A cura di Domenico Moschella
IL COMMERCIALISTA
A cura di Domenico Moschella

 

 

PARTITA IVA VALIDA ANCHE PER ALTRI PRODOTTI ?

 

Ho aperto la partita IVA con codice attività 52473. Posso rivendere anche articoli di cancelleria e libri nuovi? O è necessario attivare un nuovo codice attività? In questo secondo caso sono soggetto agli studi di settore con annotazione separata? Grazie.

M. Vitagliano – Frattamaggiore  (NA)

 

Il codice di attività indicato riguarda proprio gli articoli di cancelleria e cartoleria, mentre il codice per le rivendite di giornali e riviste è il 52472. Il codice da utilizzare deve essere quello  riferito all’attività prevalente. Se lei ha dichiarato come prevalente la cartoleria dovrà presentare lo studio di settore di questa attività (mod. TM20U) che quest’anno è stato aggiornato. Se l’attività prevalente fosse quella di rivendita di giornali, può comunque vendere gli altri prodotti utilizzando il codice di attività sopra indicato. Inoltre, compilerà lo studio di settore mod. SM13U indicando sia le vendite soggette ad aggi fissi che i corrispettivi per la vendita di altri prodotti soggetti ad IVA.

 

COME CI SI REGOLA CON I CONTRIBUTI VERSATI PER IL LAVORO PART-TIME DIPENDENTE?

 

Sono intestataria dell’attività di un’edicola gestita come impresa familiare con il coniuge. Svolgo lavoro part-time dipendente. I contributi versati come dipendenti si perderanno? Vorrei che nella risposta fosse citata anche la legge o normativa che regolarizza questa mia posizione. Distinti saluti

M. Borsellino – Roma

 

La normativa in materia di pensioni (Legge 335/95) fra i requisiti per il diritto alla pensione a carico di una gestione autonoma, prevede che quest’ultimo possa essere perfezionato anche sommando le contribuzioni versate in più gestioni autonome e nell’assicurazione dei lavoratori dipendenti, purché non si tratti di periodi sovrapposti temporalmente. Quest’ultima frase va intesa come segue: se un soggetto ha versato diversi tipi di contributi in periodi diversi (prima commerciante, poi artigiano o dipendente) i contributi sono cumulabili ai fini della pensione, se invece una persona versa contestualmente nello stesso periodo contributi in due gestioni diverse (commercianti e dipendenti) gli importi versati non sono cumulabili ai fini della pensione.

 

COME REGOLARSI CON L’AUTO E I LIBRI RIMASTI INVENDUTI

 

Desidero porvi i seguenti due quesiti:

- È corretto continuare a scalare, come da legge, le spese carburante, assicurazioni, manutenzione, ecc. dell’auto personale che attualmente non figura più nell’attivo della mia azienda, ma risulta intestata a mio nome e viene in parte utilizzata nell’esercizio dell’attività?

- Riguardo ai “libri” vecchi, rimasti invenduti, posso avvalermi della legge esistente per i prodotti editoriali e quindi ho la possibilità di distruggere i libri previa comunicazione scritta agli uffici finanziari e ai comandi della guardia di finanza di competenza?

- Chiedo, inoltre: per prodotti editoriali di importo inferiore a euro 5.164,57 (L. 10.000.000) è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della L. 4/01/68 n. 15 (come riportato su un vs. articolo pubblicato sul n. 5/2000 della vs. rivista)?

Vi ringrazio e, in attesa di leggervi in merito, porgo cordiali saluti.

R.B. – Lamporecchio (PT)

 

Per quanto riguarda le modalità per documentare l’eliminazione di prodotti vecchi e invenduti, in alternativa alla consegna al macero documentata, rimane ancora la procedura vigente che consiglio di eseguire sempre anche se l’ammontare dei prodotti è di modesta entità. Ciò perché, per la semplificazione da lei citata (solo atto notorio) abbiamo avuto all’epoca pareri discordanti dalle diverse Agenzie delle Entrate da noi interpellate e chiamate a esprimersi.

Riguardo alle spese per l’autovettura e dei relativi costi e consumi, da come pone la domanda mi sorgono dubbi sul soggetto intestatario dell’attività: se trattasi, cioè, di società o di persona fisica. Nel primo caso, non può dedurre niente, tranne che dei rimborsi spese per utilizzi specifici dell’auto; nel secondo caso, se l’auto risulta come bene personale, potrebbe dedurre solo una percentuale dei costi sostenuti a seguito dell’utilizzo della vettura per l’attività e non per l’uso personale.

 

QUALE RIGO, PER RICARICHE TELEFONICHE E ALTRI PRODOTTI

 

In quale rigo di dichiarazione IVA (quadro VF) va rilevato l’acquisto di ricariche telefoniche e di altri prodotti esclusi da IVA art. 74? Grazie

F. Casaburi - Frattamaggiore (NA)

L’acquisto e la vendita di schede telefoniche, ricariche, carte prepagate e prodotti similari per la fruizione dei servizi telefonici, sono operazioni fuori campo IVA ai sensi dell’art. 74 comma 2, DPR 633/72 e successive modifiche; pertanto non vanno indicati nella dichiarazione IVA annuale. Gli aggi vanno rilevati come ricavi ai fini della determinazione del reddito da dichiarare sulla dichiarazione dei redditi di fine anno.

 

FINANZIAMENTI PER RISTRUTTURAZIONE

 

Dovendo ristrutturare l’edicola, è possibile chiedere particolari finanziamenti da parte della pubblica amministrazione? È, inoltre, possibile dedurre dal reddito le spese della ristrutturazione?

C. Santoro – Ostuni (BR)

Gli investimenti per l’acquisto di nuove attrezzature, per il rifacimento di arredi completi, per impianti e opere di migliorie nel negozio in cui viene svolta l’attività, sono sempre deducibili nei modi e nei termini previsti dalla legge, generalmente con quote di ammortamento in più anni. Detta deducibilità  non è in contrasto con le modalità di finanziamento utilizzate.

 

DARE IN GESTIONE LA PROPRIA RIVENDITA

 

Vorrei dare in gestione la mia rivendita e vorrei sapere come calcolare il corrisposto da chiedere al gestante che vorrà prenderla in gestione. Grazie per l’attenzione e distinti saluti.

antiomb@aliceposta.it

Il canone di affittanza d’azienda va concordato liberamente fra le parti contraenti tenendo presente la redditività aziendale. Infatti, se il gestore dovrà sostenere tutte le spese di gestione e pagare anche il canone di affitto d’azienda,  dovrà avere un reddito netto compatibile con l’impegno prestato. Comunque, non potendo generalizzare, le situazioni vanno analizzate caso per caso, in linea di massima si indica, nel 25 - 30% del reddito netto, il canone di affitto corrente.