In dirittura d’arrivo

 

Dopo oltre 1070 giorni, dall’inizio delle trattative per il rinnovo dell’Accordo Nazionale, verranno firmati gli articoli che, di fatto, completano il documento che regolerà i rapporti di tutta la filiera editoriale. Restano ancora da definire le competenze della Commissione Nazionale  e dell’Organo di Garanzia.

 

Nel frattempo ricordiamo i passi principali di questo lungo e difficile percorso.

 

26 MARZO 2002:

IL VIA ALLE TRATTATIVE

 

In questa data iniziano ufficialmente le trattative per il rinnovo dell’Accordo Nazionale. Le richieste di partenza della categoria sono:

 

Tra le novità che si delineano c’è la partecipazione, al tavolo delle trattative, dell’ANADIS, l’associazione che rappresenta i distributori locali. Grazie a questa presenza e alla conseguente loro firma dell’Accordo, i distributori locali dovranno rispettare le regole stabilite non solo con gli edicolanti, ma anche con editori e distributori nazionali.

Per la prima volta, l’Accordo Nazionale coinvolge tutte le componenti della filiera della carta stampata.

 

IL PREAMBOLO

 

Siamo al 18 luglio 2002 quando tutte le parti in causa sottoscrivono il “Preambolo”: un documento nel quale si rileva che “l’informazione è oggetto di particolare tutela e garanzia nel nostro ordinamento giuridico a partire dall’art. 21 della Costituzione. In questo quadro si inseriscono le norme volte a tutelare la diffusione di prodotti editoriali, nonché la fruizione degli stessi, da parte del pubblico dei lettori (....) l’art.16 L.416/81 sancisce il dovere in capo alle imprese di distribuzione di garantire a parità di condizioni, rispetto ai punti vendita serviti e al numero delle copie distribuite, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta”.

L’importante funzione delle edicole, all’interno del sistema di vendita della stampa in Italia, viene dunque ribadito in questo preambolo, punto di partenza della discussione tra OO.SS, FIEG e ANADIS. Nel documento sono, infatti, specificati i compiti e le facoltà di vendita per punti esclusivi e non esclusivi. Il documento si chiude sottolineando come la rete di vendita esclusiva svolga nel nostro Paese un ruolo centrale e di riferimento per la vendita del prodotto editoriale in coerenza con i principi costituzionali e legislativi.

 

LE DIVERGENZE RALLENTANO I LAVORI

 

Il primo punto di intesa tra FIEG, Organizzazioni Sindacali e ANADIS è raggiunto il 19 settembre 2002 e riguarda la classificazione dei prodotti editoriali quotidiani e periodici.

Ma dopo un inizio positivo, le riunioni per il rinnovo dell’Accordo Nazionale portano ad ampie divergenze tra sindacati ed editori e, purtroppo, dopo due giorni di incontri (12 e 13 marzo 2003) si decide per un rinvio a data da destinarsi.

Quali i nodi?

Le Organizzazioni Sindacali chiedono anche

Esistono, infine, sostanziali divergenze sui

Tutto ciò porta, come già detto, alla sospensione delle trattative e a una lunga pausa di riflessione.

 

A FINE 2003 LA PIATTAFORMA UNITARIA DEI SINDACATI

 

Il 26 novembre 2003 viene presentata, alla FIEG, la piattaforma unitaria dei Sindacati (SNAG, SINAGI, FENAGI, CISL, UIL-TuCS e USIAGI): un documento in cui si individuano ruoli e funzioni della filiera interessati alla stipula del nuovo Accordo Nazionale.

Il tempo passa e le trattative sembrano slittare a “babbo morto” fino a quando, il 4 maggio 2004, oltre mille giornalai provenienti da tutta Italia, manifestano unitariamente a Roma, minacciando una serrata se non si arriverà, entro brevissimo tempo, a una definizione.

La controproposta della FIEG, arriva il 12 maggio 2004, e contiene novità sostanziali come:

Una proposta che le Organizzazioni Sindacali valutano come peggiorativa di quanto già raggiunto nel corso dei precedenti incontri tra le controparti.

 

I GRUPPI DI LAVORO

 

Il 24 giugno 2004 vengono costituiti quattro Gruppi di lavoro composti dai rappresentanti FIEG, Anadis (distributori nazionali), ADN (distributori locali) e OO.SS con l’obiettivo di verificare i punti già deliberati, all’unanimità, in occasione di una precedente assemblea:

Fra luglio e settembre i Gruppi di lavoro esaminano a fondo i temi stabiliti, discutendo e approfondendo al limite della pignoleria quanto necessario. Nel corso di diverse riunioni si modificano parole e virgole per non lasciare nulla al caso e alla possibilità di diversa interpretazione.

 

AVANZAMENTO DEI LAVORI

 

A seguito dello studio svolto dai Gruppi di lavoro, il 20 ottobre scorso, riprendono le trattative con la Federazione Italiana Editori Giornali che presenta un nuovo documento con una serie di modifiche sulle

 

FIRMERÀ ANCHE L’ANADIS

 

Il 16 novembre, a Roma, l’ANADIS (Associazione Nazionale Distributori) dà la sua disponibilità a sottoscrivere un documento di adesione al futuro Accordo e la FIEG si impegna a far sì che anche le altre imprese di distribuzione locale (non associate all’ANADIS) aderiscano allo stesso documento.

Una svolta nei rapporti tra rivenditori di giornali e distributori locali che mette chiarezza nei molti conflitti che caratterizzano quotidianamente i rapporti tra i due componenti della filiera.

