Dopo oltre 1070 giorni, dall’inizio delle trattative per il rinnovo dell’Accordo Nazionale, verranno firmati gli articoli che, di fatto, completano il documento che regolerà i rapporti di tutta la filiera editoriale. Restano ancora da definire le competenze della Commissione Nazionale e dell’Organo di Garanzia.
Nel frattempo
ricordiamo i passi principali di questo lungo e difficile percorso.
26
MARZO 2002:
IL
VIA ALLE TRATTATIVE
In questa data
iniziano ufficialmente le trattative per il rinnovo dell’Accordo Nazionale. Le
richieste di partenza della categoria sono:
Tra le novità
che si delineano c’è la partecipazione, al tavolo delle trattative,
dell’ANADIS, l’associazione che rappresenta i distributori locali. Grazie a
questa presenza e alla conseguente loro firma dell’Accordo, i distributori
locali dovranno rispettare le regole stabilite non solo con gli edicolanti, ma
anche con editori e distributori nazionali.
Per la prima
volta, l’Accordo Nazionale coinvolge tutte le componenti della filiera della
carta stampata.
Siamo al 18
luglio 2002 quando tutte le parti in causa sottoscrivono il “Preambolo”: un
documento nel quale si rileva che “l’informazione è oggetto di particolare
tutela e garanzia nel nostro ordinamento giuridico a partire dall’art. 21 della
Costituzione. In questo quadro si inseriscono le norme volte a tutelare la
diffusione di prodotti editoriali, nonché la fruizione degli stessi, da parte
del pubblico dei lettori (....) l’art.16 L.416/81 sancisce il dovere in capo
alle imprese di distribuzione di garantire a parità di condizioni, rispetto ai
punti vendita serviti e al numero delle copie distribuite, il servizio di
distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta”.
L’importante
funzione delle edicole, all’interno del sistema di vendita della stampa in
Italia, viene dunque ribadito in questo preambolo, punto di partenza della
discussione tra OO.SS, FIEG e ANADIS. Nel documento sono, infatti, specificati
i compiti e le facoltà di vendita per punti esclusivi e non esclusivi. Il
documento si chiude sottolineando come la rete di vendita esclusiva svolga nel
nostro Paese un ruolo centrale e di riferimento per la vendita del prodotto
editoriale in coerenza con i principi costituzionali e legislativi.
Il primo punto
di intesa tra FIEG, Organizzazioni Sindacali e ANADIS è raggiunto il 19
settembre 2002 e riguarda la classificazione dei prodotti editoriali quotidiani
e periodici.
Ma dopo un
inizio positivo, le riunioni per il rinnovo dell’Accordo Nazionale portano ad
ampie divergenze tra sindacati ed editori e, purtroppo, dopo due giorni di
incontri (12 e 13 marzo 2003) si decide per un rinvio a data da destinarsi.
Quali i nodi?
Le
Organizzazioni Sindacali chiedono anche
Esistono,
infine, sostanziali divergenze sui
Tutto ciò porta,
come già detto, alla sospensione delle trattative e a una lunga pausa di
riflessione.
Il 26 novembre
2003 viene presentata, alla FIEG, la piattaforma unitaria dei Sindacati (SNAG,
SINAGI, FENAGI, CISL, UIL-TuCS e USIAGI): un documento in cui si individuano
ruoli e funzioni della filiera interessati alla stipula del nuovo Accordo
Nazionale.
Il tempo passa e
le trattative sembrano slittare a “babbo morto” fino a quando, il 4 maggio
2004, oltre mille giornalai provenienti da tutta Italia, manifestano
unitariamente a Roma, minacciando una serrata se non si arriverà, entro
brevissimo tempo, a una definizione.
La
controproposta della FIEG, arriva il 12 maggio 2004, e contiene novità
sostanziali come:
Una proposta che
le Organizzazioni Sindacali valutano come peggiorativa di quanto già raggiunto
nel corso dei precedenti incontri tra le controparti.
Il 24 giugno
2004 vengono costituiti quattro Gruppi di lavoro composti dai rappresentanti
FIEG, Anadis (distributori nazionali), ADN (distributori locali) e OO.SS con
l’obiettivo di verificare i punti già deliberati, all’unanimità, in occasione
di una precedente assemblea:
Fra luglio e
settembre i Gruppi di lavoro esaminano a fondo i temi stabiliti, discutendo e
approfondendo al limite della pignoleria quanto necessario. Nel corso di
diverse riunioni si modificano parole e virgole per non lasciare nulla al caso
e alla possibilità di diversa interpretazione.
A seguito dello
studio svolto dai Gruppi di lavoro, il 20 ottobre scorso, riprendono le
trattative con la Federazione Italiana Editori Giornali che presenta un nuovo
documento con una serie di modifiche sulle
Il 16 novembre,
a Roma, l’ANADIS (Associazione Nazionale Distributori) dà la sua disponibilità
a sottoscrivere un documento di adesione al futuro Accordo e la FIEG si impegna
a far sì che anche le altre imprese di distribuzione locale (non associate
all’ANADIS) aderiscano allo stesso documento.
Una svolta nei rapporti
tra rivenditori di giornali e distributori locali che mette chiarezza nei molti
conflitti che caratterizzano quotidianamente i rapporti tra i due componenti
della filiera.
Intanto gli
incontri tra la FIEG e le Organizzazioni di categoria dei rivenditori
proseguono.
