A cura di Domenico Moschella
IL COMMERCIALISTA
A cura di Domenico Moschella

 

 

REGISTRATORI DI CASSA:  REVISIONE OBBLIGATORIA

La scadenza riguarda gli apparecchi in uso alla data del 23 ottobre 2003

 

Con provvedimento datato 28 luglio 2003 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003), l’Agenzia delle Entrate ha fissato nuove regole in materia di installazione e revisione periodica dei registratori di cassa utilizzati dalla generalità dei gestori di esercizi pubblici.

Tra le novità introdotte dal provvedimento vi è l’obbligo, a carico dei gestori medesimi, della verifica periodica annuale degli apparecchi misuratori fiscali di cui all’art. 12, comma 5 della Legge n. 413/1991 e tale revisione, per i misuratori fiscali già in servizio alla data del 23 ottobre dell’anno 2003, deve essere effettuata, per la prima volta, entro il 23 ottobre 2004.  Ecco, in dettaglio, le modalità relative a tale obbligo che interessano direttamente tutti gli esercenti il commercio in locali aperti al pubblico o su aree pubbliche che utilizzano i registratori di cassa anzidetti.

 

Adempimenti per la verificazione periodica

L’intervento di verifica periodica dell’apparecchio deve essere richiesto dall’utente che ha comunicato la messa in servizio dello stesso e verrà eseguito, a spese del richiedente, nel luogo di funzionamento da uno dei seguenti soggetti:

• un laboratorio abilitato;

• un fabbricante abilitato che sia titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello di apparecchio;

• un laboratorio di fabbricante abilitato che sia titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello di apparecchio, ove il laboratorio medesimo sia espressamente menzionato nel provvedimento di abilitazione del fabbricante.

Il tecnico abilitato che effettua la verifica, in particolare, deve accertare la permanenza della conformità fiscale dell’apparecchio e la regolarità del relativo sigillo. Inoltre, egli deve riportare nel libretto fiscale di dotazione dell’apparecchio tutta una serie di annotazioni tra le quali:

1. la data di richiesta della verificazione periodica;

2. la data di inizio e la sede dell’intervento;

3. la descrizione sommaria delle eventuali anomalie riscontrate e l’eventuale ritiro dell’apparecchio con o senza sostituzione;

4. l’esito positivo o negativo della verifica;

5. la data dell’ultimazione dell’intervento e sottoscrizione del tecnico;

6. i propri estremi identificativi, nonché quelli, secondo i casi, del laboratorio abilitato di appartenenza, del fabbricante abilitato o del suo laboratorio di fabbricante abilitato.

 

1. Esito positivo della verifica

In caso di esito positivo, il tecnico dovrà apporre la “targhetta di verificazione periodica”, del tipo autoadesivo che si distrugge nella rimozione, conforme al modello di cui all’allegato II del provvedimento del 28 luglio 2003 richiamato in premessa, previa indicazione della scadenza della verifica effettuata.

 

2. Esito negativo della verifica

Se il controllo ha esito negativo, il tecnico dovrà apporre una targhetta conforme all’allegato III, sempre del provvedimento in esame, indicante la sua inutilizzabilità e rilasciare all’utente un apposito resoconto in cui sono descritti i difetti tecnici, funzionali o fiscali riscontrati, ovvero i motivi dell’inutilizzabilità fiscale dell’apparecchio stesso.

Detto resoconto, datato e firmato dal tecnico e dall’utente, cui deve essere consegnato in originale, costituisce notifica al medesimo utente dell’esito negativo, avverso la quale è possibile proporre ricorso all’ Agenzia delle Entrate (Direzione centrale amministrazione), entro 30 giorni dalla consegna del resoconto. I registratori dichiarati non utilizzabili, ove non ripresentati a un ulteriore controllo, da effettuarsi entro 40 giorni dalla data di notifica, previa rimozione della causa impeditiva, devono essere sottoposti alla procedura di defiscalizzazione di cui all’art. 7 del D.M. 4 aprile 1990 con l’intervento di un tecnico abilitato.

 

 

INFORMAZIONI PER GESTIONE O AFFITTO EDICOLA

Abbiamo rilevato un’edicola da poco più di un anno e pensiamo di darla in gestione a terze persone. Vorremmo informazioni in merito e la prassi da seguire.

E. R. – Torre del Greco (NA)


Le modifiche normative intervenute consentono liberamente, anche per l’edicola, l’affidamento in gestione mediante contratto di affitto d’azienda da stipulare con l’intervento del notaio. Con la sottoscrizione di detto atto il gerente gestirà a proprio nome l’attività d’impresa mentre il titolare si limiterà a incassare il canone di locazione concordato liberamente fra le parti in funzione della redditività dell’azienda.

