Dopo lunghe riunioni, sono state
stabilite, fra le altre, le regole per la vendita dei prodotti editoriali.
Il bilancio è positivo?
di
Irene Romoli
IN
data 1 febbraio 2005 la Regione Toscana ha approvato il Codice di Commercio
recante disposizioni per l’esercizio dell’attività commerciale in Toscana e che
contempla anche le regole da applicare alle rivendite di giornali e periodici.
Così,
dopo la breve, ma “intensa” esistenza del D. Lgs. 170/2001, a oggi la materia
che ci interessa vede come referente la Giunta regionale, piuttosto che il
Governo centrale, quale organismo competente in materia a seguito della riforma
del Titolo V della Costituzione. Il che, sotto certi aspetti, garantisce
sicuramente un rapporto più diretto e immediato con l’Autorità di riferimento
(la Regione, appunto), che infatti, in questo caso, ha regolarmente coinvolto
le associazioni sindacali di categoria, che hanno espresso il loro parere
preventivo rispetto alla stesura definitiva della legge.
Lo
SNAG Toscana ha così avuto modo di partecipare attivamente alla consultazione
e, coadiuvato dalla mia attività di consulenza legale, ha presentato alla
Regione tutte le osservazioni consentite in merito al progetto di legge, che
peraltro non hanno del tutto trovato accoglimento, in particolare in merito
alla spinosa questione “punti vendita esclusivi - non esclusivi”. E questo per
smentire le allusioni svolte da qualcuno, relative al fatto che lo SNAG non
abbia effettivamente partecipato attivamente alla fase di consultazione
sindacale, tutt’altro che prerogativa esclusiva di altra sigla!
Sorvolando,
pertanto, su inutili polemiche, la cui infondatezza è peraltro facilmente
documentabile, entriamo nel merito del provvedimento legislativo regionale.
Sul
punto, occorre precisare innanzitutto che ormai da anni lo SNAG Toscana e
provinciale contesta le modalità assolutamente disorganiche e illogiche con cui
il legislatore ha messo mano al tema sperimentazione e conseguente rilascio di
licenze di vendita a punti non esclusivi, dando inizio anche a un’azione
giudiziaria avanti al TAR della Toscana (nella specie è stato proposto ricorso
contro il Comune di Sesto Fiorentino per il rilascio di licenza a punto vendita
non esclusivo che, di fatto, non aveva ottemperato alla sperimentazione non
avendo mai venduto alcunché). Il provvedimento del febbraio scorso non è
infatti che l’ultimo tra quelli che, a partire dalla L. 108/1999, aveva visto
da ultimo la Regione Toscana prendere una posizione netta sul punto con la
Delibera n. 91 del 10.2.2003.
Ebbene,
in completo stravolgimento di quanto contenuto in quel provvedimento, la
Regione Toscana ha previsto all’art. 24, lettera b) del Codice di Commercio,
che i punti vendita non esclusivi che non abbiano effettuato la sperimentazione
ai sensi della L. 108/1999 potranno vendere “o solo quotidiani, o solo
periodici, o entrambe le tipologie di prodotti”.
Con
ciò annullando la volontà dalla Giunta espressa nel 2003, secondo la quale
l’autorizzazione di detti esercizi avrebbe dovuto essere limitata alla vendita
di “o solo quotidiani o solo periodici”. Il tutto a dispetto anche di quello
che aveva voluto il D. Lgs. 170/01 e di quanto contenuto nella L. 108/1999
sulla sperimentazione, secondo la quale tale autorizzazione avrebbe dovuto
essere limitata alla vendita dei soli quotidiani o dei soli periodici.
C’è
inoltre da dire che questa nuova regola crea una sovrapposizione assurda tra
punti vendita esclusivi e non esclusivi, verificandosi così una discriminazione
tra le due entità, dovuta a circostanze strettamente inerenti alle modalità di
esercizio della vendita da parte dei punti esclusivi.
Infatti,
questi ultimi sono soggetti a orari concertati che li obbligano a un’apertura
quotidiana dell’esercizio che vada da un minimo di dodici ore dal lunedì al
sabato, e fino alle ore 13,00 la domenica. I punti non esclusivi, per contro,
sono soggetti a orari, ancorché concertati, ben minori rispetto a quelli dovuti
da un punto esclusivo, poiché legati all’attività principale dai medesimi
svolta.
