
Risponde
Antonio Di Biase
consulente
legale per le strutture SNAG
di
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna
M.M. Quattrocchi di Grammichele (CT) scrive che nel 2001 ha fatto domanda per aprire un’edicola alimentare e successivamente altre due, per giornali. Soltanto nel dicembre del 2004, dopo vari solleciti legali, il Comune gli ha risposto che le domande erano respinte in quanto manca il piano regolatore commerciale generale. Il lettore ha, quindi, fatto ricorso al TAR di Catania (esito negativo) e successivamente ricorso in appello al CGA di Palermo, anche questo con esito negativo. Domanda se tutto ciò sia normale.
I
cosiddetti “piani regolatori generali commerciali” rappresentano uno strumento
urbanistico di attuazione del piano regolatore generale comunale. Vengono,
infatti, emanati dagli Enti locali comunali quasi sempre contestualmente
all’adozione del piano regolatore generale.
In
particolare, i piani commerciali dispongono la suddivisione del territorio
comunale in zone, contraddistinte dalle diverse destinazioni d’uso e dalle
diverse tipologie insediative predeterminate nel piano stesso, nonché nella
localizzazione delle infrastrutture destinate al commercio. Il loro scopo, dunque,
è quello di garantire, sul territorio comunale, un’equa distribuzione degli
esercizi commerciali, onde evitare che più insediamenti della stessa tipologia
si concentrino in un’unica zona, lasciandone al contempo scoperte altre, con
evidente danno per gli utenti.
Data
la loro natura regolamentare (trattasi, infatti, di atti adottati dai Comuni
nella forma dei regolamenti d’attuazione), vale a dire di atti di contenuto
normativo, è impedita al cittadino ogni possibilità di partecipazione al
loro procedimento di formazione.
Pertanto,
il singolo, anche se portatore di un interesse concreto e effettivo
all’attuazione del piano commerciale, non può in alcun modo incidere sulla
volontà dell’ente locale al fine, per esempio, di sollecitarlo a una
concentrazione dei tempi d’emanazione o esecuzione. E, nel caso in cui
l’ente ritardi oltremodo l’adozione del piano, nulla può il privato,
anche quando dal comportamento ingiustificatamente omissivo (mancata emanazione
del piano) dell’ente egli ne riceva un grave e irreparabile danno. In ciò si
spiega il duplice rigetto del ricorso presentato, tanto nel primo grado quanto
in appello.
Può il comune richiedere i pagamenti dei canoni di concessione già versati con la TOSAP ?
V. P. di Andria (BA) ha stipulato con il Comune, dieci anni fa, un contratto di occupazione spazio. L’anno successivo, con l’entrata in vigore della TOSAP, il Comune gli ha richiesto il pagamento di tale tributo. La TOSAP è stata regolarmente versata in tutti questi anni. Ora, al rinnovo del contratto di occupazione spazio, si è prospettata, da parte del Comune, la richiesta dei canoni di concessione. È legittimo - chiede il lettore - che il Comune gli richieda i canoni di concessione non versati nei nove anni in cui è stata versata la TOSAP?
La
tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) trova il suo
fondamento nel D.lgs. del 15 novembre 1993, n. 507, agli articoli da 38 a 57.
Dall’art.
38 si ricava in particolare che il presupposto della TOSAP è individuato nel
fatto che l’occupazione di suolo pubblico comporta una sottrazione delle aree e
degli spazi pubblici all’uso indiscriminato della collettività per il vantaggio
specifico di singoli soggetti (nel nostro caso, i rivenditori).
Tale
tassa viene determinata in base alla superficie occupata, espressa in metri
quadrati o in metri lineari, prescindendo dal carattere dell’attività svolta.
Per
quanto riguarda poi il problema specifico della cumulabilità, la giurisprudenza
ha di recente stabilito che la TOSAP è cumulabile con il canone di concessione
di suolo pubblico, e ciò per la diversa finalità e natura dei due istituti.
La
TOSAP, infatti, riveste una specifica natura tributaria e forma oggetto di una
obbligazione che trova la sua fonte non nell’atto amministrativo di
autorizzazione o di concessione, ma direttamente nella legge, che ne determina
rigidamente il contenuto, sulla base di criteri prestabiliti e oggettivi,
ogniqualvolta vi è una materiale occupazione del suolo pubblico che determina
il venir meno per la collettività della disponibilità di porzioni di strade.
