Quattro Gruppi di lavoro in attività

 

Continuano gli incontri tra le parti per il rinnovo dell’Accordo Nazionale

Continuano gli incontri tra le parti per il rinnovo dell’Accordo Nazionale.

Positivo segnale sulla discussione di alcuni argomenti specifici come il contratto estimatorio, la defiscalizzazione, la trasparenza e il “glossario”

del settore utile per non lasciare adito a interpretazioni.

 

Il 24 giugno sono stati costituiti quattro Gruppi di lavoro composti dai rappresentanti FIEG, Anadis (distributori nazionali) ADN (distributori locali) e OO.SS con l’obiettivo di verificare i punti che erano stati deliberati, all’unanimità, in occasione di una precedente assemblea:

- Contratto estimatorio

- Trasparenza

- Defiscalizzazione

- Glossario.

 

Gruppo di lavoro per la Trasparenza: con il compito di produrre un prototipo di bolla di consegna trasparente, e di semplice lettura sui dati contabili, che contenga tutti gli elementi di identificazione del prodotto editoriale, aliquota di defiscalizzazione adottata, aggio conseguente alla fascia di appartenenza del prodotto stesso, permanenza del prodotto in edicola. Questo prototipo di bolla dovrà poi essere assunto da tutte le distribuzioni locali.

Gruppo di lavoro per il Contratto estimatorio: con il compito di analizzare i dati complessivi e consolidati dei flussi finanziari tra distributore locale e punto vendita (con particolare attenzione al prodotto mensile) per accertare la reale esposizione finanziaria della rete dei rivenditori, operando su aree test (Nord, Centro e Sud) verificando così, concretamente, l’andamento del mercato in rapporto alla rete distributiva e al punto vendita.

Gruppo di lavoro per la Defiscalizzazione: per accertare la congruenza tra le fasce di defiscalizzazione utilizzate dagli editori e la normativa IVA sull’editoria. Tale studio si rende indispensabile sia per stabilire quale tipo di prodotto editoriale sia soggetto a IVA, sia come base di discussione nelle sedi istituzionali (Governo e Parlamento) per un’azione comune FIEG e OO.SS tesa all’azzeramento dell’IVA sull’editoria.

Gruppo di lavoro per il Glossario: per la stesura di uno strumento nuovo per tutti, in cui siano codificati i termini in uso, esplicandone l’esatta definizione al fine di evitare interpretazioni unilaterali e soggettive al momento dell’applicazione del nuovo Accordo Nazionale.

 

A seguito della creazione di queste commissioni, le organizzazioni sindacali hanno ottenuto il “congelamento” dell’ultimo documento consegnato dalla FIEG al fine di adeguarlo agli esiti delle quattro commissioni.

 

Ed ecco cosa è stato deliberato nelle riunioni successive:

 

Glossario

7/16 luglio

 

Il Gruppo di lavoro preposto all’esame del “Glossario” da introdurre nel testo del nuovo Accordo Nazionale ha condiviso il documento in cui si specifica la corretta interpretazione dei termini relativi ai prodotti venduti e ai ruoli e alle funzioni degli operatori della filiera. Documento integrale.

 

Contratto estimatorio

7 luglio

 

Come è stato evidenziato nei numeri scorsi, l’eccessiva fornitura di pubblicazioni, può creare tensione di natura finanziaria presso l’edicola. La Commissione preposta ha stabilito, quindi, la metodologia di studio che prevede tre aree distributive ed esattamente:

a) per il Nord, la piazza di Trieste;

b) per il Centro, la piazza di Perugia;

c) per il Sud, la piazza di Lamezia Terme.

È stato proposto, inoltre, di valutare in futuro la possibilità di analizzare anche aree di distribuzione in cui agiscano più distributori locali.

 

Verranno considerati i dati relativi ai periodi Marzo, Aprile e Maggio 2004 con la riserva di valutare, eventualmente, anche altri periodi in cui ci siano particolari operazioni di natura stagionale.