Intanto gli incontri tra la FIEG e le Organizzazioni di categoria dei rivenditori proseguono.

Fra il 16 novembre e il 2 dicembre, (nel frattempo è già stato firmato il “Glossario”, ovvero la messa a punto delle definizioni per la corretta interpretazione dei termini che saranno contenuti nell’Accordo Nazionale) vengono siglati i seguenti articoli:

 

25 GENNAIO:  I PERCHÈ DEL NO  DELLO SNAG

 

Il 25 gennaio la Fieg propone la firma su un “pacchetto unico” che comprende:

Mentre SINAGI, FENAGI, CISL-Giornalai, USIAGI, UIL-TuCS e ANADIS firmano, lo SNAG, nella persona del suo presidente Armando Abbiati, decide di non sottoscrivere questo documento ritenendolo insoddisfacente per la categoria.

 

La mancata sottoscrizione di questo testo contrattuale porta al “botta e risposta” tra SNAG e SINAGI.

 

15 FEBBRAIO: le richieste dello SNAG

 

In questa data lo SNAG, nell’ambito della trattativa per il rinnovo dell’Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici, sottopone alle delegazioni delle parti contraenti, le seguenti richieste di modifica:

 

Modifiche Art. E

 

6° capoverso (aggiungere):

Il sovrasconto verrà altresì praticato sul prezzo defiscalizzato di tutti gli allegati alle pubblicazioni di cui sopra.

11° capoverso:

Eliminare: “e tale aumento sia inferiore ai 5 euro”.

12° e 13° capoverso:

Nel caso in cui l’offerta editoriale indivisibile sia composta da soli quotidiani o da prodotti con periodicità tra loro diversa e di norma venduti in forma autonoma e avviati separatamente al punto vendita, alla rete di vendita che effettua il compiegamento è riconosciuto un sovrasconto di 0,0185 euro.

 

In fase di stesura definitiva dell’Accordo Nazionale, invitiamo a esprimere i compensi per i sovrasconti in euro anziché in centesimi di euro, così come compaiono sui documenti contabili.

 

Modifiche Art. F

 

3° capoverso:

Nel caso di cessazione di una pubblicazione, le Amministrazioni Editoriali interessate, o per essa l’Impresa di distribuzione, deve effettuare il richiamo resa entro e non oltre 10 giorni dal termine della periodicità. Decorso tale termine, la rete di vendita comunicherà al soggetto che effettua la distribuzione locale la presenza delle copie in edicola. Entro quattro giorni dal ricevimento della comunicazione il soggetto che effettua la distribuzione locale provvederà al relativo richiamo in resa. Trascorso infruttuosamente tale termine, il rivenditore è legittimato a restituire le pubblicazioni.

 

Modifiche art. G/A

 

Punto 2 (attività di distribuzione locale):

Nella sezione consegna, aggiungere al momento del richiamo resa, la data di distribuzione per i prodotti inviati in conto deposito.

Punto 12 (compiti del distributore locale):

- fornendo documentazione contabile (bolla di consegna) distinta per prodotti normati dal presente accordo e presenti sul sito Inforiv, nonché esponendo nell’estratto conto in forma separata e distinta gli importi dei prodotti non normati dal presente Accordo.

Punto 5 (compiti del rivenditore):

- restituisce il prodotto rimasto invenduto di norma in forma assemblata – completo di supporti integrativi o beni allegati, esclusivamente a seguito del documento di richiamo resa predisposto dal soggetto che esercita l’attività di distribuzione, compilandolo puntualmente e correttamente secondo i criteri contenuti nel presente articolo; residui di copie eventualmente dimenticate e non restituite per errore al momento del loro richiamo in resa saranno accettate eccezionalmente, e nel caso in cui non siano interventuti più richiami resa, solo con il numero successivo.

 

Nel caso che il punto vendita non venga fornito di numeri successivi, il rivenditore è autorizzato a restituire le pubblicazioni dimenticate entro 30 giorni dall’ultimo richiamo resa.

 

Modifiche art. G/B

 

Modifica permanenza inserti:

Gli inserti di pubblicazioni quotidiane e periodiche non cedibili senza la pubblicazione di riferimento, avviati separatamente con prezzo di vendita, salvo diversa indicazione preventiva dell’editore al soggetto che svolge l’attività di distribuzione, devono essere richiamati in resa:

1 – entro 7 giorni dalla loro consegna, se allegati ad un quotidiano;

2 – entro 7 giorni dalla loro consegna, se allegati ad un settimanale;

3 – entro 15 giorni dalla loro consegna, se allegati a un quindicinale;

4 – entro 30 giorni dalla loro consegna, se allegati ad un mensile;

L’editore dovrà comunque richiamare tali inserti entro 60 giorni dalla consegna.

 

Modifica penultimo capoverso

Decorsi tutti i termini di richiamo in resa di cui al presente articolo, il punto di vendita comunicherà al soggetto che effettua la distribuzione locale la presenza in edicola delle copie giacenti e non richiamate. Entro 4 giorni dal ricevimento della comunicazione il soggetto che effettua la distribuzione locale provvederà al relativo richiamo in resa. Trascorso infruttuosamente tale termine, il rivenditore è legittimato a restituire le pubblicazioni.