Il
canone di concessione, viceversa, a differenza della TOSAP, trova la sua fonte
in un provvedimento di concessione e ha carattere patrimoniale: infatti esso è
ancorato (come hanno chiarito l’art. 27 del Codice della strada e la Circolare
43/E/4/164 del 20 febbraio 1996 del Ministero delle Finanze - Dipartimento
entrate - Direzione Centrale Fiscalità locale) al valore economico risultante
dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che deriva al
singolo dall’occupazione del suolo pubblico. Tale canone trova, cioè, la sua ragione giustificativa
nella necessità per l’Ente pubblico proprietario del terreno di trarre un
corrispettivo per l’utilizzo esclusivo e per l’occupazione dello spazio
concessi contrattualmente o in base a un provvedimento amministrativo.
Per
cui l’applicazione della TOSAP non impedisce al Comune, proprietario del
terreno, di richiedere anche un canone di concessione (si veda
sul punto: Consiglio di Stato, sez. V, 26 maggio 2003, n. 1571; e 4 giugno
2003, n. 3063).
Resta
ferma la facoltà per il Comune di determinare, con provvedimento discrezionale,
particolari agevolazioni, sino alla completa esenzione dalla TOSAP, per le
superfici e gli spazi gravati da canoni di concessione (cosiddetta:
disapplicazione facoltativa della TOSAP, prevista dall’art. 17 comma 63 della
legge 15 maggio 1997, n. 127). Come a dire: il Comune può ridurre o eliminare
la TOSAP in favore del rivenditore, ma se non lo fa bisogna pagare sia la
TOSAP che il canone di concessione!
A.P. di Portici (NA) è titolare, da circa 5 anni, di una rivendita di giornali e riviste (chiosco di 40 anni). Da circa 4 anni il Comune della città ha riformulato il piano edicole imponendo a ogni rivendita l’acquisto di un nuovo chiosco e, a qualcuno, anche il trasferimento. Al lettore tocca sia l’acquisto che il trasferimento. Il Comune ha deliberato che il nuovo posizionamento sia sempre sullo stesso marciapiede, ma a circa 50 metri e davanti a un condominio. Il lettore domanda: quali azioni potrebbe intraprendere il condominio o il singolo condomino al fine di ostacolare l’installazione del nuovo chiosco? Poiché le dimensioni del nuovo chiosco saranno più grandi rispetto a quelle del precedente, prima di ordinarlo, A.P. desidera avere certezze in merito alle diverse normative.
Dal
tenore della lettera devo ritenere che l’ubicazione del nuovo chiosco sia
prevista in ossequio a quanto previsto dal regolamento comunale, che disciplina
la realizzazione di tale opera.
Al
fine di rispondere all’interrogativo posto, va detto che vi è l’astratta
possibilità che il condominio e/o i singoli condomini intraprendano azioni a
difesa della proprietà e volte a ottenere il rispetto delle distanze; per
sapere se tali azioni possono essere esercitate è necessario, però, conoscere
con precisione quali siano le distanze previste tra il chiosco e lo stabile
condominiale. Tali distanze sono rilevanti, poiché lo scopo della normativa è
evitare che venga ostacolato o reso più difficoltoso ai condomini l’accesso
allo stabile.
Un
altro elemento che è necessario conoscere riguarda la proprietà del suolo sul
quale andrebbe installato il nuovo chiosco: si tratta di suolo pubblico, oppure
di suolo di proprietà del condominio? (in quest’ultimo caso l’Amministrazione
comunale, di regola, non potrebbe neanche prevedere che il nuovo chiosco venga
posizionato nel posto previsto. Così ha detto di recente la Cassazione a
sezioni unite, con la sentenza n. 158 del 1999).
In
ogni caso, è bene ricordarsi che, ai sensi dell’art. 873 c.c., le costruzioni
devono quantomeno tenersi a una distanza di tre metri (anche se i regolamenti
comunali possono prevedere distanze maggiori). E, si badi bene, per
“costruzioni” si intendono anche i “chioschi” (così: Cassazioni, sezioni unite,
n. 7067 del 1992).
Un lettore di Ozieri (SS) desidera avere ragguagli sull’applicazione della legge 626 (sta frequentando un corso in quanto ha un dipendente). Considerata l’atipicità del settore, desidera anche sapere se esiste, o è in fase di elaborazione, un modello di base per redigere un documento di valutazione dei rischi.
Il
decreto legislativo 626 del 1994 riguarda, com’è noto, la tutela della salute e
dell’integrità fisica e morale dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Questa
normativa, infatti, prescrive misure per la tutela della salute e per la
sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività
pubblici o privati. La filosofia della prevenzione cambia profondamente: oggi
spetta alle aziende la responsabilità di individuare e valutare i rischi per la
salute e la sicurezza, ma soprattutto di programmare e di gestire le misure di
prevenzione, di coinvolgere i lavoratori nel processo valutativo, di informarli
e formarli, di assicurare un’adeguata sorveglianza medica dove è necessario. La
legge obbliga, altresì, l’azienda all’informazione e formazione dei lavoratori,
istituendo il servizio di prevenzione e di protezione, di sorveglianza
sanitaria dei lavoratori e di consultazione obbligatoria dei dipendenti, e
prevedendo altresì delle specifiche sanzioni, civili e penali, nel caso di
violazioni di questi obblighi.