Il Gruppo di lavoro esaminerà, quindi, presso le aree distributive individuate i seguenti dati:

a) Dati statistici a valore di fornito, resa per tutti gli estratti conti emessi nel periodo di riferimento analizzando la piazza nel suo complesso;

b) Costruzione dei flussi finanziari complessivi delle rivendite in base alle tipologie individuate (prodotti quotidiani; settimanali; mensili; forniture in conto deposito e, se possibile, collaterali da compiegare) e delle ipotesi di vendita delle singole categorie.

È stato anche proposto di approfondire, in un secondo tempo, l’analisi generale stratificandola per fasce di fatturato delle edicole.

Verranno, inoltre, scelte due rivendite per piazza presso le quali verrà steso un inventario delle giacenze a una data da concordare. Tale operazione verrà svolta da un incaricato del distributore locale, da uno delle OO.SS e da uno del mondo editoriale.

La FIEG ha proposto, poi, delle curve di vendita, relativamente ai periodici settimanali e mensili e queste sono state accettate come base di lavoro. Si è deciso di procedere comunque all’analisi sulle edicole attualmente informatizzate con il sistema INFORIV e le organizzazioni sindacali si sono riservate di proporre delle curve alternative.

 

20 luglio

 

Nella nuova riunione l’ANADIS ha fornito i dati relativi alla piazza di Trieste che sono immediatamente utilizzabili come base di lavoro e prevedono l’evidenziazione di quelli riferiti al prodotto collaterale.

I dati si riferiscono a 307 rivendite. Gli estratti conto comprendono il fornito e il reso dei giorni da lunedì a domenica e vengono pagati il mercoledì.

Per contro, il software dei distributori locali di Lamezia Terme e Perugia è in grado, attualmente di estrarre solamente dei dati in termini di copie e non di valore. Appare necessaria perciò la realizzazione di un software ad hoc che richiederà tempo e investimento.

L’ANADIS trasmetterà prima possibile al Gruppo di lavoro i dati delle due piazze mancanti.

 

 

Defiscalizzazione

8 luglio

 

Sul tema della defiscalizzazione del prezzo di vendita delle pubblicazioni il Gruppo di lavoro, conformemente alla vigente legislazione fiscale, è giunto alla conclusione che il soggetto che effettua la distribuzione locale non debba applicare alcuna percentuale di defiscalizzazione sul prodotto ridistribuito alla rete di vendita qualora l’editore dichiari di aver già assolto l’IVA optando, per il sistema di calcolo dell’imposta, sulla base della resa forfetaria. Il distributore locale deve seguire le indicazioni dell’editore in merito all’applicazione della defiscalizzazione.

 

Trasparenza

8 luglio

 

La parte sindacale ha ritenuto appropriato che vengano inseriti i seguenti elementi nella bolla di consegna-sezione relativa all’arrivo delle pubblicazioni:

- numero/data pubblicazione;

- titolo pubblicazione;

- sottotitolo della pubblicazione;

- quantità copie;

- prezzo lordo pubblicazione (6 caratteri);

- prezzo netto pubblicazione (con quattro decimali);

- percentuale di defiscalizzazione;

- percentuale di sconto;

- importo netto (quattro cifre decimali);

- quantità fornito precedente;

- periodicità;

- evidenziazione variazione prezzo;

- classificazione prodotto.

 

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno sottolineato, poi, l’inutilità dell’inserimento di un codice di identificazione, mentre per quanto riguarda la sezione relativa alla resa delle pubblicazioni, gli elementi che dovrebbero essere invece inseriti nel documento di richiamo sono:

- numero/data pubblicazione;

- titolo pubblicazione;

- sottotitolo della pubblicazione;

- quantità fornite;

- prezzo lordo;

- prezzo netto (con quattro decimali).

Le OO.SS hanno richiesto che i quotidiani e relativi inserti siano riportati su una bolla autonoma nel caso in cui la consegna non avvenga contemporaneamente ai periodici. La bolla dovrà, comunque, essere suddivisa nelle seguenti quattro sezioni:

1. sezione quotidiani + inserti (qualora tali prodotti non siano riportati in una bolla autonoma);

2. sezione periodici;

3. sezione pubblicazioni fornite in conto deposito;

4. sezione stampa estera.

