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IL COMMERCIALISTA |
| A cura di Domenico Moschella |
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI PRIVACY
Con il 1°
Gennaio 2004 è entrato in vigore il Codice della Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
pubblicato in GU n: 174 del 29.07.2003 – Supplemento Ordinario n. 123). Il
nuovo Testo Unico della Privacy (di seguito TUP) sostituisce la Legge 675/1996
e tutti i decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono
succeduti in questi anni apportando numerose integrazioni e modifiche compreso
il tentativo di ridurre e semplificare alcuni adempimenti obbligatori per gli
interessati (notificazione, informativa e consenso, ecc.).
Al TUP (Testo
Unico Privacy) devono adeguarsi tutti coloro che trattano dati personali,
anagrafiche clienti fornitori ai fini contabili, dati sensibili e giudiziari: si tratta delle aziende private,
professionisti, pubbliche amministrazioni, ecc.
A oggi la
precisa individuazione dei dati sottoposti alla normativa crea non poche
difficoltà interpretative in quanto non ci sono esclusioni soggettive, e da un
punto di vista concreto tutti i soggetti che svolgono attività commerciali o
d’impresa trattano dei dati o in forma cartacea oppure con l’ausilio di mezzi
elettronici.
In materia, come
già previsto dalla Legge n. 675/1966, si individuano due distinti obblighi:
a. L’obbligo
più generale di ridurre al minimo determinati rischi.
Occorre
custodire e controllare i dati oggetto di trattamento per contenere, nella
misura più ampia possibile, il rischio che i dati siano distrutti,
dispersi anche accidentalmente,
conoscibili all’esterno fuori dei casi consentiti o altrimenti trattati in modo
illecito.
Per ottemperare
a quanto sopra, resta in vigore, oltre alle cosiddette “misure minime”,
l’obbligo di adottare ogni altra misura di sicurezza idonea a fronteggiare le
predette evenienze, avendo riguardo alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico, alla natura dei dati e alle caratteristiche del trattamento,
di cui si devono valutare comunque i rischi (art. 31 TUP).
b. Nell’ambito del predetto obbligo più generale, il dovere di adottare in ogni caso le “misure minime”.
Nel quadro degli
accorgimenti più ampi da adottare per effetto dell’obbligo ora richiamato,
occorre assicurare comunque un livello minimo di protezione dei dati personali
(art. 33 TUP).
Una delle misure
minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy ai sensi dell’art. 34 TUP
e dell’allegato B) punto 19, è la redazione del Documento Programmatico
sulla Sicurezza (da ora in avanti DPS); il DPS è un vero e proprio
resoconto sui rischi aziendali in materia di sicurezza e le relative
contromisure adottate e da adottare dal titolare del trattamento di dati
personali di terzi, per evitare:
• Perdite di
Dati
• Accessi non
autorizzati
• Trattamenti
non autorizzati
La legge
prevede, in sintesi, che sono obbligati alla sua compilazione coloro che
trattano dati personali, sensibili e giudiziari, con l’ausilio di strumenti
elettronici, la norma sembrerebbe includere inoltre anche i trattamenti di dati
sensibili e giudiziari, senza l’ausilio di strumenti elettronici. Di
conseguenza, ben difficilmente un soggetto potrà essere esonerato dalla sua
predisposizione.
Il titolare del
trattamento dei dati (persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione,
ecc.) dovrà quindi effettuare un’analisi accurata dei rischi connessi con il
trattamento dei dati, ponendo molta attenzione alla tipologia dei dati
trattati. La predisposizione del DPS dovrebbe avvenire prima di intraprendere
qualsiasi altro tipo di azione legata alla sicurezza, di modo che questo
diventi uno strumento guida per i successivi adempimenti.