Modifica nota verbale

Le parti ritengono che costituisce grave violazione dell’Accordo sulla distribuzione delle pubblicazioni la prassi diffusa fra alcune rivendite di porre in resa i prodotti editoriali prima del termine di permanenza  concordato e sempre in assenza del richiamo resa da parte del soggetto che svolge l’attività di distribuzione locale, sottolineando gli effetti negativi che la resa anticipata produce sull’economia degli editori e di tutta la filiera distributiva.

Analogamente le parti sottolineano gli effetti negativi sull’economia dei punti vendita l’eccesso di fornitura delle pubblicazioni rispetto alle reali esigenze di vendita degli stessi.

Tanto premesso, le parti effettueranno un attenta analisi delle cause di tali fenomeni presso due o più aree test in modo da identificare opportune soluzioni dissuasive.

 

Modifiche art. H  

 

3° capoverso:

I prodotti con periodicità uguale o superiore al bimestrale, i primi due numeri delle pubblicazioni quindicinali e mensili, gli inserti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’art. G/B per i quali l’editore richieda un tempo superiore di permanenza rispetto a quello indicato nell’art. G, nonché i prodotti appartenenti agli art. B e C di cui all’art. xy (classificazione dei prodotti editoriali quotidiani e periodici), sono pagati al ritiro della resa.

4° capoverso:

Una permanenza straordinaria degli inserti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’art. G/B anche su richiesta delle OO.SS. dei rivenditori può essere preventivamente concordata tra le parti firmatarie. In tale caso l’importo relativo alle forniture di tali inserti verrà addebitato nel primo estratto conto utile.

 

16 FEBBRAIO: DALLO SNAG UN ALTRO NO

 

Il 16 febbraio, a Roma, la FIEG ripresenta l’insieme degli articoli rimasti in sospeso:

nei quali sono, però, state inserite alcune delle modifiche richieste da Armando Abbiati, ed esattamente:

 

Art.G/A

Punto 2 - Nel caso di prodotti inviati con  pagamento al richiamo della resa, la sezione consegna deve riportare, al momento del richiamo in resa, nella seconda riga destinata al sottotitolo della pubblicazione, la data di distribuzione della stessa, compatibilmente con gli spazi dedicati al sottotitolo.

 

Art. G/B

2 (vedi richieste ai punti 2,3,4) - Alla scadenza del periodo di permanenza delle pubblicazioni di riferimento, se queste sono settimanali, quattordicinali, quindicinali o comunque se hanno una periodicità inferiore o uguale a quella mensile.

 

Art. H

(vedi modifiche richieste per il 3° e 4° capoverso) - Una permanenza straordinaria degli inserti di cui ai numeri 1. 2 dell’art. G/B, su richiesta degli editori o delle OO.SS.  dei rivenditori, può essere preventivamente concordata.

 

Ma Armando Abbiati, ancora una volta, decide che quanto ottenuto non è sufficiente e non appone la sua firma sul documento che viene, invece, sottoscritto da tutte le altre Organizzazioni Sindacali e dalle delegazioni delle parti contraenti.

 

LO SNAG CONVOCA IL CONSIGLIO NAZIONALE

 

Rientrando a Milano, la Presidenza dello SNAG decide di convocare il suo Consiglio Nazionale perché la tentazione di restare “fuori” dall’Accordo Nazionale1 è abbastanza forte.

Armando Abbiati non ha, infatti, volutamente utilizzato il suo potere di firma, preferendo avere risposte collegiali a una serie di domande, fra cui:

 

1 MARZO:DECISIONE SOFFERTA

 

“La ragione primaria e improcrastinabile di questa riunione è quella,  di analizzare e discutere, con voi, lo stato di avanzamento dei lavori inerenti il rinnovo dell’Accordo Nazionale, ma è soprattutto quella di assumere, in questa sede, una decisione veramente  collegiale in merito al documento, da considerarsi definitivo, sottopostoci e già sottoscritto da tutte le altre parti contraenti della filiera”.

Così ha esordito Armando Abbiati, davanti a una platea silenziosa e molto concentrata.

E ha continuato: “La voglia veloce di firmare non mi è sembrata potesse essere legata alla sola bontà del testo, ma alla necessità di arrivare in fretta al distributore di carburante per fare il pieno...

E in quel momento, il mio modo di pormi e il mio pensiero non mi hanno consentito di assumere una diversa decisione”.

Mentre Armando Abbiati proseguiva illustrando il suo pensiero a fronte della situazione, i presenti verificavano le sue parole sui diversi documenti che erano stati loro consegnati: la richiesta di modifiche del 15 febbraio e gli articoli firmati a Roma il giorno dopo dagli altri protagonisti al tavolo delle trattative.

“A questo punto - ha proseguito il presidente dello SNAG - guardiamo con lucidità, freddezza e competenza quanto abbiamo in mano e su quale base possiamo fare le nostre riflessioni.

Questo è un accordo che va a stabilire, finalmente, delle regole in un settore dove le regole non sono mai esistite. Questo accordo stabilisce doveri e diritti per tutti i componenti della filiera: nessuno potrà più ritenersi esente dal rispettarlo, nemmeno il distributore locale, questa volta firmatario, anche lui, dell’Accordo”.

La disanima di Abbiati è proseguita,  fino al momento in cui ha concluso: “Certo, non potremo mai intervenire sulle scelte editoriali, anche se in molti casi scandalose - ma questo è un altro discorso che esula dall’argomento che stiamo discutendo.

Sono consapevole che questo testo è impegnativo e di difficile illustrazione, così come bisogna essere altrettanto consapevoli delle difficoltà applicative.