Entrando
nel dettaglio, la legge 626:
Il
datore di lavoro, in altre parole, deve procedere all’individuazione di tutti i
fattori di rischio esistenti in azienda e delle loro reciproche interazioni,
nonché alla valutazione della loro entità. Su questa base deve poi individuare
le misure di prevenzione e pianificarne l’attuazione, il miglioramento e il
controllo al fine di verificarne l’efficacia e l’efficienza.
Il D.Lgs. n. 242 del 1996 - nel modificare l’art. 4 del D.Lgs. n. 626 del 1994 - ha dettato un regime semplificato per le aziende familiari e per quelle che occupino fino a 10 addetti. In particolare, a seguito della modifica di cui sopra, le predette aziende familiari, o che occupano fino a 10 addetti, non sono soggette all’obbligo di elaborare il documento contenente la valutazione dei rischi e il piano di sicurezza, ma sono tenute a autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi a essa collegati. Per cui queste tipologie di azienda sono obbligate ad effettuare la valutazione dei rischi ma non anche a redigere il relativo documento. In luogo di tale redazione esse devono autocertificare per iscritto di aver eseguito la valutazione ed inviare l’autocertificazione stessa al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
È
bene poi sapere che, nella preparazione di tale documento, il metodo da seguire
deve essere semplice, perché questa non deve essere solo materia di
professionisti, ed essenzialmente partecipato: ciò sta a indicare che i
lavoratori devono poter partecipare direttamente a questo importante momento, e
devono avere sempre la possibilità di esprimere proprie valutazioni.
Lo
scopo principale della normativa è l’eliminazione dei rischi, ed è questo il
risultato a cui deve tendere il documento di valutazione; i rischi non
eliminabili devono invece essere controllati e ridotti al più basso livello
tecnicamente possibile.
Fatte
queste precisazioni di ordine generale, per la redazione del “documento di
valutazione dei rischi” suggerisco al lettore di recarsi presso la sede della
Confcommercio locale, dove sicuramente potrà ricevere tutte le notizie che le
servono.
Lavoro da sempre nell’edicola di mia madre. È un negozio, di circa 100 mq nel centro del paese, che è anche libreria, cartoleria, vendita di giocattoli e articoli da regalo. Vi scrivo perché da sempre ho problemi con i tre distributori, ora però con uno dei tre la situazione è diventata davvero insostenibile sia dal punto di vista economico che morale. Il distributore in questione che mi fornisce parte dei quotidiani e periodici è fallito da circa 3 anni e in quell’occasione ho perso 350 euro. Poi nuova ragione sociale, ma stessa musica: ogni anno devo perdere 300/400/500,00 euro a causa di mancanze di forniture o rifornimenti non ricevuti o accreditati nei giorni successivi, rifornimenti mai ricevuti ma addebitati nell’e/c, giornali mancanti dalle rese, giornali respinti non restituiti, differenze rese ignorate, ecc. Tutte le settimane allego un prospetto delle mancanze e differenze resa all’assegno settimanale. Per non parlare di tutte le volte che vado nei loro uffici a fare discussioni e i litigi con il corriere che nega tutto. Sono arrivato al punto di chiedere ai clienti di controllare le forniture e fargli firmare le bolle per testimonianza sia alla fornitura che alla chiusura delle rese. Il mio sindacato sa tutto questo, ma non risolve il problema. Il tutto si svolge sotto la costante minaccia della sospensione della fornitura. Mi chiedo come un settore così importante abbia regole generiche che risalgono a 40 anni fa. Penso che queste regole debbano essere cambiate per adeguarsi ai tempi attuali.
M.
D’A - S. V.
Gentile
lettore,
la
situazione che lei mi espone è sicuramente fonte di grave disagio per lei, ma
non è una situazione assolutamente irrisolvibile! A fronte dei continui
comportamenti vessatori e scorretti del suo DL, le armi a disposizione sono le
seguenti: in prima battuta l’arma del dialogo, e in questo il suo sindacato
dovrebbe, invece, fornirle un aiuto valido; in secondo luogo vi è l’arma
legale, la possibilità di rivolgersi a un ufficio legale (lo SNAG ne ha uno
specializzato proprio per il settore) per far valere i propri diritti e il
rispetto di regole che non sono (come dice lei) generiche e risalenti a 40 anni
fa, ma al contrario specifiche, puntuali e nuove di zecca! È stato infatti
appena approvato il nuovo Accordo Nazionale per la vendita di quotidiani e
periodici, che vede firmatari anche i DL, per cui anche i DL saranno obbligati
a rispettarne le regole!
