Questo è ciò che sembra essere scaturito dall’indagine conoscitiva riferita al sistema della distribuzione e vendita della stampa nel nostro paese che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha depositato, alla fine dello scorso mese di luglio.
L’Autorità ha
analizzato il suddetto sistema rilevando che la distribuzione della stampa in
Italia risulta caratterizzata da una eccessiva regolamentazione, solo in
apparenza funzionale all’obiettivo della tutela del pluralismo
dell’informazione e che tale regolamentazione, in realtà, risulta
principalmente finalizzata a garantire il massimo grado di protezione possibile
agli operatori presenti sul mercato, in particolare a quelli attivi nella
vendita al dettaglio.
Prosegue ancora
l’Autorithy deducendo che comunque il pluralismo dell’informazione è tutelato
da tre specifici elementi che sono:
Ciò posto,
l’Autorità individua nel sistema numerosi ostacoli alla libera concorrenza nel
mercato della distribuzione della stampa quotidiana e periodica, sia
nell’attività al dettaglio, sia in quella all’ingrosso.
Per l’Antitrust
la principale distorsione concorrenziale nel mercato della vendita al dettaglio
della stampa è rappresentato dalle “barriere” all’entrata di natura amministrativa;
dunque il regime autorizzatorio e il conseguente rilascio di licenze per la
vendita da parte di Comuni, secondo il Garante, ha determinato una limitazione
all’ingresso sul mercato di nuovi operatori, al solo fine di proteggere quelli
già presenti!
Al riguardo
viene, quindi, esplicitamente rivolto un richiamo al Governo e al Parlamento
affinché venga rimosso il vincolo del regime autorizzatorio e venga liberamente
consentita la vendita della stampa agli esercizi di generi alimentari e alle
librerie di piccola e media dimensione, criticando anche il disegno di legge n.
4163 (cosiddetta legge Bonaiuti) poiché non prevede la possibilità di
vendere quotidiani e periodici negli esercizi commerciali sopra citati.
Un’ulteriore e
circostanziata critica viene mossa dall’Autorità garante della concorrenza e
del mercato anche alle Regioni, o meglio a quelle che hanno provveduto a
emanare indirizzi ai Comuni per le predisposizioni dei piani di localizzazione
dei punti vendita di quotidiani e periodici; infatti, a parere dell’Antitrus,
le Regioni avrebbero introdotto, cito testualmente “ingiustificati vincoli
alla commercializzazione di prodotti editoriali, idonei a determinare gravi
restrizioni al dispiegarsi di corrette dinamiche concorrenziali, nonché a
produrre significative limitazioni dell’attività imprenditoriale”. Prosegue
ancora il documento in esame, che il rilascio delle autorizzazioni alla vendita
dovrebbe essere esteso a tutti gli esercizi commerciali che pur avendo fatto domanda
di partecipare alla sperimentazione non avevano potuto porre in vendita il
prodotto editoriale.
In realtà, si
lamenta l’Antitrust, vige a oggi in Italia un sistema di contingentamento dei
punti vendita che determina l’impossibilità o la grave difficoltà di accedere
al mercato da parte di nuovi operatori mentre con il loro ingresso si
determinerebbe una accresciuta concorrenza tra le imprese almeno in termini di
qualità dei servizi offerti e, in particolare, di localizzazione del punto
vendita rispetto al consumatore.
A sostegno di
questa tesi l’Antitrust si dilunga nel rappresentare lo scarso livello di
vendita dei quotidiani in Italia rispetto agli altri Paesi dell’Unione Europea
auspicandosi che la liberalizzazione dell’accesso al mercato determini due
conseguenze:
Venendo a
esaminare il parere dell’Antitrust relativo al nostro settore, sotto un profilo
economico e di marketing, risulterebbe che la rete di vendita tradizionale
appare meno funzionale per la vendita delle pubblicazioni meno conosciute
poiché, secondo l’Antitrust, non disponendo queste di adeguate risorse
finanziarie per lo svolgimento diretto delle attività promozionali e di
marketing avrebbero l’interesse a demandare tale attività a imprese a valle,
specializzate nella distribuzione e nel marketing, come avviene in altre
categorie merceologiche attraverso, in particolare, la grande distribuzione.
Un’ulteriore e
rilevante critica viene ancora avanzata dall’Antitrust al vincolo previsto dal
decreto legislativo n. 170 del 2001 che impone l’identicità del prezzo di
vendita dei prodotti editoriali e delle condizioni economiche e commerciali di
cessione delle pubblicazioni riconosciute dall’editore ai rivenditori.
Tali
“restrizioni” determinerebbero una restrizione della concorrenza nell’attività
al dettaglio e all’ingrosso, in quanto impedirebbero al rivenditore al
dettaglio di contrattare liberamente con l’editore o con il distributore locale
il prezzo di cessione delle pubblicazioni.
L’indagine
conoscitiva in esame solleva, infine, alcune perplessità sull’attuale sistema
della distribuzione in sede locale dei quotidiani e periodici per le quali,
tuttavia, il vincolo al divieto di contrattare con il rivenditore oneri
differenti e percentuali di sconto dissimili limiterebbero l’attività
imprenditoriale.
Quali le soluzioni avanzate dall’Antitrust al
sistema della diffusione della stampa quotidiana e periodica nel nostro paese?
Anzitutto la
rimozione dell’obbligo di legge di cessione dei giornali allo stesso prezzo per
tutti i punti vendita e l’introduzione di una maggiore flessibilità
contrattuale tra le parti ivi compresa la possibilità dell’assunzione del
rischio dell’invenduto da parte del rivenditore (pagamento del prodotto in
conto assoluto senza il diritto di resa);
quindi la possibilità di introdurre la
facoltà per i punti vendita al dettaglio di rivendere i giornali ad altri punti
vendita.
