Da questo numero inizia la
collaborazione con il “pool degli avvocati” che vi abbiamo presentato nel
numero scorso. A ogni lettera, in funzione della sua provenienza, darà risposta
il legale
territorialmente competente.

consulente
legale per le strutture SNAG
della
Lombardia, Veneto e Trentino
G.F. della provincia di Padova chiede se l’Accordo di fornitura con il suo distributore può prevedere un rimborso forfettario giornaliero per la portatura e una garanzia per la copertura delle forniture.
Preliminarmente
si coglie l’occasione per ribadire la posizione delle Associazioni di categoria
in merito agli Accordi fornitura e quindi che: lo SNAG-Confcommercio ha già
espresso, nella seduta della Commissione del 24 settembre 1998 confermata poi
in quelle successive, che: “i contratti di natura garantistica economica,
richiesti da alcuni Distributori Locali, sono impropri e non accettabili”
e dall’altro che, nella medesima seduta, la stessa FIEG pur dichiarando che
ritiene accettabile che in sede locale vengano stipulate convenzioni tra gli
operatori della diffusione, ha precisato “che ciò debba essere fatto tenendo
presente che il contenuto delle intese non contrasti con gli obiettivi delle
parti e non comporti violazione di norme vigenti o del disposto del citato
Accordo Nazionale”.
Nello specifico
del caso, l’art. 2.4 dell’Accordo di fornitura citato che prevede un rimborso
forfettario giornaliero per il servizio di portatura, è illegittimo
rappresentando un costo aggiuntivo in violazione dell’art. 6 dell’Accordo
Nazionale che prevede che: “Le Aziende editoriali aderenti alla FIEG si
impegnano …ad effettuare direttamente o tramite le imprese di distribuzione locale,
il servizio di portatura…” e ciò senza costi aggiuntivi per la rivendita che
sarebbero stati, altrimenti, previsti.
Per quanto
concerne l’art. 2.5, e quindi la richiesta del distributore locale mirata a
ottenere una forma di garanzia di natura economica a copertura delle forniture,
questa è da considerarsi legittima solo a due condizioni:
1) che sia
temporalmente determinata e comunque non superiore a otto mesi dalla data del
rilascio;
2) che l’entità
della garanzia richiesta non sia superiore all’importo complessivo di tre
settimane di fatturato netto (nell’ipotesi in cui l’edicola sia di nuova
attivazione e non si disponga di uno storico, il calcolo dovrà essere
presuntivo).
Ne deriva che,
decorso il periodo temporale, nei limiti sopra indicati, e accertata la
puntualità e regolarità dei pagamenti da parte del punto vendita, l’importo
garantito dovrà essere restituito al rivenditore (principio confermato nella
Determinazione della Commissione del
24.09.98 e nella riunione del 30.06.99 e richiamato in Azienda Edicola
n. 5 Anno XVIII, p. Ott./Nov. 2004, p. 62).
P. B. della provincia di Padova chiede come può risolvere un contratto con la sua agenzia di distribuzione che prevede la corresponsione di un contributo spese giornaliero di e 15,00 poi ridotto a e 8,00.
In merito, si
richiama quanto già sopra espresso e, quindi, che i contratti di natura
garantistica economica che vengono richiesti da alcuni Distributori Locali sono
di per sé non accettabili, divenendo illegittimi qualora contengano previsioni
che comportano la violazione dell’Accordo Nazionale.
Per tale
ragione, è opportuno che i rivenditori, prima di sottoscrivere
Accordi di fornitura con i distributori, chiedano preventivamente un parere
all’Associazione di categoria, evitando così di trovarsi obbligati a
prestazioni eccessivamente onerose, oltre che illegittime nei confronti degli
stessi.
Nonostante
l’Accordo Nazionale preveda che il rivenditore non debba pagare alcun costo
aggiuntivo, il rivenditore P.B. ha sottoscritto un contratto con il suo
distributore riconoscendogli un contributo spese giornaliero. Quindi,
nonostante il contratto sia per legge vincolante fra le parti, la previsione
del predetto contributo spese è illegittima in quanto violativa dell’Accordo
Nazionale.