 

 

APERTURA PARTITA IVA

L’apertura della partita IVA è obbligatoria anche se si vendono solo prodotti editoriali e non si ha intenzione di richiedere il rimborso dell’ IVA  su eventuali acquisti?

A. – Ponza (LT)

L’edicola esclusiva può non avere la partita IVA in quanto detta imposta viene assolta direttamente dagli editori. Comunque si consiglia di aprirla in quanto i benefici, sia in termini di deducibilità (bollette luce, telefono, spese di manutenzione, acquisto di cancelleria, spese di consulenza, ecc.) che di vendita di altri prodotti, sono sicuramente interessanti.

 

 

IL CALCOLO DELL’UTILE NETTO

Mi è stato proposto di rilevare un’edicola. Mi potreste schematizzare il metodo per il calcolo dell’utile netto dopo aver tolto tasse e contributi a fronte di un fatturato di 110.000 euro anno 2003? Mi sareste di molto aiuto perché i dati che mi hanno fornito sono molto contrastanti tra loro e non hanno fatto altro che aumentare la confusione non mettendomi nelle condizioni di poter decidere. Grazie mille.

A. Caniglia – Milano

 

Sull’ammontare degli acquisti indicato va calcolato  l’aggio del 23,11% per un totale di e 25.421. Ipotizzando spese generali complessive per e 3.421, sulla differenza di e 22.000 vanno pagati sia i contributi INPS, pari a e 3.826, che l’IRPEF per circa e 4.000, ottenendo un utile netto di e 14.174.

 

Chiarimenti sull’estratto conto

Ho un’edicola da circa un anno e desidererei alcuni chiarimenti. Il mio commercialista mi ha detto che devo riportare nei corrispettivi la somma dell’estratto conto maggiorata del 23,11%. Questo ogni settimana. È giusto fare così? Come devo fare per le spese trasporto? La ringrazio e le porgo i miei riconoscenti saluti.

A.G. – Sagrado (GO)

 

La registrazione riepilogativa degli incassi sulla base degli estratti conto settimanali maggiorati del 23,11% risulta conforme alle disposizioni vigenti. Fra le spese vanno registrati sia gli acquisti di giornali (totale degli estratti conto) che le spese di trasporto unitamente agli altri costi sostenuti.

 

 

Si possono scaricare ricevute e ricariche cellulari

Desidero sapere quanto segue:

1 – acquisto presso un’altra rivendita stampa estera di cui ho le ricevute. Posso scaricarle?

2 – ho intestato alla rivendita che è anche cartoleria, 2 cellulari. Posso scaricare le ricariche?

Grazie.

L. V. – San Donato Milanese (MI)

 

Purché opportunamente documentati, sia gli acquisti di merci che le spese telefoniche, sono deducibili ai fini reddituali; le merci per intero mentre le altre spese al 50%.

 

QUANTE TASSE IN CASO DI VENDITA

 

Volendo vendere la mia edicola con altre attività annesse e concessioni giochi a 85.000 euro, desidero sapere quante tasse dovremo corrispondere sia io che il mio acquirente. Preciso che 12 anni fa pagai per la stessa attività 210 milioni (108.000 euro) e quindi, per le mutate condizioni di mercato, non c’è stato incremento di valore, ma il contrario.

Lettera Firmata

 

Chi acquista un’azienda sul valore dichiarato nell’atto paga il 3% quale imposta di registro, mentre chi cede l’azienda ai fini reddituali dovrà dichiarare l’eventuale plusvalenza realizzata. Nel suo caso il valore di acquisto ( € 108.000) dovrebbe essere stato ammortizzato totalmente, visto il periodo di possesso indicato, pertanto il valore di realizzo indicato in € 85.000 diventa per intero plusvalenza tassabile.

La plusvalenza così ottenuta va a sommarsi ai ricavi dell’esercizio contribuendo a determinare il reddito  complessivo da indicare  in dichiarazione.

Il reddito così dichiarato sarà tassato con l’aliquota IRPEF progressiva in base alle fasce di reddito, determinando una tassazione piuttosto pesante (a titolo indicativo sull’intera plusvalenza l’imposta ordinaria è di € 36.712 ).

Visto che l’azienda è posseduta da più di 5 anni, si potrebbe optare per la tassazione separata della sola plusvalenza. Con detta tassazione si applica l’aliquota IRPEF corrispondente alla metà del reddito complessivo degli ultimi due anni.

La liquidazione dell’imposta, così calcolata, verrà eseguita direttamente dall’Ufficio che richiederà con cartella esattoriale l’importo dovuto, al netto dell’acconto, pari al 20% del reddito soggetto a tassazione separata, che il contribuente è obbligato a versare a mezzo Mod. F24 entro i termini di pagamento previsti per la dichiarazione dei redditi.