Fra il 16
novembre e il 2 dicembre, (nel frattempo è già stato firmato il “Glossario”,
ovvero la messa a punto delle definizioni per la corretta interpretazione dei
termini che saranno contenuti nell’Accordo Nazionale) vengono siglati i seguenti
articoli:
Il 25 gennaio la
Fieg propone la firma su un “pacchetto unico” che comprende:
Mentre SINAGI,
FENAGI, CISL-Giornalai, USIAGI, UIL-TuCS e ANADIS firmano, lo SNAG, nella
persona del suo presidente Armando Abbiati, decide di non sottoscrivere
questo documento ritenendolo insoddisfacente per la categoria.
La mancata
sottoscrizione di questo testo contrattuale porta al “botta e risposta” tra
SNAG e SINAGI.
In questa data
lo SNAG, nell’ambito della trattativa per il rinnovo dell’Accordo Nazionale
sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici, sottopone alle delegazioni
delle parti contraenti, le seguenti richieste di modifica:
6° capoverso
(aggiungere):
Il sovrasconto verrà altresì praticato sul prezzo defiscalizzato di tutti gli allegati alle pubblicazioni di cui sopra.
11° capoverso:
Eliminare: “e tale aumento sia inferiore ai 5 euro”.
12° e 13°
capoverso:
Nel caso in cui l’offerta editoriale indivisibile sia composta da soli quotidiani o da prodotti con periodicità tra loro diversa e di norma venduti in forma autonoma e avviati separatamente al punto vendita, alla rete di vendita che effettua il compiegamento è riconosciuto un sovrasconto di 0,0185 euro.
In fase di
stesura definitiva dell’Accordo Nazionale, invitiamo a esprimere i compensi per
i sovrasconti in euro anziché in centesimi di euro, così come compaiono sui
documenti contabili.
3° capoverso:
Nel caso di
cessazione di una pubblicazione, le Amministrazioni Editoriali interessate, o
per essa l’Impresa di distribuzione, deve effettuare il richiamo resa entro e
non oltre 10 giorni dal termine della periodicità. Decorso tale termine, la
rete di vendita comunicherà al soggetto che effettua la distribuzione locale la
presenza delle copie in edicola. Entro quattro giorni dal ricevimento della
comunicazione il soggetto che effettua la distribuzione locale provvederà al
relativo richiamo in resa. Trascorso infruttuosamente tale termine, il
rivenditore è legittimato a restituire le pubblicazioni.
Punto 2
(attività di distribuzione locale):
Nella sezione
consegna, aggiungere al momento del richiamo resa, la data di distribuzione
per i prodotti inviati in conto deposito.
Punto 12
(compiti del distributore locale):
- fornendo
documentazione contabile (bolla di consegna) distinta per prodotti
normati dal presente accordo e presenti sul sito Inforiv, nonché
esponendo nell’estratto conto in forma separata e distinta gli importi dei
prodotti non normati dal presente Accordo.
Punto 5 (compiti
del rivenditore):
- restituisce il
prodotto rimasto invenduto di norma in forma assemblata – completo di supporti
integrativi o beni allegati, esclusivamente a seguito del documento di richiamo
resa predisposto dal soggetto che esercita l’attività di distribuzione,
compilandolo puntualmente e correttamente secondo i criteri contenuti nel
presente articolo; residui di copie eventualmente dimenticate e non restituite
per errore al momento del loro richiamo in resa saranno accettate
eccezionalmente, e nel caso in cui non siano interventuti più richiami resa,
solo con il numero successivo.
Nel caso che il punto vendita non venga fornito di numeri successivi, il rivenditore è autorizzato a restituire le pubblicazioni dimenticate entro 30 giorni dall’ultimo richiamo resa.
Modifica
permanenza inserti:
Gli inserti di
pubblicazioni quotidiane e periodiche non cedibili senza la pubblicazione di
riferimento, avviati separatamente con prezzo di vendita, salvo diversa
indicazione preventiva dell’editore al soggetto che svolge l’attività di
distribuzione, devono essere richiamati in resa:
1 – entro 7
giorni dalla loro consegna, se allegati ad un quotidiano;
2 – entro 7
giorni dalla loro consegna, se allegati ad un settimanale;
3 – entro 15
giorni dalla loro consegna, se allegati a un quindicinale;
4 – entro 30
giorni dalla loro consegna, se allegati ad un mensile;
L’editore dovrà
comunque richiamare tali inserti entro 60 giorni dalla consegna.
Decorsi tutti i
termini di richiamo in resa di cui al presente articolo, il punto di vendita
comunicherà al soggetto che effettua la distribuzione locale la presenza in
edicola delle copie giacenti e non richiamate. Entro 4 giorni dal ricevimento
della comunicazione il soggetto che effettua la distribuzione locale provvederà
al relativo richiamo in resa. Trascorso infruttuosamente tale termine, il
rivenditore è legittimato a restituire le pubblicazioni.
Le parti
ritengono che costituisce grave violazione dell’Accordo sulla distribuzione
delle pubblicazioni la prassi diffusa fra alcune rivendite di porre in resa i
prodotti editoriali prima del termine di permanenza concordato e sempre in assenza del richiamo resa da parte del
soggetto che svolge l’attività di distribuzione locale, sottolineando gli
effetti negativi che la resa anticipata produce sull’economia degli editori e
di tutta la filiera distributiva.
