Risponde
Antonio Di Biase
consulente
legale per le strutture SNAG
di
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

Perché altre due licenze?
Nel 1991, F.T. di Petronà (CZ) ha rilevato l’attività di edicolante: era l’unico in un paese di circa 3.200 abitanti. Nel mese di giugno 2005 il comune ha rilasciato altre due licenze per la vendita di quotidiani e periodici nonostante il sindacato di Catanzaro abbia manifestato parere negativo. Oggi il paese conta circa 2.800 abitanti. Il lettore chiede se può fare qualcosa per tutelarsi.
Tengo
a precisare al lettore subito una cosa: il Comune, nella sua attività di
rilascio delle autorizzazioni, non è obbligato ad “ascoltare” il parere
delle Organizzazioni sindacali! È obbligato, però, a rispettare i parametri
indicati nell’art. 2 comma 6 del Decreto Legislativo n. 170 del 2001: il
rilascio di nuove autorizzazioni è cioè, sia per i punti vendita esclusivi che
non esclusivi, subordinato alla verifica dei parametri demografici, economici e
sociali.
In
particolare, è necessario il rispetto dei parametri della densità della
popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone,
dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni,
delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non
esclusivi.
Detto
questo, è assolutamente indispensabile che F.T, con l’aiuto della “sua”
struttura sindacale locale, raccolga i dati relativi al volume degli affari (=
entità delle vendite di quotidiani e periodici) negli ultimi due anni e
all’eventuale danno subito (= diminuzione delle vendite di quotidiani e
periodici) derivante dall’apertura di questi due nuovi punti vendita (la
diminuzione delle vendite dovrebbe risultare dall’estratto-conto).
Fatto
questo accertamento, lo strumento più efficace è quello di rivolgersi al
Giudice amministrativo (TAR) e chiedere che le autorizzazioni siano annullate.
Nel caso del nostro lettore è, infatti, evidente che vi è stata una diminuzione
della popolazione, di fronte alla quale il Comune ha invece aumentato il numero
dei punti vendita!
Occorre
fare presto, però: la legge prevede che le autorizzazioni devono essere
impugnate davanti al TAR nel termine di 60 giorni dalla loro emanazione.
Richiesta arbitraria
Nel marzo 2003, V. C. di Sulmona (AQ) ha rilevato un’edicola nel centro storico. Il distributore ha voluto che scrivesse una lettera nella quale chiedeva che gli venissero inviati i giornali e che si sarebbe impegnato a versare la somma di 7,50 euro per contributo trasporto. Dopo un breve sondaggio, il lettore ha riscontrato che gli altri 4 colleghi, che si trovano a non più di 100 metri di distanza, non pagano nulla. V.C. chiede se sia giusto che a pagare sia solo lui. Domanda quindi: “Ho diritto alla restituzione? Con interessi? Grazie”.
Ai
sensi dell’art. 6.1.3 dell’Accordo Nazionale del 4 marzo 1994, le aziende
editoriali si impegnano a effettuare, direttamente o tramite le imprese di
distribuzione locale, il servizio di portatura e relativo ritiro resa delle
pubblicazioni. Tale servizio deve essere effettuato senza l’applicazione di
costi aggiuntivi, non previsti dal citato Accordo Nazionale, e perciò
illegittimi.
Detto
costo aggiuntivo, secondo quanto affermato dalla stessa Federazione Italiana
Editori di Giornali con lettera del 24 novembre 2003, è “indebito”, poiché le
spese di gestione non sono previste dall’Accordo stesso.
Nella
riunione del 14 gennaio 2004, inoltre, la Commissione nazionale istituita ai
sensi dell’art. 5 ha precisato che: “in nessun caso, in sede locale, possono
essere raggiunte intese che prevedono la prevalenza di pattuizioni locali sulle
norme del vigente Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e
periodici”; e altresì che: “in nessun caso, in sede locale, possono essere
imposte alle rivendite corresponsioni di importi a titolo di prestazioni di
servizi, di qualsiasi natura, non previsti dall’Accordo Nazionale”.
Tale
principio è stato ribadito anche dall’Organo monocratico.
