
Continuano gli incontri tra le parti
per il rinnovo dell’Accordo Nazionale.
Positivo segnale sulla discussione di
alcuni argomenti specifici come il contratto estimatorio, la defiscalizzazione,
la trasparenza e il “glossario”
del settore utile per non lasciare
adito a interpretazioni.
Il 24 giugno
sono stati costituiti quattro Gruppi di lavoro composti dai rappresentanti
FIEG, Anadis (distributori nazionali) ADN (distributori locali) e OO.SS con
l’obiettivo di verificare i punti che erano stati deliberati, all’unanimità, in
occasione di una precedente assemblea:
- Contratto
estimatorio
- Trasparenza
-
Defiscalizzazione
- Glossario.
Gruppo di
lavoro per la Trasparenza:
con il compito di produrre un prototipo di bolla di consegna trasparente, e di
semplice lettura sui dati contabili, che contenga tutti gli elementi di
identificazione del prodotto editoriale, aliquota di defiscalizzazione
adottata, aggio conseguente alla fascia di appartenenza del prodotto stesso,
permanenza del prodotto in edicola. Questo prototipo di bolla dovrà poi essere
assunto da tutte le distribuzioni locali.
Gruppo di
lavoro per il Contratto estimatorio:
con il compito di analizzare i dati complessivi e consolidati dei flussi
finanziari tra distributore locale e punto vendita (con particolare attenzione
al prodotto mensile) per accertare la reale esposizione finanziaria della rete
dei rivenditori, operando su aree test (Nord, Centro e Sud) verificando così,
concretamente, l’andamento del mercato in rapporto alla rete distributiva e al
punto vendita.
Gruppo di
lavoro per la Defiscalizzazione:
per accertare la congruenza tra le fasce di defiscalizzazione utilizzate dagli
editori e la normativa IVA sull’editoria. Tale studio si rende indispensabile
sia per stabilire quale tipo di prodotto editoriale sia soggetto a IVA, sia
come base di discussione nelle sedi istituzionali (Governo e Parlamento) per
un’azione comune FIEG e OO.SS tesa all’azzeramento dell’IVA sull’editoria.
Gruppo di
lavoro per il Glossario:
per la stesura di uno strumento nuovo per tutti, in cui siano codificati i
termini in uso, esplicandone l’esatta definizione al fine di evitare
interpretazioni unilaterali e soggettive al momento dell’applicazione del nuovo
Accordo Nazionale.
A seguito della
creazione di queste commissioni, le organizzazioni sindacali hanno ottenuto il
“congelamento” dell’ultimo documento consegnato dalla FIEG al fine di adeguarlo
agli esiti delle quattro commissioni.
Ed ecco cosa è
stato deliberato nelle riunioni successive:
7/16 luglio
Il Gruppo di
lavoro preposto all’esame del “Glossario” da introdurre nel testo del nuovo
Accordo Nazionale ha condiviso il documento in cui si specifica la corretta
interpretazione dei termini relativi ai prodotti venduti e ai ruoli e alle
funzioni degli operatori della filiera. Documento integrale.
7 luglio
Come è stato
evidenziato nei numeri scorsi, l’eccessiva fornitura di pubblicazioni, può
creare tensione di natura finanziaria presso l’edicola. La Commissione preposta
ha stabilito, quindi, la metodologia di studio che prevede tre aree
distributive ed esattamente:
a) per il Nord,
la piazza di Trieste;
b) per il
Centro, la piazza di Perugia;
c) per il Sud,
la piazza di Lamezia Terme.
È stato
proposto, inoltre, di valutare in futuro la possibilità di analizzare anche
aree di distribuzione in cui agiscano più distributori locali.
Verranno
considerati i dati relativi ai periodi Marzo, Aprile e Maggio 2004 con la
riserva di valutare, eventualmente, anche altri periodi in cui ci siano
particolari operazioni di natura stagionale.