Comprendo
perfettamente il suo sfogo, ma spetta a lei valutare se la struttura sindacale
cui è attualmente iscritto sia in grado di far fronte alle sue esigenze!

Risponde
Dario Devitofranceschi
consulente
legale per le strutture SNAG
di
Liguria, Piemonte, Umbria,
Marche
e Lazio
F. B. di Narzole (CN) scrive che il suo distributore manda, continuamente, forniture esagerate costringendolo a pagare pur senza aver incassato tutti i soldi richiesti. In più, consigliato da un consulente, gli ha rimandato una grande quantità di pubblicazioni ma sta ancora aspettando che gli faccia un conteggio e che gli vengano scalate.
Ai
sensi dell’art. 6 dell’Accordo Nazionale del 1994 le Aziende editoriali si sono
impegnate ad armonizzare e adeguare il flusso delle forniture alle reali
esigenze di mercato, senza con ciò trascurare l’esigenza di contenere i costi e
la resa in limiti compatibili con le scelte compiute dalle singole aziende.
In
pratica, il distributore locale dovrebbe predisporre piani mirati per ogni
punto vendita che prevedano una equilibrata fornitura delle pubblicazioni e
avrebbe altresì il diritto-dovere di informare l’editore sul flusso di
forniture relativo alla singola testata ove risultasse notevolmente eccedente
le reali esigenze diffusionali del singolo punto vendita.
Ora,
con riferimento al caso del lettore, questi potrebbe eseguire un’indagine
statistica sulla base degli estratti conto settimanali e di tutta la
documentazione in suo possesso al fine di valutare il rapporto tra venduto e
resa per le singole pubblicazioni. Laddove vi fosse una sproporzione rilevante,
il lettore dovrebbe contattare la sua o, in mancanza, una delle organizzazioni
sindacali che operano nell’area (per ogni evenienza può rivolgersi allo SNAG
di Cuneo: Pierbartolo Mellano, Corso V. Emanuele - Tel. 0171.602078), per
segnalare questo squilibrio agli editori e al distributore, chiedendo
contemporaneamente di adeguare la fornitura.
Quanto
al secondo punto, deve invitare il distributore a provvedere nel più breve
termine possibile. Ricordo a F.B. tuttavia che, tecnicamente, i termini della
resa sono disciplinati dall’art. 7 dell’Accordo Nazionale e che la cosiddetta
“resa anticipata” può essere intesa come una violazione del medesimo art. 7.
L’amministratore
del caseggiato, dove ho il negozio, mi ha inviato due raccomandate con cui mi chiede di togliere il materiale
pubblicitario esposto con mollette e puntine all’esterno del mio esercizio.
Dice che la decisione è stata presa all’unanimità dai condomini in assemblea.
Un’affermazione che non corrisponde a verità in quanto i condomini, che sono
tutti miei clienti, si sono dissociati da questa iniziativa. L’ultima
raccomandata minaccia anche di ricorrere a vie legali in caso non provveda alla
rimozione di quanto richiesto.
F.
Airoldi - Genova
Purtroppo,
non mi è possibile formulare una risposta precisa: infatti lei non dice se il
materiale pubblicitario esposto si trovi in corrispondenza della vetrina del
suo esercizio ovvero sui muri perimetrali dello stabile.
Mentre
infatti la cosiddetta “facciata di prospetto” di un edificio – abbia o meno
valore architettonico o decorativo – rientra nella categoria dei muri maestri e
costituisce una parte comune ex art. 1117 cc. (con la conseguenza che ciascun
condomino può servirsi del medesimo purché non ne alteri la destinazione e non
impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo diritto),
diversamente, la vetrina, in quanto a uso esclusivo della sua rivendita,
dovrebbe essere esclusa dalla presunzione di comunione.
Inoltre
non è dato sapere se il regolamento di condominio preveda alcunché sul punto,
se lei abbia mai ricevuto un’autorizzazione da parte del condominio e/o da
parte del Comune e se, quindi, la delibera cui fa riferimento vada a revocare
un’autorizzazione precedentemente concessa ovvero a inibire un presunto
utilizzo improprio della cosa comune.
Comunque
le consiglio ottenere copia di detta delibera al fine di valutarne la validità
secondo i parametri di cui all’art. 1136 cc. (convocazioni, maggioranza degli
intervenuti, quote delle edificio, quorum richiesto, ecc…)
In
generale le ricordo che il Comune di Genova, in base al Regolamento per
l’applicazione del canone per l’istallazione di mezzi pubblicitari, assoggetta
le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano al regime
autorizzatorio prevedendo altresì l’esenzione del canone per la pubblicità
relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole
facciate esterne delle edicole purché contenuta nell’ideale filo di gronda
delle stesse o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si
effettua la vendita.