Antonio Di Biase
Risponde Antonio Di Biase

consulente legale per le strutture SNAG

di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

 

Problemi per aprire un’edicola

 

M.M. Quattrocchi  di Grammichele (CT) scrive che nel 2001 ha fatto domanda per aprire un’edicola alimentare e successivamente altre due, per giornali. Soltanto nel dicembre del 2004, dopo vari solleciti legali, il Comune gli ha risposto che le domande erano respinte in quanto manca il piano regolatore commerciale generale. Il lettore ha, quindi, fatto ricorso al TAR di Catania (esito negativo) e successivamente ricorso in appello al CGA di Palermo, anche questo con esito negativo. Domanda se tutto ciò sia normale.

 

I cosiddetti “piani regolatori generali commerciali” rappresentano uno strumento urbanistico di attuazione del piano regolatore generale comunale. Vengono, infatti, emanati dagli Enti locali comunali quasi sempre contestualmente all’adozione del piano regolatore generale.

In particolare, i piani commerciali dispongono la suddivisione del territorio comunale in zone, contraddistinte dalle diverse destinazioni d’uso e dalle diverse tipologie insediative predeterminate nel piano stesso, nonché nella localizzazione delle infrastrutture destinate al commercio. Il loro scopo, dunque, è quello di garantire, sul territorio comunale, un’equa distribuzione degli esercizi commerciali, onde evitare che più insediamenti della stessa tipologia si concentrino in un’unica zona, lasciandone al contempo scoperte altre, con evidente danno per gli utenti.

Data la loro natura regolamentare (trattasi, infatti, di atti adottati dai Comuni nella forma dei regolamenti d’attuazione), vale a dire di atti di contenuto normativo, è impedita al cittadino ogni possibilità di partecipazione al loro procedimento di formazione.

Pertanto, il singolo, anche se portatore di un interesse concreto e effettivo all’attuazione del piano commerciale, non può in alcun modo incidere sulla volontà dell’ente locale al fine, per esempio, di sollecitarlo a una concentrazione dei tempi d’emanazione o esecuzione. E, nel caso in cui l’ente ritardi oltremodo l’adozione del piano, nulla può il privato, anche quando dal comportamento ingiustificatamente omissivo (mancata emanazione del piano) dell’ente egli ne riceva un grave e irreparabile danno. In ciò si spiega il duplice rigetto del ricorso presentato, tanto nel primo grado quanto in appello.

 

Può il comune richiedere i pagamenti dei canoni di concessione già versati con la TOSAP ?

 

V. P. di Andria (BA) ha stipulato con il Comune, dieci anni fa, un contratto di occupazione spazio. L’anno successivo, con l’entrata in vigore della TOSAP, il Comune gli ha richiesto il pagamento di tale tributo. La TOSAP  è stata regolarmente versata in tutti questi anni. Ora, al rinnovo del contratto di occupazione spazio, si è prospettata, da parte del Comune, la richiesta dei canoni di concessione. È legittimo - chiede il lettore - che il Comune gli richieda i canoni di concessione non versati nei nove anni in cui è stata versata la TOSAP?

 

La tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) trova il suo fondamento nel D.lgs. del 15 novembre 1993, n. 507, agli articoli da 38 a 57.

Dall’art. 38 si ricava in particolare che il presupposto della TOSAP è individuato nel fatto che l’occupazione di suolo pubblico comporta una sottrazione delle aree e degli spazi pubblici all’uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico di singoli soggetti (nel nostro caso, i rivenditori).

Tale tassa viene determinata in base alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari, prescindendo dal carattere dell’attività svolta.

Per quanto riguarda poi il problema specifico della cumulabilità, la giurisprudenza ha di recente stabilito che la TOSAP è cumulabile con il canone di concessione di suolo pubblico, e ciò per la diversa finalità e natura dei due istituti.

La TOSAP, infatti, riveste una specifica natura tributaria e forma oggetto di una obbligazione che trova la sua fonte non nell’atto amministrativo di autorizzazione o di concessione, ma direttamente nella legge, che ne determina rigidamente il contenuto, sulla base di criteri prestabiliti e oggettivi, ogniqualvolta vi è una materiale occupazione del suolo pubblico che determina il venir meno per la collettività della disponibilità di porzioni di strade.

Il canone di concessione, viceversa, a differenza della TOSAP, trova la sua fonte in un provvedimento di concessione e ha carattere patrimoniale: infatti esso è ancorato (come hanno chiarito l’art. 27 del Codice della strada e la Circolare 43/E/4/164 del 20 febbraio 1996 del Ministero delle Finanze - Dipartimento entrate - Direzione Centrale Fiscalità locale) al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che deriva al singolo dall’occupazione del suolo pubblico. Tale canone  trova, cioè, la sua ragione giustificativa nella necessità per l’Ente pubblico proprietario del terreno di trarre un corrispettivo per l’utilizzo esclusivo e per l’occupazione dello spazio concessi contrattualmente o in base a un provvedimento amministrativo.