Il Gruppo di
lavoro esaminerà, quindi, presso le aree distributive individuate i seguenti
dati:
a) Dati
statistici a valore di fornito, resa per tutti gli estratti conti emessi nel periodo
di riferimento analizzando la piazza nel suo complesso;
b) Costruzione
dei flussi finanziari complessivi delle rivendite in base alle tipologie
individuate (prodotti quotidiani; settimanali; mensili; forniture in conto
deposito e, se possibile, collaterali da compiegare) e delle ipotesi di vendita
delle singole categorie.
È stato anche
proposto di approfondire, in un secondo tempo, l’analisi generale
stratificandola per fasce di fatturato delle edicole.
Verranno,
inoltre, scelte due rivendite per piazza presso le quali verrà steso un
inventario delle giacenze a una data da concordare. Tale operazione verrà
svolta da un incaricato del distributore locale, da uno delle OO.SS e da uno
del mondo editoriale.
La FIEG ha
proposto, poi, delle curve di vendita, relativamente ai periodici settimanali e
mensili e queste sono state accettate come base di lavoro. Si è deciso di
procedere comunque all’analisi sulle edicole attualmente informatizzate con il
sistema INFORIV e le organizzazioni sindacali si sono riservate di proporre
delle curve alternative.
20 luglio
Nella nuova
riunione l’ANADIS ha fornito i dati relativi alla piazza di Trieste che sono
immediatamente utilizzabili come base di lavoro e prevedono l’evidenziazione di
quelli riferiti al prodotto collaterale.
I dati si
riferiscono a 307 rivendite. Gli estratti conto comprendono il fornito e il
reso dei giorni da lunedì a domenica e vengono pagati il mercoledì.
Per contro, il
software dei distributori locali di Lamezia Terme e Perugia è in grado, attualmente
di estrarre solamente dei dati in termini di copie e non di valore. Appare
necessaria perciò la realizzazione di un software ad hoc che richiederà tempo e
investimento.
L’ANADIS
trasmetterà prima possibile al Gruppo di lavoro i dati delle due piazze mancanti.
8 luglio
Sul tema della
defiscalizzazione del prezzo di vendita delle pubblicazioni il Gruppo di
lavoro, conformemente alla vigente legislazione fiscale, è giunto alla
conclusione che il soggetto che effettua la distribuzione locale non debba
applicare alcuna percentuale di defiscalizzazione sul prodotto ridistribuito
alla rete di vendita qualora l’editore dichiari di aver già assolto l’IVA
optando, per il sistema di calcolo dell’imposta, sulla base della resa
forfetaria. Il distributore locale deve seguire le indicazioni dell’editore in
merito all’applicazione della defiscalizzazione.
Trasparenza
8 luglio
La parte
sindacale ha ritenuto appropriato che vengano inseriti i seguenti elementi
nella bolla di consegna-sezione relativa all’arrivo delle pubblicazioni:
- numero/data
pubblicazione;
- titolo
pubblicazione;
- sottotitolo
della pubblicazione;
- quantità
copie;
- prezzo lordo
pubblicazione (6 caratteri);
- prezzo netto
pubblicazione (con quattro decimali);
- percentuale di
defiscalizzazione;
- percentuale di
sconto;
- importo netto
(quattro cifre decimali);
- quantità
fornito precedente;
- periodicità;
- evidenziazione
variazione prezzo;
-
classificazione prodotto.
I rappresentanti
delle organizzazioni sindacali hanno sottolineato, poi, l’inutilità
dell’inserimento di un codice di identificazione, mentre per quanto riguarda la
sezione relativa alla resa delle pubblicazioni, gli elementi che dovrebbero
essere invece inseriti nel documento di richiamo sono:
- numero/data
pubblicazione;
- titolo
pubblicazione;
- sottotitolo
della pubblicazione;
- quantità
fornite;
- prezzo lordo;
- prezzo netto
(con quattro decimali).