Ma se lo SNAG, porrà la firma, saremo tutti chiamati a una impegnativa e professionale opera di conoscenza analitica del testo e la Presidenza, in prima persona, si impegna a diventare una vera e propria sentinella a garanzia di tutto l’impianto contrattuale.

È una sfida che il nostro orgoglio, la nostra coscienza e la nostra responsabilità non ci consentono di rifiutare”.

A queste parole sono seguiti gli interventi dei vicepresidenti Labò, Russo, Innocenti e Leopardo che hanno sottolineato i diversi aspetti che l’eventuale firma, o non firma, agli articoli rimasti in sospeso andrebbe a significare. Denominatore comune, però, per ognuno di loro, è stato il sottolineare la necessità per lo SNAG di assumere una nuova identità (Associazione e non Sindacato, per esempio, in quanto a difesa di una categoria di piccoli imprenditori) e una nuova strategia politica a tutela della propria caratteristica di organizzazione veramente autonoma e indipendente.

Senza dimenticare il riesame dei rapporti con le altre Organizzazioni Sindacali che non hanno ritenuto necessario approfondire meglio proprio ciò che era stato il motivo dei due no del presidente dello SNAG.

Dopo quelli dei vicepresidenti, ci sono stati, quindi, diversi interventi con richiesta di chiarimenti e approfondimenti cui sono state date esaurienti risposte.

Infine, il Consiglio Nazionale con l’eccezione di 4 astenuti ha, compattamente, rinnovato ad Armando Abbiati  il mandato a firmare, a Roma il 3 marzo, quanto ancora in sospeso.


ALL’ULTIMO MINUTO

 

La riunione che doveva avere luogo a Roma, il 3 marzo, viene rimandata per gravi motivi nella famiglia di Ermanno Anselmi (segretario generale del SINAGI) cui vanno tutti i nostri più sinceri auguri.

 

Poiché non è pensabile rimandare  ulteriormente l’uscita di Azienda Edicola, pubblichiamo

 

GLI ULTIMI ARTICOLI CHE VERRANNO SOTTOSCRITTI ANCHE DALLO SNAG

IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA RIUNIONE:

 

Classificazione dei prodotti editoriali

Quotidiani e Periodici

 

Le Parti ritengono che per rendere più efficiente la distribuzione del prodotto editoriale siano indispensabili:

Il prodotto editoriale viene così classificato:

A) prodotto immesso per la prima volta nel circuito distributivo che riporta, in posizione visibile esternamente, le indicazioni relative al numero progressivo della pubblicazione, alla periodicità e il codice a barre. A questa categoria appartengono anche le ristampe e il prodotto ricopertinato che riportino stampati, numero progressivo, periodicità e codice a barre. Appartengono anche le singole uscite di riedizioni del prodotto “collezionabile” che, anche senza alcun mutamento editoriale, siano immesse nuovamente nel circuito distributivo, purché siano riportati in posizione visibile sulla confezione un nuovo codice a barre che specifichi il numero di edizione e le altre indicazioni di cui sopra.

B) Prodotto avviato alla vendita come supplemento autonomo. Tale prodotto deve riportare in posizione visibile l’indicazione “supplemento”, il proprio codice a barre e la testata di riferimento. Rientrano in questa categoria le figurine e il prodotto immesso nuovamente in forma singola nel circuito distributivo nella medesima area geografica con nuovo codice a barre, numero progressivo e periodicità.

C) Prodotto immesso nuovamente nel circuito distributivo nella medesima area geografica con proprio codice a barre e periodicità costituito da confezione di diversi numeri della stessa pubblicazione, già immessi precedentemente nel circuito distributivo, oppure da una busta o da altro contenitore contenente pubblicazioni varie già immesse in precedenza nel circuito distributivo, in forma commerciale singola o accorpata. Rientrano in questa categoria anche le carte da collezione.

 

Art. E Remunerazione  per l’attività di vendita

 

La remunerazione riconosciuta alla rete per l’attività di vendita è calcolata sulla base del prezzo di copertina defiscalizzato di cessione al pubblico dei prodotti editoriali. La quota di defiscalizzazione del prezzo è definita fra le Parti con protocollo separato, in relazione ai mutamenti legislativi in tema fiscale.

Il soggetto che effettua la distribuzione locale non deve applicare alcuna percentuale di defiscalizzazione sul prodotto ridistribuito alla rete di vendita qualora l’Editore dichiari di aver già assolto l’I.V.A. optando per il sistema di calcolo dell’imposta sulla base della resa forfetaria conformemente alla vigente legislazione fiscale.

La remunerazione è effettuata in misura percentuale, con i seguenti sconti, facendo riferimento alle tipologie di prodotto di cui all’art. kk:

– per i prodotti appartenenti alla tipologia A): 19 % sulla base del prezzo defiscalizzato di cessione al pubblico;

– per i prodotti appartenenti alla tipologia B): 24 % sulla base del prezzo defiscalizzato di cessione al pubblico;

– per i prodotti appartenenti alla tipologia C): 29 % sulla base del prezzo defiscalizzato di cessione al pubblico.

I prodotti di cui sopra, qualora privati dall’Editore anche di un solo elemento indicato nell’art. (Classificazione) saranno soggetti ad un sovrasconto del 5%. Le pubblicazioni quotidiane non saranno soggette a tale sovrasconto nel caso in cui non sia esplicitata solamente la periodicità.

