Palazzo Madama, a Roma, è stato sede dell’incontro promosso, lo scorso 6 ottobre, dalla Regione Liguria per discutere della regolamentazione della vendita di stampa quotidiana e periodica. Intanto anche la Toscana ha presentato una propria bozza su cui lo SNAG propone alcuni correttivi.

Il settore
dell’editoria sta, da qualche tempo, lavorando per ottenere leggi regionali che
mettano ordine alla distribuzione e vendita dei giornali in modo definitivo.
Un incontro
propositivo si è tenuto a Roma presso la sede dalla Regione Liguria, a Palazzo
Madama: in quest’occasione i dirigenti liguri hanno ricevuto i rappresentanti
della FIEG e, poi, quelli dei sindacati di categoria (SNAG, SINAGI e FENAGI) e
dell’ANADIS.
Cosa è emerso da
questa riunione?
“La volontà di
emanare leggi regionali omogenee” risponde Andrea Innocenti,
vicepresidente nazionale dello SNAG, responsabile anche del sindacato per la
Regione Toscana. “Si è discusso di come Piemonte e Toscana siano state le prime
a elaborare le leggi di propria competenza per il settore dell’editoria,
andando entrambe verso una liberalizzazione più accentuata”.
Le giunte di
queste due regioni non sono d’accordo né con le proposte di modifica al decreto
legislativo 170 presentate dall’onorevole Paolo Bonaiuti né con quanto
emerso dall’indagine dell’Antitrust, della quale dovranno comunque tener conto
in sede di stesura delle leggi.
“I
rappresentanti regionali ci hanno, poi, informato di aver chiesto alla FIEG i
dati di vendita di quotidiani e periodici degli ultimi anni per fare alcune
valutazioni - spiega Andrea Innocenti - Paradossalmente i rappresentanti degli
Editori hanno dichiarato di non essere a conoscenza di quanto richiesto”.
OSSERVAZIONI
SNAG
SULLA
PROPOSTA della REGIONE TOSCANA
“Nonostante
quanto emerso dall’indagine conoscitiva sulla distribuzione di stampa
quotidiana e periodica da parte dell’Antitrust, come può la regione Toscana
stravolgere gran parte delle linee di indirizzo (vedere Azienda Edicola n.
2/2003) che aveva emanato con circolare deliberata dal Consiglio
Regionale in data 10 febbraio 2003?” si chiede il presidente dello SNAG
Toscana, Andrea Innocenti.
Ecco in
dettaglio, punto per punto, le sue osservazioni:
“Così come
esposto, l’articolo rileva che il punto esclusivo, potrebbe in sostanza vendere
l’intera gamma delle pubblicazioni - spiega Andrea Innocenti - e, salvo poche
eccezioni secondo quanto previsto dalla proposta regionale, i ‘non esclusivi’
diventano così anche esclusivi. L’interpretazione del D.Lgs 170 del 24 aprile
2001 sul riordino del sistema di diffusione della stampa deve tener conto delle
definizioni disposte all’art.1 di detto Decreto, che intende:
- punto vendita
esclusivo: quello previsto dal piano comunale di localizzazione e tenuto alla
vendita generale di quotidiani e periodici;
- punto vendita
non esclusivo: quello, che in aggiunta ad altre merci, sia autorizzato alla
vendita di quotidiani ovvero periodici.
Un ‘non
esclusivo’ vende altre merci in aggiunta ai prodotti editoriali - sottolinea
Innocenti - La seconda distinzione rispetto ai ‘punti vendita esclusivi’
riguarda la quantità e qualità di prodotti editoriali messi a disposizione
degli utenti. La limitazione alla vendita alternativa tra quotidiani e periodici
per i punti vendita non esclusivi è data da un’interpretazione
logico-sistematica della disposizione in esame, corroborata non solo dal mero
significato letterale (vendita di quotidiani ovvero periodici) ma anche da
altre ragioni quali il contenuto della Legge Delega 13 aprile 1999 n.108, che
all’art.1, lettera 4)”.
Articolo
24 -
Esercizio
dell’attività
“Punto 4 -
Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell’articolo
1 della legge 108/1999, l’autorizzazione di cui al comma 1 (apertura, trasferimento di sede e
ampliamento della superficie di vendita di un esercizio di vendita della stampa
quotidiana e periodica sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune
competente per territorio) è rilasciata di diritto“.
“Al punto 4 è
stata tolta la dicitura “abbiano effettivamente venduto prodotti editoriali”
- sottolinea Andrea Innocenti - Non si fa alcun cenno a quanto precedentemente
esposto nella circolare esplicativa della Regione Toscana del 10 febbraio 2003.
Deve essere, perciò, chiarito l’inserimento della terminologia ‘aver
partecipato o effettuato’. Sui punti sperimentali, si deve rafforzare il
concetto di aver effettuato attivamente la fase di sperimentazione per avere il
diritto al rilascio e all’autorizzazione amministrativa. Su questa problematica
sono state prese decisioni opposte tra comuni, anche confinanti -dichiara il
presidente dello SNAG Toscana - Va inoltre inserito nel documento che i punti
di vendita esclusivi possano destinare una parte della superficie di vendita
risultante dall’autorizzazione in misura non superiore al 30% alla
commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali, ossia
pastigliaggi e i prodotti del settore alimentare”.
Articolo
27 -
Al punto E si autorizza
“la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli
editori, distributori ed edicolanti” senza alcun permesso”.
“Bisogna dare
regole precise all’attività di strillonaggio - afferma ancora Andrea Innocenti
- Viviamo atteggiamenti e comportamenti illeciti sotto tutti gli aspetti: dal
numero delle ore di vendita alle infrazioni del codice della strada. E per
quanto riguarda lo strillonaggio, dovrebbe essere preso in esame anche il
fenomeno della stampa gratuita”.
Articolo
28 -
Direttive
regionali
“La Regione
emana direttive al fine di assicurare un ottimale livello di distribuzione dei
prodotti editoriali, in relazione alle caratteristiche economiche, urbanistiche
e sociali, alla popolazione residente e ai flussi turistici delle diverse aree
territoriali.”
“Da
quest’articolo sparisce il concetto di vendita, sostituito da quello di
distribuzione - sottolinea il presidente dello SNAG toscano - Deve esserci un
chiarimento su questo cambiamento normativo”.
“Nella legge 170
(art. 4-5-7) si parla di parità di trattamento tra le diverse testate e
l’articolo 5 prevede il divieto di esporre, rendendole immediatamente visibili
al pubblico, le parti palesemente oscene di giornali, riviste e materiale
pornografico - conclude Andrea Innocenti - Di tutto questo non c’è traccia nel
regolamento della Regione Toscana, come non si fa alcun riferimento alla Stampa
Estera. Per la disciplina degli ‘Orari di vendita’ deve essere, infine,
prevista una consultazione tra operatori del settore e il comune interessato,
tenendo come obiettivo primario quello di garantire un servizio al
consumatore”.