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IL COMMERCIALISTA |
| A cura di Domenico Moschella |
PARTITA IVA VALIDA ANCHE PER ALTRI PRODOTTI ?
Ho aperto la partita IVA con codice attività 52473. Posso rivendere anche articoli di cancelleria e libri nuovi? O è necessario attivare un nuovo codice attività? In questo secondo caso sono soggetto agli studi di settore con annotazione separata? Grazie.
M.
Vitagliano – Frattamaggiore (NA)
Il
codice di attività indicato riguarda proprio gli articoli di cancelleria e
cartoleria, mentre il codice per le rivendite di giornali e riviste è il 52472.
Il codice da utilizzare deve essere quello
riferito all’attività prevalente. Se lei ha dichiarato come
prevalente la cartoleria dovrà presentare lo studio di settore di questa
attività (mod. TM20U) che quest’anno è stato aggiornato. Se l’attività
prevalente fosse quella di rivendita di giornali, può comunque vendere gli
altri prodotti utilizzando il codice di attività sopra indicato. Inoltre,
compilerà lo studio di settore mod. SM13U indicando sia le vendite soggette ad
aggi fissi che i corrispettivi per la vendita di altri prodotti soggetti ad
IVA.
COME CI SI REGOLA CON I CONTRIBUTI VERSATI PER IL LAVORO PART-TIME DIPENDENTE?
Sono
intestataria dell’attività di un’edicola gestita come impresa familiare con il
coniuge. Svolgo lavoro part-time dipendente. I contributi versati come
dipendenti si perderanno? Vorrei che nella risposta fosse citata anche la legge
o normativa che regolarizza questa mia posizione. Distinti saluti
La
normativa in materia di pensioni (Legge 335/95) fra i requisiti per il diritto
alla pensione a carico di una gestione autonoma, prevede che quest’ultimo possa
essere perfezionato anche sommando le contribuzioni versate in più gestioni
autonome e nell’assicurazione dei lavoratori dipendenti, purché non si
tratti di periodi sovrapposti temporalmente. Quest’ultima frase va intesa
come segue: se un soggetto ha versato diversi tipi di contributi in periodi
diversi (prima commerciante, poi artigiano o dipendente) i contributi sono
cumulabili ai fini della pensione, se invece una persona versa contestualmente
nello stesso periodo contributi in due gestioni diverse (commercianti e
dipendenti) gli importi versati non sono cumulabili ai fini della pensione.
Desidero
porvi i seguenti due quesiti:
-
È corretto continuare a scalare, come da legge, le spese carburante,
assicurazioni, manutenzione, ecc. dell’auto personale che attualmente non
figura più nell’attivo della mia azienda, ma risulta intestata a mio nome e
viene in parte utilizzata nell’esercizio dell’attività?
-
Riguardo ai “libri” vecchi, rimasti invenduti, posso avvalermi della legge
esistente per i prodotti editoriali e quindi ho la possibilità di distruggere i
libri previa comunicazione scritta agli uffici finanziari e ai comandi della
guardia di finanza di competenza?
- Chiedo, inoltre: per prodotti editoriali di importo inferiore a euro 5.164,57 (L. 10.000.000) è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della L. 4/01/68 n. 15 (come riportato su un vs. articolo pubblicato sul n. 5/2000 della vs. rivista)?
Vi
ringrazio e, in attesa di leggervi in merito, porgo cordiali saluti.
R.B.
– Lamporecchio (PT)
Per
quanto riguarda le modalità per documentare l’eliminazione di prodotti vecchi e
invenduti, in alternativa alla consegna al macero documentata, rimane ancora la
procedura vigente che consiglio di eseguire sempre anche se l’ammontare dei
prodotti è di modesta entità. Ciò perché, per la semplificazione da lei citata
(solo atto notorio) abbiamo avuto all’epoca pareri discordanti dalle diverse
Agenzie delle Entrate da noi interpellate e chiamate a esprimersi.
Riguardo
alle spese per l’autovettura e dei relativi costi e consumi, da come pone la
domanda mi sorgono dubbi sul soggetto intestatario dell’attività: se trattasi,
cioè, di società o di persona fisica. Nel primo caso, non può dedurre niente,
tranne che dei rimborsi spese per utilizzi specifici dell’auto; nel secondo
caso, se l’auto risulta come bene personale, potrebbe dedurre solo una
percentuale dei costi sostenuti a seguito dell’utilizzo della vettura per
l’attività e non per l’uso personale.
In
quale rigo di dichiarazione IVA (quadro VF) va rilevato l’acquisto di ricariche
telefoniche e di altri prodotti esclusi da IVA art. 74? Grazie
F.
Casaburi - Frattamaggiore (NA)
L’acquisto
e la vendita di schede telefoniche, ricariche, carte prepagate e prodotti
similari per la fruizione dei servizi telefonici, sono operazioni fuori campo
IVA ai sensi dell’art. 74 comma 2, DPR 633/72 e successive modifiche; pertanto
non vanno indicati nella dichiarazione IVA annuale. Gli aggi vanno rilevati
come ricavi ai fini della determinazione del reddito da dichiarare sulla
dichiarazione dei redditi di fine anno.
Dovendo
ristrutturare l’edicola, è possibile chiedere particolari finanziamenti da
parte della pubblica amministrazione? È, inoltre, possibile dedurre dal reddito
le spese della ristrutturazione?
C.
Santoro – Ostuni (BR)
Gli
investimenti per l’acquisto di nuove attrezzature, per il rifacimento di arredi
completi, per impianti e opere di migliorie nel negozio in cui viene svolta
l’attività, sono sempre deducibili nei modi e nei termini previsti dalla legge,
generalmente con quote di ammortamento in più anni. Detta deducibilità non è in contrasto con le modalità di
finanziamento utilizzate.
Vorrei dare in gestione la mia rivendita e vorrei sapere come calcolare il corrisposto da chiedere al gestante che vorrà prenderla in gestione. Grazie per l’attenzione e distinti saluti.
Il
canone di affittanza d’azienda va concordato liberamente fra le parti
contraenti tenendo presente la redditività aziendale. Infatti, se il gestore
dovrà sostenere tutte le spese di gestione e pagare anche il canone di affitto
d’azienda, dovrà avere un reddito netto
compatibile con l’impegno prestato. Comunque, non potendo generalizzare, le
situazioni vanno analizzate caso per caso, in linea di massima si indica, nel
25 - 30% del reddito netto, il canone di affitto corrente.