Le OO.SS hanno
richiesto che i quotidiani e relativi inserti siano riportati su una bolla
autonoma nel caso in cui la consegna non avvenga contemporaneamente ai
periodici. La bolla dovrà, comunque, essere suddivisa nelle seguenti quattro
sezioni:
1. sezione
quotidiani + inserti (qualora tali prodotti non siano riportati in una bolla
autonoma);
2. sezione
periodici;
3. sezione
pubblicazioni fornite in conto deposito;
4. sezione
stampa estera.
Infine, le
organizzazioni di categoria dei rivenditori propongono l’inserimento, nella
sezione conto deposito, degli elementi identificativi (data) della permanenza
del prodotto in edicola.
Su tutte queste
richieste i rappresentanti dell’ANADIS formuleranno le loro osservazioni e
proposte in cui saranno approfonditi anche gli aspetti relativi alla
compilazione del “fondo bolla”, all’utilizzo di quattro decimali e alla
segnalazione dell’abbinamento di testate.
20 luglio
Le parti hanno
analizzato una prima proposta di bolla elaborata dai rappresentanti dell’ANADIS
e articolata in due sezioni ognuna formata da una serie di colonne ed
esattamente:
1. numero: per i
quotidiani potrà essere utilizzata la data, per i periodici il numero;
2.
titolo/sottotitolo: il titolo andrà inserito nella prima riga, il sottotitolo
nella seconda;
3. fornito:
copie fornite;
4. prezzo lordo:
il prezzo di vendita al pubblico;
5. prezzo netto:
prezzo di cessione al rivenditore;
6. copie rese:
copie che il rivenditore rende;
7. fornito
precedente: copie fornite del numero precedente;
8. periodicità
(Q-S-M-A), variazione prezzo (+/-), classificazione (categoria A, B e C),
defiscalizzazione e sconto (unico carattere).
9. numero/data
delle copie richiamate in resa;
10. codice
identificativo della pubblicazione. Si auspica che sia l’ISSN;
11.
titolo/sottotitolo (vedi punto 2);
12. copie rese:
copie che il rivenditore rende;
13. prezzo
lordo: si riferisce alla pubblicazione chiamata in resa;
14. prezzo
netto: si riferisce alla pubblicazione chiamata in resa;
15. quantità
fornito e reso: il fornito si riferisce alla pubblicazione richiamata in resa,
il reso al numero precedente. Si verificherà se è possibile inserire, sempre
nella colonna fornito, la somma delle copie fornite comprensiva di eventuali
rifornimenti;
16. sviluppo
resa: andrà compilato a cura del rivenditore ed è lo sviluppo delle copie rese
per il prezzo netto.
Le organizzazioni
sindacali hanno quindi richiesto che:
- fra la colonna
6 e 7 ne venga inserita un’altra in cui sia indicato il prezzo netto del numero
richiamato in resa;
- che venga
fornita una stampa di sviluppo analitico della resa.
Da parte loro, i
rappresentanti dell’ANADIS comunicheranno, nella prossima riunione, l’esistenza
di eventuali problemi tecnici e sottolineano l’importanza del fatto che il
rivenditore valorizzi il totale della resa in termini di importo e di copie.
Si dichiarano,
quindi, disponibili a verificare, ove non sussistano problemi tecnici
insormontabili, la possibilità di produrre lo sviluppo della resa qualora il
rivenditore valorizzi la bolla in termini di quantità e valore.
Infine si
riservano di effettuare ulteriori approfondimenti con i colleghi distributori
sulle richieste formulate dalle OO.SS nella precedente riunione relativamente
a:
- Comunque la
bolla dovrà essere suddivisa nelle seguenti quattro sezioni:
1. sezione
quotidiani + inserti (qualora tali prodotti non siano riportati in una bolla
autonoma);
2. sezione
periodici;
3. sezione
pubblicazioni fornite in conto deposito;
4. sezione
stampa estera.
Proseguendo
nell’analisi dei problemi, le OO.SS hanno sottolineato l’importanza che giunga
sempre una comunicazione puntuale e tempestiva degli abbinamenti obbligatori o
facoltativi.
E per quanto
riguarda il conto deposito, hanno rilevato l’opportunità che nel fondo bolla
siano riportate quali pubblicazioni sono state inserite in fatturazione e a
quale data queste sono state avviate alla vendita.
