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IL COMMERCIALISTA |
| A cura di Domenico Moschella |
REGISTRATORI DI CASSA: REVISIONE OBBLIGATORIA
La scadenza
riguarda gli apparecchi in uso alla data del 23 ottobre 2003
Con
provvedimento datato 28 luglio 2003 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221
del 23 settembre 2003), l’Agenzia delle Entrate ha fissato nuove regole in
materia di installazione e revisione periodica dei registratori di cassa
utilizzati dalla generalità dei gestori di esercizi pubblici.
Tra le novità
introdotte dal provvedimento vi è l’obbligo, a carico dei gestori medesimi,
della verifica periodica annuale degli apparecchi misuratori fiscali di cui
all’art. 12, comma 5 della Legge n. 413/1991 e tale revisione, per i misuratori
fiscali già in servizio alla data del 23 ottobre dell’anno 2003, deve essere
effettuata, per la prima volta, entro il 23 ottobre 2004. Ecco, in dettaglio, le modalità relative a
tale obbligo che interessano direttamente tutti gli esercenti il commercio in
locali aperti al pubblico o su aree pubbliche che utilizzano i registratori di
cassa anzidetti.
L’intervento di
verifica periodica dell’apparecchio deve essere richiesto dall’utente che ha
comunicato la messa in servizio dello stesso e verrà eseguito, a spese del
richiedente, nel luogo di funzionamento da uno dei seguenti soggetti:
• un laboratorio
abilitato;
• un fabbricante
abilitato che sia titolare del provvedimento di approvazione del relativo
modello di apparecchio;
• un laboratorio
di fabbricante abilitato che sia titolare del provvedimento di approvazione del
relativo modello di apparecchio, ove il laboratorio medesimo sia espressamente
menzionato nel provvedimento di abilitazione del fabbricante.
Il tecnico
abilitato che effettua la verifica, in particolare, deve accertare la
permanenza della conformità fiscale dell’apparecchio e la regolarità del
relativo sigillo. Inoltre, egli deve riportare nel libretto fiscale di
dotazione dell’apparecchio tutta una serie di annotazioni tra le quali:
1. la data di
richiesta della verificazione periodica;
2. la data di
inizio e la sede dell’intervento;
3. la
descrizione sommaria delle eventuali anomalie riscontrate e l’eventuale ritiro
dell’apparecchio con o senza sostituzione;
4. l’esito
positivo o negativo della verifica;
5. la data
dell’ultimazione dell’intervento e sottoscrizione del tecnico;
6. i propri
estremi identificativi, nonché quelli, secondo i casi, del laboratorio
abilitato di appartenenza, del fabbricante abilitato o del suo laboratorio di
fabbricante abilitato.
1. Esito
positivo della verifica
In caso di esito
positivo, il tecnico dovrà apporre la “targhetta di verificazione periodica”,
del tipo autoadesivo che si distrugge nella rimozione, conforme al modello di
cui all’allegato II del provvedimento del 28 luglio 2003 richiamato in
premessa, previa indicazione della scadenza della verifica effettuata.
2. Esito
negativo della verifica
Se il controllo
ha esito negativo, il tecnico dovrà apporre una targhetta conforme all’allegato
III, sempre del provvedimento in esame, indicante la sua inutilizzabilità e rilasciare
all’utente un apposito resoconto in cui sono descritti i difetti tecnici,
funzionali o fiscali riscontrati, ovvero i motivi dell’inutilizzabilità fiscale
dell’apparecchio stesso.
Detto resoconto,
datato e firmato dal tecnico e dall’utente, cui deve essere consegnato in
originale, costituisce notifica al medesimo utente dell’esito negativo, avverso
la quale è possibile proporre ricorso all’ Agenzia delle Entrate (Direzione
centrale amministrazione), entro 30 giorni dalla consegna del resoconto. I registratori
dichiarati non utilizzabili, ove non ripresentati a un ulteriore controllo, da
effettuarsi entro 40 giorni dalla data di notifica, previa rimozione della
causa impeditiva, devono essere sottoposti alla procedura di defiscalizzazione
di cui all’art. 7 del D.M. 4 aprile 1990 con l’intervento di un tecnico
abilitato.
Abbiamo
rilevato un’edicola da poco più di un anno e pensiamo di darla in gestione a
terze persone. Vorremmo informazioni in merito e la prassi da seguire.
E. R. –
Torre del Greco (NA)
Le modifiche normative intervenute consentono liberamente, anche per l’edicola,
l’affidamento in gestione mediante contratto di affitto d’azienda da stipulare
con l’intervento del notaio. Con la sottoscrizione di detto atto il gerente
gestirà a proprio nome l’attività d’impresa mentre il titolare si limiterà a
incassare il canone di locazione concordato liberamente fra le parti in
funzione della redditività dell’azienda.
