
consulente
legale per le strutture SNAG
della Lombardia, Veneto e Trentino
Ci
scrive la proprietaria di un chiosco per il quale il Comune ha richiesto il
trasferimento in altro luogo (a circa 20 mt di distanza rispetto all’attuale
posizione). Il Comune si è reso disponibile all’acquisto, a sue spese, di un
nuovo chiosco ma richiede, alla titolare della rivendita, il pagamento di un
canone di affitto eccessivamente oneroso.
L’Amministrazione
comunale, con provvedimento motivato e nel rispetto del piano di
localizzazione, può deliberare il trasferimento di un chiosco, da un luogo ad
un altro, ma non può, alla stessa stregua, imporre al titolare della rivendita
l’acquisto di un nuovo chiosco, salvo che quello precedente si presenti in uno
stato di deterioramento tale, da risultare oltremodo antiestetico e pericoloso.
Ritengo che, nel caso in esame, non si versi in quest’ultima ipotesi e quindi,
è probabile che la determinazione dell’amministrazione comunale di acquistare,
a sue spese, un nuovo chiosco sia da ascrivere a ragioni puramente estetiche. A
questo punto, spetta al titolare della rivendita, che certamente con un chiosco
nuovo, acquisisce un valore per l’immagine della propria rivendita, contrattare
con il Comune i termini dell’affitto.
In
un caso analogo, il titolare di una rivendita si è rivolto allo SNAG
provinciale facendosi assistere da un proprio rappresentante sindacale e, a
quanto mi risulta, tale circostanza ha agevolato la conduzione della trattativa
con il Comune. Premesso ciò, il mio consiglio è quello innanzitutto di valutare
la possibilità e la disponibilità di un rappresentante sindacale della zona di
competenza, che l’assista nelle trattative con il Comune, e comunque di
scrivere, qualora non l’avesse già fatto, all’amministrazione comunale, una
lettera con la quale comunica la sua disponibilità al trasferimento precisando
l’esborso economico per il canone di affitto che lei è disposta a sostenere nonché
la necessità per lei di avere una linea telefonica ed i servizi igienici e che,
in difetto delle predette condizioni, lei acconsentirà allo spostamento del suo
attuale chiosco senza alcun ulteriore aggravio economico a suo carico.

consulente
legale per le strutture SNAG
di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna
M.
P. di Messina ha ereditato una rivendita di giornali, alla morte di suo padre.
Tale attività, però, non risponde alla normativa vigente del codice della
strada e l’ufficio patrimonio non intende rilasciargli il subingresso non
permettendogli così di vendere l’attività. L’articolo 15 del regolamento
comunale vigente gli consentirebbe di allargare, con una soluzione temporanea o
permanente, il marciapiede per la misura atta a mettersi in regola, a Messina
questa soluzione, pur approvata e riconosciuta, non viene messa in atto.
L’edicola è in piena zona centrale con un alta clientela e nella stessa
situazione di M.P. si trovano altre 40 rivendite di giornali nonché altrettanti
chioschi di varie altre attività. C’è una soluzione a questo problema?
In
merito al quesito formulato risulta evidente che, per continuare a svolgere
legittimamente l’attività di rivendita, essa deve conformarsi alle prescrizioni
del Codice della Strada, le quali richiedono il rispetto di misure
predeterminate, nonché di distanze minime tra marciapiede e luogo di ubicazione
della rivendita.
In
questo caso, però, è possibile rendere conforme a legge la rivendita, essendoci
un regolamento comunale, che, all’art. 15, consente l’allargamento del
marciapiede per la misura necessaria a mettersi in regola, laddove tale
ampliamento non intralci la libera circolazione stradale. E, nella specie, non
sussisterebbero fattori ostativi a tale allargamento, ben potendo esser ridotta
l’area di parcheggio antistante.
Pertanto,
M.P. dovrà presentare apposita istanza formale all’ufficio tecnico
dell’Amministrazione comunale di Messina, al fine di ottenere l’autorizzazione
a poter effettuare l’allargamento del marciapiede, invocando l’esistenza di una
norma regolamentare, emanata dalla stessa Amministrazione comunale, che
consente ciò.
Qualora
a tale richiesta non dovesse seguire tempestivo riscontro da parte dell’ufficio
tecnico, il lettore potrà imboccare la via del giudizio, presentando ricorso
amministrativo al TAR con cui lamentare il silenzio illegittimo
dell’Amministrazione comunale di Messina e chiedere una pronuncia del giudice
amministrativo che, oltre a consentirgli l’ampliamento, lo risarcisca di tutti
danni subiti a seguito di tale contegno omissivo.