Inoltre le
organizzazioni di categoria dei rivenditori hanno proposto l’inserimento, nel
fondo bolla, dei seguenti elementi:
- gestione
buoni;
- richiamo delle
compieghe;
- dell’elenco
delle pubblicazioni uscite ma non consegnate ai rivenditori;
- del valore del
fornito a prezzo netto e lordo anche nella parte destra della bolla. Nel caso
in cui ci sia una differenza di prezzo o copie deve essere indicata la data di
uscita, oltre che il numero, della pubblicazione oggetto della variazione;
- di spazi per
la comunicazione fra i rivenditori e il distributore locale;
- di una divisione per argomento nel caso di ultima resa.

Ecco il
“glossario” da introdurre nel testo del prossimo Accordo Nazionale: i termini,
in ordine alfabetico, sono stati discussi e sottoscritti nelle riunioni dello
scorso 7 e 16 luglio dai rappresentanti di Editori, Distributori e dalle
Organizzazioni Sindacali dei rivenditori di giornali.
BUONO (SCONTO
O OMAGGIO)
Per buono
(sconto o omaggio) si intende un coupon stampato dall’editore o da un’azienda
autorizzata dallo stesso che consente all’acquirente di ritirare, presso la
rivendita, un quotidiano o un periodico. Il buono può coprire parzialmente
(sconto) o totalmente (omaggio) il prezzo al pubblico del prodotto editoriale
cui lo stesso fa riferimento e per tale valore viene accreditato nel primo
estratto conto utile.
Per carta da
collezione si intende il singolo elemento illustrativo non destinato a
integrare un periodico ma, eventualmente, destinato a un mero raccoglitore.
Tale prodotto, di norma commercializzato in bustine, deve essere comunque
registrato come periodico.
Per circuito
distributivo si intende la filiera del settore composta dagli editori, dalle
aziende che svolgono l’attività di distribuzione nazionale e locale e dai punti
di vendita.
Per codice a
barre si intende la rappresentazione grafica del corrispettivo numerico che
permette, tramite lettura ottica, l’identificazione univoca della singola
uscita del prodotto così come si presenta per la messa in vendita. Lo standard
prescelto dalla filiera è la struttura EAN 13 con aggiunta di un Add On di
cinque cifre.
Per distributore
locale si intende l’impresa che, a livello locale, effettua la distribuzione di
prodotti editoriali quotidiani e periodici.
Per attività di
distribuzione locale si intende l’attività distributiva dei prodotti editoriali
quotidiani e periodici svolta, nei confronti della rete di vendita,
direttamente dall’editore o dai distributori incaricati dall’editore o dal
distributore nazionale.
Per distributore
nazionale si intende l’impresa che, a livello nazionale, effettua la
distribuzione di prodotti editoriali quotidiani e periodici.
Per editore si
intende l’azienda che realizza il prodotto editoriale e svolge l’attività quale
proprietaria del prodotto fino al momento della vendita dello stesso al
lettore. L’editore può anche svolgere l’attività di distribuzione.
Per figurina si
intende un piccolo elemento illustrativo (di norma stampato) destinato a
integrare un periodico attraverso una numerazione prestabilita dall’editore. Di
norma le figurine sono commercializzate in bustine.
Per inserti si
intendono i supplementi, i supporti integrativi (esempio: VHS, DVD o CD) e gli
altri beni ceduti unitamente alle pubblicazioni di riferimento non dotati di
diffusione e prezzo di vendita autonomi.
Per materiale
promozionale si intende il materiale destinato alla promozione del prodotto
editoriale da consegnare all’acquirente (esempio: cartoline per giochi a
premi).
La permanenza è
il lasso di tempo nel quale la rivendita deve assicurare l’esposizione e la vendita
del prodotto editoriale nelle modalità indicate dall’editore conformemente alla
periodicità.