Il primo numero delle pubblicazioni di nuova uscita e le enciclopedie esclusivamente alfabetiche e composte di soli fascicoli cartacei destinate ad essere rilegate in volumi, nonché le relative copertine e raccoglitori, saranno soggetti ad uno sconto supplementare del 5%.

 

Le Aziende Editoriali praticheranno, inoltre, i seguenti sovrasconti sul prezzo defiscalizzato nelle occasioni sotto specificate:

– quotidiani editi il 27 dicembre, sovrasconto dell’8%;

– periodici settimanali editi nella settimana di Natale, sovrasconto del 6%;

– periodici quindicinali editi nella seconda quindicina di dicembre e mensili editi nel mese di dicembre, sovrasconto del 3%.

Le Parti concordano che per mensili editi nel mese di dicembre si intendono quelli che riportano, come data commerciale, la dicitura “dicembre”, anche nel caso di numeri doppi.

I sovrasconti sopra indicati saranno direttamente accreditati alla consegna del prodotto al quale fanno riferimento, a partire dal mese di dicembre del terzo anno di applicazione del presente Accordo. Per i primi due esercizi, relativamente a tali sovrasconti, rimarranno in vigore le norme previste nell’accordo economico del 1994.

Le Aziende Editoriali comunicheranno alle Organizzazioni dei Rivenditori i numeri sui quali verranno applicati gli sconti di cui sopra.

 

Quando un’Azienda Editoriale fornisce un prodotto con uno o più inserti senza prezzo di vendita autonomo e avviati separatamente, è riconosciuto, alla rete di vendita, un sovrasconto in cifra fissa pari a 1,85 centesimi di euro per ogni inserto compiegato al prodotto venduto.

Nel caso in cui l’Azienda Editoriale stabilisca un prezzo di vendita del prodotto editoriale maggiorato in coincidenza con la presenza di uno o più inserti e lo sconto sull’aumento di prezzo dell’offerta editoriale indivisibile non copra interamente il sovrasconto di 1,85 centesimi di euro, alla rete di vendita è riconosciuta la differenza di sconto fino a concorrenza del sovrasconto sopra definito.

Nel caso in cui invece lo sconto su tale aumento di prezzo di vendita del prodotto editoriale copra interamente il sovrasconto di 1,85 centesimi di euro, e tale aumento sia inferiore ai 5 euro, alla rete di vendita è riconosciuta una remunerazione di 0,37 centesimi di euro per ogni inserto compiegato ad una copia venduta dell’offerta editoriale indivisibile.

Nel caso in cui l’offerta editoriale indivisibile sia composta da soli quotidiani di norma venduti in forma autonoma e avviati separatamente al punto vendita, alla rete di vendita che effettua il compiegamento è riconosciuto un sovrasconto di 1,85 centesimi di euro.

Nel caso in cui l’offerta editoriale indivisibile sia composta da prodotti con periodicità tra loro diversa e di norma venduti in forma autonoma e avviati separatamente al punto vendita, alla rete di vendita che effettua il compiegamento è riconosciuto un sovrasconto di 0,37 centesimi di euro.

Alla rete di vendita non è dovuto alcuno sconto supplementare per i prodotti contenenti inserti giunti già compiegati al Rivenditore.

Alle strutture di vendita che operano nel regime di ritiro al banco è riconosciuto, infine, uno sconto supplementare dell’1% sul prezzo defiscalizzato, rispetto agli sconti sopra definiti.

La distribuzione del materiale promozionale fornito dall’Azienda Editoriale non è soggetta a sovrasconto.

Tutte le remunerazioni, definite nei commi precedenti, sono correlate all’osservanza delle previsioni normative contenute nel presente articolo.

Le Aziende Editoriali comunicano alla rete di vendita, con la necessaria tempestività e chiarezza, le iniziative da attuarsi attraverso buoni sconto o omaggio. Tali buoni sono richiamati con cadenza settimanale, per il loro accredito.

 

ART. G/A Processo di distribuzione della stampa

 

Il processo di distribuzione della stampa coinvolge tutti i soggetti della filiera con ruoli e compiti diversi ma finalizzati al raggiungimento di un obiettivo finale comune.

In questo quadro l’Azienda Editoriale (Editore) e/o di Distribuzione nazionale svolge i seguenti compiti:

1. determina la strategia di posizionamento del prodotto sul mercato, definendo le variabili di marketing relative all’offerta del prodotto stesso;

2. definisce la strategia di commercializzazione del prodotto, fissando la politica di copertura del territorio e la conseguente tiratura;

3. determina autonomamente la fornitura da inviare in sede locale per soddisfare le esigenze diffusionali dei singoli punti di vendita, compatibilmente con le esigenze di economicità dell’Azienda stessa, utilizzando oltre i dati di fornito anche quelli di resa ove possibile comunicati dall’Impresa di distribuzione locale;

4. fornisce i prodotti all’Impresa di distribuzione locale o direttamente ai punti di vendita (in quest’ultimo caso l’Editore svolge i compiti del Distributore Locale).

Nei documenti scambiati tra Azienda Editoriale e Impresa di distribuzione locale devono comparire i seguenti elementi:

Gli elementi di cui sopra vengono messi a disposizione delle parti contraenti e degli utilizzatori del sito Inforiv, contestualmente all’entrata in vigore dell’Accordo nazionale.

