Verso un risultato più omogeneo

 

Palazzo Madama, a Roma, è stato sede dell’incontro promosso, lo scorso 6 ottobre,  dalla Regione Liguria per discutere della regolamentazione della vendita di stampa quotidiana e periodica. Intanto anche la Toscana ha presentato una propria bozza su cui lo SNAG propone alcuni correttivi.

 



Il settore dell’editoria sta, da qualche tempo, lavorando per ottenere leggi regionali che mettano ordine alla distribuzione e vendita dei giornali in modo definitivo.

Un incontro propositivo si è tenuto a Roma presso la sede dalla Regione Liguria, a Palazzo Madama: in quest’occasione i dirigenti liguri hanno ricevuto i rappresentanti della FIEG e, poi, quelli dei sindacati di categoria (SNAG, SINAGI e FENAGI) e dell’ANADIS.

Cosa è emerso da questa riunione?

“La volontà di emanare leggi regionali omogenee” risponde Andrea Innocenti, vicepresidente nazionale dello SNAG, responsabile anche del sindacato per la Regione Toscana. “Si è discusso di come Piemonte e Toscana siano state le prime a elaborare le leggi di propria competenza per il settore dell’editoria, andando entrambe verso una liberalizzazione più accentuata”.

Le giunte di queste due regioni non sono d’accordo né con le proposte di modifica al decreto legislativo 170 presentate dall’onorevole Paolo Bonaiuti né con quanto emerso dall’indagine dell’Antitrust, della quale dovranno comunque tener conto in sede di stesura delle leggi.

“I rappresentanti regionali ci hanno, poi, informato di aver chiesto alla FIEG i dati di vendita di quotidiani e periodici degli ultimi anni per fare alcune valutazioni - spiega Andrea Innocenti - Paradossalmente i rappresentanti degli Editori hanno dichiarato di non essere a conoscenza di quanto richiesto”.

 

OSSERVAZIONI SNAG

SULLA PROPOSTA della REGIONE TOSCANA

 

“Nonostante quanto emerso dall’indagine conoscitiva sulla distribuzione di stampa quotidiana e periodica da parte dell’Antitrust, come può la regione Toscana stravolgere gran parte delle linee di indirizzo (vedere Azienda Edicola n. 2/2003) che aveva emanato con circolare deliberata dal Consiglio Regionale in data 10 febbraio 2003?” si chiede il presidente dello SNAG Toscana, Andrea Innocenti.

 

Ecco in dettaglio, punto per punto, le sue osservazioni:

 

Articolo 24 - Definizioni

“Così come esposto, l’articolo rileva che il punto esclusivo, potrebbe in sostanza vendere l’intera gamma delle pubblicazioni - spiega Andrea Innocenti - e, salvo poche eccezioni secondo quanto previsto dalla proposta regionale, i ‘non esclusivi’ diventano così anche esclusivi. L’interpretazione del D.Lgs 170 del 24 aprile 2001 sul riordino del sistema di diffusione della stampa deve tener conto delle definizioni disposte all’art.1 di detto Decreto, che intende:

- punto vendita esclusivo: quello previsto dal piano comunale di localizzazione e tenuto alla vendita generale di quotidiani e periodici;

- punto vendita non esclusivo: quello, che in aggiunta ad altre merci, sia autorizzato alla vendita di quotidiani ovvero periodici.

Un ‘non esclusivo’ vende altre merci in aggiunta ai prodotti editoriali - sottolinea Innocenti - La seconda distinzione rispetto ai ‘punti vendita esclusivi’ riguarda la quantità e qualità di prodotti editoriali messi a disposizione degli utenti. La limitazione alla vendita alternativa tra quotidiani e periodici per i punti vendita non esclusivi è data da un’interpretazione logico-sistematica della disposizione in esame, corroborata non solo dal mero significato letterale (vendita di quotidiani ovvero periodici) ma anche da altre ragioni quali il contenuto della Legge Delega 13 aprile 1999 n.108, che all’art.1, lettera 4)”.

 

Articolo 24 -

Esercizio dell’attività

“Punto 4 - Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell’articolo 1 della legge 108/1999, l’autorizzazione di cui al comma 1 (apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di vendita di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio) è rilasciata di diritto“.

 

“Al punto 4 è stata tolta la dicitura “abbiano effettivamente venduto prodotti editoriali” - sottolinea Andrea Innocenti - Non si fa alcun cenno a quanto precedentemente esposto nella circolare esplicativa della Regione Toscana del 10 febbraio 2003. Deve essere, perciò, chiarito l’inserimento della terminologia ‘aver partecipato o effettuato’. Sui punti sperimentali, si deve rafforzare il concetto di aver effettuato attivamente la fase di sperimentazione per avere il diritto al rilascio e all’autorizzazione amministrativa. Su questa problematica sono state prese decisioni opposte tra comuni, anche confinanti -dichiara il presidente dello SNAG Toscana - Va inoltre inserito nel documento che i punti di vendita esclusivi possano destinare una parte della superficie di vendita risultante dall’autorizzazione in misura non superiore al 30% alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali, ossia pastigliaggi e i prodotti del settore alimentare”.

 

Articolo 27 -

Esenzione dell’autorizzazione

Al punto E si autorizza “la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti” senza alcun permesso”.

“Bisogna dare regole precise all’attività di strillonaggio - afferma ancora Andrea Innocenti - Viviamo atteggiamenti e comportamenti illeciti sotto tutti gli aspetti: dal numero delle ore di vendita alle infrazioni del codice della strada. E per quanto riguarda lo strillonaggio, dovrebbe essere preso in esame anche il fenomeno della stampa gratuita”.

 

Articolo 28 -

Direttive regionali

“La Regione emana direttive al fine di assicurare un ottimale livello di distribuzione dei prodotti editoriali, in relazione alle caratteristiche economiche, urbanistiche e sociali, alla popolazione residente e ai flussi turistici delle diverse aree territoriali.”

 

“Da quest’articolo sparisce il concetto di vendita, sostituito da quello di distribuzione - sottolinea il presidente dello SNAG toscano - Deve esserci un chiarimento su questo cambiamento normativo”.

 

Stampa estera, pornografica, e orari di vendita

“Nella legge 170 (art. 4-5-7) si parla di parità di trattamento tra le diverse testate e l’articolo 5 prevede il divieto di esporre, rendendole immediatamente visibili al pubblico, le parti palesemente oscene di giornali, riviste e materiale pornografico - conclude Andrea Innocenti - Di tutto questo non c’è traccia nel regolamento della Regione Toscana, come non si fa alcun riferimento alla Stampa Estera. Per la disciplina degli ‘Orari di vendita’ deve essere, infine, prevista una consultazione tra operatori del settore e il comune interessato, tenendo come obiettivo primario quello di garantire un servizio al consumatore”.

Enrico Venni