Appuntamento al 1° gennaio 2006

 


Questa la data di partenza del nuovo Accordo sottoscritto fra tutte le componenti della filiera editoriale.

E per i mesi successivi, altre tappe importanti sono già state fissate.

 

Il 6 luglio scorso a Milano, la Federazione Italiana Editori Giornali, lo SNAG-Confcommercio, il SINAGI-CGIL, la CISL-Giornalai, la UILTuCS-Giornalai,  la FENAGI-Confesercenti e l’USIAGI-UGL parti firmatarie dell’Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici (e per adesione USPI e ANADIS) si sono incontrate per la definizione della data di inizio dell’Accordo stesso.

 

Premesso che l’Accordo, sottoscritto il 19 maggio 2005, andava presentato - unitamente alle intese - all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’ art. 13 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che la stessa non può più procedere se non avvia istruttoria entro centoventi giorni dalla comunicazione, è stato convenuto quanto segue:

 

– la decorrenza dell’Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici è a far data dal 1° gennaio 2006 con validità fino al 31 dicembre 2009.

 

– L’attività dell’Organo di Conciliazione e Garanzia (l’organo collegiale che ha lo scopo di definire, anche in via conciliativa, le controversie derivanti da violazioni dell’Accordo o delle risoluzioni della Commissione Nazionale istituita dall’art. 15 secondo modalità, criteri e termini previsti nel regolamento attuativo. Il collegio è costituito da tre componenti permanenti nominati dalle Delegazioni firmatarie con mandato congiunto) avrà inizio il 1° aprile 2006.

 

– Entro il 31 ottobre 2005 le Parti firmatarie dell’Accordo Nazionale indicheranno le personalità componenti il Collegio dell’Organo di Conciliazione e Garanzia.

 

– Nei primi tre mesi di attività dell’Organo, ovvero tra il 1° aprile 2006 e il 30 giugno 2006, la Commissione istituita dall’art. 15 dell’Accordo Nazionale esaminerà in via preventiva tutti i ricorsi fornendo la corretta interpretazione dell’Accordo stesso.

 

La normativa in materia di agibilità della rete di vendita prevista dall’art. 3 dell’Accordo Nazionale ha validità dall’annualità 2006.

(Si ricorda, in particolare, che:

 

– Con riferimento alla norma tran-

sitoria in calce all’art. 10 dell’Accordo Nazionale, le Parti si impegnano a incontrarsi entro il 30 settembre 2005 con l’obiettivo di convenire un metodo di lavoro finalizzato a una valutazione congiunta della coerenza tra i principi espressi nella nuova disciplina del processo di distribuzione della stampa e la prassi in vigore anche a livello locale.

 

È evidente che, qualora venisse aperta, nei tempi previsti un’eventuale istruttoria da parte dell’Autorità nei confronti delle Parti firmatarie, questa sospenderebbe gli effetti di quanto concordato e impegnerebbe tutte le componenti firmatarie a riesaminare quanto convenuto.

Sandro Cipriani