Coerentemente
a questa impostazione, il Codice di Commercio ha stabilito che gli orari per
l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica (art. 82), siano
stabiliti dai Comuni competenti, previa concertazione con le parti sociali,
mentre per i punti vendita non esclusivi l’orario da osservare sarà quello
previsto per l’attività principale.
Del
resto, anche altri tentativi di abbattere la soglia di discriminazione che di
fatto si è verificata tra operatori a seguito della liberalizzazione della
vendita, a danno dei soli punti esclusivi, non hanno trovato accoglimento (per
esempio la possibilità di destinare fino al 30% della superficie di vendita ai
prodotti di pastigliaggio e non alimentari).
Il
provvedimento regionale ha, poi, escluso dalla regolamentazione alla vendita la
cosiddetta attività di strillonaggio che, pur essendo riferita a un’unica
testata giornalistica e, talvolta, alla stampa gratuita, influisce fortemente –
in misura addirittura determinante – sull’equilibrio distributivo che i piani
regionali dovrebbero attuare ai sensi del codice qui analizzato.
Nonostante
dunque le richieste avanzate dallo SNAG in proposito, e ribadite da ultimo in
occasione della presentazione delle osservazioni sul disegno di legge che poi
ha dato vita al Codice (Cfr. Osservazioni alla Terza Commissione Consigliare
Permanente, Doc. SNAG del 22.12.2004), è stato deciso che la vendita ambulante,
in poche parole, non sia sottoposta ad alcuna regolamentazione in termini di
autorizzazione.
È
poi prevista agli artt. 27 e 28 la predisposizione di direttive regionali sulla
rete di vendita, in base alle quali predisporre, da parte dei Comuni, il piano
di localizzazione per il rilascio di nuove autorizzazioni esclusive e non,
previa concertazione con le associazioni degli editori, dei distributori e
delle organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative
(tra cui, naturalmente, lo SNAG).
Mi
premetto a questo proposito di precisare che il più incisivo ruolo della
concertazione rispetto alla mera “consultazione” fin d’ora concessa al
sindacato riguarda soltanto una fase precedente alla deliberazione definitiva,
e comunque non vincolante per l’ente regionale. Attuare la concertazione,
insomma, significa essere obbligati a tentare una posizione comune, instaurare
un dialogo positivo e volto al raggiungimento di un accordo sul futuro testo di
legge che verrà approvato: non significa fare “codecisione”. E ciò in
considerazione del fatto che l’art. 28 del Codice non predispone alcuna
procedimentalizzazione della fase concertativa, che rischia pertanto di
risolversi in una mera, ancorché dovuta, valutazione delle posizioni assunte
dalle parti sociali. Pertanto, può sicuramente considerarsi un buon risultato,
ma tutto dipenderà dalla predisposizione delle parti (sindacato compreso) che
andranno a sedersi al tavolo della concertazione.
Infine,
sono stabilite regole in merito alla sospensione dell’attività delle sedi fisse
(art. 70): tale sospensione potrà avvenire per un periodo massimo di dodici
mesi consecutivi. Qualora poi detta attività sia esercitata in forma d’impresa
individuale, il termine di un anno non verrà applicato in particolari casi,
quali i casi di malattia certificata, gravidanza e puerperio (nei quali casi
l’attività potrà essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici
mesi) e assistenza a figli minori con gravi handicap.
In
conclusione, e per tirare le fila del discorso, non si può certo dire che la
predisposizione di regole a livello regionale debba ritenersi uno svantaggio,
considerata la possibilità di modellarle in sede applicativa attraverso
l’attività di competenza comunale (predisposizione dei piani di localizzazione)
e in relazione alle specificità del territorio. Il tutto, quindi, dipenderà
sicuramente dalla disponibilità dell’ente locale di tenere effettivamente conto
del “nuovo” ruolo concertativo riconosciuto al sindacato, in modo da rispondere
in maniera più immediata alle effettive esigenze degli edicolanti, delle quali
lo SNAG si renderà portavoce.