Analogamente le parti sottolineano gli effetti negativi sull’economia dei punti vendita l’eccesso di fornitura delle pubblicazioni rispetto alle reali esigenze di vendita degli stessi.
Tanto premesso,
le parti effettueranno un attenta analisi delle cause di tali fenomeni presso
due o più aree test in modo da identificare opportune soluzioni dissuasive.
3° capoverso:
I prodotti con
periodicità uguale o superiore al bimestrale, i primi due numeri delle
pubblicazioni quindicinali e mensili, gli inserti di cui ai numeri 1, 2 e 3
dell’art. G/B per i quali l’editore richieda un tempo superiore di permanenza
rispetto a quello indicato nell’art. G, nonché i prodotti appartenenti agli
art. B e C di cui all’art. xy (classificazione dei prodotti editoriali
quotidiani e periodici), sono pagati al ritiro della resa.
4° capoverso:
Una permanenza
straordinaria degli inserti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’art. G/B anche su
richiesta delle OO.SS. dei rivenditori può essere preventivamente concordata
tra le parti firmatarie. In tale caso l’importo relativo alle forniture di
tali inserti verrà addebitato nel primo estratto conto utile.
Il 16 febbraio,
a Roma, la FIEG ripresenta l’insieme degli articoli rimasti in sospeso:
nei quali sono,
però, state inserite alcune delle modifiche richieste da Armando Abbiati, ed
esattamente:
Punto 2 - Nel caso di prodotti inviati con pagamento al richiamo della resa, la sezione
consegna deve riportare, al momento del richiamo in resa, nella seconda riga
destinata al sottotitolo della pubblicazione, la data di distribuzione della
stessa, compatibilmente con gli spazi dedicati al sottotitolo.
2 (vedi
richieste ai punti 2,3,4) -
Alla scadenza del periodo di permanenza delle pubblicazioni di riferimento, se
queste sono settimanali, quattordicinali, quindicinali o comunque se hanno una
periodicità inferiore o uguale a quella mensile.
(vedi modifiche
richieste per il 3° e 4° capoverso) -
Una permanenza straordinaria degli inserti di cui ai numeri 1. 2 dell’art. G/B,
su richiesta degli editori o delle OO.SS.
dei rivenditori, può essere preventivamente concordata.
Ma Armando
Abbiati, ancora una volta, decide che quanto ottenuto non è sufficiente e
non appone la sua firma sul documento che viene, invece, sottoscritto da tutte
le altre Organizzazioni Sindacali e dalle delegazioni delle parti contraenti.
Rientrando a
Milano, la Presidenza dello SNAG decide di convocare il suo Consiglio Nazionale
perché la tentazione di restare “fuori” dall’Accordo Nazionale1 è abbastanza
forte.
Armando
Abbiati non ha, infatti,
volutamente utilizzato il suo potere di firma, preferendo avere risposte
collegiali a una serie di domande, fra cui:
“La ragione
primaria e improcrastinabile di questa riunione è quella, di analizzare e discutere, con voi, lo stato
di avanzamento dei lavori inerenti il rinnovo dell’Accordo Nazionale, ma è
soprattutto quella di assumere, in questa sede, una decisione veramente collegiale in merito al documento, da
considerarsi definitivo, sottopostoci e già sottoscritto da tutte le altre
parti contraenti della filiera”.
Così ha esordito
Armando Abbiati, davanti a una platea silenziosa e molto concentrata.
E ha continuato:
“La voglia veloce di firmare non mi è sembrata potesse essere legata alla sola
bontà del testo, ma alla necessità di arrivare in fretta al distributore di
carburante per fare il pieno...
E in quel
momento, il mio modo di pormi e il mio pensiero non mi hanno consentito di
assumere una diversa decisione”.
Mentre Armando
Abbiati proseguiva illustrando il suo pensiero a fronte della situazione, i
presenti verificavano le sue parole sui diversi documenti che erano stati loro
consegnati: la richiesta di modifiche del 15 febbraio e gli articoli firmati a
Roma il giorno dopo dagli altri protagonisti al tavolo delle trattative.
“A questo punto
- ha proseguito il presidente dello SNAG - guardiamo con lucidità, freddezza e
competenza quanto abbiamo in mano e su quale base possiamo fare le nostre
riflessioni.
Questo è un
accordo che va a stabilire, finalmente, delle regole in un settore dove le
regole non sono mai esistite. Questo accordo stabilisce doveri e diritti per
tutti i componenti della filiera: nessuno potrà più ritenersi esente dal
rispettarlo, nemmeno il distributore locale, questa volta firmatario, anche
lui, dell’Accordo”.
La disanima di
Abbiati è proseguita, fino al momento
in cui ha concluso: “Certo, non potremo mai intervenire sulle scelte
editoriali, anche se in molti casi scandalose - ma questo è un altro discorso
che esula dall’argomento che stiamo discutendo.
Sono consapevole
che questo testo è impegnativo e di difficile illustrazione, così come bisogna
essere altrettanto consapevoli delle difficoltà applicative.
Ma se lo SNAG,
porrà la firma, saremo tutti chiamati a una impegnativa e professionale opera
di conoscenza analitica del testo e la Presidenza, in prima persona, si impegna
a diventare una vera e propria sentinella a garanzia di tutto l’impianto
contrattuale.