Infine, le organizzazioni di categoria dei rivenditori propongono l’inserimento, nella sezione conto deposito, degli elementi identificativi (data) della permanenza del prodotto in edicola.

 

Su tutte queste richieste i rappresentanti dell’ANADIS formuleranno le loro osservazioni e proposte in cui saranno approfonditi anche gli aspetti relativi alla compilazione del “fondo bolla”, all’utilizzo di quattro decimali e alla segnalazione dell’abbinamento di testate.

 

20 luglio

 

Le parti hanno analizzato una prima proposta di bolla elaborata dai rappresentanti dell’ANADIS e articolata in due sezioni ognuna formata da una serie di colonne ed esattamente:

 

Sezione consegna

1. numero: per i quotidiani potrà essere utilizzata la data, per i periodici il numero;

2. titolo/sottotitolo: il titolo andrà inserito nella prima riga, il sottotitolo nella seconda;

3. fornito: copie fornite;

4. prezzo lordo: il prezzo di vendita al pubblico;

5. prezzo netto: prezzo di cessione al rivenditore;

6. copie rese: copie che il rivenditore rende;

7. fornito precedente: copie fornite del numero precedente;

8. periodicità (Q-S-M-A), variazione prezzo (+/-), classificazione (categoria A, B e C), defiscalizzazione e sconto (unico carattere).

 

Sezione resa

9. numero/data delle copie richiamate in resa;

10. codice identificativo della pubblicazione. Si auspica che sia l’ISSN;

11. titolo/sottotitolo (vedi punto 2);

12. copie rese: copie che il rivenditore rende;

13. prezzo lordo: si riferisce alla pubblicazione chiamata in resa;

14. prezzo netto: si riferisce alla pubblicazione chiamata in resa;

15. quantità fornito e reso: il fornito si riferisce alla pubblicazione richiamata in resa, il reso al numero precedente. Si verificherà se è possibile inserire, sempre nella colonna fornito, la somma delle copie fornite comprensiva di eventuali rifornimenti;

16. sviluppo resa: andrà compilato a cura del rivenditore ed è lo sviluppo delle copie rese per il prezzo netto.

 

Le organizzazioni sindacali hanno quindi richiesto che:

- fra la colonna 6 e 7 ne venga inserita un’altra in cui sia indicato il prezzo netto del numero richiamato in resa;

- che venga fornita una stampa di sviluppo analitico della resa.

 

Da parte loro, i rappresentanti dell’ANADIS comunicheranno, nella prossima riunione, l’esistenza di eventuali problemi tecnici e sottolineano l’importanza del fatto che il rivenditore valorizzi il totale della resa in termini di importo e di copie.

Si dichiarano, quindi, disponibili a verificare, ove non sussistano problemi tecnici insormontabili, la possibilità di produrre lo sviluppo della resa qualora il rivenditore valorizzi la bolla in termini di quantità e valore.

Infine si riservano di effettuare ulteriori approfondimenti con i colleghi distributori sulle richieste formulate dalle OO.SS nella precedente riunione relativamente a:

 

- Comunque la bolla dovrà essere suddivisa nelle seguenti quattro sezioni:

1. sezione quotidiani + inserti (qualora tali prodotti non siano riportati in una bolla autonoma);

2. sezione periodici;

3. sezione pubblicazioni fornite in conto deposito;

4. sezione stampa estera.

 

Proseguendo nell’analisi dei problemi, le OO.SS hanno sottolineato l’importanza che giunga sempre una comunicazione puntuale e tempestiva degli abbinamenti obbligatori o facoltativi.

E per quanto riguarda il conto deposito, hanno rilevato l’opportunità che nel fondo bolla siano riportate quali pubblicazioni sono state inserite in fatturazione e a quale data queste sono state avviate alla vendita.