Se,
come il rivenditore ha scritto, nella condizione in cui lui versa si trovano
anche altre rivendite di Messina, sarà possibile presentare, alternativamente a
un ricorso individuale, un ricorso congiunto al TAR.
A
questo proposito, desidero informare tutti i lettori che, in seguito alla
riforma del processo amministrativo (avvenuta nel 2000 con la legge n. 205), per
la soluzione di casi simili a quello evidenziato, è possibile avvalersi di una
forma abbreviata di giudizio, che permette di ottenere, in tempi relativamente
brevi, una pronuncia da parte dell’autorità giudiziaria, che, sostituendosi
all’Amministrazione, qualora non rilevi la sussistenza di elementi ostativi,
può disporre l’allargamento del marciapiede e risarcire dei danni, materiali e
morali, patiti.
Tale
sentenza, nello stesso tempo, consentirà a M.P. di rivolgersi all’ufficio
patrimonio per ottenere il valido subingresso nell’esercizio dell’attività di
rivendita, di cui era titolare il padre, e poter così realizzare la tanto
agognata vendita.
Cambiamento arbitrario di licenza
da stagionale ad annuale senza
autorizzazione
D.R.
scrive da Golfo degli Aranci (SS) di possedere un’edicola con licenza annuale
ed evidenzia quanto segue: il paese, che vive essenzialmente di economia
turistica, ha 2.500 abitanti residenti che diventano circa 10.000 durante la
stagione estiva grazie all’aeroporto turistico vacanziero. Per queste ragioni
il comune ha un piano di localizzazione del commercio che consiste in due
edicole con licenza annuale e una con
licenza stagionale. L’edicola con licenza stagionale da quest’anno ha deciso,
senza permessi e senza autorizzazioni del comune, di non chiudere durante
l’inverno e pertanto si sono ridotte per tutte le edicole con licenza annuale,
le copie vendute. Il lettore si domanda e ci chiede:
“Le
distribuzioni locali possono arbitrariamente decidere di fornire un’edicola
senza autorizzazioni? A chi mi posso rivolgere per far valere i miei diritti?
Esiste e dove può essere reperita una legislazione di riferimento per le
edicole che, in quanto rivendite contingentate, non dovrebbero ricadere sulla
normale attività di commercio liberalizzata con le recenti riforme di
commercio?”.
In
merito al quesito in esame risponderò brevemente alle domande rivoltemi,
ricordando che:
•
Le agenzie di distribuzione locale non possono assolutamente decidere di
fornire un’edicola senza autorizzazioni.
•
L’organo cui rivolgersi è la polizia annonaria.
•
Per quanto riguarda la normativa di riferimento, consiglio D.R. di leggere il
recente D. lgs. 170/2001, che reca norme riguardanti il riordino del sistema di
diffusione della stampa quotidiana e periodica. In particolare, leggendo l’art.
2.2, si noterà che tutta l’attività di vendita della stampa quotidiana e
periodica è sempre soggetta ad autorizzazione comunale (salvo le eccezioni
previste dall’art. 3 e le particolarità relative agli esercizi che hanno effettuato
la sperimentazione, per i quali l’autorizzazione è rilasciata di diritto).
Grazie
al fatto che i consumatori sono sempre più pressati da impegni di lavoro e
familiari, i negozi e i piccoli supermercati sotto casa cominciano a essere
preferiti rispetto alle superfici della grande distribuzione. È quanto emerge
da un’indagine condotta da ACNielsen, che ha intervistato 6 mila persone in
otto mercati europei. Il nuovo consumatore (in Italia, come nel resto d'Europa,
è donna nel 62% dei casi, anche se gli uomini della Penisola hanno un ruolo più
rilevante rispetto alla media europea), cerca qualcosa in più dei bassi prezzi
e degli sconti. Facendo più acquisti durante la settimana, spesso proprio
tornando a casa, ha bisogno di una location conveniente per fare la spesa. E a
dimostrazione proprio dell’acquisto dell’ultimo minuto, gli italiani in
particolare, vogliono orari di apertura più lunghi e flessibili.
Il
modello distributivo centrato su supermercati e ipermercati è stato creato
negli anni 60 per offrire possibilità di acquisto più moderne, più spaziose e
competitive rispetto ai tradizionali negozi, ma ora siamo in un nuovo millennio
e occorre rispondere agli stili di vita di una nuova generazione di acquirenti
che si differenzia notevolmente dai profili che hanno guidato la nascita dei
grandi supermercati.