La Regione Toscana approva il Codice di Commercio

 

Dopo lunghe riunioni, sono state stabilite, fra le altre, le regole per la vendita dei prodotti editoriali.

Il bilancio è positivo?

 

di Irene Romoli

 

IN data 1 febbraio 2005 la Regione Toscana ha approvato il Codice di Commercio recante disposizioni per l’esercizio dell’attività commerciale in Toscana e che contempla anche le regole da applicare alle rivendite di giornali e periodici.

Così, dopo la breve, ma “intensa” esistenza del D. Lgs. 170/2001, a oggi la materia che ci interessa vede come referente la Giunta regionale, piuttosto che il Governo centrale, quale organismo competente in materia a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione. Il che, sotto certi aspetti, garantisce sicuramente un rapporto più diretto e immediato con l’Autorità di riferimento (la Regione, appunto), che infatti, in questo caso, ha regolarmente coinvolto le associazioni sindacali di categoria, che hanno espresso il loro parere preventivo rispetto alla stesura definitiva della legge.

Lo SNAG Toscana ha così avuto modo di partecipare attivamente alla consultazione e, coadiuvato dalla mia attività di consulenza legale, ha presentato alla Regione tutte le osservazioni consentite in merito al progetto di legge, che peraltro non hanno del tutto trovato accoglimento, in particolare in merito alla spinosa questione “punti vendita esclusivi - non esclusivi”. E questo per smentire le allusioni svolte da qualcuno, relative al fatto che lo SNAG non abbia effettivamente partecipato attivamente alla fase di consultazione sindacale, tutt’altro che prerogativa esclusiva di altra sigla!

Sorvolando, pertanto, su inutili polemiche, la cui infondatezza è peraltro facilmente documentabile, entriamo nel merito del provvedimento legislativo regionale.

 

Le contestazioni dello SNAG hanno portato a un’azione giudiziaria avanti al TAR

 

Sul punto, occorre precisare innanzitutto che ormai da anni lo SNAG Toscana e provinciale contesta le modalità assolutamente disorganiche e illogiche con cui il legislatore ha messo mano al tema sperimentazione e conseguente rilascio di licenze di vendita a punti non esclusivi, dando inizio anche a un’azione giudiziaria avanti al TAR della Toscana (nella specie è stato proposto ricorso contro il Comune di Sesto Fiorentino per il rilascio di licenza a punto vendita non esclusivo che, di fatto, non aveva ottemperato alla sperimentazione non avendo mai venduto alcunché). Il provvedimento del febbraio scorso non è infatti che l’ultimo tra quelli che, a partire dalla L. 108/1999, aveva visto da ultimo la Regione Toscana prendere una posizione netta sul punto con la Delibera n. 91 del 10.2.2003.

Ebbene, in completo stravolgimento di quanto contenuto in quel provvedimento, la Regione Toscana ha previsto all’art. 24, lettera b) del Codice di Commercio, che i punti vendita non esclusivi che non abbiano effettuato la sperimentazione ai sensi della L. 108/1999 potranno vendere “o solo quotidiani, o solo periodici, o entrambe le tipologie di prodotti”.

Con ciò annullando la volontà dalla Giunta espressa nel 2003, secondo la quale l’autorizzazione di detti esercizi avrebbe dovuto essere limitata alla vendita di “o solo quotidiani o solo periodici”. Il tutto a dispetto anche di quello che aveva voluto il D. Lgs. 170/01 e di quanto contenuto nella L. 108/1999 sulla sperimentazione, secondo la quale tale autorizzazione avrebbe dovuto essere limitata alla vendita dei soli quotidiani o dei soli periodici.

C’è inoltre da dire che questa nuova regola crea una sovrapposizione assurda tra punti vendita esclusivi e non esclusivi, verificandosi così una discriminazione tra le due entità, dovuta a circostanze strettamente inerenti alle modalità di esercizio della vendita da parte dei punti esclusivi.