Il Documento
Programmatico deve riportare le seguenti informazioni:
Detto documento
è un’Autocertificazione dell’azienda contenente in sintesi le seguenti
informazioni:
• Composizione dell’azienda e relativa
ubicazione e tipo di struttura;
• Tipologia dei dati trattati in azienda;
• In caso di trattamento con sistemi
informatici vanno indicati le tipologie di macchine utilizzate;
• Descrizione delle persone che trattano i
dati;
• Misure di
sicurezza dei dati adottate;
• Adempimenti da eseguire per mettere in
sicurezza i dati trattati.
Il TUP introduce
diverse nuove misure minime di sicurezza, tra cui, solo per citarne alcune:
a. Misura minima
di otto caratteri della password sui PC;
b. Disposizioni
in merito agli aggiornamenti periodici dei programmi e alla frequenza (minima
settimanale) dei salvataggi;
c. Modalità di
ripristino dei dati in caso di distruzione/perdita;
Il DPS deve
essere compilato a cura del Titolare del trattamento dei dati, anche dando
incarico a ditte esterne, di solito il titolare o un dipendente eventualmente
designato, entro il 31 marzo di ogni anno. Il termine del 31 marzo 2004 per la
predisposizione ed aggiornamento del DPS, solo per quest’anno è stato prorogato
al 30 giugno 2005. Dal 2006 il sistema andrà a regime, pertanto ogni 31
marzo va aggiornato il documento esistente o con delle variazioni o confermando
quando già dichiarato in assenza di modifiche.
Dal riepilogo sintetico della normativa in vigore sopra indicato, si deve dedurre che pur non esistendo specifiche esclusioni, chi fra i punti vendita esclusivi (solo vendita di prodotto editoriale) non ha dati archiviati anche in forma cartacea e chi non si avvale di supporti informatici non ha elementi per gli adempimenti di cui sopra.
Ho ereditato da mio padre, nel 1983, l’edicola che gestisco da sola con un piccolo aiuto. Dal 31.12.2003 è una S.a.s. così ripartita: 95% a me e 5% alla mamma. Prima di tale data era una Sme così ripartita: 75% alla mamma e 25% a me, poi è andata in pensione e, possedendo degli immobili, abbiamo deciso, per evitare salassi di imposte, di invertire i ruoli. Il punto è che ho una sorella che non è nella società ma, ora che possiedo il 95%, rivendica la sua percentuale di proprietà cioè il 47,50% in quanto l’attività è stata lasciata dal padre, alla sua morte, a tutte e tre. Come devo liquidarla? Il reddito annuo lordo è di circa 20.000 euro, il fondo commerciale non è di proprietà, l’arredamento, senza bagno, è obsoleto e risale a 25 anni fa, l’edicola è posta nel centro storico, vendo solo giornali e a 300 mt ne esiste un’altra che ci fa concorrenza.
R. C. -
Castelfiorentino (FI)
Non riesco a
capire come avete fatto a eludere il problema all’atto della denuncia di
successione dopo la morte del padre. Perché già allora, nella società
costituita per la gestione dell’edicola, dovevano comparire tutti gli eredi.
Comunque, se la liquidazione dovrà definirla adesso, la valutazione
dell’azienda può essere determinata moltiplicando per tre l’utile netto (lordo
meno affitto) e su questo valore determinato calcolare la percentuale di
spettanza alla sorella. Sarebbe comunque opportuno in fase di definizione
redigere uno scritto nel quale indicare le modalità di liquidazione della quota
e la liberatoria da parte di chi riceve l’importo concordato.
Sono in
procinto di rilevare un’edicola. Il precedente proprietario mi ha prospettato
un fatturato di circa 40.000 euro. Nel caso in cui volessi svolgere l’attività con un socio (quindi circa 20.000
euro a testa), a quanto ammonterebbe il guadagno netto? Che percentuale è
destinata alle tasse e ai contributi pensionistici?