A questo punto,
è certamente diritto del rivenditore quello di fare accertare avanti alla
Commissione la predetta illegittimità ma, in considerazione del fatto che, nel
processo così instaurato, il contraddittore sarebbe comunque l’editore e non il
distributore, allora, più opportuno ed efficace, anche alla luce del caso sopra
esposto, sarebbe quello di chiedere l’intervento dell’Associazione di
categoria al fine di garantire, nei confronti di una poco ortodossa prassi
invalsa dal distributore, il rispetto, da parte di quest’ultimo dell’Accordo
Nazionale.

consulente
legale per le strutture SNAG di Liguria, Piemonte, Umbria, Marche e Lazio
L. C. di Cavi di Lavagna (GE), a causa di una seria malattia, ha dato in gestione la sua edicola a una collega con contratto stipulato dal notaio per il periodo marzo / dicembre. Avendo successivamente bisogno di altre cure, ha prolungato il contratto (redatto in forma privata) da gennaio a maggio 2004. Al suo ritorno in edicola (1 giugno 2004) si è trovato con pagamenti non effettuati da chi lo aveva sostituito. Chiede come deve comportarsi anche perché ci sono state velate minacce da parte dell'inadempiente.
Il conferimento
in gestione di un esercizio commerciale configura, in senso tecnico, un affitto
di azienda. Detto contratto deve essere stipulato davanti a notaio ed il
contenuto è liberamente determinato dalle parti contraenti. Ne consegue che,
con riferimento al caso da lei prospettato, si dovrà fare riferimento alle singole
clausole contenute nel contratto stipulato davanti al notaio ed alle successive
integrazioni.
In generale,
deve osservarsi tuttavia che, ai sensi dell’art. 2558 c.c., se non è pattuito
diversamente, l’affittuario subentra nei contratti per l’esercizio dell’azienda
stessa che non abbiano carattere personale. Quindi, in mancanza di difforme
pattuizione, l’affittuario dell’azienda dovrebbe essere subentrato (per la
durata dell’affidamento in gestione) sia nel contratto di locazione che nei
vari contratti di somministrazione (es. fornitura energia elettrica) e quindi
sarebbe direttamente responsabile per eventuali mancati pagamenti.
L’affittuario, essendo subentrato nella gestione dell’impresa, dovrebbe altresì
farsi carico dei costi derivanti dal pagamento del TOSAP e dei rifiuti. Quanto
alla mancata manutenzione dell’edicola, si precisa che l’affittuario è di
regola tenuto a restituire la cosa nello stato di fatto in cui l’ha ricevuta,
salvo il deterioramento o il consumo dovuti all’uso della medesima in conformità
al contratto. Per ulteriori approfondimenti le ricordo che la tematica
dell’affidamento in gestione di un’edicola è già stato affrontato in questa
rubrica nei numeri 6/2003 e 2-3-5/2004.

consulente
legale per le strutture SNAG
di Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna
V. C. di Policoro (MT) si è ritrovato con i lavori di rifacimento all’asfalto stradale antistante l’edicola che hanno, di fatto, chiuso tutte le entrate per la clientela. Da quel giorno riceve la merce senza poterla vendere. Chiede se ci sono i presupposti per un’azione legale verso il comune o la ditta appaltatrice.
Nel caso
prospettato si può ipotizzare la violazione del principio in base al quale chi
esegue un’opera pubblica (tale essendo, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R.
327/2001, la realizzazione degli interventi necessari per l’utilizzazione di
beni, tra i quali si possono ricomprendere anche i lavori di rifacimento
dell’asfalto stradale) è tenuto a indennizzare i singoli proprietari che da
quella esecuzione abbiano subito dei pregiudizi (Cass., sentenze nn.
10163/2003; 9926/2001; 4790/2001; 7590/2001;
15305/2000; 7210/1998; 11080/1996. Si veda anche l’art. 44 del D.P.R.
327/2001).
Ritengo quindi
possibile esperire un’azione legale nei confronti del Comune al fine di
ottenere un equo indennizzo per il pregiudizio subito.
Tale indennizzo,
infatti, che si basa su un principio pubblicistico di giustizia distributiva ed
è volto a ristorare il pregiudizio effettivo e attuale subito a causa
dell’esecuzione di un’opera pubblica, è dovuto anche nel caso di attività
lecita della Pubblica Amministrazione.