5. Comunica alla rete di vendita, direttamente o per tramite del Distributore Locale, eventuali iniziative editoriali che richiedono la fattiva collaborazione della rete stessa;

6. provvede all’addebito ed all’incasso del valore del venduto nei confronti dell’Impresa di distribuzione locale;

7. effettua controlli di verifica delle copie rimaste invendute;

8. fornisce ai Rivenditori, ove disponibili e qualora richiesti, i numeri arretrati delle pubblicazioni di durata predeterminata, tramite l’Impresa di distribuzione locale o direttamente al punto vendita.

L’attività di distribuzione locale, svolta direttamente dagli Editori o dai Distributori Locali incaricati, dovrà essere eseguita secondo i principi e con le modalità di seguito indicate:

 1. assicurando la migliore diffusione dei prodotti, anche attraverso autonomi interventi durante il periodo di vendita del prodotto stesso, in modo da massimizzare le vendite e contenere il numero delle copie invendute ed ottimizzare i punti di vendita esauriti, coerentemente con le indicazioni editoriali di commercializzazione, tenuto anche conto dei dati storici e statistici del singolo punto vendita;

 2. emettendo la bolla di consegna con il dettaglio dei prodotti editoriali che vengono forniti al singolo Rivenditore indicando:

 

Sezione consegna

– numero: per i quotidiani potrà essere utilizzata la data, per i periodici il numero;

– titolo e, ove presente, il sottotitolo: il titolo andrà inserito nella prima riga, il sottotitolo nella seconda;

– fornito: copie fornite;

– prezzo lordo: il prezzo di vendita al pubblico (6 caratteri);

– prezzo netto di cessione al Rivenditore (8 caratteri comprensivi di 4 decimali);

– prezzo netto della pubblicazione chiamata in resa;

– copie rese: copie che il Rivenditore rende;

– fornito precedente: copie fornite del numero precedente;

– periodicità (Q-S-M-A), variazione prezzo (+ o -), classificazione (categoria A, B e C), defiscalizzazione e sconto (unico carattere che individui anche eventuali sovrasconti).

 

Sezione resa

– numero/data delle copie richiamate in resa;

– codice identificativo della pubblicazione. Il massimo spazio da dedicare a quest’informazione è di 9 caratteri (ISSN + variante prodotto);

– prezzo netto della pubblicazione chiamata in resa;

– titolo/sottotitolo (vedi punto 2);

– copie rese: copie che il Rivenditore rende;

– prezzo lordo: si riferisce alla pubblicazione chiamata in resa.

 3. Provvedendo al trasporto dei prodotti – di norma in forma assemblata – e al ritiro delle copie invendute ai punti di vendita organizzando in via del tutto autonoma i servizi di trasporto, franco punto vendita, fatte salve le consuetudini in atto determinate da elementi oggettivi di difficoltà di accesso. Tale attività è svolta in modo da garantire la compatibilità territoriale della consegna dei prodotti editoriali quotidiani e periodici ai Rivenditori secondo il calendario di uscita delle pubblicazioni predisposto dall’Editore ed in tempi ottimali per la vendita, con impegno professionale adeguato, assicurando comunque, in accordo con l’Editore, la distribuzione e la consegna dei prodotti ai punti di vendita anche in situazioni di emergenza e straordinarietà. Sono confermate le situazioni in atto di ritiro al banco delle pubblicazioni da parte dei Rivenditori, salvo richieste di introduzione del servizio franco punto di vendita presentate da almeno tre quarti delle Rivendite operanti nella piazza e/o dall’Azienda che svolge l’attività di distribuzione locale per le quali, in entrambi i casi, vi sia parere favorevole della Commissione di cui all’art. xy. Le strutture locali delle Organizzazioni firmatarie del presente Accordo rappresentano al soggetto che svolge l’attività di distribuzione le esigenze della rete di vendita in merito agli orari di consegna dei prodotti, al fine di ottimizzare il servizio; la Rivendita non è tenuta a corrispondere al soggetto che svolge l’attività di distribuzione alcun compenso qualora non sussistano consuetudini determinate da oggettive difficoltà di accesso al punto vendita medesimo legate allo svolgimento del servizio di trasporto delle pubblicazioni o qualora il soggetto che svolge l’attività di distribuzione non presti servizi non specificatamente previsti come a suo carico nel presente Accordo;

4. eseguendo giornalmente il conteggio delle copie invendute, restituite da tutti i punti di vendita verificandone la consistenza nonché l’integrità indicandone il relativo valore in estratto conto;

5. rendendo disponibili all’Editore con la massima tempestività i dati di distribuzione, di vendita e di resa relativi alle testate dello stesso Editore sia in forma complessiva che per singolo punto di vendita, a livello di singola uscita;

 6. effettuando rilevamenti, in collaborazione con la rete di vendita;

 7. effettuando la consegna, ai punti di vendita, del materiale espositivo e del materiale informativo inerente eventuali iniziative editoriali che richiedono la collaborazione della rete di vendita;

 8. assicurando la tempestiva comunicazione scritta di eventuali iniziative editoriali che richiedano la collaborazione della rete di vendita, utilizzando la bolla di consegna;

 9. emettendo il documento di richiamo resa nei tempi indicati nell’ultimo comma del presente articolo, con i necessari elementi previsti al precedente n. 2;

10. richiamando in resa per almeno due volte successive, a distanza di dieci giorni, il prodotto che ha cessato la pubblicazione;

11. emettendo estratto conto per i prodotti consegnati, accreditando le copie di resa restituite nei tempi e nei modi definiti nel presente Accordo;

12. fornendo documentazione contabile distinta per i prodotti normati dal presente Accordo, nonché esponendo nell’estratto conto in forma separata e distinta gli importi relativi ai prodotti non normati dal presente Accordo;

13. informando in tempo utile i Rivenditori soggetti ad eventuale sospensione delle forniture delle pubblicazioni, motivandone le ragioni;

14. consentendo, in caso di sospensione delle forniture di prodotto editoriale, la resa delle pubblicazioni via via scadute durante il periodo di sospensione;

15. consentendo, in caso di interruzione definitiva del rapporto commerciale con il soggetto che svolge l’attività di distribuzione locale, la resa totale del prodotto giacente non scaduto, con le modalità stabilite dal soggetto che svolge l’attività di distribuzione;

16. fornendo mensilmente, se richiesto dalla singola Rivendita di volta in volta per giustificati motivi, documentazione contabile che consenta un adeguato riscontro delle pubblicazioni in pagamento differito giacenti presso il punto vendita.

