A cura di Domenico Moschella
IL COMMERCIALISTA
A cura di Domenico Moschella

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

 

Con il 1° Gennaio 2004 è entrato in vigore il Codice della Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato in GU n: 174 del 29.07.2003 – Supplemento Ordinario n. 123). Il nuovo Testo Unico della Privacy (di seguito TUP) sostituisce la Legge 675/1996 e tutti i decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni apportando numerose integrazioni e modifiche compreso il tentativo di ridurre e semplificare alcuni adempimenti obbligatori per gli interessati (notificazione, informativa e consenso, ecc.).

 

Soggetti obbligati e oggetto della normativa

Al TUP (Testo Unico Privacy) devono adeguarsi tutti coloro che trattano dati personali, anagrafiche clienti fornitori ai fini contabili, dati sensibili e giudiziari: si tratta delle aziende private, professionisti, pubbliche amministrazioni, ecc.

A oggi la precisa individuazione dei dati sottoposti alla normativa crea non poche difficoltà interpretative in quanto non ci sono esclusioni soggettive, e da un punto di vista concreto tutti i soggetti che svolgono attività commerciali o d’impresa trattano dei dati o in forma cartacea oppure con l’ausilio di mezzi elettronici.

 

Finalità della normativa

In materia, come già previsto dalla Legge n. 675/1966, si individuano due distinti obblighi:

 

a. L’obbligo più generale di ridurre al minimo determinati rischi.

Occorre custodire e controllare i dati oggetto di trattamento per contenere, nella misura più ampia possibile, il rischio che i dati siano distrutti, dispersi  anche accidentalmente, conoscibili all’esterno fuori dei casi consentiti o altrimenti trattati in modo illecito.

Per ottemperare a quanto sopra, resta in vigore, oltre alle cosiddette “misure minime”, l’obbligo di adottare ogni altra misura di sicurezza idonea a fronteggiare le predette evenienze, avendo riguardo alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle caratteristiche del trattamento, di cui si devono valutare comunque i rischi (art. 31 TUP).

 

b. Nell’ambito del predetto obbligo più generale, il dovere di adottare in ogni caso le “misure minime”.

Nel quadro degli accorgimenti più ampi da adottare per effetto dell’obbligo ora richiamato, occorre assicurare comunque un livello minimo di protezione dei dati personali (art. 33 TUP).

 

Una misura minima di sicurezza: il dps

Una delle misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy ai sensi dell’art. 34 TUP e dell’allegato B) punto 19, è la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (da ora in avanti DPS); il DPS è un vero e proprio resoconto sui rischi aziendali in materia di sicurezza e le relative contromisure adottate e da adottare dal titolare del trattamento di dati personali di terzi, per evitare:

• Perdite di Dati

• Accessi non autorizzati

• Trattamenti non autorizzati

 

La legge prevede, in sintesi, che sono obbligati alla sua compilazione coloro che trattano dati personali, sensibili e giudiziari, con l’ausilio di strumenti elettronici, la norma sembrerebbe includere inoltre anche i trattamenti di dati sensibili e giudiziari, senza l’ausilio di strumenti elettronici. Di conseguenza, ben difficilmente un soggetto potrà essere esonerato dalla sua predisposizione.

Il titolare del trattamento dei dati (persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione, ecc.) dovrà quindi effettuare un’analisi accurata dei rischi connessi con il trattamento dei dati, ponendo molta attenzione alla tipologia dei dati trattati. La predisposizione del DPS dovrebbe avvenire prima di intraprendere qualsiasi altro tipo di azione legata alla sicurezza, di modo che questo diventi uno strumento guida per i successivi adempimenti.