Va poi detto
che, nel caso in cui sia ravvisabile una colpa del Comune e/o della ditta
appaltatrice (che abbia, per esempio, prolungato i lavori oltre il termine
previsto) è possibile agire per ottenere un pieno risarcimento dei danni ai
sensi dell’art. 2043 c.c. È necessario però, in questo caso, fornire la prova
specifica dell’esistenza di una condotta colposa del Comune e/o della ditta
appaltatrice.
Massimo di Alcamo (TP), a seguito dell’apertura di una cartolibreria-edicola a 320 m. di distanza dalla sua si è rivolto - tramite avvocato - al suo Comune per avere chiarimenti, visto che esiste un decreto della Regione Sicilia del 13/11/2003 nel quale si dice che la distanza minima fra due edicole non deve essere inferiore a 350 mt, ma il Comune gli ha risposto che la distanza non è un parametro essenziale citando una sentenza del TAR di Palermo sez. II-532-8 aprile 1997, un parere del CGA per la Regione Sicilia del 18/02/2003 (che parla di distanza fra ottici!!!) e una sentenza del CGA n. 267-14/08/1995. Chiede a chi si deve rivolgere per far valere i suoi diritti.
Per quanto
riguarda la distanza tra punti vendita, mi sembra che il D.Ass. Sicilia del
13-11-2002 parli chiaro, indicando, all’art. 9 co. 2, due parametri concorrenti
cui devono attenersi i Comuni in sede di redazione dei piani di localizzazione.
Tra questi parametri vi è l’obbligo di rispettare una distanza minima tra i
singoli punti vendita, sia esclusivi che non esclusivi, non inferiore a 350
metri.
Purtroppo per il
nostro lettore, però, poiché l’apertura della cartolibreria-edicola è avvenuta
in data 08/08/2004, devo ritenere che sia decorso il termine decadenziale di 60
giorni previsto per impugnare l’autorizzazione comunale all’apertura di tale
punto vendita.
L’unica
possibilità che rimane sarebbe tentare un’azione risarcitoria (2043 c.c.) che,
secondo una parte della giurisprudenza, è esperibile anche nel caso in cui il
provvedimento lesivo sia divenuto definitivo. Sarebbe altresì interessante che
il lettore mi inviasse il parere del CGA del 18/02/2003, che potrebbe fornire
un’interpretazione del citato decreto. Sa, accanto alle previsioni normative, è
sempre necessario analizzare l’interpretazione che di queste ne fornisce la
giurisprudenza!
Franco di Palermo ha fatto un contratto di affitto per l’azienda sotto forma di scrittura privata che purtroppo non è stato regolarmente registrato poiché di breve durata (2 anni - come periodo di prova). Ha percepito la somma corrispondente alla merce esistente al momento del contratto inventariata e una cifra forfettaria quale cauzione per danni e mancati pagamenti, lasciando tutto a nome suo, pagando regolarmente tutto: tasse, contributi, IVA, etc. Otto mesi prima della scadenza del contratto il gestore si è rifiutato di pagare l’affitto pattuito, affermando che gli incassi sono diminuiti di molto e intende recuperare, in anticipo, l’importo della cauzione prima della consegna delle chiavi. Vista la situazione, il lettore chiede come comportarsi.
La mancata
registrazione del contratto di affitto non impedisce la esperibilità
dell’azione civile per ottenere il pagamento dei canoni.
In particolare
lei potrà agire attraverso un procedimento ingiuntivo (oltre che per mezzo di
un ordinario giudizio di cognizione) e ottenere così la condanna al pagamento
dei canoni maturati.
In occasione
della registrazione del provvedimento giudiziario dovrà però provvedere al
pagamento dell’imposta di registro del contratto di affitto maggiorata delle
relative sanzioni.
C. Pasimeni di Mesagne in provincia di Brindisi ha vinto un bando pubblico per l’installazione di un chiosco ma l’ufficio urbanistico non gli ha approvato il progetto perché vogliono obbligarlo a vendere solo all’esterno del chiosco. Sulla delibera del bando in merito alla superficie di vendita è scritto: "Tale superficie deve svilupparsi verso l’interno del chiosco con zone di vendita a filo con la struttura”. Chiede se sia corretto obbligarlo in tal senso.