 

Il punto di vendita (Rivenditore) svolge i seguenti compiti:

 

 1. riceve e mette in vendita al dettaglio tutti i prodotti forniti esclusivamente dall’Azienda Editoriale o dalla Impresa di distribuzione locale incaricata dalla stessa con la tempestività, la continuità e l’impegno professionale adeguati per favorire lo sviluppo della loro diffusione, assicurando nella vendita parità di trattamento alle diverse testate;

 2. comunica al soggetto che svolge l’attività di distribuzione locale, subito dopo il ricevimento, le copie danneggiate o prive di supporti integrativi o altri beni allegati, che restituirà con comunicazione nel documento di richiamo resa del giorno successivo, tenendo separato tale prodotto dalla resa del numero precedente;

 3. assicura la migliore diffusione dei prodotti;

 4. effettua, ove indicato, le necessarie operazioni di compiegatura o abbinamento di componenti di prodotto editoriale che siano stati consegnati separatamente al punto vendita, in modo da presentare al consumatore l’offerta di prodotto prestabilita, con le modalità e la remunerazione di cui all’art. xy;

 5. restituisce il prodotto rimasto invenduto – di norma in forma assemblata –, completo di supporti integrativi o altri beni allegati, esclusivamente a seguito del documento di richiamo resa predisposto dal soggetto che esercita l’attività di distribuzione, compilandolo puntualmente e correttamente secondo i criteri contenuti nel presente articolo; residui di copie eventualmente dimenticate e non restituite per errore al momento del loro richiamo in resa saranno accettate eccezionalmente, e nel caso in cui non siano intervenuti più richiami resa, solo con il numero successivo;

 6. fornisce i dati di giacenza dei prodotti in corso di vendita;

 7. paga i prodotti al soggetto che svolge l’attività di distribuzione locale, nei modi e nei termini previsti nel presente Accordo, prestando idonee garanzie che tengano conto delle caratteristiche – eventualmente sopravvenute – di solvibilità del punto di vendita e siano rapportate alla valenza temporale di verifica dell’avvenuto pagamento dei prodotti editoriali e alle modalità dello stesso;

 8. garantisce il massimo della visibilità al prodotto editoriale sia attraverso l’esposizione del prodotto stesso che del materiale espositivo;

 9. riserva gli spazi espositivi della struttura di vendita esclusivamente alle pubblicazioni, in coerenza con le normative vigenti;

10. non attua forme di commercializzazione dei prodotti difformemente dalle norme previste dal presente Accordo né dà in lettura a nessun titolo e per nessun motivo le pubblicazioni poste in vendita.

 

Le Organizzazioni firmatarie del presente Accordo, al fine di stabilire un più organico raccordo tra le fasi della distribuzione e della vendita, si impegnano a promuovere forme di consultazione, nell’ambito della Commissione di cui all’art. xy, che consentano alle Organizzazioni dei Rivenditori di esprimere pareri e formulare richieste che – sulla base di documentate rilevazioni – si propongano di armonizzare i programmi elaborati dalle singole Aziende Editoriali con la potenzialità effettiva del mercato attraverso l’ottimizzazione delle forniture.

Le Parti sottolineano la necessità di accelerare il processo di informatizzazione della rete di vendita al fine di rendere più agevole il processo di distribuzione e vendita della stampa. A tal fine le Parti si impegnano ad individuare le modalità attraverso le quali procedere tempestivamente alla informatizzazione della rete di vendita.

Le Organizzazioni firmatarie del presente Accordo potranno formulare proposte in relazione alle forme tecniche più efficaci per assicurare l’adempimento, da parte delle Rivendite, di quanto previsto al precedente punto 7 in relazione alla prestazione delle garanzie.

Le Organizzazioni locali dei rivenditori e le Imprese di distribuzione locale della stampa possono raggiungere intese riguardanti la raccolta delle quote sindacali e la diffusione di comunicazioni presso la rete di vendita osservando criteri di imparzialità tra le sigle sindacali.

La distribuzione alle Rivendite di comunicazioni di carattere sindacale, che non devono essere in busta chiusa, può essere effettuata dalle strutture – messe a disposizione dal Distributore Locale e sostenute dagli Editori – dedicate alla veicolazione del prodotto editoriale in edicola, sempre che il messaggio contenuto non si ponga in contrasto con i diritti e gli interessi delle Aziende Editoriali e di distribuzione.