È una sfida che
il nostro orgoglio, la nostra coscienza e la nostra responsabilità non ci
consentono di rifiutare”.
A queste parole
sono seguiti gli interventi dei vicepresidenti Labò, Russo, Innocenti e
Leopardo che hanno sottolineato i diversi aspetti che l’eventuale firma, o
non firma, agli articoli rimasti in sospeso andrebbe a significare.
Denominatore comune, però, per ognuno di loro, è stato il sottolineare la
necessità per lo SNAG di assumere una nuova identità (Associazione e non
Sindacato, per esempio, in quanto a difesa di una categoria di piccoli
imprenditori) e una nuova strategia politica a tutela della propria
caratteristica di organizzazione veramente autonoma e indipendente.
Senza
dimenticare il riesame dei rapporti con le altre Organizzazioni Sindacali che
non hanno ritenuto necessario approfondire meglio proprio ciò che era stato il
motivo dei due no del presidente dello SNAG.
Dopo quelli dei
vicepresidenti, ci sono stati, quindi, diversi interventi con richiesta di
chiarimenti e approfondimenti cui sono state date esaurienti risposte.
Infine, il
Consiglio Nazionale con l’eccezione di 4 astenuti ha, compattamente, rinnovato
ad Armando Abbiati il mandato a
firmare, a Roma il 3 marzo, quanto ancora in sospeso.
ALL’ULTIMO MINUTO
La riunione che
doveva avere luogo a Roma, il 3 marzo, viene rimandata per gravi motivi nella
famiglia di Ermanno Anselmi (segretario generale del SINAGI) cui vanno
tutti i nostri più sinceri auguri.
Poiché non è
pensabile rimandare ulteriormente
l’uscita di Azienda Edicola, pubblichiamo
IN
OCCASIONE DELLA PROSSIMA RIUNIONE:
Classificazione
dei prodotti editoriali
Quotidiani
e Periodici
Le Parti ritengono
che per rendere più efficiente la distribuzione del prodotto editoriale siano
indispensabili:
Il prodotto
editoriale viene così classificato:
A) prodotto
immesso per la prima volta nel circuito distributivo che riporta, in posizione
visibile esternamente, le indicazioni relative al numero progressivo della
pubblicazione, alla periodicità e il codice a barre. A questa categoria
appartengono anche le ristampe e il prodotto ricopertinato che riportino
stampati, numero progressivo, periodicità e codice a barre. Appartengono anche
le singole uscite di riedizioni del prodotto “collezionabile” che, anche senza
alcun mutamento editoriale, siano immesse nuovamente nel circuito distributivo,
purché siano riportati in posizione visibile sulla confezione un nuovo codice a
barre che specifichi il numero di edizione e le altre indicazioni di cui sopra.
B) Prodotto
avviato alla vendita come supplemento autonomo. Tale prodotto deve riportare in
posizione visibile l’indicazione “supplemento”, il proprio codice a barre e la
testata di riferimento. Rientrano in questa categoria le figurine e il prodotto
immesso nuovamente in forma singola nel circuito distributivo nella medesima
area geografica con nuovo codice a barre, numero progressivo e periodicità.
C) Prodotto immesso
nuovamente nel circuito distributivo nella medesima area geografica con proprio
codice a barre e periodicità costituito da confezione di diversi numeri della
stessa pubblicazione, già immessi precedentemente nel circuito distributivo,
oppure da una busta o da altro contenitore contenente pubblicazioni varie già
immesse in precedenza nel circuito distributivo, in forma commerciale singola o
accorpata. Rientrano in questa categoria anche le carte da collezione.
La remunerazione
riconosciuta alla rete per l’attività di vendita è calcolata sulla base del
prezzo di copertina defiscalizzato di cessione al pubblico dei prodotti
editoriali. La quota di defiscalizzazione del prezzo è definita fra le Parti
con protocollo separato, in relazione ai mutamenti legislativi in tema fiscale.
Il soggetto che
effettua la distribuzione locale non deve applicare alcuna percentuale di
defiscalizzazione sul prodotto ridistribuito alla rete di vendita qualora
l’Editore dichiari di aver già assolto l’I.V.A. optando per il sistema di
calcolo dell’imposta sulla base della resa forfetaria conformemente alla
vigente legislazione fiscale.
La remunerazione
è effettuata in misura percentuale, con i seguenti sconti, facendo riferimento alle
tipologie di prodotto di cui all’art. kk:
– per i prodotti
appartenenti alla tipologia A): 19 % sulla base del prezzo defiscalizzato di
cessione al pubblico;
– per i prodotti
appartenenti alla tipologia B): 24 % sulla base del prezzo defiscalizzato di
cessione al pubblico;
– per i prodotti
appartenenti alla tipologia C): 29 % sulla base del prezzo defiscalizzato di
cessione al pubblico.
I prodotti di
cui sopra, qualora privati dall’Editore anche di un solo elemento indicato
nell’art. (Classificazione) saranno soggetti ad un sovrasconto del 5%. Le
pubblicazioni quotidiane non saranno soggette a tale sovrasconto nel caso in
cui non sia esplicitata solamente la periodicità.
Il primo numero
delle pubblicazioni di nuova uscita e le enciclopedie esclusivamente
alfabetiche e composte di soli fascicoli cartacei destinate ad essere rilegate
in volumi, nonché le relative copertine e raccoglitori, saranno soggetti ad uno
sconto supplementare del 5%.
