A cura di Domenico Moschella
IL COMMERCIALISTA
A cura di Domenico Moschella

 

 

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

 

L’INPS, con circolare n. 90 del del 13.07.2005, ha comunicato le modalità di versamento dei contributi relativi all’anno 2004 per gli associati in partecipazione. Ferme restando le percentuali del 55% a carico dell’Associante e del 45% a carico dell’Associato, le aliquote contributive 2004 sono le seguenti:

- 17,30% sui redditi fino a € 37.883,00

- 18,30% sui redditi eccedenti l’importo suddetto.

Per gli associati che non siano pensionati o iscritti ad altre gestioni (es. commercianti) è dovuto, in aggiunta alle aliquote sopra indicate, il contributo dello 0,50%, pertanto le aliquote sopra citate passano al 17,80% e al 18,80%.

 

CONTABILITÀ PER SOCIETÀ INDIVIDUALE CON PARTITA IVA

 

Mio marito ha acquistato un’edicola all’inizio dell’anno e io gli tengo la contabilità nel modo seguente:

Registro IVA acquisti: registro tutte le fatture, sia quelle del distributore che tutte le altre inerenti l’attività di edicolante.

Registro corrispettivi: registro ogni sera l’esatto ammontare del ricavo (praticamente l’incasso giornaliero) ottenuto dalla vendita di giornali, figurine, ecc.

Registro beni ammortizzabili: registro tutti i cespiti.

So, e ho avuto conferma anche dalla lettura del vs. giornale, che l’IVA riportata sulle fatture fornitori (tipo Enel, riparazioni, acquisto di materiale per la manutenzione dell’edicola, ecc) è detraibile e può essere portata a credito di altre imposte attraverso il modello F24.

Leggendo la vs. rubrica che trovo molto utile e interessante, mi è sorto il dubbio di non operare in modo corretto nella registrazione giornaliera dei ricavi in quanto  voi parlate sempre “dell’aggio del 23,11%”, proponendo come metodo di registrazione dei ricavi la fattura di acquisto del distributore + il 23,11%. Personalmente preferisco registrare giornalmente il corrispettivo, anche perché rimane poi della merce fatturata dal distributore, ma non venduta in quanto trattasi di mensili, raccolte periodiche, ecc.

È giusto procedere con la registrazione giornaliera sul registro dei corrispettivi dell’esatto ammontare delle vendite, oppure no?

Un’altra domanda: mio marito ha la sede legale dove è ubicata l’edicola, come risulta dal certificato della CCIAA e la residenza anagrafica dove abitiamo. Per legge, quali registri/documenti è tenuto a conservare in edicola e quali in casa? In particolare, è necessario tenere il registro dei corrispettivi in edicola?

In attesa di una vs. cortese risposta, saluto cordialmente.

G.C. – Carate (MI)

 

Il metodo di rilevazione dei ricavi da noi indicato in più occasioni, rientra nel regime semplificato previsto dall’art. 18 del DPR 600/73 emanato in alternativa al sistema analitico da lei applicato e tuttora vigente. Se continua col sistema analitico, l’importante è determinare l’ammontare dell’aggio complessivo di fine anno da indicare sulla dichiarazione dei redditi. Nel suo caso, il libro corrispettivi va tenuto in edicola.

 

 

CHIUSURA MOMENTANEA EDICOLA

 

Per chiudere momentaneamente un’edicola, che cosa occorre fare?

M. Faccioli – Genova

 

La chiusura temporanea dell’edicola per lavori, manutenzioni o situazioni similari si presuppone per un periodo di tempo limitato (15/30 giorni). In questo caso necessita concordare con la Commissione Provinciale di  zona il periodo di chiusura dandone comunicazione ai distributori  al fine di sospendere le consegne che dovranno essere, poi, riattivate alla data stabilita. Se invece la chiusura riguarda altre motivazioni, si può sospendere la propria attività, per un periodo massimo di un anno, senza perdere i requisiti per la riattivazione, depositando la licenza in comune e, tramite l’organo di cui sopra, comunicarlo ai distributori. Per qualsiasi necessità sull’espletamento delle formalità necessarie, può rivolgersi a Romano Ramos, presidente dello SNAG genovese, telefonando allo 010/311806.

 

 

CHIARIMENTI SUL MODELLO UNICO

 

Sono un commercialista che segue da poco un’edicola. Vorrei la conferma che il valore delle giacenze di giornali e riviste, basandosi l’attività sulla vendita in base a contratto estimatorio, non rileva ai fini fiscali e non viene quindi considerata nella compilazione del modello Unico nel quadro RG. Il quadro in questione  viene compilato solo per il valore degli aggi dell’anno di riferimento, in RG2, senza riportare né esistenze iniziali né esistenze finali; così come  nello studio di settore le istruzioni indicano di riportare esclusivamente il valore degli aggi dell’anno di riferimento e non i valori del costo del venduto o delle rimanenze. Grazie per l’attenzione.

S. Sibilia – Milano

 

Si conferma quanto da lei scritto, indicandole la circolare n. 295/E del 30/12/1998 quale riferimento normativo di supporto.

 

 

QUALI PUBBLICAZIONI AL 92,0%

 

Secondo quanto contenuto nell’Accordo Nazionale vigente, esistono tre percentuali di defiscalizzazione: 98,8%, 96,0%, 92,0%. Non mi è chiaro quale tipo o genere di pubblicazioni debbano essere cedute alla rete di vendita con defiscalizzazione al 92,0%. Potete spiegarmelo e se possibile fare anche qualche esempio esistente e certo?

G. S. -  Casale Monferrato (AL)

 

I prodotti ceduti con la defiscalizzazione al 92% riguardano le pubblicazioni soggette ad aliquota IVA diversa da quella prevista dal regime speciale, in pratica vengono distribuiti con detta aliquota tutti i giornali pornografici.

 

 

UNA DOMANDA SUGLI STUDI DI SETTORE

 

Sono obbligatori gli studi di settore?  La mia è una Sas.

F. Piras -  Sesto S. Giovanni (MI)

 

Le rivendite al dettaglio di giornali, riviste e periodici sono soggette agli studi di settore modello SM13U. Detto modello debitamente compilato va presentato come parte integrante del modello Unico 2005. Si precisa che nella compilazione vanno separati i ricavi dei prodotti ivati dagli aggi maturati sulle vendite dei prodotti editoriali. Questi ultimi vanno indicati al rigo F015.

 

 

RIVISTE AL MACERO ANCHE DI ANNI PASSATI?

 

Si può effettuare il macero delle riviste invendibili, non dell’anno fiscale corrente?

R.P. – Potenza

 

La deduzione fra le spese di prodotti invenduti e mandati al macero, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate competente, si perfeziona nell’esercizio nel quale viene eliminato il prodotto non più commerciabile e non più vendibile,  indipendentemente dell’anno di acquisizione.