Da questo numero inizia la collaborazione con il “pool degli avvocati” che vi abbiamo presentato nel numero scorso. A ogni lettera, in funzione della sua provenienza, darà risposta il legale

territorialmente competente.

 

Astrid Dalla Rovere
Risponde Astrid Dalla Rovere

consulente legale per le strutture SNAG

della Lombardia, Veneto e Trentino

 

Le spese di portatura non vanno richieste e le garanzie hanno un termine

 

G.F. della provincia di Padova chiede se l’Accordo di fornitura con il suo distributore può prevedere un rimborso forfettario giornaliero per la portatura e una garanzia per la copertura delle forniture.

 

Preliminarmente si coglie l’occasione per ribadire la posizione delle Associazioni di categoria in merito agli Accordi fornitura e quindi che: lo SNAG-Confcommercio ha già espresso, nella seduta della Commissione del 24 settembre 1998 confermata poi in quelle successive, che: “i contratti di natura garantistica economica, richiesti da alcuni Distributori Locali, sono impropri e non accettabili” e dall’altro che, nella medesima seduta, la stessa FIEG pur dichiarando che ritiene accettabile che in sede locale vengano stipulate convenzioni tra gli operatori della diffusione, ha precisato “che ciò debba essere fatto tenendo presente che il contenuto delle intese non contrasti con gli obiettivi delle parti e non comporti violazione di norme vigenti o del disposto del citato Accordo Nazionale”.

Nello specifico del caso, l’art. 2.4 dell’Accordo di fornitura citato che prevede un rimborso forfettario giornaliero per il servizio di portatura, è illegittimo rappresentando un costo aggiuntivo in violazione dell’art. 6 dell’Accordo Nazionale che prevede che: “Le Aziende editoriali aderenti alla FIEG si impegnano …ad effettuare direttamente o tramite le imprese di distribuzione locale, il servizio di portatura…” e ciò senza costi aggiuntivi per la rivendita che sarebbero stati, altrimenti, previsti.

Per quanto concerne l’art. 2.5, e quindi la richiesta del distributore locale mirata a ottenere una forma di garanzia di natura economica a copertura delle forniture, questa è da considerarsi legittima solo a due condizioni:

1) che sia temporalmente determinata e comunque non superiore a otto mesi dalla data del rilascio;

2) che l’entità della garanzia richiesta non sia superiore all’importo complessivo di tre settimane di fatturato netto (nell’ipotesi in cui l’edicola sia di nuova attivazione e non si disponga di uno storico, il calcolo dovrà essere presuntivo).

Ne deriva che, decorso il periodo temporale, nei limiti sopra indicati, e accertata la puntualità e regolarità dei pagamenti da parte del punto vendita, l’importo garantito dovrà essere restituito al rivenditore (principio confermato nella Determinazione della Commissione del  24.09.98 e nella riunione del 30.06.99 e richiamato in Azienda Edicola n. 5 Anno XVIII, p. Ott./Nov. 2004, p. 62).

 

P. B. della provincia di Padova chiede come può risolvere un contratto con la sua agenzia di distribuzione che prevede la corresponsione di un contributo spese giornaliero di e 15,00 poi ridotto a e 8,00.

 

In merito, si richiama quanto già sopra espresso e, quindi, che i contratti di natura garantistica economica che vengono richiesti da alcuni Distributori Locali sono di per sé non accettabili, divenendo illegittimi qualora contengano previsioni che comportano la violazione dell’Accordo Nazionale.

 

Per tale ragione,  è opportuno  che i rivenditori, prima di sottoscrivere Accordi di fornitura con i distributori, chiedano preventivamente un parere all’Associazione di categoria, evitando così di trovarsi obbligati a prestazioni eccessivamente onerose, oltre che illegittime nei confronti degli stessi.

Nonostante l’Accordo Nazionale preveda che il rivenditore non debba pagare alcun costo aggiuntivo, il rivenditore P.B. ha sottoscritto un contratto con il suo distributore riconoscendogli un contributo spese giornaliero. Quindi, nonostante il contratto sia per legge vincolante fra le parti, la previsione del predetto contributo spese è illegittima in quanto violativa dell’Accordo Nazionale.

