Sciopero o serrata?
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A cura di
Antonio di Biase
Consulente legale per le strutture sindacali dello
SNAG-Confcommercio di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia
L’astensione
collettiva dal lavoro dei rivenditori, come viene definita? Ed è possibile?
Questa domanda ci è stata posta più di una volta dagli edicolanti che volevano dare un segnale chiaro a distributori ed editori nell’ambito di controversie irrisolvibili.
Quali
sono i diritti che possono essere esercitati nei termini di legge, dai
rivenditori di giornali, in caso di forme di protesta e come sono attuabili?
Il problema in
esame riguarda il profilo dei mezzi di autotutela degli interessi collettivi
esperibili da parte dei rivenditori e in particolare la configurabilità, in
capo agli stessi, di un diritto allo “sciopero”.
Prima di
rispondere a tale quesito, pare opportuno fornire una breve definizione del
concetto di “sciopero” e tracciare le linee distintive rispetto a una figura
affine, quella di “serrata”.
Lo sciopero,
strumento tipico di lotta sindacale dei lavoratori subordinati, può essere
definito come “una astensione collettiva dal lavoro, disposta da una pluralità
di lavoratori, per il raggiungimento di un fine comune” (Cass., n. 711/1980).
Questa forma di autotutela è espressamente riconosciuta dall’art. 40 della
Costituzione, che garantisce l’esercizio del diritto soggettivo di sciopero,
inteso come strumento giuridico volto rimuovere le disuguaglianze sociali e a
promuovere l’effettiva partecipazione dei lavoratori alla trasformazione dei
rapporti economico-sociali (in attuazione di quanto previsto dall’art. 3 co. 2
Cost.).
Dalla nozione di
sciopero appena fornita derivano due profili da evidenziare:
• a) il diritto
di sciopero può essere definito come un “diritto individuale a esercizio
collettivo”: la sua titolarità spetta, cioè, a ogni singolo lavoratore, anche
se, essendo tale diritto riconosciuto per la tutela di un interesse collettivo,
il suo esercizio si esplica collettivamente;
• b) la finalità
dello sciopero deve consistere nella tutela di un interesse non individuale, ma
collettivo.
Diverso dallo
sciopero è la serrata, strumento tipico di lotta sindacale dei datori di
lavoro, che consiste nella chiusura (totale o parziale) dell’azienda e cioè nel
rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa e, di conseguenza, di pagare la
retribuzione.
Il dato
normativo fondamentale per tracciare una distinzione è costituito dal silenzio
della Costituzione rispetto a tale seconda forma di autotutela: da ciò deriva,
come ha evidenziato la Corte costituzionale nella sentenza n. 29 del 1960, che
solo allo sciopero compete la qualifica di diritto “costituzionalmente
riconosciuto”.
È
LEGITTIMO UNO SCIOPERO
ATTUATO
DAI RIVENDITORI
DI
QUOTIDIANI E PERIODICI?
Fatta questa
premessa, che ci aiuta a comprendere meglio qual è la distinzione tra il
concetto di “sciopero” e quello di “serrata”, occorre ora comprendere se anche
i rivenditori di quotidiani e periodici, a difesa dei propri interessi
economici, possono attuare forme di sciopero.
Per rispondere a
tale interrogativo è sufficiente rilevare come lo sciopero non sia praticato
solo dai lavoratori subordinati: infatti in alcuni casi la giurisprudenza ha
considerato lo sciopero come strumento di pressione legittimamente utilizzabile
anche da talune categorie di lavoratori non subordinati. Tale lettura estensiva
della sfera di titolarità della garanzia costituzionale ex art. 40 Cost. è
stata in particolare compiuta dalla Corte costituzionale che, con sentenza n.
222 del 1975, ha ritenuto errato qualificare come “serrata” la protesta degli “esercenti di piccole industrie o commerci” privi di
lavoratori alle proprie dipendenze, poiché si tratta di comportamenti
che non influiscono su alcun rapporto di lavoro. Svolgendo
infatti la loro attività di impresa solo con il lavoro proprio, essi non sono
qualificabili come datori di lavoro bensì come lavoratori (autonomi) e pertanto
la loro astensione dal lavoro va qualificata come “sciopero”.
A tale categoria
vanno sicuramente ricondotti i rivenditori di
quotidiani e periodici privi di lavoratori alle proprie dipendenze: tali
soggetti vanno ricompresi nella categoria dei “piccoli esercenti”, la cui forma
di autotutela rientra nel concetto di “sciopero” di cui all’art. 40 Cost.
Deve pertanto
ritenersi lecita la sospensione dal
lavoro attuata dai rivenditori per protesta contro fatti o provvedimenti
incidenti sul contenuto economico della loro attività (in questo senso vedi
anche: Cass., nn. 1754/1976 e 13705/1980).
Dal
riconoscimento del diritto di sciopero anche in capo ai rivenditori privi di
lavoratori alle loro dipendenze consegue che l’effettuazione dello sciopero, in
quanto esercizio di un diritto, costituisce un fatto giuridicamente lecito, e
non un inadempimento contrattuale; di conseguenza, da tale esercizio non può
derivare alcuna responsabilità nel rapporto obbligatorio con l’editore.
È bene notare,
in ultimo, che, secondo la Corte costituzionale (sentenze nn. 123/1962 e
141/1967), nell’esercizio di tale diritto rientrano gli scioperi proclamati in
funzione di tutte le rivendicazioni riguardanti il complesso degli interessi
latu sensu economici dei lavoratori che trovano disciplina nelle norme
racchiuse nel Titolo III, Parte I, della Costituzione (artt. 35 - 47).