 

Contenuto del dps

Il Documento Programmatico deve riportare le seguenti informazioni:

 

Detto documento è un’Autocertificazione dell’azienda contenente in sintesi le seguenti informazioni:

  Composizione dell’azienda e relativa ubicazione e tipo di struttura;

  Tipologia dei dati trattati in azienda;

  In caso di trattamento con sistemi informatici vanno indicati le tipologie di macchine utilizzate;

  Descrizione delle persone che trattano i dati;

• Misure di sicurezza dei dati adottate;

  Adempimenti da eseguire per mettere in sicurezza i dati trattati.

 

Misure minime “nuove”

 

Il TUP introduce diverse nuove misure minime di sicurezza, tra cui, solo per citarne alcune:

a. Misura minima di otto caratteri della password sui PC;

b. Disposizioni in merito agli aggiornamenti periodici dei programmi e alla frequenza (minima settimanale) dei salvataggi;

c. Modalità di ripristino dei dati in caso di distruzione/perdita;

 

TERMINI - Scadenza 30 giugno 2005

 

Il DPS deve essere compilato a cura del Titolare del trattamento dei dati, anche dando incarico a ditte esterne, di solito il titolare o un dipendente eventualmente designato, entro il 31 marzo di ogni anno. Il termine del 31 marzo 2004 per la predisposizione ed aggiornamento del DPS, solo per quest’anno è stato prorogato al 30 giugno 2005. Dal 2006 il sistema andrà a regime, pertanto ogni 31 marzo va aggiornato il documento esistente o con delle variazioni o confermando quando già dichiarato in assenza di modifiche.

 

Dal riepilogo sintetico della normativa in vigore sopra indicato, si deve dedurre che pur non esistendo specifiche esclusioni, chi fra i punti vendita esclusivi (solo vendita di prodotto editoriale) non ha dati archiviati anche in forma cartacea e chi non si avvale di supporti informatici non ha elementi per gli adempimenti di cui sopra.

 

Le Risposte alle vostre domande

 

Come liquidare chi rivendica la sua percentuale di proprietà

Ho ereditato da mio padre, nel 1983, l’edicola che gestisco da sola con un piccolo aiuto. Dal 31.12.2003 è una S.a.s. così ripartita: 95% a me e 5% alla mamma. Prima di tale data era una Sme così ripartita: 75% alla mamma e 25% a me, poi è andata in pensione e, possedendo degli immobili, abbiamo deciso, per evitare salassi di imposte, di invertire i ruoli. Il punto è che ho una sorella che non è nella società ma, ora che possiedo il 95%, rivendica la sua percentuale di proprietà cioè il 47,50% in quanto l’attività è stata lasciata dal padre, alla sua morte, a tutte e tre. Come devo liquidarla? Il reddito annuo lordo è di circa  20.000 euro, il fondo commerciale non è di proprietà, l’arredamento, senza bagno, è obsoleto e risale a 25 anni fa, l’edicola è posta nel centro storico, vendo solo giornali e a 300 mt ne esiste un’altra che ci fa concorrenza.

R. C. - Castelfiorentino (FI)

 

Non riesco a capire come avete fatto a eludere il problema all’atto della denuncia di successione dopo la morte del padre. Perché già allora, nella società costituita per la gestione dell’edicola, dovevano comparire tutti gli eredi. Comunque, se la liquidazione dovrà definirla adesso, la valutazione dell’azienda può essere determinata moltiplicando per tre l’utile netto (lordo meno affitto) e su questo valore determinato calcolare la percentuale di spettanza alla sorella. Sarebbe comunque opportuno in fase di definizione redigere uno scritto nel quale indicare le modalità di liquidazione della quota e la liberatoria da parte di chi riceve l’importo concordato.

 

Con un socio quanto si guadagna?

Sono in procinto di rilevare un’edicola. Il precedente proprietario mi ha prospettato un fatturato di circa 40.000 euro. Nel caso in cui volessi svolgere  l’attività con un socio (quindi circa 20.000 euro a testa), a quanto ammonterebbe il guadagno netto? Che percentuale è destinata alle tasse e ai contributi pensionistici?

