Sui ricorsi all’Organo Monocratico
L’Accordo Nazionale del 1994, con l’articolo 12, ha istituito un organo di controllo “monocratico” (organo giudicante costituito di un solo giudice) che provvede a sanzionare le violazioni delle norme dell’Accordo.
Le sanzioni sono esclusivamente di carattere pecuniario, sono indirizzate principalmente a ripristinare l’osservanza della norma violata e non costituiscono un risarcimento dei danni eventualmente subiti, per ottenere il quale è necessario ricorrere alla Giustizia Ordinaria.
A tale organo sono indirizzati i ricorsi da parte di singoli (giornalai o editori) per violazioni alle previsioni normative dell’Accordo Nazionale, sia di carattere economico, che relative alle chiusure, sia per violazioni di accordi aventi rilevanza in materia distributiva e diffusionale.
L’organo in questione procede informalmente e può disporre anche per l’audizione delle parti interessate.
Le decisioni di tale organo non sono soggette a spese. La segreteria viene assicurata dalla FIEG La riscossione delle somme relative alle sanzioni saranno assicurate dalla Promopress 2000 srl. La stessa società assolve le spese relative al funzionamento dell’organo, qualora risultassero insufficienti i proventi delle sanzioni pecuniarie.
Eventuali proventi eccedenti verranno devoluti in beneficenza.
Ricorrere all’Organo Monocratico è relativamente semplice, è sufficiente rispettare alcune avvertenze:
• Il ricorso è costituito da una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata all’Organo Monocratico, presso la FIEG di Milano, ed agli editori delle pubblicazioni verso le quali si lamentano irregolarità;
• Il ricorso può essere presentato da singoli ;
• Il ricorso deve essere inviato:
a. con lettera a.r. all’Organo Monocratico, allegando copia spedita agli editori chiamati in causa;
b. con lettera a.r. a ciascuno degli editori chiamati in causa;
• La lettera è composta di tre parti:
1- il preambolo, contenente i dati del ricorrente;
2- la descrizione dei fatti accaduti che si ritiene vìolino norme dell’Accordo Nazionale;
3- la descrizione della norma che si ritiene violata.
Il ricorso non deve essere fatto contro il distributore
di zona, poiché l’Accordo Nazionale non è stato sottoscritto dall’associazione
dei distributori locali. Gli editori rispondono in solido dell’operato dei
distributori locali e, in seguito, si rivalgono su questi ultimi.
Ovviamente le strutture sindacali locali sono a disposizione dei rivenditori associati per la compilazione e l’invio dei ricorsi.
Di seguito è riportato uno schema del ricorso all’Organo Monocratico. Si ringrazia la struttura territoriale del SINAGI di Caserta/Napoli nord per il materiale e la consulenza fornita.
SNAG-Confcommercio - Udine