.
Vorrei sapere perché il due maggio non è considerato
giorno di chiusura totale. Se non escono i quotidiani non dovrebbe essere come
il lunedì di Pasqua o il 16 agosto?
E. P. – Legnago (VR)
Sino ad alcuni anni fa, in molte città italiane uscivano i cosiddetti quotidiani del pomeriggio (La Notte, Il Corriere d’Informazione, Stampa Sera, per citarne alcuni) diffusi anche in bacini relativamente ampi. Da qui l’apertura entro le ore 12 del 2 maggio, giorno nel quale pur non uscendo i quotidiani del mattino, arrivavano in edicola quelli del pomeriggio.
Sono un consulente informatico e avrei intenzione di offrire
un servizio tramite Internet per la vendita di riviste mensili, settimanali e
raccolte editoriali. Ho provato a contattare 2 distributori alla periferia di
Milano ma mi hanno detto che, per potermi fornire da loro devo essere in
possesso di una licenza rilasciata dal Comune. Ma le licenze non erano state
abolite? E se vendo su Internet (per cui in tutta Italia senza avere un
negozio) devo avere una licenza? Oppure posso usare la partita IVA attuale
(inerente al settore informatico) o devo aprire una nuova posizione IVA nel
settore editoriale?
La vendita di giornali quotidiani e periodici è legata al rilascio di una autorizzazione comunale (D. Lgs. N.170 del 24 aprile 2001), pertanto lei non può commerciare giornali (anche se solo su Internet) senza tale autorizzazione.
Si può cedere una piccola quantità di quotidiani a un
distributore di carburante?
Un distributore di carburanti mi chiede di cedere una
modica quantità di quotidiani al giorno affinché lui possa dare un servizio
alla sua clientela. In virtù del D.l.GS n.170/01 penso di non poter cedere i
quotidiani a un’altra azienda riconoscendo un seppur piccolo sconto.
Vorrei avere una conferma. Grazie e cordiali saluti.
D. C. – Strambino (TO)
Quanto lei afferma è esatto, non può cedere quotidiani a un’altra azienda per la vendita, riconoscendo uno sconto (art. 1 – 2 – 5 del Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170).
Sono titolare di un’edicola/cartolibreria da circa 6 mesi
ed è da questa data che continuo a sollecitare per avere degli arretrati di una
collezione. Non mi è stato possibile risolvere il caso. Mi dicono di fare
domanda all’editore cosa che ho fatto varie volte. Vorrei sapere cosa posso
fare e in attesa di una vs. risposta vi invio cordiali saluti.
L. C. – Villaperuccio (CA)
Per quanto riguarda l’annoso problema della richiesta di numeri arretrati per i cosiddetti collezionabili, solo due editori hanno attivato un apposito servizio che funziona: DEAGOSTINI e FABBRI. Per usufruirne deve chiamare i seguenti numeri verdi:
• 800-373332 – DEAGOSTINI
• 800-989867 – FABBRI
Anche per i “collaterali” del CORRIERE DELLA SERA e della GAZZETTA DELLO SPORT esiste ora un Servizio Arretrati che fa capo al numero verde 800-615121.
Per tutti gli altri editori occorre fare la solita trafila attraverso la richiesta al suo distributore locale.
Da 8 anni sono il titolare di un’edicola sita alla
periferia di un paese di circa 5.000 abitanti. Fino al mese di dicembre 2003 ne
esisteva un’altra in pieno centro il cui titolare ha chiuso. Io vorrei aprire
una “filiale”. Devo però premettere che l’amministrazione comunale ha già
rilasciato, da circa 6 mesi, una nuova licenza della quale, peraltro, non si
vede traccia. Come mi devo muovere? Posso aprirne una con la licenza che già
possiedo? Basta l’autorizzazione del comune? Devo rivolgermi alla FIEG? Conta
il piano commerciale del comune? In attesa di una risposta vi ringrazio
sentitamente.
F. Donato – S. Onofrio (VV)
Non le è possibile aprire alcuna “filiale”, in quanto l’autorizzazione comunale per la vendita di giornali quotidiani e periodici esplica i suoi effetti per il punto vendita localizzato e identificato nella autorizzazione stessa; la stessa autorizzazione le consente, però, di fare vendita ambulante o servizio di porta a porta.
Per aprire un altro punto di vendita deve dotarsi di un’altra autorizzazione e per avere delucidazioni al proposito e notizie sul piano comunale di localizzazione delle rivendite di giornali, deve recarsi all’ufficio commercio del suo Comune.
Vorrei vendere nella mia edicola dvd, videocassette, cd
audio, oltre a quelle delle pubblicazioni editoriali. Quale procedura
amministrativa devo intraprendere per il rilascio di eventuali autorizzazioni o
concessione? Ci vuole un’autorizzazione
particolare dalla questura? Grazie.
F. Facchini – Molfetta (BA)
Per poter svolgere l’attività di vendita di prodotti audiovisivi, deve fare una comunicazione in tal senso alla Questura di competenza (presumo Bari) ai sensi dell’art.75 bis del TULPS, introdotto dalla legge 18/8/2000 n.248.
Normalmente, sia in Questura che nei Commissariati locali di P.S., può trovare dei prestampati per poter effettuare la comunicazione che le verrà restituita provvista di numero di iscrizione nell’apposito registro e che dovrà essere conservata ed esibita, qualora richiesto, alle autorità competenti. Veda quanto pubblicato.