A questo punto, è certamente diritto del rivenditore quello di fare accertare avanti alla Commissione la predetta illegittimità ma, in considerazione del fatto che, nel processo così instaurato, il contraddittore sarebbe comunque l’editore e non il distributore, allora, più opportuno ed efficace, anche alla luce del caso sopra esposto, sarebbe quello di chiedere l’intervento dell’Associazione di categoria al fine di garantire, nei confronti di una poco ortodossa prassi invalsa dal distributore, il rispetto, da parte di quest’ultimo dell’Accordo Nazionale.

 

Dario Devitofranceschi
Risponde Dario Devitofranceschi

consulente legale per le strutture SNAG di Liguria, Piemonte, Umbria, Marche e Lazio

 

Mancati pagamenti

 

L. C. di Cavi di Lavagna (GE), a  causa di una seria malattia, ha dato in gestione la sua edicola a una collega con contratto stipulato dal  notaio per il periodo  marzo / dicembre. Avendo successivamente bisogno di altre cure, ha prolungato il contratto (redatto in forma privata) da gennaio a  maggio 2004. Al suo ritorno in edicola (1 giugno 2004) si è trovato con pagamenti non effettuati da chi lo aveva sostituito. Chiede come deve comportarsi anche perché ci sono state velate minacce da parte dell'inadempiente.

 

Il conferimento in gestione di un esercizio commerciale configura, in senso tecnico, un affitto di azienda. Detto contratto deve essere stipulato davanti a notaio ed il contenuto è liberamente determinato dalle parti contraenti. Ne consegue che, con riferimento al caso da lei prospettato, si dovrà fare riferimento alle singole clausole contenute nel contratto stipulato davanti al notaio ed alle successive integrazioni.

In generale, deve osservarsi tuttavia che, ai sensi dell’art. 2558 c.c., se non è pattuito diversamente, l’affittuario subentra nei contratti per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale. Quindi, in mancanza di difforme pattuizione, l’affittuario dell’azienda dovrebbe essere subentrato (per la durata dell’affidamento in gestione) sia nel contratto di locazione che nei vari contratti di somministrazione (es. fornitura energia elettrica) e quindi sarebbe direttamente responsabile per eventuali mancati pagamenti. L’affittuario, essendo subentrato nella gestione dell’impresa, dovrebbe altresì farsi carico dei costi derivanti dal pagamento del TOSAP e dei rifiuti. Quanto alla mancata manutenzione dell’edicola, si precisa che l’affittuario è di regola tenuto a restituire la cosa nello stato di fatto in cui l’ha ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo dovuti all’uso della medesima in conformità al contratto. Per ulteriori approfondimenti le ricordo che la tematica dell’affidamento in gestione di un’edicola è già stato affrontato in questa rubrica nei numeri 6/2003 e 2-3-5/2004.

 

Antonio Di Biase
Risponde Antonio Di Biase

consulente legale per le strutture SNAG

di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

I lavori di asfaltatura impediscono la vendita di giornali

 

V. C. di Policoro (MT) si è ritrovato con i lavori di rifacimento all’asfalto stradale antistante l’edicola che hanno, di fatto, chiuso tutte le entrate per la clientela. Da quel giorno riceve la merce senza poterla vendere. Chiede se ci sono i presupposti per un’azione legale verso il comune o la ditta appaltatrice.

 

Nel caso prospettato si può ipotizzare la violazione del principio in base al quale chi esegue un’opera pubblica (tale essendo, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 327/2001, la realizzazione degli interventi necessari per l’utilizzazione di beni, tra i quali si possono ricomprendere anche i lavori di rifacimento dell’asfalto stradale) è tenuto a indennizzare i singoli proprietari che da quella esecuzione abbiano subito dei pregiudizi (Cass., sentenze nn. 10163/2003; 9926/2001; 4790/2001; 7590/2001;  15305/2000; 7210/1998; 11080/1996. Si veda anche l’art. 44 del D.P.R. 327/2001).

Ritengo quindi possibile esperire un’azione legale nei confronti del Comune al fine di ottenere un equo indennizzo per il pregiudizio subito.

Tale indennizzo, infatti, che si basa su un principio pubblicistico di giustizia distributiva ed è volto a ristorare il pregiudizio effettivo e attuale subito a causa dell’esecuzione di un’opera pubblica, è dovuto anche nel caso di attività lecita della Pubblica Amministrazione.

