
Questa la data di partenza del
nuovo Accordo sottoscritto fra tutte le componenti della filiera editoriale.
E per i mesi successivi, altre
tappe importanti sono già state fissate.
Il
6 luglio scorso a Milano, la Federazione Italiana Editori Giornali, lo
SNAG-Confcommercio, il SINAGI-CGIL, la CISL-Giornalai, la
UILTuCS-Giornalai, la
FENAGI-Confesercenti e l’USIAGI-UGL parti firmatarie dell’Accordo Nazionale
sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici (e per adesione USPI e
ANADIS) si sono incontrate per la definizione della data di inizio dell’Accordo
stesso.
Premesso
che l’Accordo, sottoscritto il 19 maggio 2005, andava presentato - unitamente
alle intese - all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi
dell’ art. 13 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che la stessa non può più
procedere se non avvia istruttoria entro centoventi giorni dalla comunicazione,
è stato convenuto quanto segue:
–
la decorrenza dell’Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e
periodici è a far data dal 1° gennaio 2006 con validità fino al 31 dicembre
2009.
–
L’attività dell’Organo di Conciliazione e Garanzia (l’organo collegiale che ha lo scopo di definire,
anche in via conciliativa, le controversie derivanti da violazioni dell’Accordo
o delle risoluzioni della Commissione Nazionale istituita dall’art. 15 secondo
modalità, criteri e termini previsti nel regolamento attuativo. Il collegio è
costituito da tre componenti permanenti nominati dalle Delegazioni firmatarie
con mandato congiunto)
avrà inizio il 1° aprile 2006.
–
Entro il 31 ottobre 2005 le Parti firmatarie dell’Accordo Nazionale
indicheranno le personalità componenti il Collegio dell’Organo di Conciliazione
e Garanzia.
–
Nei primi tre mesi di attività dell’Organo, ovvero tra il 1° aprile 2006 e il
30 giugno 2006, la Commissione istituita dall’art. 15 dell’Accordo Nazionale
esaminerà in via preventiva tutti i ricorsi fornendo la corretta
interpretazione dell’Accordo stesso.
La
normativa in materia di agibilità della rete di vendita prevista dall’art. 3
dell’Accordo Nazionale ha validità dall’annualità 2006.
(Si
ricorda, in particolare, che:
–
Con riferimento alla norma tran-
sitoria
in calce all’art. 10 dell’Accordo Nazionale, le Parti si impegnano a
incontrarsi entro il 30 settembre 2005 con l’obiettivo di convenire un metodo
di lavoro finalizzato a una valutazione congiunta della coerenza tra i principi
espressi nella nuova disciplina del processo di distribuzione della stampa e la
prassi in vigore anche a livello locale.
È
evidente che, qualora venisse aperta, nei tempi previsti un’eventuale
istruttoria da parte dell’Autorità nei confronti delle Parti firmatarie, questa
sospenderebbe gli effetti di quanto concordato e impegnerebbe tutte le
componenti firmatarie a riesaminare quanto convenuto.