L’apertura della partita IVA è obbligatoria anche se si vendono solo prodotti editoriali e non si ha intenzione di richiedere il rimborso dell’ IVA su eventuali acquisti?
A. – Ponza
(LT)
L’edicola
esclusiva può non avere la partita IVA in quanto detta imposta viene assolta
direttamente dagli editori. Comunque si consiglia di aprirla in quanto i
benefici, sia in termini di deducibilità (bollette luce, telefono, spese di
manutenzione, acquisto di cancelleria, spese di consulenza, ecc.) che di
vendita di altri prodotti, sono sicuramente interessanti.
Mi è stato proposto di rilevare un’edicola. Mi potreste schematizzare il metodo per il calcolo dell’utile netto dopo aver tolto tasse e contributi a fronte di un fatturato di 110.000 euro anno 2003? Mi sareste di molto aiuto perché i dati che mi hanno fornito sono molto contrastanti tra loro e non hanno fatto altro che aumentare la confusione non mettendomi nelle condizioni di poter decidere. Grazie mille.
Sull’ammontare
degli acquisti indicato va calcolato
l’aggio del 23,11% per un totale di e 25.421. Ipotizzando spese generali
complessive per e 3.421, sulla differenza di e 22.000 vanno pagati sia i
contributi INPS, pari a e 3.826, che l’IRPEF per circa e 4.000, ottenendo un
utile netto di e 14.174.
Ho un’edicola
da circa un anno e desidererei alcuni chiarimenti. Il mio commercialista mi ha
detto che devo riportare nei corrispettivi la somma dell’estratto conto
maggiorata del 23,11%. Questo ogni settimana. È giusto fare così? Come devo
fare per le spese trasporto? La ringrazio e le porgo i miei riconoscenti
saluti.
A.G. – Sagrado (GO)
La registrazione
riepilogativa degli incassi sulla base degli estratti conto settimanali
maggiorati del 23,11% risulta conforme alle disposizioni vigenti. Fra le spese
vanno registrati sia gli acquisti di giornali (totale degli estratti conto) che
le spese di trasporto unitamente agli altri costi sostenuti.
Desidero sapere
quanto segue:
1 – acquisto
presso un’altra rivendita stampa estera di cui ho le ricevute. Posso
scaricarle?
2 – ho intestato alla rivendita che è anche cartoleria, 2 cellulari. Posso scaricare le ricariche?
Grazie.
L. V. –
San Donato Milanese (MI)
Purché
opportunamente documentati, sia gli acquisti di merci che le spese telefoniche,
sono deducibili ai fini reddituali; le merci per intero mentre le altre spese
al 50%.
Volendo
vendere la mia edicola con altre attività annesse e concessioni giochi a 85.000
euro, desidero sapere quante tasse dovremo corrispondere sia io che il mio
acquirente. Preciso che 12 anni fa pagai per la stessa attività 210 milioni
(108.000 euro) e quindi, per le mutate condizioni di mercato, non c’è stato
incremento di valore, ma il contrario.
Chi acquista
un’azienda sul valore dichiarato nell’atto paga il 3% quale imposta di
registro, mentre chi cede l’azienda ai fini reddituali dovrà dichiarare
l’eventuale plusvalenza realizzata. Nel suo caso il valore di acquisto ( €
108.000) dovrebbe essere stato ammortizzato totalmente, visto il periodo di
possesso indicato, pertanto il valore di realizzo indicato in € 85.000 diventa
per intero plusvalenza tassabile.
La plusvalenza
così ottenuta va a sommarsi ai ricavi dell’esercizio contribuendo a determinare
il reddito complessivo da indicare in dichiarazione.
Il reddito così
dichiarato sarà tassato con l’aliquota IRPEF progressiva in base alle fasce di
reddito, determinando una tassazione piuttosto pesante (a titolo indicativo
sull’intera plusvalenza l’imposta ordinaria è di € 36.712 ).
Visto che
l’azienda è posseduta da più di 5 anni, si potrebbe optare per la tassazione
separata della sola plusvalenza. Con detta tassazione si applica l’aliquota
IRPEF corrispondente alla metà del reddito complessivo degli ultimi due anni.
La liquidazione
dell’imposta, così calcolata, verrà eseguita direttamente dall’Ufficio che
richiederà con cartella esattoriale l’importo dovuto, al netto dell’acconto,
pari al 20% del reddito soggetto a tassazione separata, che il contribuente è
obbligato a versare a mezzo Mod. F24 entro i termini di pagamento previsti per
la dichiarazione dei redditi.