…
Le Aziende
Editoriali praticheranno, inoltre, i seguenti sovrasconti sul prezzo
defiscalizzato nelle occasioni sotto specificate:
– quotidiani
editi il 27 dicembre, sovrasconto dell’8%;
– periodici
settimanali editi nella settimana di Natale, sovrasconto del 6%;
– periodici
quindicinali editi nella seconda quindicina di dicembre e mensili editi nel
mese di dicembre, sovrasconto del 3%.
Le Parti
concordano che per mensili editi nel mese di dicembre si intendono quelli che
riportano, come data commerciale, la dicitura “dicembre”, anche nel caso di
numeri doppi.
I sovrasconti sopra indicati saranno direttamente
accreditati alla consegna del prodotto al quale fanno riferimento, a partire
dal mese di dicembre del terzo anno di applicazione del presente Accordo. Per i
primi due esercizi, relativamente a tali sovrasconti, rimarranno in vigore le
norme previste nell’accordo economico del 1994.
Le Aziende
Editoriali comunicheranno alle Organizzazioni dei Rivenditori i numeri sui
quali verranno applicati gli sconti di cui sopra.
…
Quando
un’Azienda Editoriale fornisce un prodotto con uno o più inserti senza prezzo
di vendita autonomo e avviati separatamente, è riconosciuto, alla rete di
vendita, un sovrasconto in cifra fissa pari a 1,85 centesimi di euro per ogni
inserto compiegato al prodotto venduto.
Nel caso in cui
l’Azienda Editoriale stabilisca un prezzo di vendita del prodotto editoriale
maggiorato in coincidenza con la presenza di uno o più inserti e lo sconto
sull’aumento di prezzo dell’offerta editoriale indivisibile non copra
interamente il sovrasconto di 1,85 centesimi di euro, alla rete di vendita è
riconosciuta la differenza di sconto fino a concorrenza del sovrasconto sopra
definito.
Nel caso in cui invece lo sconto su tale aumento di prezzo
di vendita del prodotto editoriale copra interamente il sovrasconto di 1,85
centesimi di euro, e tale aumento sia inferiore ai 5 euro, alla rete di vendita
è riconosciuta una remunerazione di 0,37 centesimi di euro per ogni inserto
compiegato ad una copia venduta dell’offerta editoriale indivisibile.
Nel caso in cui
l’offerta editoriale indivisibile sia composta da soli quotidiani di norma
venduti in forma autonoma e avviati separatamente al punto vendita, alla rete
di vendita che effettua il compiegamento è riconosciuto un sovrasconto di 1,85
centesimi di euro.
Nel caso in cui
l’offerta editoriale indivisibile sia composta da prodotti con periodicità tra
loro diversa e di norma venduti in forma autonoma e avviati separatamente al
punto vendita, alla rete di vendita che effettua il compiegamento è
riconosciuto un sovrasconto di 0,37 centesimi di euro.
Alla rete di
vendita non è dovuto alcuno sconto supplementare per i prodotti contenenti
inserti giunti già compiegati al Rivenditore.
Alle strutture
di vendita che operano nel regime di ritiro al banco è riconosciuto, infine,
uno sconto supplementare dell’1% sul prezzo defiscalizzato, rispetto agli
sconti sopra definiti.
La distribuzione
del materiale promozionale fornito dall’Azienda Editoriale non è soggetta a
sovrasconto.
Tutte le
remunerazioni, definite nei commi precedenti, sono correlate all’osservanza
delle previsioni normative contenute nel presente articolo.
Le Aziende
Editoriali comunicano alla rete di vendita, con la necessaria tempestività e
chiarezza, le iniziative da attuarsi attraverso buoni sconto o omaggio. Tali
buoni sono richiamati con cadenza settimanale, per il loro accredito.
Il processo di
distribuzione della stampa coinvolge tutti i soggetti della filiera con ruoli e
compiti diversi ma finalizzati al raggiungimento di un obiettivo finale comune.
In questo quadro
l’Azienda Editoriale (Editore) e/o di Distribuzione nazionale svolge i seguenti
compiti:
1. determina la
strategia di posizionamento del prodotto sul mercato, definendo le variabili di
marketing relative all’offerta del prodotto stesso;
2. definisce la
strategia di commercializzazione del prodotto, fissando la politica di
copertura del territorio e la conseguente tiratura;
3. determina
autonomamente la fornitura da inviare in sede locale per soddisfare le esigenze
diffusionali dei singoli punti di vendita, compatibilmente con le esigenze di
economicità dell’Azienda stessa, utilizzando oltre i dati di fornito anche
quelli di resa ove possibile comunicati dall’Impresa di distribuzione locale;
4. fornisce i
prodotti all’Impresa di distribuzione locale o direttamente ai punti di vendita
(in quest’ultimo caso l’Editore svolge i compiti del Distributore Locale).
Nei documenti
scambiati tra Azienda Editoriale e Impresa di distribuzione locale devono
comparire i seguenti elementi:
Gli elementi di
cui sopra vengono messi a disposizione delle parti contraenti e degli
utilizzatori del sito Inforiv, contestualmente all’entrata in vigore
dell’Accordo nazionale.