M. P. - Roma

 

Sull’ammontare degli acquisti indicati, l’aggio del 23,11% produce un reddito lordo di  9.244 euro. Da detto importo vanno detratte le spese generali di gestione (luce, telefono, occupazione spazio, consulente amministrativo, ecc.) che possono essere riscontrati in base alle bollette e alle fatture registrate dal vecchio proprietario e che vengono ipotizzate, per facilità di calcolo, in 800 euro. Sul reddito netto tassabile di 8.444 euro (9.244 – 800) bisogna pagare le imposte pari a circa 1.060 euro oltre alla quota minima dei  contributi INPS pari a circa 2.170 euro. Se detrae questi ultimi due importi dal reddito netto, l’importo residuo effettivo sarà di 5.214 euro per una sola persona.

 

Che tipo di società per acquistare un’edicola

Sono impiegata e mi hanno offerto di acquistare un’edicola con un giro d’affari di circa 50.000 euro. Sono sufficienti per poter fare una società con un’altra persona e viverci in due? Che tipo di società sarebbe meglio fare considerando che siamo conoscenti e non parenti?

Quali tasse e contributi versare? Io sono una donna, ci potrebbero essere dei vantaggi? Fatemi sapere al più presto. Grazie.

C. Bosisio - Segrate (MI)

 

Se l’importo indicato si riferisce all’ammontare degli acquisti effettuati nell’arco di un anno, l’aggio del 23,11% produrrà un reddito lordo di 11.555 euro. Da questo importo vanno detratte le spese generali di gestione che possiamo ipotizzare, nel caso di ditta individuale in 1.000 euro, ottenendo un reddito tassabile di 10.555 euro (11.555 – 1.000) sul quale pagare le imposte pari a circa  1.630 euro oltre alla quota minima dei contributi INPS pari a circa 2.170 euro. Se detrae gli ultimi due importi dal reddito tassabile, l’importo residuo effettivo sarà di 6.755 euro per una sola persona.

 

Come per il caso precedente, da questi numeri non mi sembra esserci spazio per due persone in termini di redditività.

 

 

Quale prezzo di mercato per cedere l’attività

Siamo i proprietari di un’edicola che presenta un utile annuo di 110.000 euro così ripartiti:

4 85.000 euro per vendita giornali

4 22.000 euro aggio schede telefoniche + lotterie ecc.

4 3.000 euro prodotti non editoriali (Cartoleria ecc.)

Sul fronte spese fisse (se sono da considerare nella valutazione che vi chiediamo):

4 21.000 euro l’anno per affitto + spese condominiali.

Volendo cedere l’attività, quale dovrebbe essere  un prezzo di mercato “onesto” (senza considerare l’inventario giornali, prodotti vari e attrezzature)?

A. B. - Savona

 

In virtù dei dati indicati e della tipologia del punto vendita (negozio) la valutazione può basarsi su tre volte l’utile netto (lordo meno spese fisse di diretta imputazione) oltre al valore dell’inventario. Ovviamente in base alla posizione dell’attività,  alle condizioni generali dell’arredo e delle attrezzature e alle modalità di pagamento, la base di trattativa potrà subire delle  variazioni in aumento o in diminuzione.

 

 

Diversa valutazione dell’edicola

Nel novembre 2001 ho acquistato un’edicola del valore di  85.000.000 di lire pari a 43.898,84 euro. Dopo qualche mese ho ricevuto una notifica di pagamento, da parte dell’Agenzia delle entrate, che mi intimava di pagare 992 euro perché, secondo un loro accertamento, il valore dell’edicola era superiore a quanto dichiarato nel contratto. Ai tempi, il professionista a cui mi ero affidato per la stipula del contratto mi aveva suggerito:

1 – di non pagare, perché l’imposta avrebbe dovuto essere pagata dal venditore.

2 – di non presentare ricorso, perché le spese sarebbero state superiori al valore dell’ammenda, senza avere alcuna certezza di vincere il ricorso.