Per prezzo
defiscalizzato si intende il prezzo di vendita al pubblico del prodotto
editoriale, a cui viene sottratta una percentuale di defiscalizzazione, e sul
quale vengono calcolati gli sconti pattuiti. Tale prezzo defiscalizzato è
definito dalle parti contraenti il presente Accordo, con protocollo separato.
Per prodotto
collezionabile si intende la pubblicazione periodica destinata alla
composizione di una collana editoriale di durata predeterminata avente
carattere omogeneo per argomento.
Il prodotto
editoriale quotidiano e periodico immesso nella rete di vendita deve
corrispondere alla definizione di cui all’art.1 della legge 62/01 e assolvere
agli obblighi di cui al combinato disposto degli articoli 2 e 5 della legge
47/48 (ed eventuali, successive modificazioni).
Le norme
stabilite nel presente Accordo si applicano ai prodotti editoriali quotidiani e
periodici e non ai prodotti:
a) non
considerati quotidiani o periodici dalle vigenti norme;
b) che giungano
alle rivendite non in base ai modelli negoziali descritti nel preambolo;
c) non
editoriali (esempio: schede telefoniche, documenti di viaggio).
Nel presente
Accordo il prodotto editoriale quotidiano e periodico viene, per brevità,
altresì definito “prodotto editoriale”, “pubblicazione” o “prodotto”.
Il prodotto
corredato dai relativi inserti o composto da pubblicazioni di norma vendute in
forma autonoma e avviate separatamente al punto vendita costituisce, nella
messa in vendita, un’offerta editoriale indivisibile: opzionale, qualora
l’acquirente possa scegliere tra una pluralità di proposte, oppure
obbligatoria.
Per
ridistribuito si intende il prodotto immesso nuovamente nel circuito nella
medesima area distributiva. A tale categoria appartiene anche il prodotto
costituito da confezioni (busta o altro contenitore) di diversi numeri della
stessa pubblicazione o di pubblicazioni diverse già immessi precedentemente nel
circuito distributivo in forma commerciale singola o accorpata.
Per prodotto
rilegato si intende un prodotto editoriale composto da un insieme di diversi
numeri della stessa testata fisicamente legati o assemblati e dotato di una
nuova copertina riportante un nuovo codice a barre, il numero progressivo e la
periodicità.
La remunerazione
è costituita dagli sconti e dai sovrasconti riconosciuti ai rivenditori per
l’attività di vendita.
Per repertorio
si intende una guida monotematica con periodicità semestrale o annuale il cui
contenuto è costituito da una rassegna di informazioni commentate (esempio:
guida di ristoranti o alberghi).
Per ristampa si
intendono le nuove stampe di periodici o di offerte editoriali avviati alla
vendita nel primo periodo di vita commerciale e le nuove stampe di periodici o
di offerte editoriali che recano, stampati sulla copertina (non mediante
adesivi, bollini o sticker ovvero ancora quando l’indicazione “ristampa” sia
stampata su supporto cartaceo diverso da quello della pubblicazione),
l’indicazione “ristampa” e un nuovo codice a barre.
Per rivendita (o
rivenditore) si intende il punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici
come definito dal d.lgs 170/01 (ed eventuali, successive modificazioni).
Qualora la
scritta di maggiore visibilità che contraddistingue il prodotto editoriale
differisca dal titolo, la stessa deve essere indicata nei documenti di
fornitura e richiamo resa come “sottotitolo”.
Per supplemento
autonomo si intende il prodotto avviato alla vendita come supplemento dotato di
diffusione e prezzo autonomi rispetto alla pubblicazione di riferimento.
Il titolo
corrisponde alla testata registrata dall’Editore. Di norma il titolo coincide
con la scritta di maggiore visibilità che contraddistingue il prodotto
editoriale.
Per vita
commerciale si intende il lasso di tempo, stabilito dall’editore conformemente
alla periodicità, in cui deve essere assicurata la distribuzione, l’esposizione
e la vendita del prodotto editoriale.
Le prossime
riunioni sono programmate a partire dal 20 settembre.
Enrico Venni