I Distributori Locali aderiranno  all’Accordo Nazionale

 

Il 16 novembre scorso, a Roma, l’ANADIS (Associazione Nazionale Distributori)

ha dato la sua disponibilità a sottoscrivere un documento di adesione  al futuro Accordo e la FIEG si è impegnata a far sì che anche le altre imprese di distribuzione locale (non associate all’ANADIS) aderiscano allo stesso documento.

Un fatto importante che risolverà molti dei conflitti che caratterizzano i rapporti fra rivenditori di giornali e distributori.

 

Proseguono gli incontri tra la Delegazione editoriale e le Organizzazioni di categoria dei rivenditori per la messa a punto di tutti i punti che dovranno costituire il nuovo Accordo Nazionale. Fra il 16 e il 23 novembre sono stati siglati i seguenti articoli:

 

Vediamo, ora articolo, per articolo cosa è stato deciso.

 

Art. A - Agibilità della rete di vendita

 

Le Parti sottolineano l’importanza della rete delle Rivendite esclusive, come terminale principale, imprescindibile e strategico del processo di diffusione dei prodotti editoriali.

Tale ruolo centrale della rete di vendita esclusiva deve essere svolto in coerenza con i principi costituzionali e legislativi richiamati nel Preambolo. Ne consegue l’esigenza di individuare criteri di agibilità della rete di vendita esclusiva compatibili con le esigenze del pubblico dei lettori, in modo che sia garantita la circolazione della libera espressione del pensiero e il pluralismo dei mezzi di informazione rappresentati dai prodotti editoriali quotidiani e periodici.

Allo scopo di garantire al pubblico degli acquirenti potenziali la massima possibilità di acquisto dei prodotti editoriali, l’orario di funzionamento dei punti vendita esclusivi non deve essere inferiore alle 12 ore giornaliere dal lunedì al sabato e almeno sino alle ore 13 della domenica, fatto salvo quanto previsto successivamente. Per ogni singola Rivendita  la Commissione Provinciale di cui all’articolo successivo individuerà l’orario ottimale di funzionamento in relazione alle esigenze di mercato e distributive della  singola zona. 

 

Ogni Rivendita deve esporre un cartello con l’orario di attività e, in caso di chiusura, deve indicare le tre Rivendite esclusive più vicine aperte.

Le pubblicazioni devono essere poste in vendita subito dopo il loro ricevimento con tempestività e impegno professionale tali da favorire lo sviluppo della loro diffusione.

 

I riposi facoltativi potranno essere fruiti nei limiti di seguito indicati tenendo conto dell’esigenza che venga sempre assicurata l’apertura di almeno il 50 per cento delle rivendite esclusive esistenti nei vari comuni, secondo una preventiva programmazione, salvaguardando le esigenze di vendita nelle singole zone:

 

Durante il periodo coincidente con le chiusure annuali è sospeso l’esercizio facoltativo delle chiusure domenicali.

 

La rete di vendita esclusiva deve garantire la messa in vendita delle pubblicazioni ricevute tutti i giorni a esclusione delle seguenti festività:

 

• 1 gennaio;

• lunedì di Pasqua;

• 16 agosto;

• 25 e 26 dicembre.

 

La possibile chiusura pomeridiana, dopo le ore 13, è attuabile nelle seguenti giornate:

 

• tutte le domeniche;

• 6 gennaio;

• 25 aprile;

• 1 maggio;

• 2 giugno;

• 15 agosto;

• 1 novembre;

• 8 dicembre.

 

Infine è prevista la possibilità di posticipare l’apertura delle strutture di vendita esclusive nella giornata del 2 maggio. Tale apertura deve comunque avvenire entro le ore 12.

 

Art. B - Commissioni sulla agibilità della rete

 

La realizzazione della più ampia agi-bilità possibile della rete e la verifica periodica della rispondenza alla luce delle esigenze espresse dalle Parti, sono esercitate da una apposita Com-missione Nazionale incaricata di definire i problemi connessi alla funzionalità della rete stessa. A tale Commissione Nazionale partecipano pariteticamente le Parti interessate.

 

La Commissione Nazionale ha sede presso gli uffici della FIEG di Milano.

 

Alla Commissione Nazionale è affidato prioritariamente il compito di indicare metodi e criteri per realizzare e garantire, nella misura più estesa possibile, la agibilità della rete di vendita in tutti i giorni, salvo quanto previsto al precedente art. A., e ha il compito di coordinare la fruizione dei riposi facoltativi di cui all’articolo precedente.

 

Devono essere sempre salvaguardate le esigenze di vendita nelle singole zone e non è consentita la chiusura nelle località in cui vi sia un solo rivenditore,  ove lo stesso non garantisca l’effettuazione della vendita provvisoria delle pubblicazioni quotidiane e periodiche a cura di altro esercizio commerciale localizzato nelle vicinanze del punto di vendita. 

 

Eventuali richieste di fruizione di chiusura previste in periodi diversi da quanto indicato all’articolo precedente devono pervenire alla Commissione Nazionale in forma scritta, a cura della Commissione Provinciale, entro e non oltre il 31 marzo. Non saranno prese in considerazione richieste che perverranno dopo tale data.

 

Vengono istituite inoltre apposite Commissioni Provinciali, composte dai rappresentanti delle Organizzazioni firmatarie del presente Accordo, tramite delegati che operano principalmente in ambito locale, comunque integrate con la partecipazione delle Aziende di distribuzione locale interessate, col compito di svolgere un monitoraggio sullo stato di agibilità della rete.