Dall’esame delle
risultanze dell’indagine conoscitiva dell’Autorità garante della concorrenza e
del mercato emergono alcune considerazioni da avanzare e diverse domande da
porsi.
Occorre
anzitutto chiarire se si ritiene la vendita della stampa quotidiana e
periodica, per quanto concerne la normativa antitrust, assimilabile alla
vendita di altri prodotti di ben altra natura, ovvero se si ritiene che la
difesa di principi costituzionalmente garantiti (quali la libertà di stampa e
il pluralismo dell’informazione) debbano, come ritengo, prevalere su logiche di
mercato che si intenderebbe invece applicare al sistema di diffusione della
stampa periodica in Italia.
A ben vedere,
tutta la normativa che si è via via succeduta nel nostro paese, dal 1981 in
avanti, è stata caratterizzata dalla salvaguardia di valori costituzionalmente
garantiti e dall’esplicito riconoscimento della specificità del prodotto
(stampa quotidiana e periodica) rispetto al comparto commercio.
L’Autority dà
invece una pesante “spallata” ai cardini posti a fondamento di tutta la
disciplina del settore ma incorre, a mio modesto parere, in alcuni clamorosi errori
di valutazione e, soprattutto, pone l’accento su diverse erronee
considerazioni, frutto di vetusti stereotipi e prive di alcun riscontro con la
realtà dei fatti.
Non è vero che
il livello di diffusione della stampa quotidiana in Italia rimane basso se
paragonato a quello di altri paesi europei: basti pensare che ogni giorno in
Italia vengono diffusi circa 2 milioni di copie della cosiddetta “free-press”
pari alla diffusione dei due più venduti quotidiani italiani.
L’Antitrust
dimentica e sottace che l’attuale rete di vendita, che consta di oltre 40.000
punti, non ha eguali in nessun’altra parte del mondo e, in particolare che
negli altri paesi dell’Unione Europea (sempre
prontamente chiamati in causa a titolo di paragone) non vi è una così
capillare dislocazione dei punti vendita di giornali come in Italia.
Disconoscere e
non tenere in debita considerazione questo “fenomeno” equivale a falsare ogni
tipo di indagine e, soprattutto, a suggerire correttivi o, peggio ancora,
stravolgimenti dell’attuale assetto che è pervaso da problematiche più
correlate all’eccesso di punti vendita che non alla carenza degli stessi.
Diversamente da
quanto affermato dall’Antitrust, la sperimentazione ha dimostrato che a un
aumento di circa il 10% dei punti vendita ha corrisposto un aumento della
vendita di nemmeno il 2%, evidenziandosi con ciò che il problema della
diffusione della stampa non passa attraverso la scarsità dei punti vendita, ma
in ben altre dinamiche di mercato quali, per esempio, la scarsa propensione
alla lettura, o meglio, all’acquisto del quotidiano come il fenomeno della
“free-press” sta a dimostrare.
Sostenere poi,
come sostiene l’Antitrust, che la piccola e media editoria verrebbe
salvaguardata da un ulteriore aumento dei punti vendita o come si suol dire da
“più occasioni di vendita” significa non considerare i costi effettivi che devono essere affrontati da
piccole imprese editoriali per il solo chiedere di recapitare il proprio
prodotto editoriale nei punti vendita (siano essi tradizionali che aggiuntivi).
Affermare,
infine, che l’attuale ripartizione del rischio dell’invenduto e la rigidità
nella remunerazione del rivenditore determinano l’incentivo per quest’ultimo a
richiedere quantità elevate di prodotto rispetto a quelle che l’editore o il
distributore sarebbero disposti a produrre e movimentare, significa non
conoscere neppure le dinamiche fondamentali di un mercato dove non è certamente
il singolo rivenditore che si può autodeterminare i quantitativi di prodotto
editoriale che intende ricevere nel proprio punto vendita.
Tale
autodeterminazione è attualmente riscontrabile nei punti vendita della grande
distribuzione organizzata dove invece hanno, di fatto, accesso solo i prodotti
editoriali ad alta percentuale di vendita e ciò in evidente contrasto, non solo
con l’obbligo della parità di trattamento, ma anche con quanto afferma
l’Antitrust in materia, secondo la quale sarebbe proprio la piccola e media
editoria a beneficiare delle vendite che potrebbero avvenire nel canale della
GDO!
Le motivazioni
contenute nell’indagine dell’Antitrust non solo, quindi, non convincono ma
denotano una insufficiente conoscenza del settore e, attraverso l’utilizzo di
discutibili assiomi, pretendono di trovare un “equilibrio” tra il pluralismo
dell’informazione (quindi tutela dei piccoli editori) e la libera concorrenza
del mercato.
Meglio sarebbe
stato proporre una liberalizzazione a 360°gradi dove poter correttamente
inserire tutte le dinamiche proprie della libertà di concorrenza e di libero
accesso a un mercato.
Perché dunque
non ipotizzare:
In buona
sostanza porre in essere quello che succede in altri paesi dell’Unione Europea
dove la distribuzione e la vendita del prodotto editoriale soggiaciono alle più
elementari regole del mercato, dove domanda e offerta regnano incontrastate. In
attesa che questa ipotesi possa essere presa in seria considerazione teniamoci
stretto l’attuale impianto normativo consci e persuasi che il diffondere
cultura e libertà e salvaguardare il pluralismo dell’informazione siano
principi non suscettibili di essere ricondotti a ciniche dinamiche di mercato.