 

Art. G/B Permanenza dei prodotti presso i punti vendita

 

La permanenza dei prodotti presso i punti di vendita segue i seguenti criteri:

l i prodotti sino alla periodicità di bimestrale devono essere richiamati in resa all’uscita del numero successivo. In mancanza dell’uscita del numero successivo il richiamo resa deve avvenire:

Il termine di cui sopra relativo al prodotto settimanale, quindicinale e mensile viene elevato rispettivamente al quindicesimo, al trentesimo e al sessantesimo giorno dalla data di distribuzione nel caso di numero doppio programmato o per ritardo nell’attività produttiva, comunicato tempestivamente alla rete di vendita, fermo restando l’obbligo di richiamo in resa con il numero successivo. Ai fini della identificazione della periodicità, per le pubblicazioni con periodicità mensile si intende un prodotto editoriale periodico che immetta nel circuito distributivo almeno 10 numeri all’anno.

  1. entro 7 giorni dalla loro consegna, se allegati ad un quotidiano;
  2. entro 7 giorni dalla loro consegna, se allegati ad un settimanale;
  3. entro 30 giorni dalla loro consegna, se allegati ad un mensile;

 

L’editore dovrà comunque richiamare tali inserti entro 60 giorni dalla consegna.

Decorsi tutti i termini di richiamo in resa di cui al presente articolo, il punto di vendita comunicherà al soggetto che effettua la distribuzione locale la presenza in edicola delle copie giacenti e non richiamate. Entro quattro giorni dal ricevimento della comunicazione il soggetto che effettua la distribuzione locale provvederà al relativo richiamo in resa.

Fermo restando il principio sancito dal punto 5 dell’art. g/a nella parte relativa ai compiti del rivenditore, in nessun caso il rivenditore può effettuare la resa prima del termine di permanenza del prodotto editoriale. Tale possibilità è prevista solo in caso di richiamo in resa anticipato da parte del soggetto che svolge l’attività di distribuzione o dietro richiesta dell’editore.

 

Norme transitorie

Le Parti ritengono che le modalità di esecuzione del processo distributivo di cui all’art. xy corrispondono alle comuni esigenze dei comparti della filiera distributiva; a tal fine, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti firmatarie si impegnano a valutare congiuntamente la coerenza tra i principi espressi nella nuova disciplina e la prassi in vigore anche a livello locale.

 

Nota a verbale

Le Parti ritengono che costituisce grave violazione degli accordi sulla distribuzione delle pubblicazioni la prassi diffusa fra alcune rivendite di porre in resa i prodotti editoriali prima del termine di permanenza concordato e sempre in assenza del richiamo resa da parte del soggetto che svolge l’attività di distribuzione locale, sottolineando gli effetti negativi che la resa anticipata produce sull’economia degli editori e di tutta la filiera distributiva.

Tanto premesso, le parti effettueranno un’attenta analisi delle cause di tale fenomeno presso due o più aree test in modo da identificare opportune soluzioni dissuasive.

 

Art. H Pagamento delle forniture

 

Il prodotto, di norma, deve essere pagato contestualmente alla consegna, con le modalità ed entro i termini pattuiti tra il soggetto che effettua l’attività di distribuzione locale e la Rivendita, scomputando l’equivalente delle copie invendute e documentate come rese.

Nel caso di estratto conto emesso dal soggetto che effettua l’attività di distribuzione locale, comprensivo di più giorni di fornitura, fermo restando quanto sancito al comma precedente, lo stesso deve contenere il valore delle copie fornite nei giorni del periodo di riferimento e lo scomputo dell’equivalente delle copie invendute e documentate come rese, riferite agli stessi giorni del periodo corrispondente di fornitura.

I prodotti con periodicità uguale o superiore al bimestrale, gli inserti di cui ai numeri 1. 2. 3. dell’art. G/B per i quali l’Editore richieda un tempo superiore di permanenza rispetto a quello indicato nell’articolo G, nonché i prodotti appartenenti alle lettere B e C di cui all’art. xy (classificazione dei prodotti editoriali quotidiani e periodici), sono pagati al ritiro della resa.

Una permanenza straordinaria degli inserti di cui ai numeri 1. 2. dell’art. G/B può essere concordata con le OO.SS. dei rivenditori. In tal caso caso l’importo relativo alle forniture di tali inserti verrà addebitato nel primo estratto conto utile.

La prima fornitura delle figurine, dei relativi album, delle carte da collezione e degli eventuali raccoglitori è pagata al ritiro della resa. Eventuali rifornimenti saranno pagati contestualmente alla consegna.

 

Art. N Durata di vigenza  del contratto e decorrenza

 

La durata di vigenza del contratto è di quattro anni. Al termine del secondo anno di vigenza le Parti contraenti si riuniranno per verificare se ci siano delle attività richieste dalle aziende editoriali alla rete di vendita non previste dagli accordi.

Alla scadenza il contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno ove non sia stato disdettato da una delle due parti contraenti con lettera raccomandata e con preavviso di sei mesi.

Durante il periodo di vigenza del presente accordo le parti potranno addivenire ad intese dirette ad integrare o a modificare parte della normativa.

La decorrenza del presente accordo è a far data dal……., ove nel testo del medesimo non sia stata espressamente prevista altra data. Dalla data di decorrenza si intendono decaduti tutti gli accordi precedenti, in contrasto con le normative del presente testo e con il D.Lgs. 170/01.

 

SUL PROSSIMO NUMERO

 

Verrà illustrato l’avanzamento delle trattative sugli ultimi articoli:

Una volta sottoscritti questi documenti, il testo completo del nuovo Accordo Nazionale verrà sottoposto all’Antitrust che entro 180 giorni dovrà dare il suo parere e, se non ci sono contrordini, lo stesso entrerà in vigore.