Ora restano piccole messe a punto (editing) e l’approvazione dell’Antitrust che entro 180 giorni dovrà dare il suo parere. Subito dopo, se non ci sono controindicazioni, il nuovo Accordo entrerà in vigore.

Sull’ultimo
numero di Azienda Edicola avevamo pubblicato gli articoli
che sarebbero stati
firmati anche dallo SNAG che, come ricorderete aveva rifiutato di farlo in un
primo tempo perché in attesa di ricevere maggiori rassicurazioni e indicavamo
quelli che erano rimasti ancora in sospeso:
Art.
I - Commissione Nazionale Consultiva
Art.
L - Quote di servizio
Art.
M - Organo di Garanzia e Conciliazione.
Con
la firma di questi ultimi tre (avvenuta a Roma il 15 marzo scorso), le lettere
dell’alfabeto che contraddistinguevano i singoli articoli sono state
trasformate in numeri.
Ecco
dunque quanto conclude il nuovo Accordo Nazionale:
ART. 15 (ex Art. I)
Commissione Nazionale
Viene
costituita una Commissione Nazionale alla quale partecipano le Parti
interessate alla rete di diffusione.
Tale
Commissione si occuperà di:
1)
assicurare
la corretta interpretazione delle norme contrattuali;
2)
regolamentare
e normare eventuali situazioni non disciplinate nell’Accordo Nazionale;
3)
studiare
e proporre iniziative volte a migliorare la professionalità nella gestione
delle Rivendite;
4)
monitorare
il sistema distributivo e diffusionale, proponendo eventuali studi a livello
macroeconomico della dinamica delle variabili fondamentali del canale di
vendita sia quantitative (venduto-reso-distribuito) che qualitative.
Alla
Commissione potranno partecipare complessivamente sei membri in rappresentanza
di ogni Parte firmataria del presente Accordo. In ogni caso dovranno essere
presenti, per quanto riguarda le Organizzazioni Sindacali firmatarie del
presente Accordo, il Presidente o Segretario Generale o un Segretario Nazionale
munito di poteri. Potrà essere invitato ad assistere chi sia ritenuto
interessato ai temi trattati nella specifica riunione.
La
Commissione avrà sede presso gli uffici di Milano della FIEG che ne assicura la
segreteria e la presidenza, e si riunirà su iniziativa del suo Presidente o su
richiesta di uno dei componenti della Commissione entro 20 giorni dalla
richiesta.
L’Art.
L (diventato Art.16) relativo all’Aggiornamento e formazione dei rivenditori
è stato firmato nelle sue linee generali, ma dovendo essere ancora messo a
punto sotto l’aspetto tecnico e legale, verrà pubblicato sul prossimo numero.
ART. 17 (ex Art. L)
Viene
istituito un organo collegiale con lo scopo di comporre, in prima istanza in
via conciliativa, le liti derivanti da violazioni del presente Accordo o delle
risoluzioni della Commissione Nazionale istituita dall’art. 15.
Il collegio
è costituito da tre componenti permanenti nominati dalle Delegazioni firmatarie
con mandato congiunto.
La sede
dell’Organo è a Milano presso la FIEG, che ne assicura la segreteria.
Entro
trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, le parti firmatarie
indicheranno le personalità componenti il Collegio ed approveranno il
regolamento.
L’Organo di
Conciliazione e Garanzia eroga sanzioni di carattere pecuniario.
La
riscossione delle sanzioni e della quota fissa a carico del ricorrente sono
assicurate da Promopress 2000 Srl che assolve le spese relative al
funzionamento dell’Organo, qualora risultassero insufficienti i proventi delle
sanzioni pecuniarie.
L’attività
dell’Organo di Conciliazione e Garanzia avrà inizio trascorsi tre mesi dalla
data in cui l’Accordo nazionale acquisterà efficacia.
Prima
dell’inizio dell’attività dell’Organo eventuali liti derivanti da violazioni
del presente Accordo saranno esaminate dalla Commissione Nazionale. Nei primi
tre mesi di attività dell’Organo la stessa Commissione esaminerà in via
preventiva tutti i ricorsi fornendo la corretta interpretazione dell’Accordo
nazionale.
L’Art. 18 (già Art. N) era stato pubblicato sul numero scorso, ma
essendo intervenuta una lieve correzione di forma, lo ripresentiamo nella sua
stesura finale.
ART. 18 (ex Art.N)
Durata di vigenza del contratto e decorrenza
Il presente
Accordo Nazionale ha validità sino al ... (quattro anni). Al termine del
secondo anno di vigenza le Parti si riuniranno per verificare la rispondenza
delle attività previste dagli accordi, con le possibili evoluzioni del prodotto
editoriale.
Alla
scadenza il contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno ove
non sia stato disdettato da una delle due parti contraenti con lettera
raccomandata e con preavviso di sei mesi.
Durante il
periodo di vigenza del presente accordo le parti potranno addivenire ad intese
dirette ad integrare o a modificare parte della normativa.
La
decorrenza del presente accordo è a far data dal……., ove nel testo del medesimo
non sia stata espressamente prevista altra data. Dalla data di decorrenza si
intendono decaduti tutti gli accordi precedenti, in contrasto con le normative
del presente testo e con il D.Lgs. 170/01.
Si
conclude così una vicenda lunga e tribolata che, tuttavia, dà ora a tutti la
possibilità di avere regole certe che consentiranno di lavorare, comunque,
meglio e al riparo da interpretazioni a uso e consumo di chi, fino a ieri,
avrebbe potuto approfittarsene.
Nei
prossimi mesi le Organizzazioni Sindacali - e lo SNAG per primo - si faranno
carico di illustrare ai propri associati tutti i più piccoli dettagli di questo
nuovo Accordo Nazionale.