Per cui l’applicazione della TOSAP non impedisce al Comune, proprietario del terreno, di richiedere anche un canone di concessione (si veda sul punto: Consiglio di Stato, sez. V, 26 maggio 2003, n. 1571; e 4 giugno 2003, n. 3063).

Resta ferma la facoltà per il Comune di determinare, con provvedimento discrezionale, particolari agevolazioni, sino alla completa esenzione dalla TOSAP, per le superfici e gli spazi gravati da canoni di concessione (cosiddetta: disapplicazione facoltativa della TOSAP, prevista dall’art. 17 comma 63 della legge 15 maggio 1997, n. 127). Come a dire: il Comune può ridurre o eliminare la TOSAP in favore del rivenditore, ma se non lo fa bisogna pagare sia la TOSAP che il canone di concessione!

 

Trasferimento e acquisto chiosco

 

A.P. di Portici (NA) è titolare, da circa 5 anni, di una rivendita di giornali e riviste (chiosco di 40 anni). Da circa 4 anni il Comune della città ha riformulato il piano edicole imponendo a ogni rivendita l’acquisto di un nuovo chiosco e, a qualcuno, anche il trasferimento. Al lettore tocca sia l’acquisto che il trasferimento. Il Comune ha deliberato che il nuovo posizionamento sia sempre sullo stesso marciapiede, ma a circa 50 metri e davanti a un condominio. Il lettore domanda: quali azioni potrebbe intraprendere il condominio o il singolo condomino al fine di ostacolare l’installazione del nuovo chiosco? Poiché le dimensioni del nuovo chiosco saranno più grandi rispetto a quelle del precedente, prima di ordinarlo, A.P. desidera avere certezze in merito alle diverse normative.

 

Dal tenore della lettera devo ritenere che l’ubicazione del nuovo chiosco sia prevista in ossequio a quanto previsto dal regolamento comunale, che disciplina la realizzazione di tale opera.

Al fine di rispondere all’interrogativo posto, va detto che vi è l’astratta possibilità che il condominio e/o i singoli condomini intraprendano azioni a difesa della proprietà e volte a ottenere il rispetto delle distanze; per sapere se tali azioni possono essere esercitate è necessario, però, conoscere con precisione quali siano le distanze previste tra il chiosco e lo stabile condominiale. Tali distanze sono rilevanti, poiché lo scopo della normativa è evitare che venga ostacolato o reso più difficoltoso ai condomini l’accesso allo stabile.

Un altro elemento che è necessario conoscere riguarda la proprietà del suolo sul quale andrebbe installato il nuovo chiosco: si tratta di suolo pubblico, oppure di suolo di proprietà del condominio? (in quest’ultimo caso l’Amministrazione comunale, di regola, non potrebbe neanche prevedere che il nuovo chiosco venga posizionato nel posto previsto. Così ha detto di recente la Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 158 del 1999).

In ogni caso, è bene ricordarsi che, ai sensi dell’art. 873 c.c., le costruzioni devono quantomeno tenersi a una distanza di tre metri (anche se i regolamenti comunali possono prevedere distanze maggiori). E, si badi bene, per “costruzioni” si intendono anche i “chioschi” (così: Cassazioni, sezioni unite, n. 7067 del 1992).

 

Richiesta di ragguagli sulla legge 626

 

Un lettore di Ozieri (SS) desidera avere ragguagli sull’applicazione della legge 626 (sta frequentando un corso in quanto ha un dipendente). Considerata l’atipicità del settore, desidera anche sapere se esiste, o è in fase di elaborazione, un modello di base per redigere un documento di valutazione dei rischi.

 

Il decreto legislativo 626 del 1994 riguarda, com’è noto, la tutela della salute e dell’integrità fisica e morale dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Questa normativa, infatti, prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività pubblici o privati. La filosofia della prevenzione cambia profondamente: oggi spetta alle aziende la responsabilità di individuare e valutare i rischi per la salute e la sicurezza, ma soprattutto di programmare e di gestire le misure di prevenzione, di coinvolgere i lavoratori nel processo valutativo, di informarli e formarli, di assicurare un’adeguata sorveglianza medica dove è necessario. La legge obbliga, altresì, l’azienda all’informazione e formazione dei lavoratori, istituendo il servizio di prevenzione e di protezione, di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e di consultazione obbligatoria dei dipendenti, e prevedendo altresì delle specifiche sanzioni, civili e penali, nel caso di violazioni di questi obblighi.

