Il 16 novembre scorso, a Roma,
l’ANADIS (Associazione Nazionale Distributori)
ha dato la sua disponibilità a
sottoscrivere un documento di adesione
al futuro Accordo e la FIEG si è impegnata a far sì che anche le altre
imprese di distribuzione locale (non associate all’ANADIS) aderiscano allo
stesso documento.
Un fatto importante che risolverà molti dei conflitti che caratterizzano i rapporti fra rivenditori di giornali e distributori.
Proseguono gli
incontri tra la Delegazione editoriale e le Organizzazioni di categoria dei
rivenditori per la messa a punto di tutti i punti che dovranno costituire il
nuovo Accordo Nazionale. Fra il 16 e il 23 novembre sono stati siglati i
seguenti articoli:
Vediamo, ora
articolo, per articolo cosa è stato deciso.
Le Parti
sottolineano l’importanza della rete delle Rivendite esclusive, come terminale
principale, imprescindibile e strategico del processo di diffusione dei
prodotti editoriali.
Tale ruolo
centrale della rete di vendita esclusiva deve essere svolto in coerenza con i
principi costituzionali e legislativi richiamati nel Preambolo. Ne consegue
l’esigenza di individuare criteri di agibilità della rete di vendita esclusiva
compatibili con le esigenze del pubblico dei lettori, in modo che sia garantita
la circolazione della libera espressione del pensiero e il pluralismo dei mezzi
di informazione rappresentati dai prodotti editoriali quotidiani e periodici.
Allo scopo di
garantire al pubblico degli acquirenti potenziali la massima possibilità di
acquisto dei prodotti editoriali, l’orario di funzionamento dei punti vendita
esclusivi non deve essere inferiore alle 12 ore giornaliere dal lunedì al
sabato e almeno sino alle ore 13 della domenica, fatto salvo quanto previsto
successivamente. Per ogni singola Rivendita
la Commissione Provinciale di cui all’articolo successivo individuerà l’orario
ottimale di funzionamento in relazione alle esigenze di mercato e distributive
della singola zona.
Ogni Rivendita
deve esporre un cartello con l’orario di attività e, in caso di chiusura, deve
indicare le tre Rivendite esclusive più vicine aperte.
Le pubblicazioni
devono essere poste in vendita subito dopo il loro ricevimento con tempestività
e impegno professionale tali da favorire lo sviluppo della loro diffusione.
I riposi
facoltativi potranno essere fruiti nei limiti di seguito indicati tenendo conto
dell’esigenza che venga sempre assicurata l’apertura di almeno il 50 per cento
delle rivendite esclusive esistenti nei vari comuni, secondo una preventiva
programmazione, salvaguardando le esigenze di vendita nelle singole zone:
Durante il
periodo coincidente con le chiusure annuali è sospeso l’esercizio facoltativo
delle chiusure domenicali.
La rete di
vendita esclusiva deve garantire la messa in vendita delle pubblicazioni
ricevute tutti i giorni a esclusione delle seguenti festività:
• 1 gennaio;
• lunedì di
Pasqua;
• 16 agosto;
• 25 e 26
dicembre.
La possibile
chiusura pomeridiana, dopo le ore 13, è attuabile nelle seguenti giornate:
• tutte le
domeniche;
• 6 gennaio;
• 25 aprile;
• 1 maggio;
• 2 giugno;
• 15 agosto;
• 1 novembre;
• 8 dicembre.
Infine è
prevista la possibilità di posticipare l’apertura delle strutture di vendita
esclusive nella giornata del 2 maggio. Tale apertura deve comunque avvenire entro
le ore 12.
La realizzazione
della più ampia agi-bilità possibile della rete e la verifica periodica della
rispondenza alla luce delle esigenze espresse dalle Parti, sono esercitate da
una apposita Com-missione Nazionale incaricata di definire i problemi connessi
alla funzionalità della rete stessa. A tale Commissione Nazionale partecipano
pariteticamente le Parti interessate.
La Commissione
Nazionale ha sede presso gli uffici della FIEG di Milano.
Alla Commissione
Nazionale è affidato prioritariamente il compito di indicare metodi e criteri
per realizzare e garantire, nella misura più estesa possibile, la agibilità
della rete di vendita in tutti i giorni, salvo quanto previsto al precedente
art. A., e ha il compito di coordinare la fruizione dei riposi facoltativi di
cui all’articolo precedente.
Devono essere
sempre salvaguardate le esigenze di vendita nelle singole zone e non è
consentita la chiusura nelle località in cui vi sia un solo rivenditore, ove lo stesso non garantisca l’effettuazione
della vendita provvisoria delle pubblicazioni quotidiane e periodiche a cura di
altro esercizio commerciale localizzato nelle vicinanze del punto di vendita.
Eventuali
richieste di fruizione di chiusura previste in periodi diversi da quanto
indicato all’articolo precedente devono pervenire alla Commissione Nazionale in
forma scritta, a cura della Commissione Provinciale, entro e non oltre il 31
marzo. Non saranno prese in considerazione richieste che perverranno dopo tale
data.
Vengono
istituite inoltre apposite Commissioni Provinciali, composte dai rappresentanti
delle Organizzazioni firmatarie del presente Accordo, tramite delegati che
operano principalmente in ambito locale, comunque integrate con la partecipazione
delle Aziende di distribuzione locale interessate, col compito di svolgere un
monitoraggio sullo stato di agibilità della rete.