Va poi detto che, nel caso in cui sia ravvisabile una colpa del Comune e/o della ditta appaltatrice (che abbia, per esempio, prolungato i lavori oltre il termine previsto) è possibile agire per ottenere un pieno risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2043 c.c. È necessario però, in questo caso, fornire la prova specifica dell’esistenza di una condotta colposa del Comune e/o della ditta appaltatrice.

 

Distanza violata

 

Massimo di Alcamo (TP), a seguito dell’apertura di una cartolibreria-edicola a 320 m. di distanza dalla sua si è rivolto - tramite avvocato - al suo Comune per avere chiarimenti, visto che esiste un decreto della Regione Sicilia del 13/11/2003   nel quale si dice che la distanza minima fra due edicole non deve essere inferiore a 350 mt, ma il Comune gli ha risposto che la distanza non è un parametro essenziale citando una sentenza del TAR di Palermo sez. II-532-8 aprile 1997, un parere del CGA per la Regione Sicilia del 18/02/2003 (che parla di distanza fra ottici!!!) e una sentenza del CGA n. 267-14/08/1995. Chiede a chi si deve rivolgere per far valere i suoi diritti.

 

Per quanto riguarda la distanza tra punti vendita, mi sembra che il D.Ass. Sicilia del 13-11-2002 parli chiaro, indicando, all’art. 9 co. 2, due parametri concorrenti cui devono attenersi i Comuni in sede di redazione dei piani di localizzazione. Tra questi parametri vi è l’obbligo di rispettare una distanza minima tra i singoli punti vendita, sia esclusivi che non esclusivi, non inferiore a 350 metri.

Purtroppo per il nostro lettore, però, poiché l’apertura della cartolibreria-edicola è avvenuta in data 08/08/2004, devo ritenere che sia decorso il termine decadenziale di 60 giorni previsto per impugnare l’autorizzazione comunale all’apertura di tale punto vendita.

L’unica possibilità che rimane sarebbe tentare un’azione risarcitoria (2043 c.c.) che, secondo una parte della giurisprudenza, è esperibile anche nel caso in cui il provvedimento lesivo sia divenuto definitivo. Sarebbe altresì interessante che il lettore mi inviasse il parere del CGA del 18/02/2003, che potrebbe fornire un’interpretazione del citato decreto. Sa, accanto alle previsioni normative, è sempre necessario analizzare l’interpretazione che di queste ne fornisce la giurisprudenza!

 

I guai provocati da un contratto di affitto non registrato

 

Franco di Palermo ha fatto un contratto di affitto per l’azienda sotto forma di scrittura privata che purtroppo non è stato regolarmente registrato poiché di breve durata (2 anni - come periodo di prova). Ha percepito la somma corrispondente alla merce esistente al momento del contratto inventariata e una cifra forfettaria quale cauzione per danni e mancati pagamenti, lasciando tutto a nome suo, pagando regolarmente tutto: tasse, contributi, IVA, etc. Otto mesi prima della scadenza del contratto il gestore si è rifiutato di pagare l’affitto pattuito, affermando che gli incassi sono diminuiti di molto e intende recuperare, in anticipo, l’importo della cauzione prima della consegna delle chiavi. Vista la situazione, il lettore chiede come comportarsi.

La mancata registrazione del contratto di affitto non impedisce la esperibilità dell’azione civile per ottenere il pagamento dei canoni.

In particolare lei potrà agire attraverso un procedimento ingiuntivo (oltre che per mezzo di un ordinario giudizio di cognizione) e ottenere così la condanna al pagamento dei canoni maturati.

In occasione della registrazione del provvedimento giudiziario dovrà però provvedere al pagamento dell’imposta di registro del contratto di affitto maggiorata delle relative sanzioni.

 

Vendere all’interno o all’esterno?

 

C. Pasimeni di Mesagne in provincia di Brindisi ha vinto un bando pubblico per l’installazione di un chiosco ma l’ufficio urbanistico non gli ha approvato il progetto perché  vogliono obbligarlo a vendere solo all’esterno del chiosco. Sulla delibera del bando in merito alla superficie di vendita è scritto: "Tale superficie deve svilupparsi verso l’interno del chiosco con zone di vendita a filo con la struttura”. Chiede se sia corretto obbligarlo in tal senso.