M. P. - Roma
Sull’ammontare
degli acquisti indicati, l’aggio del 23,11% produce un reddito lordo di 9.244 euro. Da detto importo vanno detratte
le spese generali di gestione (luce, telefono, occupazione spazio, consulente
amministrativo, ecc.) che possono essere riscontrati in base alle bollette e
alle fatture registrate dal vecchio proprietario e che vengono ipotizzate, per
facilità di calcolo, in 800 euro. Sul reddito netto tassabile di 8.444 euro
(9.244 – 800) bisogna pagare le imposte pari a circa 1.060 euro oltre alla
quota minima dei contributi INPS pari a
circa 2.170 euro. Se detrae questi ultimi due importi dal reddito netto,
l’importo residuo effettivo sarà di 5.214 euro per una sola persona.
Sono impiegata e mi hanno offerto di acquistare un’edicola con un giro d’affari di circa 50.000 euro. Sono sufficienti per poter fare una società con un’altra persona e viverci in due? Che tipo di società sarebbe meglio fare considerando che siamo conoscenti e non parenti?
Quali tasse e
contributi versare? Io sono una donna, ci potrebbero essere dei vantaggi?
Fatemi sapere al più presto. Grazie.
C. Bosisio
- Segrate (MI)
Se l’importo
indicato si riferisce all’ammontare degli acquisti effettuati nell’arco di un
anno, l’aggio del 23,11% produrrà un reddito lordo di 11.555 euro. Da questo
importo vanno detratte le spese generali di gestione che possiamo ipotizzare,
nel caso di ditta individuale in 1.000 euro, ottenendo un reddito tassabile di
10.555 euro (11.555 – 1.000) sul quale pagare le imposte pari a circa 1.630 euro oltre alla quota minima dei
contributi INPS pari a circa 2.170 euro. Se detrae gli ultimi due importi dal
reddito tassabile, l’importo residuo effettivo sarà di 6.755 euro per una sola
persona.
Come per il
caso precedente, da questi numeri non mi sembra esserci spazio per due persone
in termini di redditività.
Siamo i
proprietari di un’edicola che presenta un utile annuo di 110.000 euro così
ripartiti:
4 85.000 euro
per vendita giornali
4 22.000 euro
aggio schede telefoniche + lotterie ecc.
4 3.000 euro prodotti non editoriali (Cartoleria ecc.)
Sul fronte
spese fisse (se sono da considerare nella valutazione che vi chiediamo):
4 21.000 euro
l’anno per affitto + spese condominiali.
Volendo
cedere l’attività, quale dovrebbe essere
un prezzo di mercato “onesto” (senza considerare l’inventario giornali,
prodotti vari e attrezzature)?
A. B. - Savona
In virtù dei
dati indicati e della tipologia del punto vendita (negozio) la valutazione può
basarsi su tre volte l’utile netto (lordo meno spese fisse di diretta
imputazione) oltre al valore dell’inventario. Ovviamente in base alla posizione
dell’attività, alle condizioni generali
dell’arredo e delle attrezzature e alle modalità di pagamento, la base di
trattativa potrà subire delle
variazioni in aumento o in diminuzione.
Nel novembre
2001 ho acquistato un’edicola del valore di
85.000.000 di lire pari a 43.898,84 euro. Dopo qualche mese ho ricevuto
una notifica di pagamento, da parte dell’Agenzia delle entrate, che mi intimava
di pagare 992 euro perché, secondo un loro accertamento, il valore dell’edicola
era superiore a quanto dichiarato nel contratto. Ai tempi, il professionista a
cui mi ero affidato per la stipula del contratto mi aveva suggerito:
1 – di non
pagare, perché l’imposta avrebbe dovuto essere pagata dal venditore.
2 – di non
presentare ricorso, perché le spese sarebbero state superiori al valore
dell’ammenda, senza avere alcuna certezza di vincere il ricorso.