Inoltre le organizzazioni di categoria dei rivenditori hanno proposto l’inserimento, nel fondo bolla, dei seguenti elementi:

 

- gestione buoni;

- richiamo delle compieghe;

- dell’elenco delle pubblicazioni uscite ma non consegnate ai rivenditori;

- del valore del fornito a prezzo netto e lordo anche nella parte destra della bolla. Nel caso in cui ci sia una differenza di prezzo o copie deve essere indicata la data di uscita, oltre che il numero, della pubblicazione oggetto della variazione;

- di spazi per la comunicazione fra i rivenditori e il distributore locale;

- di una divisione per argomento nel caso di ultima resa.

Accordo Nazionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSSARIO

Ecco il “glossario” da introdurre nel testo del prossimo Accordo Nazionale: i termini, in ordine alfabetico, sono stati discussi e sottoscritti nelle riunioni dello scorso 7 e 16 luglio dai rappresentanti di Editori, Distributori e dalle Organizzazioni Sindacali dei rivenditori di giornali.

 

BUONO (SCONTO O OMAGGIO)

Per buono (sconto o omaggio) si intende un coupon stampato dall’editore o da un’azienda autorizzata dallo stesso che consente all’acquirente di ritirare, presso la rivendita, un quotidiano o un periodico. Il buono può coprire parzialmente (sconto) o totalmente (omaggio) il prezzo al pubblico del prodotto editoriale cui lo stesso fa riferimento e per tale valore viene accreditato nel primo estratto conto utile.

 

CARTA DA COLLEZIONE

Per carta da collezione si intende il singolo elemento illustrativo non destinato a integrare un periodico ma, eventualmente, destinato a un mero raccoglitore. Tale prodotto, di norma commercializzato in bustine, deve essere comunque registrato come periodico.

 

CIRCUITO DISTRIBUTIVO

Per circuito distributivo si intende la filiera del settore composta dagli editori, dalle aziende che svolgono l’attività di distribuzione nazionale e locale e dai punti di vendita.

 

CODICE A BARRE

Per codice a barre si intende la rappresentazione grafica del corrispettivo numerico che permette, tramite lettura ottica, l’identificazione univoca della singola uscita del prodotto così come si presenta per la messa in vendita. Lo standard prescelto dalla filiera è la struttura EAN 13 con aggiunta di un Add On di cinque cifre.

 

DISTRIBUTORE LOCALE

Per distributore locale si intende l’impresa che, a livello locale, effettua la distribuzione di prodotti editoriali quotidiani e periodici.

 

DISTRIBUZIONE LOCALE

Per attività di distribuzione locale si intende l’attività distributiva dei prodotti editoriali quotidiani e periodici svolta, nei confronti della rete di vendita, direttamente dall’editore o dai distributori incaricati dall’editore o dal distributore nazionale.

 

DISTRIBUTORE NAZIONALE

Per distributore nazionale si intende l’impresa che, a livello nazionale, effettua la distribuzione di prodotti editoriali quotidiani e periodici.

 

EDITORE

Per editore si intende l’azienda che realizza il prodotto editoriale e svolge l’attività quale proprietaria del prodotto fino al momento della vendita dello stesso al lettore. L’editore può anche svolgere l’attività di distribuzione.

 

FIGURINA

Per figurina si intende un piccolo elemento illustrativo (di norma stampato) destinato a integrare un periodico attraverso una numerazione prestabilita dall’editore. Di norma le figurine sono commercializzate in bustine.

 

INSERTI

Per inserti si intendono i supplementi, i supporti integrativi (esempio: VHS, DVD o CD) e gli altri beni ceduti unitamente alle pubblicazioni di riferimento non dotati di diffusione e prezzo di vendita autonomi.

 

MATERIALE PROMOZIONALE

Per materiale promozionale si intende il materiale destinato alla promozione del prodotto editoriale da consegnare all’acquirente (esempio: cartoline per giochi a premi).

 

PERMANENZA

La permanenza è il lasso di tempo nel quale la rivendita deve assicurare l’esposizione e la vendita del prodotto editoriale nelle modalità indicate dall’editore conformemente alla periodicità.

 

PREZZO DEFISCALIZZATO

Per prezzo defiscalizzato si intende il prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, a cui viene sottratta una percentuale di defiscalizzazione, e sul quale vengono calcolati gli sconti pattuiti. Tale prezzo defiscalizzato è definito dalle parti contraenti il presente Accordo, con protocollo separato.