 

Per quel che riguarda l’installazione di un chiosco, il progetto deve essere redatto in conformità con le prescrizioni urbanistiche, sì che appare possibile che il competente Ufficio urbanistico non approvi lo stesso.

Dall’estratto del bando pubblico, sembrerebbe desumersi che la vendita debba avvenire esclusivamente nella parte esterna della struttura. Per una approfondita disamina della questione ritengo però necessario che vada esaminato l’intero testo del bando.

 

Da dove partire con la misurazione

 

A. P. di Catania deve trasferire la sua edicola in quanto non più in grado di coprire le spese e pagare l’affitto. Il trasferimento previsto è nelle stessa municipalità che però ha respinto la sua domanda perché secondo la perizia fatta dai vigili non esiste la distanza minima che è di 350 m. Fatta eseguire una misurazione da un ingegnere che, rispettando il codice della strada, ha rilevato una distanza che corrisponde a 367 m. si è vista respinta nuovamente la richiesta in quanto, secondo i vigili, la misurazione deve avvenire dalla mezzeria della strada. Chiede di sapere come comportarsi.

 

Per misurare la distanza tra due esercizi commerciali va utilizzato il seguente criterio: si parte dall’uscita dell’esercizio commerciale di riferimento e, seguendo il percorso pedonale più breve, purché agevole e di minor disagio per il pedone, si arriva alla mezzeria della strada; si segue poi la linea di mezzeria sino ad arrivare di fronte al secondo esercizio commerciale di riferimento e si traccia una linea perpendicolare fino a tale secondo esercizio.

 

Irene Romoli
Risponde Irene Romoli

consulente legale per le strutture SNAG della Valle D’Aosta, Friuli-Venezia  Giulia, Emilia, Toscana

 

Come ottenere i periodici necessari

 

D.V. di Marina di Carrara (MS) vuole sapere quali vie intraprendere, a parte quelle legali, per avere da uno dei suoi distributori i periodici necessari per continuare ad accontentare i suoi clienti affinché non vadano altrove ad acquistarli. Chiede inoltre se è possibile scegliere il distributore a cui rivolgersi.

 

Tra gli impegni assunti dalle Aziende editoriali, ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici, vi è quello di fornire ai rivenditori il numero di copie necessario a soddisfare le esigenze diffusionali dei singoli punti vendita, senza con ciò trascurare l’esigenza di contenere i costi e la resa in limiti compatibili. Al fine di provvedere all’irrogazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni all’Accordo Nazionale, esiste un apposito organo monocratico, il cui funzionamento è disciplinato dall’art. 12 dell’Accordo Nazionale. Quanto alla possibilità di scelta del distributore, la situazione attuale non lo consente.

 

La ragione e i disservizi

 

D.C. di Ravenna lamenta il fatto che per la seconda volta, negli ultimi due mesi, il distributore locale non gli accrediti la resa illustrati di un determinato giorno (674 euro la prima volta, 632 euro la seconda). Precisa che l’estratto conto è settimanale, con arrivo al mercoledì e addebito il venerdì successivo e che l’omissione di cui sopra è palesemente dovuta all’errore della distribuzione.  Al suo rifiuto di pagare il RID, il distributore locale gli impone di pagare ugualmente l’importo maggiorato, salvo accredito nell’e.c. successivo, sostenendo che il rivenditore è agevolato dal fatto che paga la fornitura settimanale in maniera posticipata.

 

Il sistema di accredito previsto in genere, dagli estratti conto, è strutturato in maniera tale da agevolare i rapporti tra le parti sotto l’aspetto dei pagamenti, che vedono appunto la predisposizione di un conto controllato da entrambi i soggetti il cui fondamento viene riscontrato nell’istituto della compensazione, in base al quale si effettuano via via storni reciproci tra il dare e l’avere. Pur non essendo giustificato l’errore del distributore, pare d’altra parte plausibile la richiesta di attendere l’accredito nel successivo e.c., poiché in caso contrario ciò comporterebbe eccessivi oneri in capo al distributore nella gestione della contabilità. Piuttosto, qualora tali errori dovessero divenire troppo frequenti, il disservizio del distributore potrebbe divenire oggetto di informativa nei confronti del sindacato di zona, al quale potrebbe rivolgersi per vedere tutelata la propria posizione.

