Sciopero o serrata?

·         A cura di Antonio di Biase
Consulente  legale per le strutture sindacali dello SNAG-Confcommercio di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

 

 

L’astensione collettiva dal lavoro dei rivenditori, come viene definita? Ed è possibile?

Questa domanda ci è stata posta più di una volta dagli edicolanti che volevano dare un segnale chiaro a distributori ed editori nell’ambito di controversie irrisolvibili.

Quali sono i diritti che possono essere esercitati nei termini di legge, dai rivenditori di giornali, in caso di forme di protesta e come sono attuabili?

 

 

Il problema in esame riguarda il profilo dei mezzi di autotutela degli interessi collettivi esperibili da parte dei rivenditori e in particolare la configurabilità, in capo agli stessi, di un diritto allo “sciopero”.

Prima di rispondere a tale quesito, pare opportuno fornire una breve definizione del concetto di “sciopero” e tracciare le linee distintive rispetto a una figura affine, quella di “serrata”.

Lo sciopero, strumento tipico di lotta sindacale dei lavoratori subordinati, può essere definito come “una astensione collettiva dal lavoro, disposta da una pluralità di lavoratori, per il raggiungimento di un fine comune” (Cass., n. 711/1980). Questa forma di autotutela è espressamente riconosciuta dall’art. 40 della Costituzione, che garantisce l’esercizio del diritto soggettivo di sciopero, inteso come strumento giuridico volto rimuovere le disuguaglianze sociali e a promuovere l’effettiva partecipazione dei lavoratori alla trasformazione dei rapporti economico-sociali (in attuazione di quanto previsto dall’art. 3 co. 2 Cost.).

Dalla nozione di sciopero appena fornita derivano due profili da evidenziare:

 

• a) il diritto di sciopero può essere definito come un “diritto individuale a esercizio collettivo”: la sua titolarità spetta, cioè, a ogni singolo lavoratore, anche se, essendo tale diritto riconosciuto per la tutela di un interesse collettivo, il suo esercizio si esplica collettivamente;

• b) la finalità dello sciopero deve consistere nella tutela di un interesse non individuale, ma collettivo.

Diverso dallo sciopero è la serrata, strumento tipico di lotta sindacale dei datori di lavoro, che consiste nella chiusura (totale o parziale) dell’azienda e cioè nel rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa e, di conseguenza, di pagare la retribuzione.

 

Il dato normativo fondamentale per tracciare una distinzione è costituito dal silenzio della Costituzione rispetto a tale seconda forma di autotutela: da ciò deriva, come ha evidenziato la Corte costituzionale nella sentenza n. 29 del 1960, che solo allo sciopero compete la qualifica di diritto “costituzionalmente riconosciuto”.

 

È LEGITTIMO UNO SCIOPERO

ATTUATO DAI RIVENDITORI

DI QUOTIDIANI E PERIODICI?

 

Fatta questa premessa, che ci aiuta a comprendere meglio qual è la distinzione tra il concetto di “sciopero” e quello di “serrata”, occorre ora comprendere se anche i rivenditori di quotidiani e periodici, a difesa dei propri interessi economici, possono attuare forme di sciopero.

Per rispondere a tale interrogativo è sufficiente rilevare come lo sciopero non sia praticato solo dai lavoratori subordinati: infatti in alcuni casi la giurisprudenza ha considerato lo sciopero come strumento di pressione legittimamente utilizzabile anche da talune categorie di lavoratori non subordinati. Tale lettura estensiva della sfera di titolarità della garanzia costituzionale ex art. 40 Cost. è stata in particolare compiuta dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 222 del 1975, ha ritenuto errato qualificare come “serrata” la protesta degli “esercenti di piccole industrie o commerci” privi di lavoratori alle proprie dipendenze, poiché si tratta di comportamenti che non influiscono su alcun rapporto di lavoro. Svolgendo infatti la loro attività di impresa solo con il lavoro proprio, essi non sono qualificabili come datori di lavoro bensì come lavoratori (autonomi) e pertanto la loro astensione dal lavoro va qualificata come “sciopero”.

A tale categoria vanno sicuramente ricondotti i rivenditori di quotidiani e periodici privi di lavoratori alle proprie dipendenze: tali soggetti vanno ricompresi nella categoria dei “piccoli esercenti”, la cui forma di autotutela rientra nel concetto di “sciopero” di cui all’art. 40 Cost.

Deve pertanto ritenersi lecita la sospensione dal lavoro attuata dai rivenditori per protesta contro fatti o provvedimenti incidenti sul contenuto economico della loro attività (in questo senso vedi anche: Cass., nn. 1754/1976 e 13705/1980).

Dal riconoscimento del diritto di sciopero anche in capo ai rivenditori privi di lavoratori alle loro dipendenze consegue che l’effettuazione dello sciopero, in quanto esercizio di un diritto, costituisce un fatto giuridicamente lecito, e non un inadempimento contrattuale; di conseguenza, da tale esercizio non può derivare alcuna responsabilità nel rapporto obbligatorio con l’editore.

 

È bene notare, in ultimo, che, secondo la Corte costituzionale (sentenze nn. 123/1962 e 141/1967), nell’esercizio di tale diritto rientrano gli scioperi proclamati in funzione di tutte le rivendicazioni riguardanti il complesso degli interessi latu sensu economici dei lavoratori che trovano disciplina nelle norme racchiuse nel Titolo III, Parte I, della Costituzione (artt. 35 - 47).