Firmati gli ultimi articoli

 

Ora restano piccole messe a punto (editing) e l’approvazione dell’Antitrust che entro 180 giorni dovrà dare il suo parere. Subito dopo, se non ci sono controindicazioni, il nuovo Accordo entrerà in vigore.

Firmati gli ultimi articoli

Sull’ultimo numero di Azienda Edicola avevamo pubblicato gli articoli che sarebbero stati firmati anche dallo SNAG che, come ricorderete aveva rifiutato di farlo in un primo tempo perché in attesa di ricevere maggiori rassicurazioni e indicavamo quelli che erano rimasti ancora in sospeso:

Art. I - Commissione Nazionale Consultiva

Art. L - Quote di servizio

Art. M - Organo di Garanzia e Conciliazione.

 

Con la firma di questi ultimi tre (avvenuta a Roma il 15 marzo scorso), le lettere dell’alfabeto che contraddistinguevano i singoli articoli sono state trasformate in numeri.

Ecco dunque quanto conclude il nuovo Accordo Nazionale:

 

ART. 15 (ex Art. I)

Commissione Nazionale

 

Viene costituita una Commissione Nazionale alla quale partecipano le Parti interessate alla rete di diffusione.

Tale Commissione si occuperà di:

1)     assicurare la corretta interpretazione delle norme contrattuali;

2)     regolamentare e normare eventuali situazioni non disciplinate nell’Accordo Nazionale;

3)     studiare e proporre iniziative volte a migliorare la professionalità nella gestione delle Rivendite;

4)     monitorare il sistema distributivo e diffusionale, proponendo eventuali studi a livello macroeconomico della dinamica delle variabili fondamentali del canale di vendita sia quantitative (venduto-reso-distribuito) che qualitative.

Alla Commissione potranno partecipare complessivamente sei membri in rappresentanza di ogni Parte firmataria del presente Accordo. In ogni caso dovranno essere presenti, per quanto riguarda le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, il Presidente o Segretario Generale o un Segretario Nazionale munito di poteri. Potrà essere invitato ad assistere chi sia ritenuto interessato ai temi trattati nella specifica riunione.

La Commissione avrà sede presso gli uffici di Milano della FIEG che ne assicura la segreteria e la presidenza, e si riunirà su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di uno dei componenti della Commissione entro 20 giorni dalla richiesta.

 

L’Art. L (diventato Art.16) relativo all’Aggiornamento e formazione dei rivenditori è stato firmato nelle sue linee generali, ma dovendo essere ancora messo a punto sotto l’aspetto tecnico e legale, verrà pubblicato sul prossimo numero.

 

ART. 17 (ex Art. L)

Organo di Conciliazione e Garanzia

 

Viene istituito un organo collegiale con lo scopo di comporre, in prima istanza in via conciliativa, le liti derivanti da violazioni del presente Accordo o delle risoluzioni della Commissione Nazionale istituita dall’art. 15.

Il collegio è costituito da tre componenti permanenti nominati dalle Delegazioni firmatarie con mandato congiunto.

La sede dell’Organo è a Milano presso la FIEG, che ne assicura la segreteria.

Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, le parti firmatarie indicheranno le personalità componenti il Collegio ed approveranno il regolamento.

L’Organo di Conciliazione e Garanzia eroga sanzioni di carattere pecuniario.

La riscossione delle sanzioni e della quota fissa a carico del ricorrente sono assicurate da Promopress 2000 Srl che assolve le spese relative al funzionamento dell’Organo, qualora risultassero insufficienti i proventi delle sanzioni pecuniarie.

L’attività dell’Organo di Conciliazione e Garanzia avrà inizio trascorsi tre mesi dalla data in cui l’Accordo nazionale acquisterà efficacia.

Prima dell’inizio dell’attività dell’Organo eventuali liti derivanti da violazioni del presente Accordo saranno esaminate dalla Commissione Nazionale. Nei primi tre mesi di attività dell’Organo la stessa Commissione esaminerà in via preventiva tutti i ricorsi fornendo la corretta interpretazione dell’Accordo nazionale.

 

L’Art. 18 (già Art. N) era stato pubblicato sul numero scorso, ma essendo intervenuta una lieve correzione di forma, lo ripresentiamo nella sua stesura finale.

 

ART. 18 (ex Art.N)

Durata di vigenza del contratto e decorrenza

 

Il presente Accordo Nazionale ha validità sino al ... (quattro anni). Al termine del secondo anno di vigenza le Parti si riuniranno per verificare la rispondenza delle attività previste dagli accordi, con le possibili evoluzioni del prodotto editoriale.

Alla scadenza il contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno ove non sia stato disdettato da una delle due parti contraenti con lettera raccomandata e con preavviso di sei mesi.

Durante il periodo di vigenza del presente accordo le parti potranno addivenire ad intese dirette ad integrare o a modificare parte della normativa.

La decorrenza del presente accordo è a far data dal……., ove nel testo del medesimo non sia stata espressamente prevista altra data. Dalla data di decorrenza si intendono decaduti tutti gli accordi precedenti, in contrasto con le normative del presente testo e con il D.Lgs. 170/01.

 

Si conclude così una vicenda lunga e tribolata che, tuttavia, dà ora a tutti la possibilità di avere regole certe che consentiranno di lavorare, comunque, meglio e al riparo da interpretazioni a uso e consumo di chi, fino a ieri, avrebbe potuto approfittarsene.

Nei prossimi mesi le Organizzazioni Sindacali - e lo SNAG per primo - si faranno carico di illustrare ai propri associati tutti i più piccoli dettagli di questo nuovo Accordo Nazionale.