 

Per avere un’area del suolo pubblico?

 

C. C. scrive da Massa di possedere da 15 anni un piccolo chiosco edicola che si trova su un terreno privato che appartiene al vecchio proprietario dal quale ha comperato la licenza. Alla fine del 1999 ha fatto domanda al comune per ottenere un ‘area del suolo pubblico’  avendo intenzione di ampliare il chiosco, cosa impossibile nella situazione attuale. Ricevuto il “nulla osta all’utilizzo dell’area pubblica”, il progetto non è stato approvato per “Contrasto con la destinazione di zona, in parte sede stradale di fatto in contrasto con l’art. 4 L.28.01.77 n. 102”. Da tre anni aspetta la soluzione del suo problema che sembra irrisolvibile perché non ci sono altre aree pubbliche disponibili. Chiede cosa fare.

 

Purtroppo il Comune ha una relativa autonomia nel predisporre i piani regolatori territoriali: d’altra parte, mi sembra di capire che nel suo caso il progetto abbia escluso, in quella porzione territoriale, la predisposizione di un’attività commerciale, consistente in un punto vendita esclusivo. È peraltro da tenere in considerazione che la predisposizione di piani di localizzazione della vendita di quotidiani e periodici, ai sensi del D. Lgs. 170/2001, prevede anche l’ipotesi del trasferimento di autorizzazioni preesistenti, la cui trattazione deve avvenire con priorità rispetto alle altre questioni.

Nulla toglie dunque che il permesso possa essere concesso in altra zona.

 

Da un anno senza fornitura di giornali

 

M. R. di Parma, causa problemi di natura familiare, a partire dalla seconda metà dell’anno 2001 si è trovato in grosse difficoltà a pagare puntualmente le forniture dei giornali. I problemi sono continuati per tutto il 2002 e i primi mesi del 2003 quando, a seguito di un ritardo prolungato nel pagamento, l’agenzia di distribuzione ha sospeso definitivamente le forniture salvo il rilascio di fideiussione bancaria (10.000 euro) che il lettore non è stato in grado di rilasciare. Da un anno senza fornitura di giornali chiede:

1. l’entità della garanzia è eccessiva?

2. Una garanzia di tipo assicurativo può sostituire quella bancaria?

3. L’agenzia ha il diritto di mandare i suoi impiegati a ritirare le copie dei quotidiani e riviste presso l’edicola?

4. Se non vi sono motivi di carattere economico, il mancato rilascio della garanzia legittima comunque la sospensione a tempo indeterminato delle forniture?

 

1. La fideiussione è una garanzia personale prevista all’art. 1936 c.c. che, richiesta dai distributori al fine di ottenere, appunto, una garanzia rispetto ai pagamenti dovuti dalle rivendite, ha validità massima otto mesi dall’inizio del rapporto, al termine dei quali, constatata la regolarità e correttezza dei pagamenti, deve essere revocata. Viene applicata alle rivendite con cui si instaurano nuovi rapporti, ed è calcolata su una base di 21 giorni di fornitura, e può essere bancaria o assicurativa. Essa è stata predisposta con delibera del 30 giugno 1999 dalla Commissione Nazionale art. 5 dell’Accordo Nazionale, che peraltro non specifica la tipologia di fideiussione da impiegarsi.

2. Innanzitutto occorre precisare che la sospensione della fornitura di quotidiani e periodici da parte del distributore al punto vendita non può essere effettuata in caso di mancato pagamento di addebiti non concordati e non riconducibili alla vendita delle pubblicazioni.

Nel caso di sospensione di fornitura, l’art. 7 punto 2 dell’Accordo Nazionale prevede che l’editore o il distributore per suo conto, provveda al ritiro della resa effettiva relativa alle pubblicazioni consegnate.

3. La delibera di cui al punto 1 chiarisce che le convenzioni stipulate a fini di garanzia sono da ritenersi conformi alle norme dell’Accordo Nazionale, quindi l’obbligo del loro rilascio da parte del legislatore deve ritenersi legittimo.