Ora, a distanza di anni, sono stato costretto a pagare  perché il venditore si rifiuta di farlo. Posso ritenere che ciò sia dovuto solo a una serie di episodi sfortunati? Oppure devo pensare che i miei interessi non sono stati adeguatamente tutelati dal professionista che mi ha assistito nella stipula del contratto, per proteggermi da questi imprevisti?

Aggiungo che:

1 – L’importo stipulato nel contratto è quello effettivamente da me pagato.

2 – Tale importo è assolutamente equo o, al più, superiore rispetto al valore dell’attività per ragioni indipendenti dalla mia volontà e che, in nessun caso e per nessun motivo, sono di alcun beneficio per me.

3 – L’accertamento dell’Agenzia delle entrate si basa su dati che o non sono stati forniti dal venditore (dichiarazione dei redditi) o non gli sono mai stati chiesti. (Non mi risulta, infatti, che siano stati chiesti e che il venditore abbia rifiutato di fornirli).

4 – Non sono mai stato avvisato né della possibilità che un tale accertamento potesse verificarsi, né ho mai dato il mio assenso, implicito o esplicito, ad accollarmi spese che non fossero quelle previste dalla legge. O, in alcun modo o alcuna forma, ho acconsentito a non rispettare la legge in tutte le fasi della stipula del contratto per trarne benefici economici. Ringrazio per l’attenzione e  saluto cordialmente.

A. Cortese – Costa Masnaga (LC)

 

In caso di acquisto d’azienda, l’acquirente deve pagare l’imposta di registro pari al 3% del valore dichiarato nell’atto notarile. L’Agenzia delle entrate può verificare la congruità del valore dichiarato in base alla redditività dichiarata dal venditore nelle denunce dei redditi relativi ai due/tre esercizi antecedenti la vendita. I dati possono essere acquisiti direttamente per via telematica dall’ufficio oppure richiesti ai contraenti. Se l’Ufficio ritiene che il valore dichiarato in atto non sia congruo, emette avviso di accertamento nei confronti sia dell’acquirente, in quanto obbligato principale, che del venditore obbligato secondario nei confronti dell’Ufficio (L’ufficio si può rivalere sul venditore se non riesce a incassare dall’acquirente). Se l’accertamento notificatole non è stato impugnato, la maggiore imposta accertata dall’Ufficio è diventata definitiva e quindi, giustamente, l’importo richiesto è da pagare.

 

 

A proposito di Aggi

Vorrei sapere se è corretta la procedura, di seguito indicata, che il mio commercialista adotta per la rilevazione contabile dell’edicola.

Mi chiedo, poi, se nella dichiarazione dei redditi, nel quadro dei redditi d’impresa, vanno indicati solo gli aggi tra i ricavi oppure vanno indicati gli importi degli E/C maggiorati del 23,11% tra i ricavi e tra i costi gli importi degli stessi E/C (acquisti di merci, materie prime, ecc.)

P. M. – Arzano (NA)

Concordo sulla procedura eseguita per la registrazione dei costi e dei ricavi sulla base degli estratti conto dei distributori. In sede di modello Unico al quadro RG per i prodotti editoriali vanno riportati soltanto gli aggi, in aggiunta ai corrispettivi degli altri prodotti venduti. A maggior precisazione  nella casella del rigo RG2 vanno indicati gli aggi dell’edicola, nella casella 4 il totale degli aggi e dei corrispettivi degli altri prodotti ivati. Fra i costi vanno indicati soltanto gli acquisti degli altri prodotti unitamente a tutte le spese.

 

 

I ricavi dell’edicola

Vorrei conoscere la corretta imputazione ai fini contabili e fiscali dei ricavi dell’edicola. Ci sono dei coefficienti di redditività da tenere in considerazione?

D. C. – Adelfia (BA)

 

Le modalità di registrazione dei costi e dei ricavi sono quelli indicati nel quesito sopra indicato, unitamente alle precisazioni da me fornite circa l’indicazione dei dati nella dichiarazione dei redditi.