5. Comunica alla
rete di vendita, direttamente o per tramite del Distributore Locale, eventuali
iniziative editoriali che richiedono la fattiva collaborazione della rete
stessa;
6. provvede
all’addebito ed all’incasso del valore del venduto nei confronti dell’Impresa
di distribuzione locale;
7. effettua
controlli di verifica delle copie rimaste invendute;
8. fornisce ai
Rivenditori, ove disponibili e qualora richiesti, i numeri arretrati delle
pubblicazioni di durata predeterminata, tramite l’Impresa di distribuzione
locale o direttamente al punto vendita.
L’attività di
distribuzione locale, svolta direttamente dagli Editori o dai Distributori
Locali incaricati, dovrà essere eseguita secondo i principi e con le modalità
di seguito indicate:
1.
assicurando la migliore diffusione dei prodotti, anche attraverso autonomi
interventi durante il periodo di vendita del prodotto stesso, in modo da
massimizzare le vendite e contenere il numero delle copie invendute ed
ottimizzare i punti di vendita esauriti, coerentemente con le indicazioni
editoriali di commercializzazione, tenuto anche conto dei dati storici e
statistici del singolo punto vendita;
2.
emettendo la bolla di consegna con il dettaglio dei prodotti editoriali che
vengono forniti al singolo Rivenditore indicando:
– numero: per i
quotidiani potrà essere utilizzata la data, per i periodici il numero;
– titolo e, ove
presente, il sottotitolo: il titolo andrà inserito nella prima riga, il
sottotitolo nella seconda;
– fornito: copie
fornite;
– prezzo lordo:
il prezzo di vendita al pubblico (6 caratteri);
– prezzo netto
di cessione al Rivenditore (8 caratteri comprensivi di 4 decimali);
– prezzo netto
della pubblicazione chiamata in resa;
– copie rese:
copie che il Rivenditore rende;
– fornito
precedente: copie fornite del numero precedente;
– periodicità
(Q-S-M-A), variazione prezzo (+ o -), classificazione (categoria A, B e C),
defiscalizzazione e sconto (unico carattere che individui anche eventuali
sovrasconti).
– numero/data delle copie richiamate in resa;
– codice identificativo della pubblicazione. Il massimo spazio da dedicare a quest’informazione è di 9 caratteri (ISSN + variante prodotto);
– prezzo netto della pubblicazione chiamata in resa;
– titolo/sottotitolo (vedi punto 2);
– copie rese: copie che il Rivenditore rende;
– prezzo lordo: si riferisce alla pubblicazione chiamata in resa.
3. Provvedendo al trasporto dei prodotti – di norma in forma assemblata – e al ritiro delle copie invendute ai punti di vendita organizzando in via del tutto autonoma i servizi di trasporto, franco punto vendita, fatte salve le consuetudini in atto determinate da elementi oggettivi di difficoltà di accesso. Tale attività è svolta in modo da garantire la compatibilità territoriale della consegna dei prodotti editoriali quotidiani e periodici ai Rivenditori secondo il calendario di uscita delle pubblicazioni predisposto dall’Editore ed in tempi ottimali per la vendita, con impegno professionale adeguato, assicurando comunque, in accordo con l’Editore, la distribuzione e la consegna dei prodotti ai punti di vendita anche in situazioni di emergenza e straordinarietà. Sono confermate le situazioni in atto di ritiro al banco delle pubblicazioni da parte dei Rivenditori, salvo richieste di introduzione del servizio franco punto di vendita presentate da almeno tre quarti delle Rivendite operanti nella piazza e/o dall’Azienda che svolge l’attività di distribuzione locale per le quali, in entrambi i casi, vi sia parere favorevole della Commissione di cui all’art. xy. Le strutture locali delle Organizzazioni firmatarie del presente Accordo rappresentano al soggetto che svolge l’attività di distribuzione le esigenze della rete di vendita in merito agli orari di consegna dei prodotti, al fine di ottimizzare il servizio; la Rivendita non è tenuta a corrispondere al soggetto che svolge l’attività di distribuzione alcun compenso qualora non sussistano consuetudini determinate da oggettive difficoltà di accesso al punto vendita medesimo legate allo svolgimento del servizio di trasporto delle pubblicazioni o qualora il soggetto che svolge l’attività di distribuzione non presti servizi non specificatamente previsti come a suo carico nel presente Accordo;
4. eseguendo giornalmente il conteggio delle copie invendute, restituite da tutti i punti di vendita verificandone la consistenza nonché l’integrità indicandone il relativo valore in estratto conto;
5. rendendo disponibili all’Editore con la massima tempestività i dati di distribuzione, di vendita e di resa relativi alle testate dello stesso Editore sia in forma complessiva che per singolo punto di vendita, a livello di singola uscita;
6. effettuando rilevamenti, in collaborazione con la rete di vendita;
7. effettuando la consegna, ai punti di vendita, del materiale espositivo e del materiale informativo inerente eventuali iniziative editoriali che richiedono la collaborazione della rete di vendita;
8. assicurando la tempestiva comunicazione scritta di eventuali iniziative editoriali che richiedano la collaborazione della rete di vendita, utilizzando la bolla di consegna;
9. emettendo il documento di richiamo resa nei tempi indicati nell’ultimo comma del presente articolo, con i necessari elementi previsti al precedente n. 2;
10. richiamando in resa per almeno due volte successive, a distanza di dieci giorni, il prodotto che ha cessato la pubblicazione;
11. emettendo estratto conto per i prodotti consegnati, accreditando le copie di resa restituite nei tempi e nei modi definiti nel presente Accordo;
12. fornendo documentazione contabile distinta per i prodotti normati dal presente Accordo, nonché esponendo nell’estratto conto in forma separata e distinta gli importi relativi ai prodotti non normati dal presente Accordo;
13. informando in tempo utile i Rivenditori soggetti ad eventuale sospensione delle forniture delle pubblicazioni, motivandone le ragioni;
14. consentendo, in caso di sospensione delle forniture di prodotto editoriale, la resa delle pubblicazioni via via scadute durante il periodo di sospensione;
15. consentendo, in caso di interruzione definitiva del rapporto commerciale con il soggetto che svolge l’attività di distribuzione locale, la resa totale del prodotto giacente non scaduto, con le modalità stabilite dal soggetto che svolge l’attività di distribuzione;
16. fornendo mensilmente, se richiesto dalla singola Rivendita di volta in volta per giustificati motivi, documentazione contabile che consenta un adeguato riscontro delle pubblicazioni in pagamento differito giacenti presso il punto vendita.