 

Compito di tali Commissioni è di verificare l’osservanza dei criteri di agibilità previsti dal presente Accordo, di determinare l’orario ottimale di attività all’interno delle singole piazze e la corretta apposizione dei cartelli degli orari di apertura recanti, in caso di chiusura, l’indicazione delle Rivendite esclusive più vicine aperte. Le Commissioni Provinciali devono verificare che in occasione delle chiusure annuali sia garantita una corretta copertura del territorio, in base alle esigenze di mercato delle singole zone e devono coordinare, programmare e autorizzare le richieste di fruizione della terza settimana di chiusura annuale, non fissata dalla Commissione Nazionale.

 

La Commissione Nazionale, su proposta delle Commissioni Provinciali, fissa anche le date di svolgimento delle chiusure annuali per le località di interesse turistico e di villeggiatura che non possono fruirne nel periodo estivo.

 

L’attività delle Commissioni che devono svolgere il monitoraggio si esplicherà attraverso la raccolta dei dati messi a disposizione dagli Editori e dalle Imprese di distribuzione locale, nonché attraverso la disamina dei dati suddetti e la loro valutazione. La Segreteria delle Commissioni Provinciali e la funzione di coordinamento viene assicurata dalla Federazione Italiana Editori Giornali.

 

Poiché il sistema delle chiusure annuali qui sopra pattuito ha carattere profondamente innovativo tali previsioni sono da considerarsi provvisorie e da applicarsi nei due periodi estivi successivi alla firma dell’accordo. Entro il 30 novembre dell’anno relativo al secondo periodo estivo le parti contraenti valuteranno la funzionalità della presente normativa, valutando eventualmente il mantenimento di tali norme o la loro modifica.

Nel caso in cui non si trovi un accordo fra le parti entro il 31 gennaio dell’anno successivo, riavranno vigenza le norme previste in materia di agibilità della rete contenute nell’Accordo Nazionale sottoscritto nel 1994 (artt. 2 e 3).

 

Art. C - Chiusure non previste dall’Accordo Nazionale

 

Qualsiasi motivo di ostacolo al regolare svolgimento dell’attività di Rivendita di quotidiani e periodici deve essere tempestivamente segnalato, oltre che al soggetto che svolge l’attività di distribuzione locale, alla competente Commissione Provinciale tramite una nota scritta giustificativa, per l’opportuna disamina.

Il coordinatore della Commissione, vagliando la nota giustificativa, può effettuare un primo intervento sulla Rivendita interessata finalizzato all’osservanza delle norme del presente Accordo in materia di agibilità.

 

Art. D - Affissione delle locandine e propaganda promozionale

 

Al fine di richiamare l’attenzione del lettore sul prodotto, le Aziende Editoriali potranno avvalersi della  esposizione  di  locandine sul  punto di vendita. I Rivenditori di prodotti editoriali devono curare e/o consentire la corretta e proporzionale esposizione del materiale ricevuto.

Su tale tema, le Organizzazioni dei Rivenditori, anche a livello locale, formuleranno proposte.

 

In occasione del lancio e rilancio di prodotti editoriali quotidiani e periodici, le Rivendite devono riservare un maggior spazio espositivo, limitatamente ai primi due numeri, alle locandine inviate dalle Aziende interessate.

 

Questo criterio sarà applicato anche in occasione di rilanci programmati.

 

Art. F - Cambio e cessazione di Impresa di distribuzione locale

- Cessazione di una pubblicazione

 

Nel caso di cambio di Impresa di distribuzione locale o di cessazione della stessa, salvo accordo tra Distributori coinvolti nonché previa comunicazione alle Organizzazioni Sindacali locali dei Rivenditori aderenti alle strutture firmatarie del presente Accordo, le copie di resa sono riconsegnate e addebitate all’Impresa che ne ha effettuato la distribuzione in occasione della loro naturale scadenza, qualora non vengano richiamate in resa anticipata, fino a copertura del credito della stessa Impresa di distribuzione locale. Eventuali eccedenze saranno rese alla nuova Impresa di distribuzione su indicazione dei singoli Editori, sempre nel rispetto del periodo di validità della stessa resa.

 

Nel caso di cessazione dell’attività dell’Impresa di distribuzione e in assenza della possibilità di restituzione delle copie di resa all’Impresa di distribuzione che le ha fornite, le Amministrazioni Editoriali interessate comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali  dei Rivenditori o alle singole Rivendite la destinazione di tali copie e le modalità di accredito delle stesse.

 

Nel caso di cessazione di una pubblicazione, le Amministrazioni Editoriali interessate, o per essa l’Impresa di distribuzione, deve effettuare il richiamo resa entro e non oltre 10 giorni dal termine della periodicità. Decorso tale termine, la rete di vendita comunicherà al soggetto che effettua la distribuzione locale la presenza delle copie in edicola. Entro quattro giorni dal ricevimento della comunicazione il soggetto che effettua la distribuzione locale provvederà al relativo richiamo resa.

 

Tutte le fasi degli incontri tra la Delegazione editoriale e le Organizzazioni di categoria dei rivenditori sono state pubblicate su Azienda Edicola a partire dal n.3/2004.

Gli stessi testi sono presenti anche sui siti:

 

www.snagnazionale.org

 

www.aziendaedicola.com

 

Sandro Cipriani