Risponde Antonio Di Biase

consulente legale per le strutture SNAG

di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

Antonio Di Biase


Perché altre due licenze?

 

Nel 1991, F.T.  di Petronà (CZ) ha rilevato l’attività di edicolante: era l’unico in un paese di circa 3.200 abitanti. Nel mese di giugno 2005 il comune ha rilasciato altre due licenze per la vendita di quotidiani e periodici nonostante il sindacato di Catanzaro abbia manifestato parere negativo. Oggi il paese conta circa 2.800 abitanti. Il lettore chiede se può fare qualcosa per tutelarsi.

 

Tengo a precisare al lettore subito una cosa: il Comune, nella sua attività di rilascio delle autorizzazioni, non è obbligato ad “ascoltare” il parere delle Organizzazioni sindacali! È obbligato, però, a rispettare i parametri indicati nell’art. 2 comma 6 del Decreto Legislativo n. 170 del 2001: il rilascio di nuove autorizzazioni è cioè, sia per i punti vendita esclusivi che non esclusivi, subordinato alla verifica dei parametri demografici, economici e sociali.

In particolare, è necessario il rispetto dei parametri della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi.

Detto questo, è assolutamente indispensabile che F.T, con l’aiuto della “sua” struttura sindacale locale, raccolga i dati relativi al volume degli affari (= entità delle vendite di quotidiani e periodici) negli ultimi due anni e all’eventuale danno subito (= diminuzione delle vendite di quotidiani e periodici) derivante dall’apertura di questi due nuovi punti vendita (la diminuzione delle vendite dovrebbe risultare dall’estratto-conto).

Fatto questo accertamento, lo strumento più efficace è quello di rivolgersi al Giudice amministrativo (TAR) e chiedere che le autorizzazioni siano annullate. Nel caso del nostro lettore è, infatti, evidente che vi è stata una diminuzione della popolazione, di fronte alla quale il Comune ha invece aumentato il numero dei punti vendita!

Occorre fare presto, però: la legge prevede che le autorizzazioni devono essere impugnate davanti al TAR nel termine di 60 giorni dalla loro emanazione.

 

Richiesta arbitraria

 

Nel marzo 2003, V. C. di Sulmona (AQ) ha rilevato un’edicola nel centro storico. Il distributore ha voluto che scrivesse una lettera nella quale chiedeva che gli venissero inviati i giornali e che si sarebbe impegnato a versare la somma di 7,50 euro per contributo trasporto. Dopo un breve sondaggio, il lettore ha riscontrato che gli altri 4 colleghi, che si trovano a non più di 100 metri di distanza, non pagano nulla. V.C. chiede se sia giusto che a pagare sia solo lui. Domanda quindi: “Ho diritto alla restituzione? Con interessi? Grazie”.

 

Ai sensi dell’art. 6.1.3 dell’Accordo Nazionale del 4 marzo 1994, le aziende editoriali si impegnano a effettuare, direttamente o tramite le imprese di distribuzione locale, il servizio di portatura e relativo ritiro resa delle pubblicazioni. Tale servizio deve essere effettuato senza l’applicazione di costi aggiuntivi, non previsti dal citato Accordo Nazionale, e perciò illegittimi.

Detto costo aggiuntivo, secondo quanto affermato dalla stessa Federazione Italiana Editori di Giornali con lettera del 24 novembre 2003, è “indebito”, poiché le spese di gestione non sono previste dall’Accordo stesso.

Nella riunione del 14 gennaio 2004, inoltre, la Commissione nazionale istituita ai sensi dell’art. 5 ha precisato che: “in nessun caso, in sede locale, possono essere raggiunte intese che prevedono la prevalenza di pattuizioni locali sulle norme del vigente Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici”; e altresì che: “in nessun caso, in sede locale, possono essere imposte alle rivendite corresponsioni di importi a titolo di prestazioni di servizi, di qualsiasi natura, non previsti dall’Accordo Nazionale”.

Tale principio è stato ribadito anche dall’Organo monocratico.

Per tutti questi motivi, è opportuno che i singoli rivenditori, prima di firmare accordi di fornitura con i distributori locali (D.L.), chiedano in via preventiva il parere dell’Associazione sindacale locale, evitando di sottoscrivere accordi per loro pregiudizievoli.

Detto questo, però, se il lettore ha firmato un impegno specifico con il D.L, sottoscrivendo volontariamente la lettera di cui mi parla, tale impegno deve ritenersi valido e, per le somme già versate, non potrà chiedere la restituzione. Per il futuro, invece, dovrà far presente al D.L. che, in base alla normativa che ho appena citata, questi costi aggiuntivi sono illegittimi per cui lo stesso distributore non potrà più chiedere la somma in questione.

A tal proposito ritengo importante che V.C. chieda alla struttura locale dello SNAG un intervento diretto nei confronti del D.L. al fine di ottenere il rispetto dell’Accordo Nazionale.

 

 

Risponde Astrid Dalla Rovere

consulente legale per le strutture SNAG

della Lombardia, Veneto e Trentino


Il “corridoio conteso”

 

S.V. di Albano S.A. (BG) è proprietaria di un negozio-edicola sita al piano terra di un condominio. Ci scrive che, con delibera assembleare, il condominio le aveva consentito di posizionare, su un corridoio di passaggio secondario posto lateralmente al negozio, parte comune del condominio, un cassonetto contenente i pacchi di resa dei giornali vecchi, del quale oggi ne viene richiesta la rimozione in quanto ostacolerebbe il passaggio pedonale. In merito, la titolare della rivendita precisa che il predetto corridoio rappresenta un passaggio secondario e che comunque il cassonetto non impedisce in alcun modo il passaggio di carrozzine per handicappati, biciclette o passeggini. Non essendole possibile recuperare il verbale di assemblea, la titolare chiede se il nuovo amministratore può imporre lo spostamento del cassonetto e, se sì, a chi può essere chiesto il rimborso delle spese per la sua rimozione.

 

La legge prevede che, l’amministratore deve disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi, nell’interesse comune, in modo che sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini (art. 1130 codice civile) e che il regolamento di condominio deve contenere le norme circa l’uso delle cose comuni. È quindi fondamentale per prima cosa che, la titolare dell’edicola, in qualità di condomino, pretenda che le venga consegnata una copia del regolamento condominiale e chieda altresì di poter prendere visione del registro (che l’amministratore deve tenere per legge), nel quale vengono trascritte tutte le deliberazioni dell’assemblea (art. 1136, 7° co. c.c.) al fine di verificare se effettivamente esiste una delibera di autorizzazione a posizionare stabilmente un cassonetto nel corridoio (non è sufficiente che vi siano dei testimoni che confermano l’assenso dell’assemblea condominiale perché deve risultare da una delibera regolarmente approvata).

La legge prevede che, i condomini, con la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni, ma che sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino (art. 1120 codice civile).

Pertanto, nell’ipotesi in cui venisse accertata l’inesistenza della predetta delibera, l’edicolante potrebbe chiedere all’amministratore di fare deliberare l’assemblea condominiale in ordine alla prestazione del consenso e della relativa autorizzazione a mantenere il cassonetto sul corridoio e ciò sulla scorta di tre motivi: in primo luogo, che il predetto cassonetto non costituisce in alcun modo ostacolo al passaggio dei condomini a cui il corridoio è preordinato in modo secondario; in secondo luogo, che è finalizzato a servire l’attività di rivendita e non a un uso strettamente personale della titolare e, infine, che non rientra nelle innovazioni che la legge considera vietate. Purtroppo, in difetto di una delibera assembleare, dovrà provvedere alla rimozione del cassonetto con relative spese a suo carico.