Il
punto di vendita (Rivenditore) svolge i seguenti compiti:
1. riceve e mette in vendita al dettaglio tutti i prodotti forniti esclusivamente dall’Azienda Editoriale o dalla Impresa di distribuzione locale incaricata dalla stessa con la tempestività, la continuità e l’impegno professionale adeguati per favorire lo sviluppo della loro diffusione, assicurando nella vendita parità di trattamento alle diverse testate;
2. comunica al soggetto che svolge l’attività di distribuzione locale, subito dopo il ricevimento, le copie danneggiate o prive di supporti integrativi o altri beni allegati, che restituirà con comunicazione nel documento di richiamo resa del giorno successivo, tenendo separato tale prodotto dalla resa del numero precedente;
3. assicura la migliore diffusione dei prodotti;
4. effettua, ove indicato, le necessarie operazioni di compiegatura o abbinamento di componenti di prodotto editoriale che siano stati consegnati separatamente al punto vendita, in modo da presentare al consumatore l’offerta di prodotto prestabilita, con le modalità e la remunerazione di cui all’art. xy;
5. restituisce il prodotto rimasto invenduto – di norma in forma assemblata –, completo di supporti integrativi o altri beni allegati, esclusivamente a seguito del documento di richiamo resa predisposto dal soggetto che esercita l’attività di distribuzione, compilandolo puntualmente e correttamente secondo i criteri contenuti nel presente articolo; residui di copie eventualmente dimenticate e non restituite per errore al momento del loro richiamo in resa saranno accettate eccezionalmente, e nel caso in cui non siano intervenuti più richiami resa, solo con il numero successivo;
6. fornisce i dati di giacenza dei prodotti in corso di vendita;
7. paga i prodotti al soggetto che svolge l’attività di distribuzione locale, nei modi e nei termini previsti nel presente Accordo, prestando idonee garanzie che tengano conto delle caratteristiche – eventualmente sopravvenute – di solvibilità del punto di vendita e siano rapportate alla valenza temporale di verifica dell’avvenuto pagamento dei prodotti editoriali e alle modalità dello stesso;
8. garantisce il massimo della visibilità al prodotto editoriale sia attraverso l’esposizione del prodotto stesso che del materiale espositivo;
9. riserva gli spazi espositivi della struttura di vendita esclusivamente alle pubblicazioni, in coerenza con le normative vigenti;
10. non attua forme di commercializzazione dei prodotti difformemente dalle norme previste dal presente Accordo né dà in lettura a nessun titolo e per nessun motivo le pubblicazioni poste in vendita.
Le Organizzazioni firmatarie del presente Accordo, al fine di stabilire un più organico raccordo tra le fasi della distribuzione e della vendita, si impegnano a promuovere forme di consultazione, nell’ambito della Commissione di cui all’art. xy, che consentano alle Organizzazioni dei Rivenditori di esprimere pareri e formulare richieste che – sulla base di documentate rilevazioni – si propongano di armonizzare i programmi elaborati dalle singole Aziende Editoriali con la potenzialità effettiva del mercato attraverso l’ottimizzazione delle forniture.
Le Parti sottolineano la necessità di accelerare il processo di informatizzazione della rete di vendita al fine di rendere più agevole il processo di distribuzione e vendita della stampa. A tal fine le Parti si impegnano ad individuare le modalità attraverso le quali procedere tempestivamente alla informatizzazione della rete di vendita.
Le Organizzazioni firmatarie del presente Accordo potranno formulare proposte in relazione alle forme tecniche più efficaci per assicurare l’adempimento, da parte delle Rivendite, di quanto previsto al precedente punto 7 in relazione alla prestazione delle garanzie.
Le Organizzazioni locali dei rivenditori e le Imprese di distribuzione locale della stampa possono raggiungere intese riguardanti la raccolta delle quote sindacali e la diffusione di comunicazioni presso la rete di vendita osservando criteri di imparzialità tra le sigle sindacali.
La distribuzione alle Rivendite di comunicazioni di carattere sindacale, che non devono essere in busta chiusa, può essere effettuata dalle strutture – messe a disposizione dal Distributore Locale e sostenute dagli Editori – dedicate alla veicolazione del prodotto editoriale in edicola, sempre che il messaggio contenuto non si ponga in contrasto con i diritti e gli interessi delle Aziende Editoriali e di distribuzione.