Ora, a
distanza di anni, sono stato costretto a pagare perché il venditore si rifiuta di farlo. Posso ritenere che ciò
sia dovuto solo a una serie di episodi sfortunati? Oppure devo pensare che i
miei interessi non sono stati adeguatamente tutelati dal professionista che mi
ha assistito nella stipula del contratto, per proteggermi da questi imprevisti?
Aggiungo che:
1 – L’importo
stipulato nel contratto è quello effettivamente da me pagato.
2 – Tale
importo è assolutamente equo o, al più, superiore rispetto al valore
dell’attività per ragioni indipendenti dalla mia volontà e che, in nessun caso
e per nessun motivo, sono di alcun beneficio per me.
3 –
L’accertamento dell’Agenzia delle entrate si basa su dati che o non sono stati
forniti dal venditore (dichiarazione dei redditi) o non gli sono mai stati chiesti.
(Non mi risulta, infatti, che siano stati chiesti e che il venditore abbia
rifiutato di fornirli).
4 – Non sono mai stato avvisato né della possibilità che un tale accertamento potesse verificarsi, né ho mai dato il mio assenso, implicito o esplicito, ad accollarmi spese che non fossero quelle previste dalla legge. O, in alcun modo o alcuna forma, ho acconsentito a non rispettare la legge in tutte le fasi della stipula del contratto per trarne benefici economici. Ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente.
A. Cortese
– Costa Masnaga (LC)
In caso di
acquisto d’azienda, l’acquirente deve pagare l’imposta di registro pari al 3%
del valore dichiarato nell’atto notarile. L’Agenzia delle entrate può
verificare la congruità del valore dichiarato in base alla redditività
dichiarata dal venditore nelle denunce dei redditi relativi ai due/tre esercizi
antecedenti la vendita. I dati possono essere acquisiti direttamente per via
telematica dall’ufficio oppure richiesti ai contraenti. Se l’Ufficio ritiene
che il valore dichiarato in atto non sia congruo, emette avviso di accertamento
nei confronti sia dell’acquirente, in quanto obbligato principale, che del
venditore obbligato secondario nei confronti dell’Ufficio (L’ufficio si può
rivalere sul venditore se non riesce a incassare dall’acquirente). Se
l’accertamento notificatole non è stato impugnato, la maggiore imposta
accertata dall’Ufficio è diventata definitiva e quindi, giustamente, l’importo
richiesto è da pagare.
Vorrei sapere
se è corretta la procedura, di seguito indicata, che il mio commercialista
adotta per la rilevazione contabile dell’edicola.
Mi chiedo,
poi, se nella dichiarazione dei redditi, nel quadro dei redditi d’impresa,
vanno indicati solo gli aggi tra i ricavi oppure vanno indicati gli importi
degli E/C maggiorati del 23,11% tra i ricavi e tra i costi gli importi degli
stessi E/C (acquisti di merci, materie prime, ecc.)
P. M. –
Arzano (NA)
Concordo sulla
procedura eseguita per la registrazione dei costi e dei ricavi sulla base degli
estratti conto dei distributori. In sede di modello Unico al quadro RG per i
prodotti editoriali vanno riportati soltanto gli aggi, in aggiunta ai
corrispettivi degli altri prodotti venduti. A maggior precisazione nella casella del rigo RG2 vanno indicati
gli aggi dell’edicola, nella casella 4 il totale degli aggi e dei corrispettivi
degli altri prodotti ivati. Fra i costi vanno indicati soltanto gli acquisti
degli altri prodotti unitamente a tutte le spese.
Vorrei
conoscere la corretta imputazione ai fini contabili e fiscali dei ricavi
dell’edicola. Ci sono dei coefficienti di redditività da tenere in
considerazione?
D. C. –
Adelfia (BA)
Le modalità di
registrazione dei costi e dei ricavi sono quelli indicati nel quesito sopra
indicato, unitamente alle precisazioni da me fornite circa l’indicazione dei
dati nella dichiarazione dei redditi.