 

PRODOTTO COLLEZIONABILE

Per prodotto collezionabile si intende la pubblicazione periodica destinata alla composizione di una collana editoriale di durata predeterminata avente carattere omogeneo per argomento.

 

PRODOTTO EDITORIALE

Il prodotto editoriale quotidiano e periodico immesso nella rete di vendita deve corrispondere alla definizione di cui all’art.1 della legge 62/01 e assolvere agli obblighi di cui al combinato disposto degli articoli 2 e 5 della legge 47/48 (ed eventuali, successive modificazioni).

Le norme stabilite nel presente Accordo si applicano ai prodotti editoriali quotidiani e periodici e non ai prodotti:

a) non considerati quotidiani o periodici dalle vigenti norme;

b) che giungano alle rivendite non in base ai modelli negoziali descritti nel preambolo;

c) non editoriali (esempio: schede telefoniche, documenti di viaggio).

Nel presente Accordo il prodotto editoriale quotidiano e periodico viene, per brevità, altresì definito “prodotto editoriale”, “pubblicazione” o “prodotto”.

Il prodotto corredato dai relativi inserti o composto da pubblicazioni di norma vendute in forma autonoma e avviate separatamente al punto vendita costituisce, nella messa in vendita, un’offerta editoriale indivisibile: opzionale, qualora l’acquirente possa scegliere tra una pluralità di proposte, oppure obbligatoria.

 

PRODOTTO RIDISTRIBUITO

Per ridistribuito si intende il prodotto immesso nuovamente nel circuito nella medesima area distributiva. A tale categoria appartiene anche il prodotto costituito da confezioni (busta o altro contenitore) di diversi numeri della stessa pubblicazione o di pubblicazioni diverse già immessi precedentemente nel circuito distributivo in forma commerciale singola o accorpata.

 

PRODOTTO RILEGATO

Per prodotto rilegato si intende un prodotto editoriale composto da un insieme di diversi numeri della stessa testata fisicamente legati o assemblati e dotato di una nuova copertina riportante un nuovo codice a barre, il numero progressivo e la periodicità.

 

REMUNERAZIONE

La remunerazione è costituita dagli sconti e dai sovrasconti riconosciuti ai rivenditori per l’attività di vendita.

 

REPERTORIO

Per repertorio si intende una guida monotematica con periodicità semestrale o annuale il cui contenuto è costituito da una rassegna di informazioni commentate (esempio: guida di ristoranti o alberghi).

 

RISTAMPE

Per ristampa si intendono le nuove stampe di periodici o di offerte editoriali avviati alla vendita nel primo periodo di vita commerciale e le nuove stampe di periodici o di offerte editoriali che recano, stampati sulla copertina (non mediante adesivi, bollini o sticker ovvero ancora quando l’indicazione “ristampa” sia stampata su supporto cartaceo diverso da quello della pubblicazione), l’indicazione “ristampa” e un nuovo codice a barre.

 

RIVENDITA

Per rivendita (o rivenditore) si intende il punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici come definito dal d.lgs 170/01 (ed eventuali, successive modificazioni).

 

SOTTOTITOLO

Qualora la scritta di maggiore visibilità che contraddistingue il prodotto editoriale differisca dal titolo, la stessa deve essere indicata nei documenti di fornitura e richiamo resa come “sottotitolo”.

 

SUPPLEMENTO AUTONOMO

Per supplemento autonomo si intende il prodotto avviato alla vendita come supplemento dotato di diffusione e prezzo autonomi rispetto alla pubblicazione di riferimento.

 

TITOLO

Il titolo corrisponde alla testata registrata dall’Editore. Di norma il titolo coincide con la scritta di maggiore visibilità che contraddistingue il prodotto editoriale.

 

VITA COMMERCIALE

Per vita commerciale si intende il lasso di tempo, stabilito dall’editore conformemente alla periodicità, in cui deve essere assicurata la distribuzione, l’esposizione e la vendita del prodotto editoriale.

 

Le prossime riunioni sono programmate a partire dal 20 settembre.


Enrico Venni