Per quel che
riguarda l’installazione di un chiosco, il progetto deve essere redatto in
conformità con le prescrizioni urbanistiche, sì che appare possibile che il
competente Ufficio urbanistico non approvi lo stesso.
Dall’estratto
del bando pubblico, sembrerebbe desumersi che la vendita debba avvenire esclusivamente
nella parte esterna della struttura. Per una approfondita disamina della
questione ritengo però necessario che vada esaminato l’intero testo del bando.
A. P. di Catania deve trasferire la sua edicola in quanto non più in grado di coprire le spese e pagare l’affitto. Il trasferimento previsto è nelle stessa municipalità che però ha respinto la sua domanda perché secondo la perizia fatta dai vigili non esiste la distanza minima che è di 350 m. Fatta eseguire una misurazione da un ingegnere che, rispettando il codice della strada, ha rilevato una distanza che corrisponde a 367 m. si è vista respinta nuovamente la richiesta in quanto, secondo i vigili, la misurazione deve avvenire dalla mezzeria della strada. Chiede di sapere come comportarsi.
Per misurare la
distanza tra due esercizi commerciali va utilizzato il seguente criterio: si
parte dall’uscita dell’esercizio commerciale di riferimento e, seguendo il
percorso pedonale più breve, purché agevole e di minor disagio per il pedone,
si arriva alla mezzeria della strada; si segue poi la linea di mezzeria sino ad
arrivare di fronte al secondo esercizio commerciale di riferimento e si traccia
una linea perpendicolare fino a tale secondo esercizio.

consulente
legale per le strutture SNAG della Valle D’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Emilia, Toscana
D.V. di Marina di Carrara (MS) vuole sapere quali vie intraprendere, a parte quelle legali, per avere da uno dei suoi distributori i periodici necessari per continuare ad accontentare i suoi clienti affinché non vadano altrove ad acquistarli. Chiede inoltre se è possibile scegliere il distributore a cui rivolgersi.
Tra gli impegni
assunti dalle Aziende editoriali, ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo Nazionale
sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici, vi è quello di fornire ai
rivenditori il numero di copie necessario a soddisfare le esigenze diffusionali
dei singoli punti vendita, senza con ciò trascurare l’esigenza di contenere i
costi e la resa in limiti compatibili. Al fine di provvedere all’irrogazione
delle sanzioni conseguenti alle violazioni all’Accordo Nazionale, esiste un
apposito organo monocratico, il cui funzionamento è disciplinato dall’art. 12
dell’Accordo Nazionale. Quanto alla possibilità di scelta del distributore, la
situazione attuale non lo consente.
D.C. di Ravenna lamenta il fatto che per la seconda volta, negli ultimi due mesi, il distributore locale non gli accrediti la resa illustrati di un determinato giorno (674 euro la prima volta, 632 euro la seconda). Precisa che l’estratto conto è settimanale, con arrivo al mercoledì e addebito il venerdì successivo e che l’omissione di cui sopra è palesemente dovuta all’errore della distribuzione. Al suo rifiuto di pagare il RID, il distributore locale gli impone di pagare ugualmente l’importo maggiorato, salvo accredito nell’e.c. successivo, sostenendo che il rivenditore è agevolato dal fatto che paga la fornitura settimanale in maniera posticipata.
Il sistema di
accredito previsto in genere, dagli estratti conto, è strutturato in maniera
tale da agevolare i rapporti tra le parti sotto l’aspetto dei pagamenti, che
vedono appunto la predisposizione di un conto controllato da entrambi i
soggetti il cui fondamento viene riscontrato nell’istituto della compensazione,
in base al quale si effettuano via via storni reciproci tra il dare e l’avere.
Pur non essendo giustificato l’errore del distributore, pare d’altra parte plausibile
la richiesta di attendere l’accredito nel successivo e.c., poiché in caso
contrario ciò comporterebbe eccessivi oneri in capo al distributore nella
gestione della contabilità. Piuttosto, qualora tali errori dovessero divenire
troppo frequenti, il disservizio del distributore potrebbe divenire oggetto di
informativa nei confronti del sindacato di zona, al quale potrebbe rivolgersi
per vedere tutelata la propria posizione.