Per
tutti questi motivi, è opportuno che i singoli rivenditori, prima di firmare
accordi di fornitura con i distributori locali (D.L.), chiedano in via
preventiva il parere dell’Associazione sindacale locale, evitando di
sottoscrivere accordi per loro pregiudizievoli.
Detto
questo, però, se il lettore ha firmato un impegno specifico con il D.L,
sottoscrivendo volontariamente la lettera di cui mi parla, tale impegno deve
ritenersi valido e, per le somme già versate, non potrà chiedere la
restituzione. Per il futuro, invece, dovrà far presente al D.L. che, in base
alla normativa che ho appena citata, questi costi aggiuntivi sono illegittimi
per cui lo stesso distributore non potrà più chiedere la somma in questione.
A
tal proposito ritengo importante che V.C. chieda alla struttura locale dello
SNAG un intervento diretto nei confronti del D.L. al fine di ottenere il
rispetto dell’Accordo Nazionale.
Risponde
Astrid Dalla Rovere
consulente
legale per le strutture SNAG
della
Lombardia, Veneto e Trentino

Il “corridoio conteso”
S.V. di Albano S.A. (BG) è proprietaria di un negozio-edicola sita al piano terra di un condominio. Ci scrive che, con delibera assembleare, il condominio le aveva consentito di posizionare, su un corridoio di passaggio secondario posto lateralmente al negozio, parte comune del condominio, un cassonetto contenente i pacchi di resa dei giornali vecchi, del quale oggi ne viene richiesta la rimozione in quanto ostacolerebbe il passaggio pedonale. In merito, la titolare della rivendita precisa che il predetto corridoio rappresenta un passaggio secondario e che comunque il cassonetto non impedisce in alcun modo il passaggio di carrozzine per handicappati, biciclette o passeggini. Non essendole possibile recuperare il verbale di assemblea, la titolare chiede se il nuovo amministratore può imporre lo spostamento del cassonetto e, se sì, a chi può essere chiesto il rimborso delle spese per la sua rimozione.
La
legge prevede che, l’amministratore deve disciplinare l’uso delle cose comuni e
la prestazione dei servizi, nell’interesse comune, in modo che sia assicurato
il miglior godimento a tutti i condomini (art. 1130 codice civile) e che il
regolamento di condominio deve contenere le norme circa l’uso delle cose
comuni. È quindi fondamentale per prima cosa che, la titolare dell’edicola, in
qualità di condomino, pretenda che le venga consegnata una copia del
regolamento condominiale e chieda altresì di poter prendere visione del
registro (che l’amministratore deve tenere per legge), nel quale vengono
trascritte tutte le deliberazioni dell’assemblea (art. 1136, 7° co. c.c.) al
fine di verificare se effettivamente esiste una delibera di autorizzazione a
posizionare stabilmente un cassonetto nel corridoio (non è sufficiente che
vi siano dei testimoni che confermano l’assenso dell’assemblea condominiale perché
deve risultare da una delibera regolarmente approvata).
La
legge prevede che, i condomini, con la maggioranza dei partecipanti al
condominio e i due terzi del valore dell’edificio, possono disporre tutte le
innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior
rendimento delle cose comuni, ma che sono vietate le innovazioni che possono
recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che rendano
talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di
un solo condomino (art. 1120 codice civile).
Pertanto,
nell’ipotesi in cui venisse accertata l’inesistenza della predetta delibera,
l’edicolante potrebbe chiedere all’amministratore di fare deliberare
l’assemblea condominiale in ordine alla prestazione del consenso e della
relativa autorizzazione a mantenere il cassonetto sul corridoio e ciò sulla
scorta di tre motivi: in primo luogo, che il predetto cassonetto non
costituisce in alcun modo ostacolo al passaggio dei condomini a cui il
corridoio è preordinato in modo secondario; in secondo luogo, che è finalizzato
a servire l’attività di rivendita e non a un uso strettamente personale della
titolare e, infine, che non rientra nelle innovazioni che la legge considera
vietate. Purtroppo, in difetto di una delibera assembleare, dovrà provvedere
alla rimozione del cassonetto con relative spese a suo carico.