Definitivo chiarimento per le attività commerciali aventi per oggetto supporti audiovisivi.

Il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare 557/B.17125.13500.(9)3 del 7 ottobre 2003, con la quale ha chiarito in via definitiva le modalità circa l’obbligo di comunicare al questore da parte di chi esercita, a titolo oneroso, attività di produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio o cessione a qualsiasi titolo di supporti audiovisivi (cd, nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento).

Detta circolare chiarisce, in linea con quanto già disposto in precedenza, che:


- l’obbligo di preavviso al questore ha semplicemente una funzione conoscitiva per le autorità e non è condizione per l’esercizio dell’attività;

- l’autorità ha l’obbligo di rilasciare una ricevuta che attesti l’eseguita iscrizione. Tale ricevuta ha esclusivamente una valenza probatoria relativa all’avvenuto adempimento dell’obbligo di comunicazione;

- l’iscrizione non deve essere ripetuta, ma ha carattere permanente (ai sensi del DPR n. 311/2001 in tema di semplificazione di procedimenti per attività disciplinate del TULPS). L’adempimento andrà ripetuto solo nel caso si verifichino modifiche sostanziali dell’attività come il cambiamento del titolare o dell’oggetto dell’attività, il trasferimento della sede;

- l’oggetto dell’attività dovrà essere indicato in modo preciso, evidenziando quali sono le attività realmente svolte tra quelle elencate dall’art. 75 bis del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza;

- l’avviso va presentato in carta semplice e nessun ulteriore adempimento in bollo è richiesto per l’iscrizione.