Entrando nel dettaglio, la legge 626:

Il datore di lavoro, in altre parole, deve procedere all’individuazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda e delle loro reciproche interazioni, nonché alla valutazione della loro entità. Su questa base deve poi individuare le misure di prevenzione e pianificarne l’attuazione, il miglioramento e il controllo al fine di verificarne l’efficacia e l’efficienza.

Il D.Lgs. n. 242 del 1996 - nel modificare l’art. 4 del D.Lgs. n. 626 del 1994 - ha dettato un regime semplificato per le aziende familiari e per quelle che occupino fino a 10 addetti. In particolare, a seguito della modifica di cui sopra, le predette aziende familiari, o che occupano fino a 10 addetti, non sono soggette all’obbligo di elaborare il documento contenente la valutazione dei rischi e il piano di sicurezza, ma sono tenute a autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi a essa collegati. Per cui queste tipologie di azienda sono obbligate ad effettuare la valutazione dei rischi ma non anche a redigere il relativo documento. In luogo di tale redazione esse devono autocertificare per iscritto di aver eseguito la valutazione ed inviare l’autocertificazione stessa al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

È bene poi sapere che, nella preparazione di tale documento, il metodo da seguire deve essere semplice, perché questa non deve essere solo materia di professionisti, ed essenzialmente partecipato: ciò sta a indicare che i lavoratori devono poter partecipare direttamente a questo importante momento, e devono avere sempre la possibilità di esprimere proprie valutazioni.

Lo scopo principale della normativa è l’eliminazione dei rischi, ed è questo il risultato a cui deve tendere il documento di valutazione; i rischi non eliminabili devono invece essere controllati e ridotti al più basso livello tecnicamente possibile.

Fatte queste precisazioni di ordine generale, per la redazione del “documento di valutazione dei rischi” suggerisco al lettore di recarsi presso la sede della Confcommercio locale, dove sicuramente potrà ricevere tutte le notizie che le servono.

 

Gravi difficoltà con i distributori

 

Lavoro da sempre nell’edicola di mia madre. È un negozio, di circa 100 mq nel centro del paese, che è anche libreria, cartoleria, vendita di giocattoli e articoli da regalo. Vi scrivo perché da sempre ho problemi con i tre distributori, ora però con uno dei tre la situazione è diventata davvero insostenibile sia dal punto di vista  economico che morale. Il distributore in questione che mi fornisce parte dei quotidiani e periodici è fallito da circa 3 anni e in quell’occasione ho perso 350 euro. Poi nuova ragione sociale, ma stessa musica: ogni anno devo perdere 300/400/500,00 euro a causa di mancanze di forniture o rifornimenti non ricevuti o accreditati nei giorni successivi, rifornimenti mai ricevuti ma addebitati nell’e/c, giornali mancanti dalle rese, giornali respinti non restituiti, differenze rese ignorate, ecc. Tutte le settimane allego un prospetto delle mancanze e differenze resa all’assegno settimanale. Per non parlare di tutte le volte che vado nei loro uffici a fare discussioni e i litigi con il corriere che nega tutto. Sono arrivato al punto di chiedere ai clienti di controllare le forniture e fargli firmare le bolle per testimonianza sia alla fornitura che alla chiusura delle rese. Il mio sindacato sa tutto questo, ma non risolve il problema. Il tutto si svolge sotto la costante minaccia della sospensione della fornitura. Mi chiedo come un settore così importante abbia regole generiche che risalgono a 40 anni fa. Penso che queste regole debbano essere cambiate per adeguarsi ai tempi attuali.

M. D’A - S. V.

 

Gentile lettore,

la situazione che lei mi espone è sicuramente fonte di grave disagio per lei, ma non è una situazione assolutamente irrisolvibile! A fronte dei continui comportamenti vessatori e scorretti del suo DL, le armi a disposizione sono le seguenti: in prima battuta l’arma del dialogo, e in questo il suo sindacato dovrebbe, invece, fornirle un aiuto valido; in secondo luogo vi è l’arma legale, la possibilità di rivolgersi a un ufficio legale (lo SNAG ne ha uno specializzato proprio per il settore) per far valere i propri diritti e il rispetto di regole che non sono (come dice lei) generiche e risalenti a 40 anni fa, ma al contrario specifiche, puntuali e nuove di zecca! È stato infatti appena approvato il nuovo Accordo Nazionale per la vendita di quotidiani e periodici, che vede firmatari anche i DL, per cui anche i DL saranno obbligati a rispettarne le regole!