 

Il problema dell’orario di apertura

 

Infatti, questi ultimi sono soggetti a orari concertati che li obbligano a un’apertura quotidiana dell’esercizio che vada da un minimo di dodici ore dal lunedì al sabato, e fino alle ore 13,00 la domenica. I punti non esclusivi, per contro, sono soggetti a orari, ancorché concertati, ben minori rispetto a quelli dovuti da un punto esclusivo, poiché legati all’attività principale dai medesimi svolta.

Coerentemente a questa impostazione, il Codice di Commercio ha stabilito che gli orari per l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica (art. 82), siano stabiliti dai Comuni competenti, previa concertazione con le parti sociali, mentre per i punti vendita non esclusivi l’orario da osservare sarà quello previsto per l’attività principale.

Del resto, anche altri tentativi di abbattere la soglia di discriminazione che di fatto si è verificata tra operatori a seguito della liberalizzazione della vendita, a danno dei soli punti esclusivi, non hanno trovato accoglimento (per esempio la possibilità di destinare fino al 30% della superficie di vendita ai prodotti di pastigliaggio e non alimentari).

Il provvedimento regionale ha, poi, escluso dalla regolamentazione alla vendita la cosiddetta attività di strillonaggio che, pur essendo riferita a un’unica testata giornalistica e, talvolta, alla stampa gratuita, influisce fortemente – in misura addirittura determinante – sull’equilibrio distributivo che i piani regionali dovrebbero attuare ai sensi del codice qui analizzato.

Nonostante dunque le richieste avanzate dallo SNAG in proposito, e ribadite da ultimo in occasione della presentazione delle osservazioni sul disegno di legge che poi ha dato vita al Codice (Cfr. Osservazioni alla Terza Commissione Consigliare Permanente, Doc. SNAG del 22.12.2004), è stato deciso che la vendita ambulante, in poche parole, non sia sottoposta ad alcuna regolamentazione in termini di autorizzazione.

È poi prevista agli artt. 27 e 28 la predisposizione di direttive regionali sulla rete di vendita, in base alle quali predisporre, da parte dei Comuni, il piano di localizzazione per il rilascio di nuove autorizzazioni esclusive e non, previa concertazione con le associazioni degli editori, dei distributori e delle organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative (tra cui, naturalmente, lo SNAG).

 

Concertazione e consultazione

 

Mi premetto a questo proposito di precisare che il più incisivo ruolo della concertazione rispetto alla mera “consultazione” fin d’ora concessa al sindacato riguarda soltanto una fase precedente alla deliberazione definitiva, e comunque non vincolante per l’ente regionale. Attuare la concertazione, insomma, significa essere obbligati a tentare una posizione comune, instaurare un dialogo positivo e volto al raggiungimento di un accordo sul futuro testo di legge che verrà approvato: non significa fare “codecisione”. E ciò in considerazione del fatto che l’art. 28 del Codice non predispone alcuna procedimentalizzazione della fase concertativa, che rischia pertanto di risolversi in una mera, ancorché dovuta, valutazione delle posizioni assunte dalle parti sociali. Pertanto, può sicuramente considerarsi un buon risultato, ma tutto dipenderà dalla predisposizione delle parti (sindacato compreso) che andranno a sedersi al tavolo della concertazione.

 

Possibilità di sospendere l’attività

 

Infine, sono stabilite regole in merito alla sospensione dell’attività delle sedi fisse (art. 70): tale sospensione potrà avvenire per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi. Qualora poi detta attività sia esercitata in forma d’impresa individuale, il termine di un anno non verrà applicato in particolari casi, quali i casi di malattia certificata, gravidanza e puerperio (nei quali casi l’attività potrà essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi) e assistenza a figli minori con gravi handicap.

In conclusione, e per tirare le fila del discorso, non si può certo dire che la predisposizione di regole a livello regionale debba ritenersi uno svantaggio, considerata la possibilità di modellarle in sede applicativa attraverso l’attività di competenza comunale (predisposizione dei piani di localizzazione) e in relazione alle specificità del territorio. Il tutto, quindi, dipenderà sicuramente dalla disponibilità dell’ente locale di tenere effettivamente conto del “nuovo” ruolo concertativo riconosciuto al sindacato, in modo da rispondere in maniera più immediata alle effettive esigenze degli edicolanti, delle quali lo SNAG si renderà portavoce.