La permanenza dei prodotti presso i punti di vendita segue i seguenti criteri:
l i prodotti sino alla periodicità di bimestrale devono essere richiamati in resa all’uscita del numero successivo. In mancanza dell’uscita del numero successivo il richiamo resa deve avvenire:
Il termine di cui sopra relativo al prodotto settimanale, quindicinale e mensile viene elevato rispettivamente al quindicesimo, al trentesimo e al sessantesimo giorno dalla data di distribuzione nel caso di numero doppio programmato o per ritardo nell’attività produttiva, comunicato tempestivamente alla rete di vendita, fermo restando l’obbligo di richiamo in resa con il numero successivo. Ai fini della identificazione della periodicità, per le pubblicazioni con periodicità mensile si intende un prodotto editoriale periodico che immetta nel circuito distributivo almeno 10 numeri all’anno.
L’editore dovrà comunque richiamare tali inserti entro 60 giorni dalla consegna.
Decorsi tutti i termini di richiamo in resa di cui al presente articolo, il punto di vendita comunicherà al soggetto che effettua la distribuzione locale la presenza in edicola delle copie giacenti e non richiamate. Entro quattro giorni dal ricevimento della comunicazione il soggetto che effettua la distribuzione locale provvederà al relativo richiamo in resa.
Fermo restando il principio sancito dal punto 5 dell’art. g/a nella parte relativa ai compiti del rivenditore, in nessun caso il rivenditore può effettuare la resa prima del termine di permanenza del prodotto editoriale. Tale possibilità è prevista solo in caso di richiamo in resa anticipato da parte del soggetto che svolge l’attività di distribuzione o dietro richiesta dell’editore.
Le Parti ritengono che le modalità di esecuzione del processo distributivo di cui all’art. xy corrispondono alle comuni esigenze dei comparti della filiera distributiva; a tal fine, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti firmatarie si impegnano a valutare congiuntamente la coerenza tra i principi espressi nella nuova disciplina e la prassi in vigore anche a livello locale.
Le Parti ritengono che costituisce grave violazione degli accordi sulla distribuzione delle pubblicazioni la prassi diffusa fra alcune rivendite di porre in resa i prodotti editoriali prima del termine di permanenza concordato e sempre in assenza del richiamo resa da parte del soggetto che svolge l’attività di distribuzione locale, sottolineando gli effetti negativi che la resa anticipata produce sull’economia degli editori e di tutta la filiera distributiva.
Tanto premesso, le parti effettueranno un’attenta analisi delle cause di tale fenomeno presso due o più aree test in modo da identificare opportune soluzioni dissuasive.
Il prodotto, di norma, deve essere pagato contestualmente alla consegna, con le modalità ed entro i termini pattuiti tra il soggetto che effettua l’attività di distribuzione locale e la Rivendita, scomputando l’equivalente delle copie invendute e documentate come rese.
Nel caso di estratto conto emesso dal soggetto che effettua l’attività di distribuzione locale, comprensivo di più giorni di fornitura, fermo restando quanto sancito al comma precedente, lo stesso deve contenere il valore delle copie fornite nei giorni del periodo di riferimento e lo scomputo dell’equivalente delle copie invendute e documentate come rese, riferite agli stessi giorni del periodo corrispondente di fornitura.
I prodotti con periodicità uguale o superiore al bimestrale, gli inserti di cui ai numeri 1. 2. 3. dell’art. G/B per i quali l’Editore richieda un tempo superiore di permanenza rispetto a quello indicato nell’articolo G, nonché i prodotti appartenenti alle lettere B e C di cui all’art. xy (classificazione dei prodotti editoriali quotidiani e periodici), sono pagati al ritiro della resa.
Una permanenza straordinaria degli inserti di cui ai numeri 1. 2. dell’art. G/B può essere concordata con le OO.SS. dei rivenditori. In tal caso caso l’importo relativo alle forniture di tali inserti verrà addebitato nel primo estratto conto utile.
La prima fornitura delle figurine, dei relativi album, delle carte da collezione e degli eventuali raccoglitori è pagata al ritiro della resa. Eventuali rifornimenti saranno pagati contestualmente alla consegna.
La durata di vigenza del contratto è di quattro anni. Al termine del secondo anno di vigenza le Parti contraenti si riuniranno per verificare se ci siano delle attività richieste dalle aziende editoriali alla rete di vendita non previste dagli accordi.
Alla scadenza il contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno ove non sia stato disdettato da una delle due parti contraenti con lettera raccomandata e con preavviso di sei mesi.
Durante il periodo di vigenza del presente accordo le parti potranno addivenire ad intese dirette ad integrare o a modificare parte della normativa.
La decorrenza del presente accordo è a far data dal……., ove nel testo del medesimo non sia stata espressamente prevista altra data. Dalla data di decorrenza si intendono decaduti tutti gli accordi precedenti, in contrasto con le normative del presente testo e con il D.Lgs. 170/01.
Verrà illustrato l’avanzamento delle trattative sugli ultimi articoli:
Una volta sottoscritti questi documenti, il testo completo
del nuovo Accordo Nazionale verrà sottoposto all’Antitrust che entro 180 giorni
dovrà dare il suo parere e, se non ci sono contrordini, lo stesso entrerà in
vigore.