Comprendo perfettamente il suo sfogo, ma spetta a lei valutare se la struttura sindacale cui è attualmente iscritto sia in grado di far fronte alle sue esigenze!

 

Dario Devitofranceschi

Risponde Dario Devitofranceschi

consulente legale per le strutture SNAG

di Liguria, Piemonte, Umbria,

Marche e Lazio

 

Forniture esagerate

 

F. B. di Narzole (CN) scrive che il suo distributore manda, continuamente, forniture esagerate costringendolo a pagare pur senza aver incassato tutti i soldi richiesti. In più, consigliato da un consulente, gli ha rimandato una grande quantità di pubblicazioni ma sta ancora aspettando che gli faccia un conteggio e che gli vengano scalate.

 

Ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo Nazionale del 1994 le Aziende editoriali si sono impegnate ad armonizzare e adeguare il flusso delle forniture alle reali esigenze di mercato, senza con ciò trascurare l’esigenza di contenere i costi e la resa in limiti compatibili con le scelte compiute dalle singole aziende.

In pratica, il distributore locale dovrebbe predisporre piani mirati per ogni punto vendita che prevedano una equilibrata fornitura delle pubblicazioni e avrebbe altresì il diritto-dovere di informare l’editore sul flusso di forniture relativo alla singola testata ove risultasse notevolmente eccedente le reali esigenze diffusionali del singolo punto vendita.

Ora, con riferimento al caso del lettore, questi potrebbe eseguire un’indagine statistica sulla base degli estratti conto settimanali e di tutta la documentazione in suo possesso al fine di valutare il rapporto tra venduto e resa per le singole pubblicazioni. Laddove vi fosse una sproporzione rilevante, il lettore dovrebbe contattare la sua o, in mancanza, una delle organizzazioni sindacali che operano nell’area (per ogni evenienza può rivolgersi allo SNAG di Cuneo: Pierbartolo Mellano, Corso V. Emanuele - Tel. 0171.602078), per segnalare questo squilibrio agli editori e al distributore, chiedendo contemporaneamente di adeguare la fornitura.

Quanto al secondo punto, deve invitare il distributore a provvedere nel più breve termine possibile. Ricordo a F.B. tuttavia che, tecnicamente, i termini della resa sono disciplinati dall’art. 7 dell’Accordo Nazionale e che la cosiddetta “resa anticipata” può essere intesa come una violazione del medesimo art. 7.

 

Può l’amministratore chiedere di togliere  il materiale pubblicitario?

 

L’amministratore del caseggiato, dove ho il negozio, mi ha inviato due raccomandate con cui  mi chiede di togliere il materiale pubblicitario esposto con mollette e puntine all’esterno del mio esercizio. Dice che la decisione è stata presa all’unanimità dai condomini in assemblea. Un’affermazione che non corrisponde a verità in quanto i condomini, che sono tutti miei clienti, si sono dissociati da questa iniziativa. L’ultima raccomandata minaccia anche di ricorrere a vie legali in caso non provveda alla rimozione di quanto richiesto.

F. Airoldi - Genova

 

Purtroppo, non mi è possibile formulare una risposta precisa: infatti lei non dice se il materiale pubblicitario esposto si trovi in corrispondenza della vetrina del suo esercizio ovvero sui muri perimetrali dello stabile.

Mentre infatti la cosiddetta “facciata di prospetto” di un edificio – abbia o meno valore architettonico o decorativo – rientra nella categoria dei muri maestri e costituisce una parte comune ex art. 1117 cc. (con la conseguenza che ciascun condomino può servirsi del medesimo purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo diritto), diversamente, la vetrina, in quanto a uso esclusivo della sua rivendita, dovrebbe essere esclusa dalla presunzione di comunione.

Inoltre non è dato sapere se il regolamento di condominio preveda alcunché sul punto, se lei abbia mai ricevuto un’autorizzazione da parte del condominio e/o da parte del Comune e se, quindi, la delibera cui fa riferimento vada a revocare un’autorizzazione precedentemente concessa ovvero a inibire un presunto utilizzo improprio della cosa comune.

Comunque le consiglio ottenere copia di detta delibera al fine di valutarne la validità secondo i parametri di cui all’art. 1136 cc. (convocazioni, maggioranza degli intervenuti, quote delle edificio, quorum richiesto, ecc…)

In generale le ricordo che il Comune di Genova, in base al Regolamento per l’applicazione del canone per l’istallazione di mezzi pubblicitari, assoggetta le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano al regime autorizzatorio prevedendo altresì l’esenzione del canone per la pubblicità relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole purché contenuta nell’ideale filo di gronda delle stesse o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.