Compito di tali
Commissioni è di verificare l’osservanza dei criteri di agibilità previsti dal
presente Accordo, di determinare l’orario ottimale di attività all’interno
delle singole piazze e la corretta apposizione dei cartelli degli orari di
apertura recanti, in caso di chiusura, l’indicazione delle Rivendite esclusive
più vicine aperte. Le Commissioni Provinciali devono verificare che in
occasione delle chiusure annuali sia garantita una corretta copertura del
territorio, in base alle esigenze di mercato delle singole zone e devono
coordinare, programmare e autorizzare le richieste di fruizione della terza
settimana di chiusura annuale, non fissata dalla Commissione Nazionale.
La Commissione
Nazionale, su proposta delle Commissioni Provinciali, fissa anche le date di
svolgimento delle chiusure annuali per le località di interesse turistico e di
villeggiatura che non possono fruirne nel periodo estivo.
L’attività delle
Commissioni che devono svolgere il monitoraggio si esplicherà attraverso la
raccolta dei dati messi a disposizione dagli Editori e dalle Imprese di
distribuzione locale, nonché attraverso la disamina dei dati suddetti e la loro
valutazione. La Segreteria delle Commissioni Provinciali e la funzione di
coordinamento viene assicurata dalla Federazione Italiana Editori Giornali.
Poiché il
sistema delle chiusure annuali qui sopra pattuito ha carattere profondamente
innovativo tali previsioni sono da considerarsi provvisorie e da applicarsi nei
due periodi estivi successivi alla firma dell’accordo. Entro il 30 novembre
dell’anno relativo al secondo periodo estivo le parti contraenti valuteranno la
funzionalità della presente normativa, valutando eventualmente il mantenimento
di tali norme o la loro modifica.
Nel caso in cui
non si trovi un accordo fra le parti entro il 31 gennaio dell’anno successivo,
riavranno vigenza le norme previste in materia di agibilità della rete
contenute nell’Accordo Nazionale sottoscritto nel 1994 (artt. 2 e 3).
Qualsiasi motivo
di ostacolo al regolare svolgimento dell’attività di Rivendita di quotidiani e
periodici deve essere tempestivamente segnalato, oltre che al soggetto che
svolge l’attività di distribuzione locale, alla competente Commissione
Provinciale tramite una nota scritta giustificativa, per l’opportuna disamina.
Il coordinatore
della Commissione, vagliando la nota giustificativa, può effettuare un primo
intervento sulla Rivendita interessata finalizzato all’osservanza delle norme
del presente Accordo in materia di agibilità.
Al fine di
richiamare l’attenzione del lettore sul prodotto, le Aziende Editoriali
potranno avvalersi della
esposizione di locandine sul punto di vendita. I Rivenditori di prodotti editoriali devono
curare e/o consentire la corretta e proporzionale esposizione del materiale ricevuto.
Su tale tema, le
Organizzazioni dei Rivenditori, anche a livello locale, formuleranno proposte.
In occasione del
lancio e rilancio di prodotti editoriali quotidiani e periodici, le Rivendite
devono riservare un maggior spazio espositivo, limitatamente ai primi due
numeri, alle locandine inviate dalle Aziende interessate.
Questo criterio
sarà applicato anche in occasione di rilanci programmati.
- Cessazione di una pubblicazione
Nel caso di cambio
di Impresa di distribuzione locale o di cessazione della stessa, salvo
accordo tra Distributori coinvolti nonché previa comunicazione alle
Organizzazioni Sindacali locali dei Rivenditori aderenti alle strutture
firmatarie del presente Accordo, le copie di resa sono riconsegnate e
addebitate all’Impresa che ne ha effettuato la distribuzione in occasione della
loro naturale scadenza, qualora non vengano richiamate in resa anticipata, fino
a copertura del credito della stessa Impresa di distribuzione locale. Eventuali
eccedenze saranno rese alla nuova Impresa di distribuzione su indicazione dei
singoli Editori, sempre nel rispetto del periodo di validità della stessa resa.
Nel caso di cessazione
dell’attività dell’Impresa di distribuzione e in assenza della possibilità
di restituzione delle copie di resa all’Impresa di distribuzione che le ha
fornite, le Amministrazioni Editoriali interessate comunicheranno alle
Organizzazioni Sindacali dei
Rivenditori o alle singole Rivendite la destinazione di tali copie e le
modalità di accredito delle stesse.
Nel caso di cessazione
di una pubblicazione, le Amministrazioni Editoriali interessate, o per essa
l’Impresa di distribuzione, deve effettuare il richiamo resa entro e non oltre
10 giorni dal termine della periodicità. Decorso tale termine, la rete di
vendita comunicherà al soggetto che effettua la distribuzione locale la
presenza delle copie in edicola. Entro quattro giorni dal ricevimento della
comunicazione il soggetto che effettua la distribuzione locale provvederà al
relativo richiamo resa.
Tutte le fasi
degli incontri tra la Delegazione editoriale e le Organizzazioni di categoria
dei rivenditori sono state pubblicate su Azienda Edicola a partire dal
n.3/2004.
Gli stessi
testi sono presenti anche sui siti: