![]() |
L'ESPERTO RISPONDE |
| A cura di Carlo Leopardo |
Vorrei sapere
come fare per inserire nella mia edicola la vendita di libri, diventare, cioè,
un’edicola-libreria. È necessario avere un’altra licenza? Chi contattare per le
forniture?
S. B. -
Giardini Naxos (ME)
Il Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, - Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, più comunemente conosciuto come DECRETO BERSANI, ha di
fatto eliminato le vecchie autorizzazioni commerciali, infatti, all’Art. 7,
comma 1, dice: “L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di
superficie - omissis - di un esercizio di vicinato (così sono chiamati
comunemente i normali esercizi commerciali) sono soggetti a previa
comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati
decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione”.
Per fare quello
che desidera basta dare comunicazione al Comune (vi sono appositi moduli che
può trovare all’Ufficio commercio del suo Comune o presso la locale
Associazione Commercianti (ASCOM), trascorsi 30 giorni senza avere eventuali
contro deduzioni, lei può cominciare l’attività desiderata.
Per le forniture
di libri può rivolgersi a un grossista che operi in un’area a lei vicina: le
consiglio di fare una ricerca sulle Pagine Gialle alla voce LIBRI AGENZIE
DEPOSITO.
Il mio
distributore non rispetta le consegne, in particolare quelle riguardanti i
collezionabili per i cui ritardi ho già perso diversi clienti. Dice che me ne
devo interessare io. È giusto? Inoltre, posso chiedergli di abbassare
l’estratto conto settimanale per me troppo oneroso?
F. C. -
Rosarno (RC)
Il suo
distributore locale dovrebbe fornirla delle pubblicazioni necessarie,
statisticamente e numericamente, al potere diffusionale del suo punto vendita.
Se lei ha forniture eccessive di determinate pubblicazioni, può ovviare
rendendole in quanto esuberanti le capacità di vendita della sua edicola,
aiutando perciò il suo fornitore ad attuare un piano di vendita più consono.
Come lei ha
evidenziato, non è escluso che, a volte, qualche disguido possa accadere per le
opere collezionabili.
Al proposito
sono stati creati dai maggiori editori del settore, dei call center (veda qui
di seguito i relativi numeri verdi dedicati ai giornalai) ai quali può
telefonare per ovviare a questi problemi o per avere degli arretrati; quello
relativo alla raccolta “Grandi inchieste del Commissario Maigret" è della
Fabbri.
FABBRI - 800
989867
DEAGOSTINI - 800
373332
M DIS - 800
615121
Sono da poco
una vostra lettrice e devo esporvi
l’ennesimo problema riguardante
la fornitura dei giornali. La mia edicola è semestrale (ma a breve sarà
annuale) e, per il secondo anno consecutivo la ditta che ci rifornisce non
vuole svolgere il suo lavoro con la scusa della “non convenienza” anche se
rifornisce un’edicola distante da noi 2 km.
Abbiamo
protestato citando gli articoli che ci tutelano, ma la risposta è sempre stata
un NO secco con l’aggiunta di sberleffi in caso avessimo agito per vie legali.
Vi chiedo un suggerimento sul da farsi in quanto la mancata fornitura mi
provoca ingenti perdite.
A.
Mengozzi - Aprilia (LT)
Per
l’approvazione dei piani delle edicole è obbligatorio il parere della FIEG e dei sindacati? Una volta approvato, gli
editori si possono rifiutare di servire i nuovi punti vendita?
Per rispondere a
queste due lettere provenienti dalla stessa provincia, riprendo quanto a suo
tempo Maurizio Corti che cura la rubrica La parola all’avvocato evidenziò a un
collega che pose lo stesso quesito: “Il caso preso in esame è molto
interessante, poiché permette di evidenziare e chiarire due principi
fondamentali, consolidati da recenti, e meno recenti, decisioni di organi di
giustizia di merito e di legittimità.
Il primo
principio è che il possesso di una autorizzazione comunale alla vendita non
costituisce, per il soggetto interessato, titolo a essere rifornito di
pubblicazioni quotidiane e periodiche, ma unicamente requisito indispensabile
per la vendita delle stesse.
Il secondo
principio è che il distributore locale non è obbligato, anche in presenza del
nulla osta da parte della Federazione Editori, ad attivare un rapporto
commerciale che si manifesta in tutta evidenza antieconomico per la stessa
impresa di distribuzione locale la quale, operando nel settore quale
imprenditore autonomo non può essere obbligato a instaurare un rapporto
commerciale che determini una possibilità negativa (certa e dimostrabile) per
la sua azienda”.
Ho rilevato
l’attività di cartoleria con vendita di giornali e riviste. La licenza è del
1991 ma, ancor prima di esporre i giornali, un vigile mi ha detto che se li
vendo rischio una multa di 10.000 euro perché non sono in possesso di un
patentino. Esiste questo patentino? Che cosa devo fare per ottenerlo? Grazie
mille.
A. - Roma
L’autorizzazione
comunale per la rivendita di giornali quotidiani e periodici è l’unico titolo
che consente di commercializzare al dettaglio giornali e riviste, nessun altro
documento è richiesto; se lei è in possesso di tale autorizzazione non rischia
alcuna multa e può commercializzare quanto desiderato.
Il vigile,
probabilmente, è male informato: sino agli anni 70, infatti, la vendita dei
giornali veniva permessa, dopo aver ottenuto un "patentino” rilasciato
da una commissione paritetica tra
organizzazioni sindacali dei giornalai ed editori. Dopo l’entrata in vigore
della Legge 5 agosto 1981, n.416, la vendita dei giornali è ora legata
esclusivamente al rilascio, da parte del Comune competente, di una
autorizzazione alla vendita di giornali quotidiani e periodici.
Può
l’amministrazione comunale decidere arbitrariamente il valore che dobbiamo
pagare come concessione del suolo pubblico? Si hanno dei riferimenti (min-max)
di suolo pubblico occupato? È possibile
triplicare, da un anno all’altro, questa tassa? Grazie.
S. F. -
Colorno (PR)
Tasse e tariffe
comunali, sono decise dalla giunta del Comune. Ogni Comune è sovrano sul suo
territorio; non esistono, quindi, dati particolari di riferimento. A volte i
prezzi delle concessioni variano anche nell’ambito dello stesso Comune a
seconda delle posizioni più o meno centrali delle varie aree.
A gennaio
2005 rileverò l’edicola esclusiva e unica nel paese in cui abito di circa 3.000
abitanti. Vorrei sapere se è possibile poter chiudere anche il lunedì
pomeriggio visto che tutti gli altri negozi del paese sono chiusi e i titolari
che lavorano attualmente nell’edicola mi dicono che non entra mai nessuno per
tutto il pomeriggio. Come mi devo comportare? Da chi posso avere quest’autorizzazione? Grazie.
C. M. -
Urago d’Oglio (BS)
Gli orari di una
rivendita abbinata ad altri settori merceologici, seguono gli orari
dell’attività dominante. Dal momento che lei vende anche cartoleria, libri,
giocattoli, articoli da regalo, penso che queste siano le attività predominanti
e, quindi, ritengo legittima la chiusura pomeridiana del lunedì, al pari degli
altri esercizi.
Ho un
problema con un fornitore di quotidiani che il 27 maggio u.s. mi ha respinto
una resa di 35,53 euro e non mi ha più restituito i quattrini nonostante le
numerose telefonate e la fotocopia della bolla resa respinta. Cosa posso fare?
Posso recuperarli sottraendoli dall’estratto conto? Datemi un consiglio.
Grazie.
R. P. -
Acerra (NA)
Senza entrare
nel merito del motivo della resa respinta, devo evidenziare che la stessa deve
essere resa, non solo CONTABILMENTE, ma anche MATERIALMENTE.
Se ciò non
avviene, come nel suo caso, la resa deve considerarsi accettata dal
distributore locale, e quindi accreditata. In caso contrario si tratta di
appropriazione indebita e per tale reato può essere perseguito con querela
di parte.
Ho rilevato
l’attività da un anno e mezzo circa e il mio chiosco porta sull’insegna la
pubblicità di un noto quotidiano locale. Ho sentito che per questa pubblicità
il quotidiano dovrebbe pagare una somma al titolare e proprietario del chiosco.
Se è così, a quanto può ammontare la cifra? Vorrei inoltre sapere se posso
recuperare la somma che avrei dovuto riscuotere lo scorso anno, da quando cioè
sono subentrato. Grazie per la cortese attenzione.
F. C. -
Montemarciano (AN)
Non vi è alcuna
tariffa più o meno fissa per l’esposizione al pubblico di una scritta
pubblicitaria presente nelle insegne di una edicola, tutto è lasciato alla
libera contrattazione tra le parti (titolare dello spazio e fruitore dello
spazio pubblicitario); pertanto, se il quotidiano locale che utilizza il suo
spazio non le riconosce alcun contributo per il servizio, lei può anche
togliere le relative insegne.
L’art. 7
dell’Accordo Nazionale sulla vendita di giornali quotidiani e periodici, al
comma 6, dice: "Le rivendite si impegnano a riservare agli editori gli
spazi sovrastanti l’edicola per l’utilizzazione dei quali la FIEG si impegna a
sensibilizzare i propri associati”.
Impegnarsi non vuol
dire garantire; significa che in presenza di richieste per usufruire dello
spazio pubblicitario, a parità di offerta, offro la priorità a un editore, se
questi non ne è interessato, mi sento libero di cederlo al miglior offerente.
Giornali
portati da un edicolante di un paese
vicino
Ho acquistato
l’unica edicola del paese, Uliveto Terme, dal gennaio 2004 e quindi sono
“nuova” in quest’attività. Il negozio è sulla provinciale e vendo anche
cartoleria e oggettistica da regalo. Leggendo la vostra rivista mi sono resa
conto che i miei problemi sono gli stessi di tanti altri colleghi in tutta
Italia e quindi “mal comune mezzo gaudio”. Ma io ne ho uno in più: un abitante
di Uliveto che ha un’edicola a Cascina, quindi in un altro comune, porta
giornali e riviste a diversi vicini di casa e ai 2 bar del paese togliendomi
così una bella fetta di vendita. Ho tentato più volte di dissuaderlo facendo
intervenire anche la polizia municipale ma il risultato è stato nullo. A questo
punto vorrei sapere come mi posso muovere senza dover fare la “guerra” che
voglio assolutamente evitare. Vi ringrazio anticipatamente e resto in attesa di
una vostra risposta.
M. C. -
Uliveto Terme (PI)
L’autorizzazione
per la vendita di giornali quotidiani e periodici è rilasciata dal Comune e
l’attività (che permette anche la consegna porta a porta) può essere svolta
solo nell’ambito del territorio del Comune stesso.
Pertanto, il suo
collega, avendo l’autorizzazione alla vendita di giornali per Cascina, non può
fare attività di consegna porta a porta a Uliveto e può, quindi, essere
perseguito per vendita abusiva. Per far cessare questo arbitrio deve essere
fatto un esposto/denuncia all’ufficio Polizia del suo Comune che deve
intervenire, erogando le relative sanzioni (da 5.000 a 10.000 euro di multa per
vendita abusiva). Se gli organi preposti dal Comune non intervenissero, il
Comune stesso sarebbe passibile di denuncia per omissione di atti d’ufficio.