C. C. scrive da Massa di possedere da 15 anni un piccolo chiosco edicola che si trova su un terreno privato che appartiene al vecchio proprietario dal quale ha comperato la licenza. Alla fine del 1999 ha fatto domanda al comune per ottenere un ‘area del suolo pubblico’ avendo intenzione di ampliare il chiosco, cosa impossibile nella situazione attuale. Ricevuto il “nulla osta all’utilizzo dell’area pubblica”, il progetto non è stato approvato per “Contrasto con la destinazione di zona, in parte sede stradale di fatto in contrasto con l’art. 4 L.28.01.77 n. 102”. Da tre anni aspetta la soluzione del suo problema che sembra irrisolvibile perché non ci sono altre aree pubbliche disponibili. Chiede cosa fare.
Purtroppo il
Comune ha una relativa autonomia nel predisporre i piani regolatori
territoriali: d’altra parte, mi sembra di capire che nel suo caso il progetto
abbia escluso, in quella porzione territoriale, la predisposizione di
un’attività commerciale, consistente in un punto vendita esclusivo. È peraltro
da tenere in considerazione che la predisposizione di piani di localizzazione
della vendita di quotidiani e periodici, ai sensi del D. Lgs. 170/2001, prevede
anche l’ipotesi del trasferimento di autorizzazioni preesistenti, la cui
trattazione deve avvenire con priorità rispetto alle altre questioni.
Nulla toglie
dunque che il permesso possa essere concesso in altra zona.
M.
R. di Parma, causa problemi di natura familiare, a partire dalla seconda metà
dell’anno 2001 si è trovato in grosse difficoltà a pagare puntualmente le
forniture dei giornali. I problemi sono continuati per tutto il 2002 e i primi
mesi del 2003 quando, a seguito di un ritardo prolungato nel pagamento,
l’agenzia di distribuzione ha sospeso definitivamente le forniture salvo il
rilascio di fideiussione bancaria (10.000 euro) che il lettore non è stato in
grado di rilasciare. Da un anno senza fornitura di giornali chiede:
1.
l’entità della garanzia è eccessiva?
2.
Una garanzia di tipo assicurativo può sostituire quella bancaria?
3.
L’agenzia ha il diritto di mandare i suoi impiegati a ritirare le copie dei
quotidiani e riviste presso l’edicola?
4.
Se non vi sono motivi di carattere economico, il mancato rilascio della
garanzia legittima comunque la sospensione a tempo indeterminato delle forniture?
1. La
fideiussione è una garanzia personale prevista all’art. 1936 c.c. che,
richiesta dai distributori al fine di ottenere, appunto, una garanzia rispetto
ai pagamenti dovuti dalle rivendite, ha validità massima otto mesi dall’inizio
del rapporto, al termine dei quali, constatata la regolarità e correttezza dei
pagamenti, deve essere revocata. Viene applicata alle rivendite con cui si
instaurano nuovi rapporti, ed è calcolata su una base di 21 giorni di
fornitura, e può essere bancaria o assicurativa. Essa è stata predisposta con
delibera del 30 giugno 1999 dalla Commissione Nazionale art. 5 dell’Accordo
Nazionale, che peraltro non specifica la tipologia di fideiussione da
impiegarsi.
2. Innanzitutto
occorre precisare che la sospensione della fornitura di quotidiani e periodici
da parte del distributore al punto vendita non può essere effettuata in caso di
mancato pagamento di addebiti non concordati e non riconducibili alla vendita
delle pubblicazioni.
Nel caso di
sospensione di fornitura, l’art. 7 punto 2 dell’Accordo Nazionale prevede che
l’editore o il distributore per suo conto, provveda al ritiro della resa
effettiva relativa alle pubblicazioni consegnate.
3. La delibera
di cui al punto 1 chiarisce che le convenzioni stipulate a fini di garanzia
sono da ritenersi conformi alle norme dell’Accordo Nazionale, quindi l’obbligo
del loro rilascio da parte del legislatore deve ritenersi legittimo.